LEGGE 12 gennaio 2015, n. 2 

Modifica all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni
in materia di parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (15G00011) 
(GU n.17 del 22-1-2015)
 
 Vigente al: 6-2-2015  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo
587 del testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  con  parametri  atti  a  valutare
l'idoneita' fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma
1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) rientrare nei parametri fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo le tabelle stabilite dal regolamento». 
  2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta dei Ministri della  difesa,  dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e  forestali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato  per
le pari opportunita', sono apportate al citato regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  le
modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e'  trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   del   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere deve  essere  espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine,
il regolamento puo' essere comunque adottato. 
  3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire  la
parita' di trattamento, il regolamento di cui al comma  2  stabilisce
parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento  del  personale
delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in  relazione
al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in
vigore del medesimo regolamento sono  conseguentemente  abrogati  gli
articoli 3, 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni. 
  4. Nelle more  dell'entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni
recanti i parametri fisici per il reclutamento  del  personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  che  devono  entrare  in
vigore contemporaneamente,  continuano  ad  applicarsi  i  limiti  di
altezza previsti dalla vigente normativa. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 gennaio 2015 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando