N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014. Ambiente - Foreste - Norme della Regione Calabria - Aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 - Previsione che per dette aree i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20, art. 3, comma 1, lett. d). - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, commi 2, lett. a) e b), 3, 3-bis e 4, lett. c-bis), e 12; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, art. 3, paragrafo 3.(GU n.3 del 21-1-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it, Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Catanzaro, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria del 7 ottobre 2014 n. 20 recante: «Modifiche ed integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9» limitatamente all'articolo 3, comma 1, lettera d). L'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014, sostituendo il comma 10 dell'art. 7 della l. r. n. 45 del 2012, prevede che «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06 per come modificato dall'art. 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale n. 748 del 4 novembre 2009». La disposizione della legge regionale sopra trascritta presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti Motivi 1. Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, relativamente all'esclusione dei citati piani dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA, non risulta corretto in quanto la norma statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Inoltre, l'articolo in esame non risulta conforme alla disciplina nazionale di riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude tout court e a priori la sottoposizione dei piani di gestione forestale ed i piani poliennali alla valutazione stessa. Si premette che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, i piani di gestione forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale. Tale principio ha trovato attuazione con la disciplina statale contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 152/06 ove si prevede l'esclusione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione caso per caso della riconducibilita' dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali a tale tipologia potra' condurre ad una loro sottrazione alla procedura di VAS. Non risulta infatti coerente con la citata disciplina statale la previsione aprioristica ed astratta di un'esclusione sulla base di un dato meramente quantitativo, occorrendo, invece, un accertamento da parte della Regione, caso per caso, della significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi concretamente hanno capacita' di produrre, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, la disposizione regionale in questione, opera un'indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica, di derivazione comunitaria e quindi, oltre a porsi in contrasto con i citati principi comunitari, in violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola la potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. 2. Piu' in particolare, valgono a dimostrare l'illegittimita' costituzione della norma regionale denunciata le considerazioni di seguito esposte. 2.1. In limine si rimarca, come innanzi osservato, l'improprio richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Calabria n. 20/2014, «alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)» che, come noto, riguarda la valutazione ambientale dei progetti, non dei piani (ivi inclusi «i piani di gestione forestale ed i piani poliennali» menzionati dalla norma denunciata) e si concreta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel «procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b». La norma regionale sospettata, dunque, non puo' che riguardare la valutazione ambientale di piani e programmi, ovvero la valutazione ambientale strategica (VAS) concernente proprio «i piani di gestione forestale ed i piani poliennali» inclusi «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000». Sul punto, del resto, non possono sorgere equivoci o dubbi atteso che codesta Ecc.ma Corte ha escluso «l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), e' ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilita', anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente» (sentenza n. 58 del 2013). 2.2. L'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 identifica la valutazione ambientale strategica (VAS) nel «processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio». L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/2006 estende quindi la valutazione ambientale strategica ai piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (comma 1). La norma in commento individua al comma 2 i piani e i programmi assoggettati alla VAS. Ai successivi commi 3 e 3-bis dell'art. 6 e' previsto lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS per i piani e programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi sottoponibili a detta valutazione ai sensi del comma 2 nonche' per i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti. Al comma 4 del citato art. 6 il legislatore nazionale ha poi elencato alcune ipotesi di esclusione «dal campo di applicazione del presente decreto» (e dunque dalla VAS) tra cui viene in rilievo, per quanto qui interessa, quella contemplata alla lettera c-bis) riguardante «i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati». Orbene, la norma censurata, nel disporre che «nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06», opera un'ingiustificata e irragionevole limitazione dell'ambito operativo della citata normativa statale in materia di valutazione ambientale strategica, dettata per la tutela dei valori costituzionali coinvolti. Escludere tout court dalla VAS i piani di gestione forestale ed i piani poliennali ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, infatti, significa restringere lo spazio di applicazione delle richiamate previsioni normative statali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali protetti; e cio' appare in chiaro contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati - art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) Cost. La norma censurata, nel sottrarre - con una previsione aprioristica ed astratta - alla VAS i predetti piani di gestione forestale ed i piani poliennali, introduce un'inammissibile restringimento del campo operativo della normativa statale che, in conformita' con disciplina comunitaria, prevede la VAS per salvaguardare i valori ambientali potenzialmente incisi da determinati strumenti di pianificazione e programmazione, escludendola nelle sole ipotesi fissate e alle condizioni previste dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis). La norma da ultima citata, invero, dispone l'esclusione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti alla procedura di VAS a condizione che questi siano «riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale» e sempre che i medesimi siano «redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati». Ne deriva che la particolare condizione di esonero del piano dalla VAS, consistente nel suo riferimento ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, deve essere accertata, ai sensi del comma 4 lettera c-bis), caso per caso, verificando in concreto la significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi possono produrre (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006). La norma regionale, invece, stabilisce l'esonero dalla VAS in astratto e a priori, escludendo qualsiasi valutazione della competente autorita' volta a verificare, in concreto, il riferimento del piano ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, oltre che la sussistenza delle altre condizioni dettate dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis) della legge statale. La compressione della competenza esclusiva statale in materia am-bientale che la norma sospettata determina, dunque, e' innegabile. La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e' costante nell'affermare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009)» (sentenza n. 300 del 2013). Altrettanto costantemente questa Corte ha affermato che la valuta-zione ambientale strategica, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e pro-grammi sull'ambiente), attiene alla materia «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato. E che interventi specifici del legislatore re-gionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). E' indubbio, pertanto, «che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione» (sentenza n. 58 del 2013)» (sentenza n. 197 del 2014). Per altro verso, l'illegittimita' costituzionale della norma regionale si apprezza, in tutta evidenza, sol che si consideri come essa consen-te, al di fuori del casi tipizzati dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), l'esclusione dalla VAS dei piani di gestione forestale ed dei piani poliennali che ricadono nelle aree incluse all'interno della Rete Natura 2000. Quest'ultima, come noto, integra uno strumento fondamentale della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversita' istituita, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), per garantire nel tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete e' costituita, infatti, dai siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri e successivamente designate quali zone speciali di conservazione (ZSC), e comprende anche le zone protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. L'esclusione dalla VAS dei piani forestali ricadenti in tali zone di protezione speciale, prevista dalla norma regionale, integra pertanto la prova liquida della sua illegittimita' costituzionale stante il pregiudizio che essa puo' recare ai valori costituzionalmente protetti, la cui tutela resta affidata al legislatore nazionale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». In conclusione, l'art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale della Calabria n. 20 del 2014, nella parte in cui esonera dalla VAS i piani di gestione forestale ed i piani poliennali ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, viola l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione perche' introduce un'arbitraria limitazione del campo di applicazione della disciplina statale contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 [art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 3-bis e comma 4 lettera c-bis), e art. 12] attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e della verifica di assoggettabilita' a VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piani e programmi tassativamente elencati - peraltro non ricadenti in aree naturali protette - e previa verifica, in concreto, della significativita' dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti strumenti possono produrre nonche' per contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).
P. Q. M. Per i motivi esposti l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014 merita di essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 127 Cost. Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale della Regione Calabria n. 20/2014. Con l'originale notificato del presente atto si deposita l'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 e le motivazioni di sintesi per l'impugnativa. Roma, 15 dicembre 2014 L'avvocato dello Stato: Marrone