MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
veterinario «Eutavet» 400 mg/ml soluzione iniettabile. (14A09237) 
(GU n.281 del 3-12-2014)

 
 
 
                 Decreto n. 116 del 5 novembre 2014 
 
    Procedura decentrata n. DE/V/0155/001/DC. 
    Medicinale veterinario "EUTAVET" 400 mg/ml soluzione iniettabile. 
    Titolare  A.I.C.:  societa'  Richter  Pharma  AG,  con  sede   in
Feldgasse 19, 4600 Wels (Austria). 
    Produttore responsabile  rilascio  lotti:  la  societa'  titolare
dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Durisolstrasse 14,  4600  Wels
(Austria). 
    Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 
      Scatola di cartone con 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n.
104634011 
      Scatola di cartone con 5 flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n.
104634023 
    Composizione: 
    per ml: 
    Principio attivo: 
      Pentobarbital sodico  400,0  mg  (equivalenti  a  364,6  mg  di
pentobarbital) 
    Eccipienti:  cosi'  come  indicato  nella  tecnica   farmaceutica
acquisita agli atti. 
    Specie di destinazione: 
      Cavalli, pony, bovini, suini,  cani,  gatti,  visoni,  furetti,
lepri, conigli,  cavie,  criceti,  ratti,  topi,  pollame,  piccioni,
uccelli, serpenti, tartarughe, lucertole, rane. 
    Indicazioni terapeutiche: Eutanasia. 
    Validita': 
      Periodo di validita' del  medicinale  veterinario  confezionato
per la vendita: 2 anni. 
      Periodo di validita' dopo prima  apertura  del  confezionamento
primario: 28 giorni. 
      Periodo di validita' della soluzione diluita in un rapporto  di
1:1 per l'iniezione endovenosa nella vena  auricolare  marginale  nei
suini: 2 ore. 
    Tempi di attesa: Non pertinente. 
    Adottare misure adeguate per assicurare  che  le  carcasse  degli
animali trattati con questo prodotto  e  i  sottoprodotti  di  questi
animali non entrino nella catena alimentare e non vengano  usati  per
l'alimentazione umana o animale. 
    Divieto di vendita,  fornitura  e/o  impiego:  ad  uso  esclusivo
veterinario - Vietata la vendita al pubblico (Decreto 28 luglio  2009
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali). 
    La  detenzione  e  la  somministrazione  deve  essere  effettuata
esclusivamente dal medico veterinario. 
    Soggetto  alla  disciplina  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.309/90  e   successive   modificazioni,   tabella   dei
medicinali sezione A. 
    Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 68 del 16
giugno 2014 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 156 dell'8 luglio 2014. 
    Decorrenza di efficacia del decreto: Efficacia immediata.