AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 8 gennaio 2015 

Criteri interpretativi in  ordine  alle  disposizioni  dell'art.  38,
comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli  appalti.  (Determina
n. 1). (15A00512) 
(GU n.22 del 28-1-2015)

 
 
Premessa. 
  Il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in  legge  11
agosto  2014,  n.  114,  ha  modificato  con  l'art.  39,   rubricato
«Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti pubblici»,  gli  articoli  38  e  46  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito  Codice),  che
riguardano  -  rispettivamente  -  i  requisiti  di  ordine  generale
occorrenti per la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  di
contratti pubblici e i  documenti  e  le  informazioni  complementari
nonche' la tassativita' delle cause di esclusione. 
  La disposizione  dell'art.  39  e'  collocata  nel  titolo  IV  del
decreto-legge n. 90/2014, che riguarda le «Misure per lo  snellimento
del  processo  amministrativo  e  l'attuazione  del  processo  civile
telematico». 
  Tale collocazione deve essere  tenuta  in  considerazione  ai  fini
dell'esatta individuazione della sua portata espansiva, in  un'ottica
di deflazione del contenzioso amministrativo in  materia  di  appalti
pubblici, di cui una parte alquanto rilevante  riguarda  la  fase  di
ammissione  ed  esclusione  dalla  gara  (spesso  per  questioni   di
carattere puramente formale) ovvero contestazioni, da parte di alcuni
concorrenti, in ordine all'ammissione di altri. 
  Per  effetto  di  tale  novella  legislativa,  e'  stato   inserito
nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2  obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al  pagamento,  in  favore  della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore  all'uno  per  mille  e  non  superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque  non  superiore  a
50.000  euro,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione
provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante   assegna   al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano
rese,  integrate  o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarita' non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non  indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente
e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in
conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non
rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte». 
  Nell'art. 46 del Codice e' stato, invece, inserito il comma 1-ter a
tenore del quale «le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di  soggetti  terzi,  che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o
al disciplinare di gara». 
  Le  predette  disposizioni,  ai  sensi  del  citato  art.  39   del
decreto-legge  n.  90/2014,  convertito  in  legge  n.  114/2014,  si
applicano alle sole procedure di affidamento indette  successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legge. 
  Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le  incertezze
interpretative ed applicative del combinato disposto  degli  articoli
38 e 46 del Codice (oggetto  di  orientamenti  giurisprudenziali  non
univoci,   come   si   illustrera'   in    seguito)    mediante    la
procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (che diventa doveroso
per ogni ipotesi di omissione o di  irregolarita'  degli  elementi  e
delle dichiarazioni rese in gara) e la configurazione dell'esclusione
dalla  gara  come   sanzione   unicamente   legittimata   dall'omessa
produzione, integrazione, regolarizzazione  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni carenti, entro  il  termine  assegnato  dalla  stazione
appaltante (e non piu' da carenze originarie) (in tal senso, Ad.  Pl.
Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014). 
  Tuttavia la formulazione delle disposizioni in esame  necessita  di
chiarimenti - con particolare  riferimento  all'individuazione  delle
fattispecie ascrivibili alla «mancanza, l'incompletezza e ogni  altra
irregolarita'  essenziale  degli  elementi  e   delle   dichiarazioni
sostitutive» ed alle «irregolarita' non essenziali ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili» di cui  all'art.
38, comma 2-bis -  e  di  coordinamento  normativo,  avendo  riguardo
all'impatto  della  novella  normativa  sulle  cause   tassative   di
esclusione, cosi' come previste  dalla  normativa  previgente  -  non
modificata dalla nuova norma -  e  specificate  nella  determinazione
dell'Autorita' n. 4 del 10 ottobre 2012, integrata e modificata dalla
presente per le parti incompatibili (alla luce della nuova disciplina
sul soccorso istruttorio e delle indicazioni al riguardo fornite  con
il presente atto). 
  Le  difficolta'  esegetiche  connesse  alla   qualificazione   come
essenziali  o  meno  delle  irregolarita'  degli  elementi  e   delle
dichiarazioni   sostitutive,   nonche'    all'individuazione    delle
dichiarazioni non indispensabili, si riflettono, infatti,  sia  sulla
correttezza dei  provvedimenti  che  la  stazione  appaltante  dovra'
assumere in gara, in ordine alla possibilita' per il  concorrente  di
regolarizzare le stesse nonche'  di  evitare  o  meno  l'applicazione
della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 38, comma  2-bis,  sia
sulla corretta individuazione di  tutte  quelle  cause  tassative  di
esclusione strettamente connesse  al  contenuto  dell'offerta  ovvero
alla segretezza della stessa, in presenza delle quali, in ossequio al
principio di parita' di trattamento e di perentorieta' del termine di
presentazione dell'offerta,  non  si  ritiene  possa  essere  ammessa
alcuna integrazione e/o regolarizzazione. 
  Cio' tenendo conto, peraltro, che la nuova disciplina del  soccorso
istruttorio in nessun caso puo' essere utilizzata per il recupero  di
requisiti non posseduti al momento fissato  dalla  lex  specialis  di
gara, quale termine perentorio per la  presentazione  dell'offerta  o
della domanda. 
  Sotto  tutti  i  profili  sopra  indicati,  si   rende,   pertanto,
necessario - nei termini che seguono - un  intervento  dell'Autorita'
volto a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame al  fine
di orientare, in tale ambito, il comportamento  degli  operatori  del
settore. 
1. Oneri dichiarativi e nuovo comma 2-bis dell'art. 38 del Codice. 
  Come noto, l'art. 38, comma 1, del Codice dispone che  non  possono
partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni  e  degli
appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari
di subappalti, e  non  possono  stipulare  i  relativi  contratti,  i
soggetti che si  trovano  in  una  delle  situazioni  indicate  nelle
lettere da a) a m-quater) della stessa disposizione. 
  Tali   requisiti   (come    sottolineato    dall'Autorita'    nella
determinazione n.  1/2010)  devono  essere  posseduti  dall'operatore
economico partecipante  alla  gara  al  momento  della  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  offerte   o   della   domanda   di
partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per
tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula
del contratto. Nel caso di subappalto, momento saliente e' quello del
rilascio dell'autorizzazione. 
  Il principio espresso dall'art. 38 del Codice, secondo il quale  la
partecipazione alle gare pubbliche richiede, in capo ai partecipanti,
il possesso di inderogabili requisiti di  moralita',  rappresenta  un
principio  di  carattere  generale.  Si  tratta,   infatti,   di   un
fondamentale principio di  ordine  pubblico  economico  che  soddisfa
l'esigenza che il soggetto  che  contrae  con  l'amministrazione  sia
affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale  e
di moralita' che la norma tipizza (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 maggio
2013, n. 2725). 
  Ai fini della  dimostrazione  di  tali  inderogabili  requisiti  di
partecipazione, il  comma  2  dell'art.  38,  consente  all'operatore
economico di produrre in gara una dichiarazione  sostitutiva,  stante
quanto previsto dall'art. 77-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
  Conseguentemente, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  effettuano  la
verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall'art.  38   e
dichiarati   dagli   operatori   economici   in   autocertificazione,
acquisendo «d'ufficio le relative informazioni,  previa  indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione  competente  e  degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti». 
  Ciascun operatore economico partecipante  ha,  quindi,  l'onere  di
dichiarare  tutte  le  situazioni  e/o   circostanze   potenzialmente
rilevanti ai fini del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale
espressamente previsti dalla norma. 
  Al fine di chiarire la portata  di  tale  onere  dichiarativo  sono
intervenute,  con  numerose  pronunce,   sia   l'Autorita'   sia   la
giurisprudenza amministrativa, ancorche' con indirizzo non univoco. 
  In particolare - con riferimento al testo dell'art.  38  precedente
alle modifiche normative in esame - l'Autorita' ha chiarito che oltre
all'ipotesi di falsita', anche l'omissione  o  l'incompletezza  delle
dichiarazioni previste in tale  disposizione  normativa  costituivano
motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica,  anche  in
assenza di una espressa previsione del  bando  di  gara  (da  ultimo,
parere di precontenzioso n. 144 del 20 giugno 2014). 
  La  giurisprudenza   amministrativa,   secondo   un'interpretazione
sostanzialistica della norma in  esame,  che  valorizza  una  lettura
teleologica della stessa, ha invece  affermato  che  il  primo  comma
dell'art. 38 del Codice prevede l'esclusione dalla gara  in  presenza
del dato sostanziale del mancato possesso dei  prescritti  requisiti.
Pertanto, solo l'insussistenza in concreto delle cause di  esclusione
previste dall'art. 38 citato, comporterebbe  ope  legis  il  predetto
effetto espulsivo. Effetto che, del resto, l'art. 45 della  direttiva
2004/18/CE contempla solo nell'ipotesi di  grave  colpevolezza  e  di
false dichiarazioni nel fornire  informazioni,  non  ravvisabile  nel
caso in cui il concorrente non consegua alcun  vantaggio  in  termini
competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (sulla
tesi sostanzialistica, Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n.  583;
sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5883). 
  Il giudice amministrativo ha pero' espresso anche avviso  di  segno
contrario, affermando come nelle procedure ad  evidenza  pubblica  la
completezza delle dichiarazioni fosse gia' di per se'  un  valore  da
perseguire  in   conformita'   al   principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione e di proporzionalita' (nel quale  si  inquadrano
le esigenze di ordinato svolgimento della gara e di trasparenza),  in
quanto  consente  la  celere  decisione  in   ordine   all'ammissione
dell'operatore  economico  alla  gara;  pertanto,  una  dichiarazione
inaffidabile (perche' falsa o incompleta) doveva considerarsi di  per
se stessa lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a  prescindere
dal fatto che l'impresa meritasse  «sostanzialmente»  di  partecipare
alla gara (Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471, in  tal  senso
anche la piu' recente sent. Cons. St., sez. III, 24 giugno  2014,  n.
3198). 
  In altri termini, perfino in assenza di espressa comminatoria nella
lex specialis di gara - stante l'eterointegrazione della disposizione
di legge de qua per l'evidente  natura  di  ordine  pubblico  che  la
sorregge - l'inosservanza dell'obbligo di rendere, al  momento  della
presentazione   della   domanda   di   partecipazione,   le    dovute
dichiarazioni   previste   dall'art.   38   del   Codice   comportava
l'esclusione  del  concorrente,  senza  che  fosse  consentito   alla
stazione appaltante disporne la  regolarizzazione  o  l'integrazione,
non trattandosi  di  mera  irregolarita',  vizio  o  dimenticanza  di
carattere puramente formale (cfr. Cons. St., sez.  III,  14  dicembre
2011, n. 6569). 
  Tale dibattito giurisprudenziale deve ritenersi in parte  superato,
alla luce della nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 38
del Codice. 
  La novella legislativa dispone, infatti, che in caso  di  mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi  e
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, il concorrente  e'
sanzionato mediante pagamento, in favore della  stazione  appaltante,
di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non
inferiore all'uno per mille e non superiore  all'uno  per  cento  del
valore della gara e comunque non superiore  a  50.000  euro,  il  cui
versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. 
  In tal caso, la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un
termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese,  integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. 
  La  disposizione  aggiunge  che,  nei  casi  di  irregolarita'  non
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza  di  dichiarazioni  non
indispensabili,  la  stazione   appaltante   non   ne   richiede   la
regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. 
  La nuova  previsione,  dunque,  esclusivamente  per  i  casi  della
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarita'  essenziale  degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede
l'obbligo  del  concorrente  di  pagare,  in  favore  della  stazione
appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  il
cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria, e cio', e' da
ritenere, solamente al fine di poter  integrare  e  regolarizzare  le
relative omissioni e/o carenze. 
  L'esclusione del concorrente dalla  gara,  invece,  sara'  disposta
dalla  stazione  appaltante  esclusivamente  a  seguito  dell'inutile
decorso del termine assegnato ai fini della  regolarizzazione  (cioe'
senza che il  concorrente  integri  o  regolarizzi  le  dichiarazioni
carenti o irregolari). 
  La finalita' della disposizione e' sicuramente  quella  di  evitare
l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali -  ivi  compresa
anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo a tal fine
un'istruttoria veloce ma  preordinata  ad  acquisire  la  completezza
delle  dichiarazioni,  prima  della  valutazione  dell'ammissibilita'
dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione  espulsiva
quale conseguenza della  sola  inosservanza,  da  parte  dell'impresa
concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine
perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante  (in  tal
senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.). 
  Sulla  base  di  tale  disposizione,  pertanto,   ai   fini   della
partecipazione alla gara, assume rilievo l'effettiva sussistenza  dei
requisiti di  ordine  generale  in  capo  ai  concorrenti  e  non  le
formalita' ne' la completezza del contenuto della dichiarazione  resa
a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti. 
  Si conferma in tal modo l'orientamento giurisprudenziale  a  tenore
del quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza
dei  requisiti)  rispetto  a  quello   formale   (completezza   delle
autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla
gara potra' essere disposta non piu'  in  presenza  di  dichiarazione
incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso  in  cui
il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante
ovvero non possieda, effettivamente, il requisito. 
  Sotto  tale  profilo,  la  novella  in  esame  sembra  finalizzata,
altresi', alla deflazione del contenzioso derivante da  provvedimenti
di esclusione dalle gare  d'appalto,  per  vizi  formali  -  cui  non
corrisponda l'interesse  sostanziale  alla  reale  affidabilita'  del
concorrente  -  sulle  dichiarazioni  rese  dai   partecipanti,   con
conseguente  possibile  riduzione  dei  casi  di  annullamento  e  di
sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione, cio' che,  peraltro,
si desume dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV  del
decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge  n.  114/2014,  dedicato
alle  «misure  per  lo  snellimento  del  processo  amministrativo  e
l'attuazione  del  processo  civile  telematico»,  come  sopra   gia'
accennato. 
1.1. Irregolarita' essenziali degli elementi  e  delle  dichiarazioni
  sostitutive di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice. 
  La  formulazione  dell'art.  38,  comma  2-bis,  del  Codice,   non
specificando alcunche' in ordine al concetto di  essenzialita'  delle
predette   irregolarita',    ne'    con    riferimento    alla    non
indispensabilita'     delle     dichiarazioni     carenti,     lascia
sostanzialmente, alle singole stazioni  appaltanti,  l'individuazione
dei casi nei quali e' consentita la produzione, l'integrazione  e  la
regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art.
38, commi 1 e 2. Circostanza,  questa,  da  cui  potrebbero  derivare
comportamenti  disomogenei,  laddove  si  consideri  che  una  stessa
fattispecie    venga    trattata    in    maniera    differente    da
un'amministrazione all'altra. 
  Cio' rende indispensabile il presente  intervento  regolatorio,  in
modo  da  fornire  un'interpretazione  della   norma   che   consenta
un'applicazione  uniforme  della  stessa,  da  parte  delle  stazioni
appaltanti e degli operatori del  settore.  A  tal  fine  si  osserva
quanto segue. 
  E'  ragionevole  ritenere  che  con  la  nozione  di  irregolarita'
essenziale  il   legislatore   abbia   voluto   riferirsi   ad   ogni
irregolarita'   nella   redazione    della    dichiarazione,    oltre
all'omissione e all'incompletezza, che  non  consenta  alla  stazione
appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed  il  contenuto
della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione  dei  singoli
requisiti  di  ordine  generale  che  devono  essere  posseduti   dal
concorrente e, in alcuni casi, per esso dai  soggetti  specificamente
indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice. 
  Tale interpretazione si desume, oltre che dalla ratio sottesa  alla
norma  -  che,  peraltro,  nel  prevedere  una   specifica   sanzione
pecuniaria, intende realizzare l'obiettivo di evitare  che  a  fronte
della generale sanabilita'  delle  carenze  e  delle  omissioni,  gli
operatori siano indotti a produrre dichiarazioni da cui non si evinca
il  reale  possesso  dei  singoli  requisiti  generali   e   l'esatta
individuazione dei soggetti che devono possederli - anche da un  dato
testuale della medesima, che assume maggior pregnanza da una  lettura
sistematica dei primi due periodi del citato comma 2-bis. 
  Infatti, nel secondo  periodo  della  norma  appena  richiamata  e'
espressamente stabilito che nei casi di irregolarita' essenziale  «la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non  superiore
a dieci giorni, perche' siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che
le devono rendere». 
  L'espresso riferimento  al  contenuto  delle  dichiarazioni  ed  ai
soggetti  che  le  devono  prestare,  rende  palese   l'intento   del
legislatore di  estendere  l'applicazione  della  norma  a  tutte  le
carenze - in termini di omissioni, incompletezze  e  irregolarita'  -
riferite agli elementi ed  alle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  38
nonche' agli  aspetti  relativi  all'identificazione  dei  centri  di
imputabilita' delle dichiarazioni stesse. 
  Per quanto attiene al contenuto occorre ribadire che le  situazioni
ostative    ivi    previste    incidono     tutte     necessariamente
sull'affidabilita' professionale dell'impresa  e,  dunque,  eventuali
irregolarita'   nella   relativa   dichiarazione   devono   ritenersi
essenziali in quanto incidenti sull'individuazione del  requisito  in
capo all'impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno). 
  Allo  stesso  modo   vanno   ricondotte   nella   categoria   delle
irregolarita'  essenziali,  le  carenze   della   dichiarazione   che
attengono all'individuazione dei soggetti responsabili della  stessa.
Ci si riferisce, ad esempio, all'omessa produzione del  documento  di
identita'  a  corredo  della  dichiarazione  o  alla  mancanza  della
sottoscrizione della dichiarazione stessa ovvero alla stessa  mancata
indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del
comma  1  dell'art.  38,  laddove  la   stazione   appaltante   abbia
espressamente richiesto tali indicazioni negli  atti  di  gara  e  le
connesse loro dichiarazioni. 
  La  dichiarazione  sostitutiva   costituisce   infatti   fonte   di
responsabilita',  anche  penale,  in  conseguenza   della   eventuale
falsita'  dell'atto,  pertanto,  le  irregolarita'   che   riguardano
l'esatta individuazione del responsabile della  dichiarazione,  vanno
sicuramente ricondotte nell'alveo della essenzialita'. 
  In sintesi le carenze  essenziali  riguardano  l'impossibilita'  di
stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma  1  dell'art.
38 sia posseduto o meno e da quali soggetti  (indicati  dallo  stesso
articolo). Cio' che si verifica nei casi in cui: 
    a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica  lettera
del comma 1 dell'art. 38 del Codice; 
    b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei  soggetti
o con riferimento ad uno dei soggetti che  la  norma  individua  come
titolare del requisito; 
    c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si  evince  se
il requisito sia posseduto o meno. 
  Cio' secondo quanto prescritto negli atti di gara ed in conformita'
alle modalita' in essi specificamente indicate. 
  La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014,
n. 16, deve essere sostanzialmente  riferita  alla  possibilita'  che
legittimamente la stazione  appaltante  esiga  la  dichiarazione  sul
possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1,  del  Codice,  in
forma sintetica e da parte del solo rappresentate legale dell'impresa
(fermo restando l'obbligo delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  2
dell'art. 38 del Codice). Qualora, tuttavia, la  stazione  appaltante
richieda, nella lex specialis di gara, le  singole  dichiarazioni  di
cui all'art. 38, e da parte di tutti  i  soggetti  ivi  indicati,  le
stesse devono essere rese come richiesto  negli  atti  di  gara.  Del
resto la nuova disciplina del  soccorso  istruttorio  puo'  ritenersi
implicita  ammissione  normativa  della   facolta'   delle   stazioni
appaltanti di richiedere in modo analitico, e da  parte  di  tutti  i
soggetti interessati dalla norma, le dichiarazioni  di  cui  all'art.
38, comma 1 del Codice. 
  Un caso particolare e'  costituito  dall'omessa  indicazione  delle
sentenze di condanna di cui al comma 1, lettera c) dell'art.  38  del
Codice, che devono essere dichiarate  espressamente,  secondo  quanto
prescrive il comma 2 del medesimo articolo. 
  Orbene, riguardo a questo specifico caso, giova evidenziare che  la
nuova  disciplina  del   soccorso   istruttorio   mira   ad   evitare
l'esclusione dalla gara per fatti e circostanze di carattere  formale
che attengono alle dichiarazioni rese. 
  L'omessa indicazione  delle  sentenze  di  condanna  riportate  dai
soggetti di cui alla citata lettera c), tuttavia, se avviene  secondo
modalita' che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa del
concorrente (perche' dichiara espressamente di non averne  riportate,
eventualmente anche  contrassegnando  sul  modulo  predisposto  dalla
stazione appaltante la casella relativa all'assenza delle  sentenze),
laddove, invece, le stesse sussistano,  la  fattispecie  integra  gli
estremi del falso in gara con tutte le implicazioni in termini di non
sanabilita' della dichiarazione resa (perche' la stessa  non  sarebbe
semplicemente mancante ovvero carente ma non corrispondente al  vero)
e  conseguente  esclusione  del  concorrente   dalla   gara   nonche'
segnalazione del caso all'Autorita'. 
  Diversamente, se la  dichiarazione  relativa  alla  presenza  delle
sentenze di condanna e' completamente omessa, ovvero se  si  dichiara
di  averne  riportate  senza   indicarle,   puo'   essere   richiesto
rispettivamente  di  produrla  o  di  indicare  le  singole  sentenze
riportate. 
  La novella in esame, infatti, non  incide  sulla  disciplina  delle
false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai  sensi
dell'art. 38, comma 1-ter del  Codice,  ove  la  stazione  appaltante
accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o
una falsa documentazione, si da' luogo al procedimento  definito  nel
citato comma 1-ter  dell'art.  38  ed  alla  comunicazione  del  caso
all'Autorita'  per  l'applicazione  delle  sanzioni  interdittive   e
pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento  (art.  38,  comma
1-ter e art. 6, comma 11, del Codice). 
  La disposizione in esame fa poi riferimento ad altra  categoria  di
irregolarita', ossia la mancanza o l'incompletezza  di  dichiarazioni
non indispensabili alle quali - come nel caso delle irregolarita' non
essenziali - non seguono sanzioni ne' obblighi di regolarizzazione da
parte del concorrente. 
  Pur non essendovi menzione nella norma in esame, deve rilevarsi  la
possibilita'  che  siano  presenti  irregolarita'  o  carenze   della
dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo
non sussumibili neanche nella categoria delle non  essenziali  e  non
indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni  o  elementi
esigibili da parte della stazione appaltante ai fini di una celere  e
certa  verifica  -  in  ossequio  al  principio  di  buon   andamento
dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)  -  dell'autodichiarazione
resa dal concorrente per l'ammissione alla gara. 
  In tal senso viene in rilievo un tertium genus  che  riguarderebbe,
per  lo  piu'  ipotesi   di   completamento   o   chiarimento   delle
dichiarazioni e dei documenti presentati, in  ordine  ai  quali  deve
ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il  soccorso
istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. 
  Si tratterebbe in tal caso di irregolarita' non essenziali  ma  che
tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati  sotto
il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei  requisiti
di ordine generale in capo  ai  concorrenti,  in  un'ottica  di  buon
andamento ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,  cui  devono
concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di
leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione
appaltante puo', in ogni caso,  richiedere  ai  sensi  dell'art.  46,
comma 1  del  Codice,  non  modificato  dalla  nuova  disciplina  del
soccorso istruttorio. 
  Si  pensi  ad  esempio,  alla  richiesta   dell'indicazione   della
posizione Inps, Inail, Cassa edile,  ai  fini  della  verifica  della
regolarita' contributiva, o all'indicazione degli estremi del decreto
(e del Tribunale competente) relativo  all'ammissione  al  concordato
con continuita' aziendale; si pensi, inoltre, all'esatta  indicazione
dell'indirizzo dell'agenzia delle entrate territorialmente competente
per la verifica del rispetto degli  obblighi  relativi  al  pagamento
delle imposte e tasse, ecc. 
  Tale assunto, peraltro, trova conferma nella disposizione dell'art.
43 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  sopra
richiamata, secondo la quale le  stazioni  appaltanti  effettuano  la
verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall'art.  38   e
dichiarati   dagli   operatori   economici   in   autocertificazione,
acquisendo «d'ufficio le relative informazioni,  previa  indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione  competente  e  degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti». 
  Sulla base di tali indicazioni, pertanto,  le  stazioni  appaltanti
procederanno - caso per caso - alla valutazione  delle  irregolarita'
essenziali  e   dell'indispensabilita'   degli   elementi   e   delle
dichiarazioni di cui all'art. 38, secondo  l'illustrato  procedimento
di cui al nuovo comma 2-bis del medesimo articolo,  potendo  esigere,
senza  sanzione  alcuna,  il  completamento  o  l'integrazione  delle
dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni  utili  ad  una
celere  definizione  del  procedimento  di  verifica   delle   stesse
autodichiarazioni rese. 
1.2 Applicazione della sanzione. 
  Stante il tenore della  disposizione  di  cui  all'art.  38,  comma
2-bis, secondo cui la sanzione e' fissata «in  misura  non  inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro», le stazioni  appaltanti
sono tenute a fissare negli atti di  gara  l'importo  della  sanzione
(entro i limiti normativamente previsti), in modo da autovincolare la
loro condotta  a  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  parita'  di
trattamento nei confronti delle imprese  concorrenti.  Con  specifico
riferimento agli appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve  essere
commisurata all'importo del lotto per cui si concorre. 
  La norma non contempla, invece,  la  possibilita'  di  graduare  la
sanzione in ragione della gravita' dell'irregolarita' commessa  o  in
relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1
dell'art. 38 (tenuto conto, peraltro, che tali  fattispecie  incidono
tutte sull'affidabilita' morale dell'impresa), in ragione  del  fatto
che, in ogni caso,  la  sanzione  e'  correlata  all'unica  categoria
dell'essenzialita' della mancanza, incompletezza ed irregolarita'. 
  La sanzione individuata negli atti di gara sara' comminata nel caso
in  cui  il  concorrente  intenda  avvalersi   del   nuovo   soccorso
istruttorio;  essa  e'  correlata  alla   sanatoria   di   tutte   le
irregolarita' riscontrate  e  deve  pertanto  essere  considerata  in
maniera onnicomprensiva. 
  La sanzione e' comminata, inoltre, esclusivamente  al  soggetto  le
cui  dichiarazioni  sono  carenti  e  devono  essere  integrate   e/o
regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da  parte
di RTI (che non costituisce soggetto  diverso  dai  concorrenti)  sia
esso costituendo o costituito.  La  sanzione  deve  essere  comminata
anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento)  qualora  la
stessa produca una dichiarazione ex art.  38  carente  (dichiarazione
che deve essere prodotta ai sensi dell'art. 49, comma 2,  lettera  c)
del  Codice).  Cio',  si  ritiene,  in  ragione   della   particolare
disciplina dell'istituto, secondo  cui:  il  concorrente  soddisfa  i
requisiti    di    partecipazione    mediante    quelli     posseduti
dall'ausiliaria, quest'ultima e' responsabile in solido con il primo,
il concorrente e' escluso  dalla  gara  per  le  false  dichiarazioni
dell'ausiliaria (art. 49, comma 3 del Codice). 
  Per quanto riguarda il  rapporto  tra  accordi  quadro  ed  appalti
specifici si evidenzia che la disciplina  del  soccorso  istruttorio,
ivi  compresa  l'irrogazione  della  sanzione,  riguarda  la  singola
procedura  di  gara,  pertanto,  se  l'accordo  quadro   prevede   un
successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata anche  alle
carenze   essenziali   relative   alle   dichiarazioni   dell'appalto
specifico. 
  In caso  di  mancata  regolarizzazione  degli  elementi  essenziali
carenti, invece, la stazione appaltante procedera' all'esclusione del
concorrente dalla gara.  Per  tale  ipotesi  la  stazione  appaltante
dovra' espressamente prevedere nel bando che  si  proceda,  altresi',
all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi  in  cui
la  mancata  integrazione  dipenda  da  una  carenza  del   requisito
dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si dovra'  procedere
per il caso  in  cui  il  concorrente  decida  semplicemente  di  non
avvalersi del soccorso istruttorio. 
  L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, n.
34, infatti, fornendo una lettura evolutiva dell'art. 75 del  Codice,
anche alla luce della nuova disciplina del soccorso  istruttorio,  ha
affermato  la  legittimita'  (della  previsione   nei   bandi   della
«sanzione») dell'incameramento della cauzione provvisoria in caso  di
mancanze relative ai requisiti  generali  di  cui  all'art.  38,  con
riferimento a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario. 
  Per tutti gli altri casi di  mancata  integrazione,  a  seguito  di
richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza
del  requisito,  l'amministrazione   aggiudicatrice   provvedera'   a
segnalare il fatto all'Autorita' che gestira' la comunicazione  quale
notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera dd) del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  L'aver previsto  che  la  sanzione  sia  garantita  dalla  cauzione
provvisoria pone tuttavia una serie di problemi applicativi. 
  Innanzitutto, nella procedura ristretta la cauzione provvisoria non
viene presentata unitamente alla richiesta di invito, cio'  e'  stato
da taluni letto quale  impedimento  all'applicazione  della  sanzione
nella procedura in questione. 
  Al riguardo  sembra  opportuno  sottolineare,  in  primis,  che  la
cauzione  provvisoria  costituisce  garanzia  del  versamento   della
sanzione, non presupposto per la sua applicazione. 
  Inoltre, l'art. 38, comma 2-bis, richiama espressamente il comma  2
della stessa disposizione, il quale a sua volta fa  riferimento  alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dal candidato e dal concorrente. 
  Una lettura congiunta delle  due  disposizioni,  conduce  dunque  a
confermare l'applicabilita' del procedimento di cui  al  citato  art.
38, comma 2-bis - e dunque anche della disciplina  sanzionatoria  ivi
contemplata -  alle  procedure  ristrette.  La  sanzione  infatti  e'
correlata alla omissione o alle irregolarita' negli elementi o  nelle
dichiarazioni resi sui requisiti di partecipazione ed e' prevista per
tutte le procedure di  aggiudicazione  contemplate  nel  Codice,  non
prevedendo  la  norma  esclusioni  o  limitazioni   del   suo   campo
applicativo. 
  La sanzione in  esame,  pertanto,  nelle  ipotesi  sopra  indicate,
potra' essere comminata anche nelle procedure nelle  quali  -  almeno
nella fase  iniziale  -  non  sia  prevista  la  presentazione  della
garanzia provvisoria. 
  Altro tema connesso  alla  funzione  di  garanzia  attribuita  alla
cauzione provvisoria e'  costituito  dall'esatta  determinazione  del
quantum della cauzione; al riguardo, tenuto  conto  dell'esigenza  di
non aggravare gli oneri economici connessi alla  partecipazione  alla
procedura di gara, si ritiene che la suddetta  funzione  di  garanzia
non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria.  E'
fatto salvo, tuttavia,  l'obbligo  di  reintegrarla  qualora  venisse
parzialmente  escussa  per  il  pagamento   della   sanzione;   cio',
beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente  opti  per  tale
modalita' di corresponsione in luogo  del  pagamento  diretto.  Resta
fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce  causa
di esclusione del concorrente  dalla  gara.  Le  stazioni  appaltanti
dovranno indicare nel bando di gara l'obbligo di reintegrazione, pena
l'esclusione. In relazione alle difficolta' applicative  connesse  al
previsto  sistema  di  garanzia  della  sanzione  tramite   cauzione,
l'Autorita' si riserva di inviare apposita segnalazione a  Governo  e
Parlamento. 
2. Nuovo soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice. 
  La descritta nuova disciplina  in  ordine  alla  dimostrazione  dei
requisiti di ordine generale in gara, ha  importanti  riflessi  anche
sul soccorso istruttorio riferito ad elementi e dichiarazioni diverse
e ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 38 del Codice. 
  Come noto, l'art. 46 del Codice prevede che  «nei  limiti  previsti
dagli articoli da 38  a  45,  le  stazioni  appaltanti  invitano,  se
necessario, i concorrenti a completare o  a  fornire  chiarimenti  in
ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni
presentati» (comma 1). 
  Conseguentemente «La stazione appaltante esclude i  candidati  o  i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal (...) codice e dal regolamento e da altre disposizioni  di  legge
vigenti, nonche' nei casi di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di  sottoscrizione  o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle» (comma 1-bis). 
  Infine, e' intervenuto il nuovo comma 1-ter, introdotto nella norma
dall'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014,  convertito  in  legge  n.
114/2014, il quale prevede che «Le disposizioni di cui  all'art.  38,
comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge,
al bando o al disciplinare di gara». 
  Nell'ambito del quadro normativo previgente, sulla  base  del  dato
letterale dell'art. 46, comma 1, dunque, nei  limiti  previsti  dagli
articoli da 38  a  45,  la  possibilita'  di  ricorrere  al  soccorso
istruttorio  era  circoscritta  al  caso  in  cui  la  documentazione
prodotta da un concorrente fosse carente di taluni elementi e  dunque
la stazione  appaltante,  nel  rispetto  del  favor  partecipationis,
richiedeva l'integrazione o i  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto
della stessa. 
  Inoltre, al fine di delimitare il perimetro di  tale  istituto,  il
legislatore ha previsto con il comma 1-bis della disposizione de qua,
le cause tassative di esclusione, limitando le fattispecie escludenti
a: 
    1) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207
(Regolamento di attuazione del Codice) o  da  altre  disposizioni  di
legge vigenti; 
    2)  l'incertezza  assoluta  sul  contenuto  o  sulla  provenienza
dell'offerta, per difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri  elementi
essenziali; 
    3) la non integrita' del plico contenente l'offerta o la  domanda
di partecipazione o altre irregolarita' relative  alla  chiusura  dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le  circostanze  concrete,  che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
  Come evidenziato dall'Autorita' nella determinazione n. 4/2012,  la
ratio della disposizione in  esame  e'  rinvenibile  nell'intento  di
garantire un concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di
massima  partecipazione,   concorrenza   e   proporzionalita'   nelle
procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte
a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali,  la  cui
osservanza non risponda ad alcun apprezzabile interesse pubblico. 
  La norma individua, infatti, i vincoli ed i criteri che le stazioni
appaltanti,   nonche'   la   stessa   Autorita',   devono   osservare
nell'individuazione delle ipotesi legittime di esclusione,  allorche'
redigono, rispettivamente, i documenti di gara  ed  i  bandi-tipo  ai
sensi dell'art. 64, comma 4-bis del Codice. 
  Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione  nei  bandi,
diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o  da  altre
disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle
ulteriori ipotesi prospettate dall'art. 46, comma 1-bis,  sono  nulle
per espressa previsione del  medesimo  articolo.  La  sanzione  della
nullita', in luogo di quella  dell'annullabilita',  comporta  che  le
clausole di bandi e lettere di invito,  laddove  prevedano  cause  di
esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e  vadano
disapplicate dal seggio di gara,  senza  necessita'  di  annullamento
giurisdizionale. 
  Sulla base  delle  considerazioni  che  precedono,  l'Autorita'  ha
adottato   la   citata   determinazione   n.    4/2012,    ai    fini
dell'individuazione delle cause di  esclusione  legittime  secondo  i
criteri stabiliti dall'art. 46,  comma  1-bis,  specificando  che  le
stazioni appaltanti,  nella  delibera  a  contrarre,  sono  tenute  a
motivare espressamente in ordine alle eventuali  deroghe  rispetto  a
quanto ivi previsto, intendendosi per tali le previsioni di ulteriori
ipotesi di esclusione. 
  Anche la giurisprudenza amministrativa e' intervenuta, con numerose
pronunce, sull'istituto del  soccorso  istruttorio  -  ancorche'  con
riferimento  al  regime  precedente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 -  al  fine
di individuarne il corretto ambito applicativo e la sua reale portata
espansiva. 
  E' stato chiarito (ex multis Ad. Pl. n. 9/2014) come tale  istituto
si risolva in un doveroso ordinario modus procedendi volto a superare
inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis  e
della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti. 
  L'esegesi rigorosa delle disposizioni di riferimento, nasceva dalla
fondata preoccupazione che l'allargamento del suo ambito  applicativo
potesse alterare la par condicio, violare il canone di  imparzialita'
e di buon andamento dell'azione amministrativa, incidere sul  divieto
di disapplicazione della lex specialis contenuta nel  bando,  eludere
la natura decadenziale dei termini cui e' soggetta la procedura. 
  Invocando, altresi', il principio generale dell'autoresponsabilita'
dei concorrenti - in forza del quale ciascuno  di  essi  sopporta  le
conseguenze derivanti da eventuali errori commessi nella formulazione
dell'offerta e nella presentazione della documentazione - sono  stati
individuati i distinti concetti di regolarizzazione documentale e  di
integrazione  documentale.  E'  stato,  quindi,  ritenuto  inoperante
l'istituto del soccorso istruttorio, nei  casi  in  cui  venivano  in
rilievo  omissioni  di  documenti  o   inadempimenti   procedimentali
richiesti a pena  di  esclusione  dalla  legge  di  gara  (specie  in
presenza di clausola, in tal senso, univoca). 
  Pertanto,  il  giudice  amministrativo  -  sulla  base  del  tenore
testuale dell'incipit del comma 1 dell'art. 46 («Nei limiti  previsti
dagli articoli da 38 a  45  ...»)  -  ha  ritenuto  che  il  soccorso
istruttorio consentisse di completare dichiarazioni o documenti  gia'
presentati,  solo   in   relazione   ai   requisiti   soggettivi   di
partecipazione  dell'impresa,  essendo,  assolutamente,  precluso  al
concorrente  supplire  a  carenze  dell'offerta,  successivamente  al
termine finale stabilito dal bando,  salva  la  rettifica  di  errori
materiali o refusi. 
  Parimenti, il soccorso istruttorio e' stato  pacificamente  ammesso
in termini di possibilita'  di  chiedere  chiarimenti,  delucidazioni
ovvero aggiornamenti in  ordine  a  dichiarazioni  e  documenti  gia'
presentati. 
  Cio' premesso, e' evidente come  la  novella  normativa  introdotta
dall'art. 39 del decreto-legge n.  90/2014  convertito  in  legge  n.
114/2014, con riferimento alle previsioni  di  cui  all'art.  46  del
Codice,  determini  un  superamento  dei  principi  sopra  enunciati,
comportando un'inversione radicale di principio; inversione  in  base
alla quale e' generalmente sanabile qualsiasi  carenza,  omissione  o
irregolarita', con il solo limite intrinseco dell'inalterabilita' del
contenuto dell'offerta, della certezza  in  ordine  alla  provenienza
della  stessa,  del  principio  di  segretezza  che   presiede   alla
presentazione della medesima e di inalterabilita' delle condizioni in
cui versano i concorrenti al momento della scadenza del  termine  per
la partecipazione alla gara. 
  Occorre sottolineare al riguardo che ne' il comma 1, ne'  il  comma
1-bis dell'art. 46 sono stati  modificati  dalla  disposizione  sopra
richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una  lettura  del
nuovo comma 1-ter,  che  tenga  conto  di  quanto  disposto  in  tali
previsioni normative, secondo  un'interpretazione  logico-sistematica
delle disposizioni de quibus. 
  Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-ter  stabilisce  che
le disposizioni dell'art. 38,  comma  2-bis,  si  applicano  ad  ogni
ipotesi di  mancanza,  di  incompletezza  o  di  irregolarita'  degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,  che  devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge,  al  bando  o  al
disciplinare di gara. 
  Dal  dato  letterale  della  norma,  emerge  chiaramente  come  sia
consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione
o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola
integrazione e regolarizzazione di quanto gia' dichiarato e  prodotto
in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi  e
non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del
soccorso istruttorio a tutti i documenti  da  produrre  in  gara,  in
relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire  a
carenze dell'offerta. 
  L'ampliamento dell'ambito applicativo del  soccorso  istruttorio  -
tale da consentire il completamento o l'integrazione  dell'offerta  -
infatti,  altererebbe  la  par  condicio,  il  libero   gioco   della
concorrenza,  violerebbe  il  canone  di  imparzialita'  e  di   buon
andamento   dell'azione   amministrativa,   eluderebbe   la    natura
decadenziale dei termini cui e' soggetta la procedura (Ad. Pl.  Cons.
St. n. 9/2014 cit.), non  ultimo,  implicherebbe  la  violazione  del
principio di segretezza delle offerte. 
  Gli  stessi  principi  sopra  richiamati,  inducono   altresi'   ad
affermare che l'istituto in parola non puo',  in  ogni  caso,  essere
strumentalmente  utilizzato  per  l'acquisizione,  in  gara,  di   un
requisito o  di  una  condizione  di  partecipazione,  mancante  alla
scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
  Resta fermo, in sostanza, il  principio  per  cui  i  requisiti  di
partecipazione devono essere posseduti dal  concorrente  -  che  deve
essere,  altresi',  in  regola  con  tutte  le  altre  condizioni  di
partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando  per  la
presentazione dell'offerta o della domanda di  partecipazione,  senza
possibilita' di acquisirli successivamente. 
2.1. Impatto del «nuovo» soccorso istruttorio sulla disciplina  delle
  cause tassative di esclusione. 
  La reale portata innovativa del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice
deve essere ravvisata nel fatto che il legislatore  ha  avvertito  la
necessita' di richiamare  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis
dell'art. 38 - che, di fatto, introducono la piu' ampia  possibilita'
di  sanatoria  in  ordine  alle  carenze  documentali   (elementi   e
dichiarazioni) - in seno ad un articolo  che  concerne  «Documenti  e
informazioni complementari» nonche' la «Tassativita' delle  cause  di
esclusione». 
  Ma vi e' di piu'. Il comma 1-ter dell'art. 46, ritiene  applicabile
il meccanismo introdotto dal comma 2-bis dell'art. 38 ad ogni ipotesi
di   incompletezza   o   irregolarita'   degli   elementi   e   delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che  devono  essere  prodotti
dai concorrenti in base alla legge, al bando  o  al  disciplinare  di
gara. 
  Tutto  cio'  induce  a  ritenere  che  la  disposizione  in  parola
introduca, inevitabilmente, delle importanti novita' sulla disciplina
delle cause tassative di esclusione, di  cui  al  comma  1-bis  della
stessa disposizione. 
  Si ritiene, in particolare, che  la  novella  in  esame  abbia  si'
confermato le fattispecie  ascrivibili  alla  categoria  delle  cause
tassative di esclusione (l'art. 39 del decreto-legge n.  90/2014  non
interviene, infatti, sui commi 1 e 1-bis dell'art. 46)  ma,  operando
«a valle» di tale individuazione,  consenta,  ora,  che  siano  resi,
integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche  gli
elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti dalla  legge,
dal bando o dal disciplinare di gara, la cui assenza o  irregolarita'
sotto la previgente disciplina determinavano l'esclusione dalla  gara
(si  tratta  di  ipotesi,  evidentemente,  ulteriori  rispetto   alle
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del Codice). 
  Pertanto, ove vi sia un'omissione, incompletezza, irregolarita'  di
una dichiarazione con carattere dell'essenzialita' - da  individuarsi
come tale in applicazione della disciplina sulla cause  tassative  di
esclusione  -  la  stazione  appaltante  non  potra'  piu'  procedere
direttamente all'esclusione del  concorrente  ma  dovra'  avviare  il
procedimento contemplato nell'art. 38, comma 2-bis del Codice,  volto
alla irrogazione della  sanzione  pecuniaria  ivi  prevista  ed  alla
sanatoria delle irregolarita' rilevate. 
  Si ritiene, infatti, che le irregolarita' essenziali,  ai  fini  di
quanto  previsto  dall'art.  38,  comma  2-bis,  coincidono  con   le
irregolarita' che attengono a dichiarazioni ed elementi  inerenti  le
cause tassative di esclusione (come individuate nella  determinazione
n. 4/2012), previste nel bando, nella legge  o  nel  disciplinare  di
gara, in ordine alle  quali  non  e'  piu'  consentito  procedere  ad
esclusione del concorrente prima della richiesta di  regolarizzazione
da parte della stazione appaltante - fatta eccezione per  quelli  che
afferiscono all'offerta nei termini sopra indicati - come specificato
nei successivi paragrafi. 
2.2 Carenze ed irregolarita' essenziali sanabili (e non). 
  Cio' premesso, tenuto conto delle posizioni espresse dall'Autorita'
nella, piu'  volte,  richiamata  determinazione  n.  4/2012  -  fermo
restando  che  l'assenza  del  requisito  e   la   violazione   delle
disposizioni che attengono  a  status  e  condizioni  in  cui  devono
trovarsi i concorrenti alla scadenza del termine, comportano, in ogni
caso, l'esclusione del concorrente dalla gara  -  occorre  stabilire,
innanzitutto, quali sono gli elementi, la cui mancanza, incompletezza
ed irregolarita' non  puo'  essere  sanata,  in  quanto  le  relative
dichiarazioni e gli adempimenti  normativamente  prescritti  incidono
direttamente sul contenuto dell'offerta ovvero sulla sua segretezza. 
  In particolare, con riferimento agli elementi che influiscono sulla
«incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza  dell'offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali» di  cui
al comma 1-bis dell'art. 46, si osserva in via  preliminare  che,  ai
sensi degli articoli 73 e 74 del Codice: 
    le domande di partecipazione e le offerte contengono gli elementi
prescritti dal bando e, in ogni caso,  gli  elementi  essenziali  per
identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonche' la procedura a
cui la domanda di partecipazione si riferisce;  esse  sono,  inoltre,
corredate dei documenti prescritti dal bando; 
    le  offerte  contengono  gli  elementi  prescritti  dal  bando  o
dall'invito ovvero dal  capitolato  d'oneri  e,  in  ogni  caso,  gli
elementi essenziali per identificare l'offerente ed il suo indirizzo,
nonche' la procedura cui si riferiscono,  le  caratteristiche  ed  il
prezzo  della  prestazione  offerta,  unitamente  alle  dichiarazioni
relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. 
  Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell'art. 73 ed il
comma 5 dell'art. 74 prevedono che le stazioni appaltanti  richiedano
gli elementi essenziali menzionati,  nonche'  gli  altri  elementi  e
documenti necessari ovvero  utili,  nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita' in  relazione  all'oggetto  del  contratto  ed  alle
finalita' dell'offerta. 
  E' onere delle stazioni  appaltanti  redigere  in  modo  chiaro  la
documentazione di gara, evidenziando gli adempimenti posti a pena  di
esclusione. 
  Ne consegue che: 
    1) la sottoscrizione della domanda e dell'offerta  da  parte  del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto
munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli articoli 73  e  74
del  Codice  costituisce  un  elemento  essenziale  di  entrambe.  La
sottoscrizione dell'offerta ha  la  funzione  di  ricondurre  al  suo
autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto  del  contratto
verso il corrispettivo richiesto ed  assicurare,  contemporaneamente,
la provenienza, la serieta' e l'affidabilita' dell'offerta stessa; la
sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione  e'  un   elemento
essenziale che attiene propriamente alla manifestazione  di  volonta'
di partecipare alla gara. 
  In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un
elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto  e  sulla
segretezza  dell'offerta,  la  sua  eventuale  carenza   si   ritiene
sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilita' dell'offerta al
concorrente (che escluda l'incertezza  assoluta  sulla  provenienza),
dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e  46,  comma  1-ter
del  Codice,  risulta  ora  sanabile  ogni   ipotesi   di   mancanza,
incompletezza o  irregolarita'  (anche)  degli  elementi  che  devono
essere prodotti dai concorrenti in base alla legge  (al  bando  o  al
disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento  della  sottoscrizione,
dietro pagamento della sanzione prevista nel bando; 
    2) con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria,
prevista dall'art.  75  del  Codice,  a  corredo  dell'offerta,  essa
assolve  -  come  noto  -  allo  scopo  di  assicurare  la   serieta'
dell'offerta  e  di  costituire   una   liquidazione   preventiva   e
forfettaria del danno, nel caso non si  addivenga  alla  stipula  del
contratto per causa imputabile all'aggiudicatario. 
  Tale cauzione assolve, peraltro, anche allo scopo di  garantire  la
stazione  appaltante  per  il  pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie
comminate ai concorrenti, nell'eventualita' che si verifichi in  gara
una omissione o una  irregolarita'  nelle  dichiarazioni  rese  dagli
stessi, nei termini in precedenza indicati. 
  Il riferimento, contenuto nella norma, alla  cauzione  provvisoria,
deve essere interpretato come rinvio alla disciplina di cui  all'art.
75 del Codice e, dunque, la garanzia ivi  prevista  coincide  con  la
garanzia prestata dal concorrente a corredo dell'offerta. 
  In  relazione  a   tale   garanzia,   l'Autorita'   (nella   citata
determinazione n. 4/2012) ha qualificato come causa di esclusione  la
mancata  o  irregolare  presentazione  (in  assenza  degli   elementi
previsti nell'art. 75) della cauzione provvisoria. 
  Di avviso difforme la giurisprudenza amministrativa secondo  cui  i
vizi che attengono alla cauzione  provvisoria,  ai  sensi  del  comma
1-bis dell'art. 46 del Codice,  non  determinano  l'esclusione  dalla
gara dell'impresa concorrente, ma alla stessa e' consentito procedere
alla sua regolarizzazione o integrazione (ex multis Cons.  St.,  sez.
III, 5 dicembre 2013, n. 5781). 
  Sulla questione incide  il  nuovo  comma  1-ter  dell'art.  46  del
Codice,  che  sembra  ammettere   la   sanatoria   di   omissioni   o
irregolarita' anche in relazione alla presentazione della garanzia in
parola, laddove la norma consente la sanabilita' di ogni  ipotesi  di
mancanza,  incompletezza  o  irregolarita'  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi. 
  E' evidente che, alla luce della nuova disciplina dettata  in  tema
di soccorso istruttorio, la mancanza della cauzione provvisoria  reca
con se' implicazioni problematiche in ordine  all'applicazione  della
sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell'art.  38  del  Codice,
anche se va rilevato, come gia' evidenziato al paragrafo 1.2, che  la
prima costituisce semplicemente una garanzia in ordine  al  pagamento
della  seconda,  e  non  anche  una  sua  liquidazione  preventiva  e
forfettaria; tale funzione,  infatti,  e'  attribuita  alla  cauzione
provvisoria esclusivamente in relazione al danno che si configura per
la stazione appaltante con riguardo alla mancata  sottoscrizione  del
contratto. 
  Pertanto, tenuto conto che il comma 1-ter  dell'art.  46  cit.  ora
consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in
base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione e'
un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base  alla  legge),
considerato che ai fini del  pagamento  della  sanzione  la  cauzione
costituisce  solo  una   garanzia,   la   novella   normativa   trova
applicazione anche con  riferimento  ad  ogni  ipotesi  di  mancanza,
incompletezza o irregolarita' riferita alla  cauzione  provvisoria  a
condizione che quest'ultima sia stata gia' costituita  alla  data  di
presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di  cui  all'art.
75,  comma  5  del  Codice,  vale  a  dire  decorra  da  tale   data.
Diversamente  sarebbe  alterata  la  parita'  di  trattamento  tra  i
concorrenti; 
    3) con riferimento alla  mancata  effettuazione  del  sopralluogo
negli  appalti  di  lavori,  di  cui  all'art.  106,  comma  2,   del
regolamento si ritiene che  tale  fattispecie  costituisca  causa  di
esclusione. Si tratta, infatti, di un  adempimento  che  deve  essere
necessariamente eseguito in una fase antecedente  alla  presentazione
dell'offerta, perche' volto ad assicurare che  il  concorrente  abbia
piena  contezza  delle   condizioni   di   esecuzione   dei   lavori.
Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione
di cui al citato  art.  106,  comma  2,  del  regolamento  -  ove  il
concorrente abbia effettivamente provveduto  al  sopralluogo  -  puo'
essere sanata. 
2.2.1  Irregolarita'   concernenti   gli   adempimenti   formali   di
  partecipazione alla gara. 
  Con riferimento  alle  irregolarita'  concernenti  gli  adempimenti
formali di partecipazione alla gara, incidenti sulla segretezza delle
offerte, si evidenzia che il comma  1-bis  dell'art.  46  prevede  la
possibilita' di esclusione del concorrente dalla gara in tutti i casi
in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte. 
  La disposizione si  riferisce,  in  particolare,  alle  ipotesi  di
incertezza  assoluta  sulla  provenienza  dell'offerta  e  alla   non
integrita' del plico o ad altre irregolarita' relative alla  chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo  le  circostanze  concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
  Vanno ricondotti alla categoria in esame i casi  di  violazione  di
una serie di cautele previste nei documenti di gara, che  sono  volte
ad assicurare l'integrita'  dei  plichi  contenenti  l'offerta  o  la
domanda di partecipazione e, in definitiva, il  corretto  svolgimento
della procedura di gara.  La  presentazione  delle  offerte  e  delle
domande   di   partecipazione,   infatti,   deve   essere   assistita
dall'osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale,  tesi  ad
assicurare il rispetto di  principi  di  primaria  importanza,  quali
quello  della  segretezza   ed   immodificabilita'   delle   proposte
contrattuali  formulate,  nonche'  il   principio   di   parita'   di
trattamento. Si  tratta,  per  lo  piu',  di  ipotesi  riconducibili,
sostanzialmente, alla categoria  degli  elementi  che  devono  essere
presenti, in base a quanto prescritto dalla legge, dal  bando  o  dal
disciplinare di gara che, tuttavia, nella misura in cui costituiscono
diretta ed immediata applicazione del principio di  segretezza  delle
offerte,  continuano  ad  essere  assoggettati  allo  stesso   regime
giuridico  gia'  delineato  nella  determinazione  n.  4/2012,  salvo
specifiche  ipotesi  che  possono  ritenersi  attratte   alla   nuova
disciplina del soccorso istruttorio. 
  In particolare: 
    1) con riferimento alle modalita' di presentazione delle offerte,
costituiscono cause di esclusione le seguenti ipotesi: 
      mancata indicazione sul plico esterno generale del  riferimento
della gara cui l'offerta e' rivolta; 
      apposizione  sul  plico  esterno  generale  di   un'indicazione
totalmente  errata  o  generica,  al  punto  che  non  sia  possibile
individuare il plico pervenuto  come  contenente  l'offerta  per  una
determinata gara; 
      mancata  sigillatura  del  plico  e  delle  buste  interne  con
modalita' di chiusura ermetica che ne assicurino  l'integrita'  e  ne
impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; 
      mancata apposizione sulle buste  interne  al  plico  di  idonea
indicazione per individuare il contenuto delle stesse;  si  evidenzia
che l'esclusione sarebbe  da  considerarsi  illegittima  qualora,  ad
esempio, la busta contenente  l'offerta  economica,  ancorche'  priva
della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti
buste  munite  della  corretta  dicitura;  alla  luce   della   nuova
disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe,  inoltre,  considerarsi
sanabile l'omessa indicazione relativa al contenuto  delle  buste  se
alla  medesima  si  possa  ovviare  con  invito  al   concorrente   a
contrassegnarle senza necessita' di apertura; 
      mancato inserimento dell'offerta economica e di quella  tecnica
in buste  separate,  debitamente  sigillate,  all'interno  del  plico
esterno recante tutta la documentazione e piu' in  generale  la  loro
mancata separazione fisica. Si precisa che, in caso di  divisione  in
lotti con possibilita' di concorrere all'aggiudicazione di piu' di un
lotto,  l'offerta  economica  acquista  una  propria   autonomia   in
relazione ad  ogni  lotto  e,  pertanto,  deve  essere  separatamente
redatta per ogni lotto. 
  Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione,
inter alia: 
    la mancata o errata  indicazione,  su  una  o  piu'  delle  buste
interne, del riferimento alla gara cui l'offerta e' rivolta, nel caso
in cui detta indicazione sia comunque  presente  sul  plico  generale
esterno, debitamente chiuso e sigillato; 
    la mancata indicazione del riferimento della gara su uno  o  piu'
documenti componenti l'offerta; 
    la mancata apposizione sul plico dell'indicazione  del  giorno  e
dell'ora fissati per l'espletamento della gara. 
  Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, resta salva la  facolta'  delle
stazioni  appaltanti  di  rilevare,  nel  caso  concreto,   ulteriori
circostanze  che,  inducendo  a  ritenere  violato  il  principio  di
segretezza  delle  offerte,   comportino   l'esclusione   debitamente
motivata del concorrente; 
    2) l'art. 79, comma 5-quinquies del Codice prevede che «il  bando
o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza
bando fissano l'obbligo del  candidato  o  concorrente  di  indicare,
all'atto  di  presentazione  della  candidatura  o  dell'offerta,  il
domicilio eletto per le comunicazioni; il bando  o  l'avviso  possono
altresi' obbligare il candidato o concorrente a indicare  l'indirizzo
di posta elettronica o il numero di  fax  al  fine  dell'invio  delle
comunicazioni». Al riguardo, si osserva che, pur potendo rilevare  il
domicilio quale elemento utile per  identificare  il  concorrente  e,
quindi, per accertare la  provenienza  dell'offerta,  si  tratta  pur
sempre di un elemento che quand'anche essenziale,  se  omesso  o  non
corretto possa essere reso, integrato  o  regolarizzato;  devono  del
pari essere attratte nella categoria degli elementi esigibili,  senza
comminatoria di sanzione, da parte della stazione appaltante - e come
tali assoggettati alla disciplina del classico soccorso istruttorio -
le  indicazioni  del  numero  di  fax  e  dell'indirizzo   di   posta
elettronica, che  rilevano,  invece,  esclusivamente  ai  fini  delle
comunicazioni. 
2.3 Altre irregolarita'  concernenti  elementi  e  dichiarazioni  che
  devono  essere  prodotte  in  base  alla  legge,  al  bando  o   al
  disciplinare. 
  Per  effetto  della  novella  recata  dal  citato   art.   39   del
decreto-legge n. 90/2014, e' necessario  verificare  quali  ulteriori
elementi e dichiarazioni prescritti dalla  legge,  dal  bando  o  dal
disciplinare di gara sono suscettibili di essere  resi,  integrati  o
regolarizzati (nella  fase  iniziale  della  gara),  laddove  omessi,
carenti o irregolari e quali, continuano a  rilevare  come  cause  di
esclusione. 
  Tra le ipotesi di maggior rilievo,  che  possono  essere  prese  in
considerazione, rilevano le seguenti: 
    1) in tema di avvalimento l'integrazione  o  la  regolarizzazione
non possono  riguardare  la  dichiarazione  di  volonta'  di  ricorso
all'avvalimento (art.  49,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice).  La
dichiarazione   di   avvalimento   costituisce,   infatti,   elemento
costitutivo  dei  requisiti  da  possedersi,  inderogabilmente,  alla
scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta.  Anche
il contratto di avvalimento e' evidentemente funzionale  al  possesso
dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine  allo  stesso
si  ritiene  che  possa  operare  l'istituto   del   nuovo   soccorso
istruttorio limitatamente all'ipotesi  di  mancata  allegazione,  per
mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso,  sia  stato  gia'
siglato alla data di presentazione dell'offerta. 
  La nuova disciplina  del  soccorso  istruttorio  dispiega,  invece,
pienamente la sua forza espansiva sugli altri adempimenti  prescritti
in ordine all'avvalimento; 
    2)  il  principio  della   corrispondenza   tra   le   quote   di
partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le  quote
di esecuzione (e, quindi, la ripartizione  delle  relative  capacita'
tecniche ed economico-finanziarie)  derivante,  per  gli  appalti  di
lavori, dal combinato disposto dei commi 3  e  13  dell'art.  37  del
Codice,   comportava   l'obbligo   di   indicare    all'atto    della
partecipazione, le quote partecipative al raggruppamento, dalle quali
poter desumere la quota parte dei lavori che sarebbero stati eseguiti
da  ciascun  associato.  Tale  indicazione  costituiva  requisito  di
ammissione alla gara. 
  Nell'atto di determinazione n. 4/2012, sia per i lavori sia  per  i
servizi e le  forniture,  la  violazione  del  precisato  obbligo  di
specificare le parti di prestazione da eseguire (di cui all'art.  37,
comma 4) - considerata la rilevanza che tale specificazione acquisiva
in ordine alla serieta', affidabilita', determinatezza e completezza,
e dunque, sugli elementi essenziali dell'offerta, la  mancanza  della
stessa - pena la violazione dei principi della par condicio  e  della
trasparenza, non era stato ritenuto suscettibile di  regolarizzazione
postuma. 
  Peraltro, in caso di procedure ristrette, negoziate  o  di  dialogo
competitivo o, piu' in generale, nelle procedure nelle  quali  vi  e'
una fase di cd. «prequalifica» a  seguito  della  quale  la  stazione
appaltante  sceglie  i  concorrenti   da   invitare,   era   comunque
necessario, a pena  di  esclusione,  indicare  le  quote  gia'  nella
domanda di  partecipazione,  al  fine  di  consentire  alla  stazione
appaltante la verifica del possesso dei  prescritti  requisiti  e  la
conseguente definizione dell'elenco degli operatori  cui  inviare  le
lettere di invito a presentare offerta. 
  Allo stato attuale, tenuto conto, sia delle modifiche introdotte al
comma 13 del citato art. 37, ad  opera  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135 - che aveva limitato ai soli  lavori  la  corrispondenza
tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione  -  ma
soprattutto dell'intervenuta abrogazione dell'intero comma, ad  opera
del  decreto-legge  28   marzo   2014,   n.   47,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  le  indicazioni
sopra  richiamate  devono  ritenersi  in  parte  superate.   Infatti,
l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al  RTI
non  sussiste  piu'  per  i  servizi  e  le  forniture   ma   permane
esclusivamente per i lavori, in  forza  del  novellato  art.  92  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010  (cosi'  come
modificato dall'art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata). 
  L'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali  carenze  e/o
incompletezza della stessa  si  ritiene  che  possano  essere  sanate
dietro pagamento della prevista sanzione. 
  Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza  tra
la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione,  che  dovranno,
comunque, essere indicate e se omesse  potranno  essere  sanate  alla
stessa stregua delle quote di partecipazione al RTI; 
    3) con riferimento all'istituto del subappalto,  l'art.  118  del
Codice  impone  alcuni  adempimenti  da  parte  del  concorrente.  In
particolare si prevede,  inter  alia,  l'indicazione,  da  parte  del
concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei  servizi  e
delle  forniture  o  parti  di  servizi  e  forniture   che   intende
subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). 
  Tale adempimento costituisce un  presupposto  essenziale  in  vista
della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione
appaltante ma non ai fini della partecipazione  alla  gara:  da  cio'
consegue che l'erroneita' e/o la  mancanza  della  dichiarazione  non
puo' essere, di per se', assunta a fondamento di un provvedimento  di
esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a
ricorrere al subappalto, di modo  che  la  stessa  dovra'  provvedere
direttamente all'esecuzione della prestazione, ove  in  possesso  dei
requisiti prescritti. 
  Diversamente, la violazione dell'obbligo di  indicare  in  sede  di
offerta  la  quota  della  prestazione  che  il   candidato   intende
subappaltare potra' costituire causa di esclusione qualora questa sia
necessaria per documentare il possesso  dei  requisiti  richiesti  ai
concorrenti  singoli  o   riuniti   al   momento   di   presentazione
dell'offerta, necessari per eseguire in proprio  la  prestazione.  In
particolare, nel caso in  cui  il  bando  di  gara  preveda,  fra  le
categorie scorporabili e subappaltabili, categorie  a  qualificazione
obbligatoria  ed  il  concorrente   non   sia   in   possesso   delle
corrispondenti  qualificazioni  oppure,  in  alternativa,  non  abbia
indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al  loro  subappalto,
la stazione appaltante  deve  disporre  l'esclusione  dalla  gara  in
quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non
potrebbe  ne'  eseguire  direttamente  le  lavorazioni   ne'   essere
autorizzato a subappaltarle. 
  La carenza di una simile dichiarazione non si ritiene possa  essere
sanata.  Laddove,  infatti,  si  consentisse   ad   un   concorrente,
sprovvisto  della  necessaria  qualificazione  richiesta  dalla   lex
specialis  di  gara,  di  indicare  successivamente  la  volonta'  di
subappaltare una quota dei lavori,  con  indicazione  della  relativa
quota,  al  fine  di  dimostrare  il  possesso  della  qualificazione
richiesta,  si  altererebbe  il  principio  di  par  condicio  tra  i
concorrenti. Tale dichiarazione, infatti, afferisce  direttamente  al
possesso del requisito essendo espressione  di  un'autodeterminazione
del  concorrente  in  ordine  alle  modalita'  di  acquisizione   del
medesimo. 
  La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi
dei subappaltatori in sede  di  offerta  ma  solamente  l'obbligo  di
indicare  le  quote  di  attivita'   che   il   concorrente   intende
subappaltare, qualora non in possesso  della  qualificazione  per  la
categoria  scorporabile,  fermo  restando   che   la   qualificazione
«mancante» deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria
prevalente, dal momento che cio' tutela la stazione appaltante  circa
la  sussistenza  della  capacita'  economico-finanziaria   da   parte
dell'impresa; 
    4) con riferimento  ai  protocolli  di  legalita',  nella  citata
determinazione n. 4/2012, e' stato ritenuto legittimo prescrivere,  a
pena di  esclusione,  l'accettazione  delle  condizioni  contrattuali
contenute nella documentazione di gara, tra le  quali  l'accettazione
degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni  criminali
negli appalti previsti nell'ambito di protocolli  di  legalita'/patti
di integrita'. Cio' in quanto tali strumenti sono posti a  tutela  di
interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal  modo  assunti
discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine  pubblico.
Appare evidente che gli strumenti in parola non attengono ad elementi
dell'offerta e, pertanto, in linea  generale,  eventuali  carenze  in
ordine  alla  dichiarazione  di  accettazione  delle   clausole   del
protocollo di legalita', devono ora ritenersi sanabili; 
    5)  costituisce  causa  di  esclusione  l'omesso  versamento  del
contributo dovuto all'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi 65 e  67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 
  Di  contro,  un  inadempimento   meramente   formale,   consistente
nell'aver effettuato il  versamento  seguendo  modalita'  diverse  da
quelle impartite  dall'Autorita'  stessa,  oppure  (alla  luce  della
novella in esame)  nell'aver  omesso  di  allegare  alla  domanda  di
partecipazione la ricevuta di pagamento, non puo'  essere  sanzionato
dalla stazione appaltante con l'esclusione, senza che si  proceda  ad
un previo accertamento dell'effettivo  assolvimento  dell'obbligo  in
questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla  gara.
La mancata allegazione del versamento disposto prima  della  scadenza
del termine di presentazione  dell'offerta  puo'  essere  oggetto  di
soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. 
  Approvata dal Consiglio nell'adunanza dell'8 gennaio 2015. 
    Roma, 8 gennaio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone