PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 dicembre 2014 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21  e
24 ottobre 2013 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza  n.
211). (14A09797) 
(GU n.296 del 22-12-2014)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15  novembre  2013
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della
regione Toscana e la successiva delibera del 16 maggio 2014  con  cui
lo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 10 novembre 2014; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 134 del 26  novembre
2013; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del  17  novembre
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
sistema  regionale  di  protezione  civile   e'   individuato   quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna,
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2  il  dirigente  del  settore
sistema  regionale  di  protezione  civile  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi  delle  strutture  organizzative  della  regione   Toscana,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5786 aperta  ai
sensi dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 134 del 26 novembre 2013, che viene al  medesimo  intestata
per diciotto  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  successivo  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente di cui al comma 2 puo'  predisporre  un  piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2014 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli