MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014, n. 177 

Regolamento di modifica dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia  di
documenti sottratti al diritto di accesso. (14G00189) 
(GU n.281 del 3-12-2014)
 
 Vigente al: 18-12-2014  
 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza»; 
  Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1,
che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di  divulgazione
dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente
alle  amministrazioni  pubbliche  di  individuare  le  categorie   di
documenti nella  loro  disponibilita'  da  sottrarre  al  diritto  di
accesso di cui al menzionato comma 1; 
  Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione  dell'articolo  24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  29  ottobre  1996,  n.
603, il quale all'articolo 2  individua  le  categorie  di  documenti
inaccessibili  per  motivi  attinenti  alla  sicurezza,  alla  difesa
nazionale e alle relazioni internazionali e  all'articolo  6  prevede
che,  almeno  ogni  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita'  delle
categorie  di  documenti   sottratti   all'accesso   e   apporta   le
integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le  medesime
modalita' e forme del regolamento stesso; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli  2
e 23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi, e, in  particolare,  l'articolo  10,  il
quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso  sono  stabiliti
con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo  24  della  legge,
nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai  sensi
del comma 2 del medesimo articolo 24»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  1°
settembre 2011, recante «Disposizioni per  la  tutela  amministrativa
del segreto di  Stato  e  delle  informazioni  classificate»,  ed  in
particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi
al Nulla osta di sicurezza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Ritenuto di individuare ulteriori  documenti,  formati  o  comunque
rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia  di
finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2  dell'articolo
24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle
«Categorie di  documenti  inaccessibili  per  motivi  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali»  di
cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze  n.  603
del 1996; 
  Acquisito il parere della Commissione per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo  27  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze  29
ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio,  diniego,
limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta  di
sicurezza,  all'autorizzazione  all'Accesso  Cifra,  all'accesso   ai
sistemi per l'elaborazione automatica di dati  classificati,  nonche'
le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto  nella
trattazione  e  nella  gestione  di  documenti   classificati,   agli
operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate"  di  atti
contrattuali   che   prevedono   la   trattazione   di   informazioni
classificate.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 24 ottobre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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