N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 (della Regione Veneto). Impiego pubblico - Semplificazione e flessibilita' nel turn over - Previsione che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente - Previsione che la facolta' di assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018. Previsione che a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 3, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.(GU n.54 del 31-12-2014 )
Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 14 ottobre 2014 (allegato n. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali Comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08 (Pubblicato nella G.U. 18 agosto 2014, n. 190) Fatto L'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, rubricato «Spese di personale per gli enti locali e delle cartiere di commercio» come convertito dalla legge n. 133/08 statuisce che «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.» Tale disposizione e' stata abrogata dall'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha dettato una novella e dettagliata disciplina in tale ambito. Nello specifico statuisce che «Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale fra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.» Tale ultima disposizione, nella parte in cui abroga la precedente disciplina contenuta nell'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, sostituendo alla stessa una nuova dettagliata disciplina, si ritiene essere costituzionalmente illegittima per i seguenti Motivi Illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana. La disposizione qui impugnata rientra nell'ambito materiale del «coordinamento della finanza pubblica» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., ossia si tratta di una materia di competenza legislativa concorrente. Ne consegue che lo Stato puo' unicamente adottare provvedimenti legislativi che statuiscano principi fondamentali di tale materia, cui le Regioni devono dare attuazione mediante una conforme normazione di dettaglio. A tal riguardo, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha rilevato che «possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010). Si aggiunga che la Corte costituzionale ha affermato che qualora la legge statale vincolasse all'adozione di misure analitiche e di dettaglio in una determinata materia di competenza concorrente, (come e' la misura consistente nel divieto di assunzione) essa verrebbe a esorbitare illegittimamente il compito di formulare i soli principi fondamentali della materia. Cfr. sentenza n. 159 del 2008. Alla luce di cio' si deve ritenere che l'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08, sia illegittimo in quanto non si limita ad abrogare una norma «vincolistica», gia' di per se' di dubbia costituzionalita', ma vi sostituisce una disciplina di dettaglio sicuramente disforme ai principi sopra menzionati, in quanto lesiva del dettato dell'art. 117, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana. Illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana. L'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, rubricato «Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08, si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto forma di violazione dei canoni di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento. In particolare si rileva che, elidendo il divieto ad assumere previsto nella norma abrogata nei confronti degli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, si crea una ingiustificata discriminazione tra gli enti locali che abbiano coerentemente ed efficientemente perseguito il contenimento della spesa pubblica e quelli che invece abbiano, intenzionalmente o no, sforato tale limite percentuale. La mancanza di una previsione che tenga conto di cio', nella novella disciplina, determina dunque un'ingiustificata equiparazione di soggetti e comportamenti completamenti disformi, taluni guidati da ragioni di pubblico interesse afferenti al risparmio della spesa, altri invece palesemente non virtuosi e forieri di inefficienza. Cio' determina non solo una evidente diseguaglianza e irragionevolezza della norma impugnata, ma anche una violazione del canone del buon andamento di cui all'art. 97 che deve informare l'agire pubblico e la disciplina legislativa che lo regola, non solo nell'attribuire pubbliche potesta', ma anche nel disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato pubblico in tutte la sua strutturazione. Ricollegando infatti un effetto premiale alla violazione di una legge dedicata a perseguire il buon andamento della funzione pubblica.
P.Q.M. La Regione del Veneto chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08 (Pubblicato nella G.U. 18 agosto 2014, n. 190) Si depositano: 1. deliberazione (allegato n. 1) della Giunta Regionale n. 1842 del 14 ottobre 2014 di autorizzazione a proporre ricorso e affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale. Venezia-Roma, 17 ottobre 2014 avv. Zanon - avv. Manzi