N. 1 SENTENZA 12 - 22 gennaio 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Procedimento  a  carico  di  minorenni  -  Giudizio
  abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato -  Competenza
  del  giudice  delle  indagini  preliminari  del  Tribunale  per   i
  minorenni. 
- Codice di procedura penale, art. 458; decreto del Presidente  della
  Repubblica  22  settembre  1988,   n.   448   (Approvazione   delle
  disposizioni sul processo penale a carico di  imputati  minorenni),
  art. 1, comma 1. 
-   
(GU n.4 del 28-1-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  458  del
codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448  (Approvazione
delle  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico   di   imputati
minorenni), promossi dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale per i  minorenni  di  Bologna  con  tre  ordinanze  del  27
novembre 2013, rispettivamente iscritte  ai  nn.  17,  18  e  19  del
registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 5 novembre  2014  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  per  i
minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.  17
del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e  31  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  458
del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R.  22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul  processo
penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui  prevedono
che nel  caso  di  giudizio  abbreviato  richiesto  dall'imputato  in
seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su  istanza  del
pubblico  ministero,  la  composizione  dell'organo  giudicante   nel
processo minorile sia quella monocratica del giudice per le  indagini
preliminari «e  non  quella  del  Tribunale  per  i  Minorenni  nella
composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare». 
    Il Giudice per le indagini preliminari rimettente  premette  che,
su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto di procedere  con
giudizio immediato nei confronti dell'imputato K.A. «per i  reati  di
ricettazione descritti in imputazione». 
    Il difensore munito di procura speciale  aveva  chiesto  il  rito
abbreviato,  che  era  stato  disposto  con   decreto   dal   giudice
dell'udienza preliminare e  il  relativo  giudizio,  svoltosi  il  12
luglio 2012, si era concluso con una sentenza di condanna  alla  pena
di un mese e dieci giorni di reclusione, «previa riqualificazione del
fatto nel delitto di cui all'art. 647 c.p.». 
    In seguito all'impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte
d'appello di  Bologna,  il  21  novembre  2012,  aveva  annullato  la
sentenza  del  giudice  dell'udienza  preliminare  «per  difetto   di
competenza funzionale», ai sensi degli artt. 178,  comma  1,  lettera
a), e 179 cod. proc. pen., e la Corte di cassazione, con sentenza del
12 luglio 2013, aveva rigettato il  ricorso  proposto  dalla  Procura
generale. 
    Nel giudizio di rinvio  davanti  al  rimettente  Giudice  per  le
indagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. 
    In punto di rilevanza, il giudice  a  quo  sottolinea  che  dalla
risoluzione  della  questione   di   costituzionalita'   dipende   la
composizione (monocratica  o  collegiale)  dell'organo  giudicante  e
dunque la stessa validita' del processo. 
    Secondo   tale    giudice,    non    sarebbe    possibile    dare
un'interpretazione   adeguatrice   delle    norme    sospettate    di
incostituzionalita', perche' il  dato  normativo  non  si  presta  ad
interpretazioni diverse da quella emergente dalla  mera  lettura  del
testo, «se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d.
diritto vivente) che ne ha dato finora  la  Suprema  Corte»,  secondo
cui, «in tema di procedimento a carico di  minorenni,  la  competenza
per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato
spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i
minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare». 
    Il giudice rimettente osserva che, nel  procedimento  penale  con
imputati minorenni, la delicatezza della materia  e  la  peculiarita'
delle posizioni giuridiche e dei rapporti  oggetto  di  giurisdizione
hanno indotto il legislatore a garantire al  «fanciullo»  un  giudice
minorile  specializzato,  la  cui  composizione  collegiale  e'  resa
necessaria dall'esigenza di fornire all'organo  giudicante  l'apporto
di giudici laici, esperti nelle scienze pedagogiche e psicologiche. 
    La protezione della gioventu', affermata  dall'art.  31,  secondo
comma, Cost., si  tradurrebbe,  nel  contesto  processuale  minorile,
essenzialmente nell'esigenza di preservare il processo  educativo  in
atto nel minore. Da cio' deriverebbe la necessita' che a giudicare il
minore sia  il  giudice  minorile  in  composizione  collegiale,  cui
partecipano  due  cittadini,  un  uomo  ed  una   donna,   benemeriti
dell'assistenza  sociale,  scelti  fra  i  cultori  di  biologia,  di
psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia. 
    Alla base dell'istituzione  del  tribunale  per  i  minorenni  vi
sarebbe stata proprio la considerazione  che  il  minore,  in  genere
portato al delitto da  gravi  carenze  della  personalita'  dovute  a
fattori familiari, ambientali e sociali, «dovesse essere valutato  da
giudici specializzati che  avessero  strumenti  tecnici  e  capacita'
personali   particolari   per   vagliare   adeguatamente    la    sua
personalita'», al fine di individuare il trattamento rieducativo piu'
appropriato. 
    Attribuendo,  ex  art.  458  cod.  proc.  pen.,  alla  competenza
monocratica del giudice  per  le  indagini  preliminari  il  giudizio
abbreviato disposto in seguito a un decreto di giudizio immediato  si
finirebbe per creare una «"sacca di area  grigia"  nella  tutela  del
minore durante  il  processo  penale»,  in  cui  verrebbero  meno  le
garanzie previste dal  d.P.R.  n.  448  del  1988,  che  sono  invece
assicurate nell'udienza preliminare, nella quale l'organo  giudicante
e' collegiale. 
    Il momento processuale in cui interviene «la richiesta di  essere
ammesso al giudizio abbreviato (dopo il decreto di giudizio immediato
richiesto dal pubblico  ministero  minorile  o  in  sede  di  udienza
preliminare, o, per la messa alla  prova,  in  sede  dibattimentale)»
diventerebbe fattore selettivo  rispetto  alla  possibilita'  per  il
minore di beneficiare o meno  della  valutazione  degli  esperti.  Il
tutto in violazione anche delle garanzie di specializzazione  che  il
legislatore,  «in  conformita'  anche  ai  principi   sanciti   nelle
principali Convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Convenzione
O.N.U.  del  1989  sui  diritti  dell'infanzia  e   dell'adolescenza,
Convenzione  di  Strasburgo)»,  avrebbe  voluto  assicurare  con   le
specifiche disposizioni sul processo penale minorile. 
    La normativa impugnata sarebbe dunque in contrasto con l'art.  3,
primo comma, Cost.,  perche'  darebbe  luogo  ad  una  ingiustificata
disparita' di trattamento  tra  i  minori  assoggettati  al  giudizio
abbreviato  dinanzi  al  giudice  per  le  indagini  preliminari   in
composizione monocratica, ai sensi dell'art. 458 cod. proc.  pen.,  e
«quelli  sottoposti  al  giudizio  collegiale  del  tribunale  per  i
minorenni», pur essendo, gli uni come  gli  altri,  su  un  piano  di
sicura parita' quanto all'esigenza di  recupero  e  di  reinserimento
sociale, maggiormente garantita dal procedimento  davanti  all'organo
specializzato, in composizione collegiale. 
    Sussisterebbe anche la violazione  dell'art.  3,  secondo  comma,
Cost.,  in  quanto,  svolgendo  il  tribunale  minorile  una  precisa
funzione   di   garanzia   dello    sviluppo    della    personalita'
dell'adolescente,  un'eccezione  alla   sua   generale   composizione
collegiale  finirebbe  per  configurarsi  come  un  ostacolo  a  tale
sviluppo. 
    Inoltre,  sarebbe  violato  l'art.  31  Cost,  essendo   l'organo
giudiziario minorile, a differenza del tribunale ordinario, uno degli
istituti diretti alla protezione della gioventu'. 
    Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art.  24,
secondo comma, Cost., perche' il minore  si  vedrebbe  privato  della
possibilita' di avvalersi,  per  la  sua  difesa,  delle  particolari
garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale. 
    L'orientamento ormai costante della Corte di cassazione,  secondo
cui il giudice per  le  indagini  preliminari  del  tribunale  per  i
minorenni e' un giudice specializzato, anche nella  sua  composizione
monocratica, in ragione delle competenze acquisite con l'esperienza e
la pratica nel settore minorile e tramite la partecipazione  ai  vari
corsi per la formazione e l'aggiornamento dei magistrati, sarebbe  in
contrasto  con  la  ratio  e   i   principi   che   avevano   portato
all'istituzione del tribunale per  i  minorenni,  la  cui  principale
caratteristica  distintiva  rispetto  alla   magistratura   ordinaria
sarebbe costituita proprio dalla sua composizione collegiale mista. 
    Dopo   aver   brevemente   ripercorso    i    momenti    salienti
dell'evoluzione che ha condotto all'istituzione del tribunale  per  i
minorenni,  il  giudice  rimettente   sostiene   che   la   peculiare
composizione del giudice minorile garantisce un'approfondita ricerca,
comprensione  e  valutazione  delle   ragioni   alla   base   di   un
comportamento criminoso messo in atto  da  un  minorenne  e  consente
l'adozione  di  misure  personalizzate,  adeguate   alle   specifiche
esigenze del minore. 
    L'intero  sistema  legislativo  indurrebbe  a  ritenere   che   i
magistrati  non  possano  giudicare  in  autonomia   un   minore   e,
conseguentemente, che il giudice minorile professionale debba  essere
sempre integrato dagli esperti. 
    Per effetto dell'orientamento giurisprudenziale  della  Corte  di
cassazione «la mera scelta processuale del P.M., prima (richiesta  di
giudizio immediato) e quella successiva dell'imputato  (richiesta  di
giudizio  abbreviato)  vanificherebbero  la  valenza  educativa   del
processo penale minorile, creando una  situazione  di  disparita'  di
trattamento tra imputati che hanno commesso illeciti penali, i  quali
verrebbero giudicati da un giudice monocratico o collegiale in virtu'
di una scelta di natura meramente strategico-processuale». 
    2.- Il Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  per  i
minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.  18
del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31  Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  458  cod.  proc.
pen. e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella  parte
in cui prevedono  che  nel  caso  di  giudizio  abbreviato  richiesto
dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto
su  istanza  del  pubblico  ministero,  la  composizione  dell'organo
giudicante nel processo minorile sia quella monocratica  del  giudice
per le indagini  preliminari  «e  non  quella  del  Tribunale  per  i
Minorenni  nella  composizione  collegiale  prevista  per   l'udienza
preliminare». 
    Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che su
richiesta del pubblico ministero aveva disposto il giudizio immediato
e che poi l'imputato era stato, su sua richiesta,  giudicato  con  il
rito abbreviato dal giudice collegiale per l'udienza preliminare  del
tribunale per i minorenni, che, in  data  8  giugno  2010,  lo  aveva
condannato a due anni di reclusione e 200 euro di multa. 
    In seguito all'impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte
d'appello di Bologna aveva emesso  un'ordinanza  di  sospensione  del
processo con messa alla prova dell'imputato  per  la  durata  di  due
anni, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n.  448  del  1988,  revocando
contemporaneamente la misura cautelare cui l'imputato era sottoposto.
Successivamente,  nell'udienza  del  19  dicembre  2012,   la   Corte
d'appello non aveva accolto la richiesta del Procuratore Generale  di
declaratoria di estinzione del reato per esito positivo  della  messa
alla prova e aveva dichiarato la nullita'  della  sentenza  di  primo
grado. 
    La Procura generale aveva proposto un ricorso  che  la  Corte  di
cassazione aveva rigettato con sentenza del 15 luglio 2013. 
    Gli atti erano stati restituiti al «Giudice di prime  cure»,  che
aveva fissato l'udienza per la rinnovazione del giudizio,  nel  corso
della  quale  il  pubblico  ministero  aveva  dedotto   la   parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. 
    A sostegno della ritenuta rilevanza e non manifesta  infondatezza
della questione,  il  rimettente  ripropone  le  argomentazioni  gia'
svolte nell'ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del 2014). 
    3.- Il Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  per  i
minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.  19
del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31  Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  458  cod.  proc.
pen. e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella  parte
in cui prevedono  che  nel  caso  di  giudizio  abbreviato  richiesto
dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto
su  istanza  del  pubblico  ministero,  la  composizione  dell'organo
giudicante nel processo minorile sia quella monocratica  del  giudice
per le indagini  preliminari  «e  non  quella  del  Tribunale  per  i
Minorenni  nella  composizione  collegiale  prevista  per   l'udienza
preliminare». 
    Il Giudice per le indagini preliminari rimettente  premette  che,
il 6 giugno 2012, aveva convalidato l'arresto del minorenne M.G.  per
i  reati  di  rapina,  resistenza  a  pubblico  ufficiale  e  lesioni
personali e che poi, con decreto del 2 agosto 2012, aveva accolto  la
richiesta di giudizio  immediato  avanzata  dal  pubblico  ministero.
L'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, che si era concluso,
nell'udienza del 25 ottobre 2012, con una sentenza di condanna  a  un
anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa. 
    In seguito all'impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte
d'appello di Bologna aveva dichiarato la nullita' della  sentenza  di
primo grado per difetto di  competenza  funzionale  del  giudice,  ai
sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a), e 179 cod. proc. pen.,  e
il ricorso contro la decisione della Corte d'appello, proposto  dalla
Procura generale, era stato rigettato dalla Corte di  cassazione  con
sentenza del 12 luglio 2013. 
    Nel giudizio  di  rinvio  davanti  al  giudice  per  le  indagini
preliminari,  il  pubblico  ministero  aveva  dedotto   la   parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. 
    A sostegno della ritenuta rilevanza e non manifesta  infondatezza
della questione il rimettente ripropone le argomentazioni gia' svolte
nell'ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del 2014). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con tre distinte ordinanze del 27 novembre 2013 (r.o. nn. 17,
18 e 19 del 2014), di identico tenore, il  Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 458  del  codice  di  procedura
penale e dell'art. 1, comma 1, del d.P.R 22 settembre  1988,  n.  448
(Approvazione delle disposizioni sul  processo  penale  a  carico  di
imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che,  nel  processo
minorile, in caso di giudizio abbreviato richiesto  dall'imputato  in
seguito  a  un  decreto  di  giudizio  immediato,   la   composizione
dell'organo giudicante sia quella  monocratica  del  giudice  per  le
indagini preliminari «e non quella  del  Tribunale  per  i  minorenni
nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare». 
    Ad avviso del giudice  rimettente,  sussisterebbe  la  violazione
dell'art.  3,  primo   comma,   Cost.,   perche'   vi   sarebbe   una
ingiustificata disparita' di trattamento tra i minori assoggettati al
giudizio abbreviato dinanzi al giudice per le  indagini  preliminari,
ai sensi dell'art. 458 cod.  proc.  pen.,  e  «quelli  sottoposti  al
giudizio collegiale del tribunale per i minorenni», pur essendo tutti
su  un  piano  di  parita'  quanto  all'esigenza  di  recupero  e  di
reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti
all'organo specializzato in composizione collegiale. 
    Si configurerebbe anche la violazione dell'art. 3, secondo comma,
Cost., in quanto, svolgendo il giudice minorile una precisa  funzione
di garanzia dello sviluppo della  personalita'  dell'adolescente,  la
previsione di un'eccezione alla sua generale composizione  collegiale
finirebbe per configurarsi come un ostacolo a tale sviluppo. 
    Inoltre, sarebbe violato l'art.  31  Cost.,  essendo  il  giudice
minorile,  a  differenza  del  tribunale  ordinario,   specificamente
diretto alla protezione della gioventu'. 
    Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art.  24,
secondo comma, Cost., perche' il minore, per effetto della denunciata
norma, non potrebbe avvalersi, per la sua difesa,  delle  particolari
garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale. 
    2.- I giudizi propongono questioni identiche  in  relazione  alle
medesime  norme  e  vanno   di   conseguenza   riuniti   per   essere
congiuntamente esaminati e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- Nei tre  casi  oggetto  delle  ordinanze  di  rimessione,  il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni  di
Bologna, su richiesta  del  pubblico  ministero,  aveva  disposto  il
giudizio immediato, e gli imputati avevano successivamente chiesto il
rito abbreviato. Il  relativo  giudizio  si  era  svolto  davanti  al
giudice collegiale  minorile  per  l'udienza  preliminare  e  si  era
concluso con la condanna dei minori. 
    La Corte d'appello di Bologna aveva annullato  le  sentenze  «per
difetto  di  competenza  funzionale  del  giudice»  e  la  Corte   di
cassazione aveva rigettato il ricorso della Procura  generale  contro
tale  decisione,  affermando,  in  conformita'  con  un  orientamento
giurisprudenziale costante,  che,  rispetto  al  giudizio  abbreviato
richiesto dopo  il  decreto  di  giudizio  immediato,  la  competenza
appartiene al giudice monocratico per le indagini preliminari e non a
quello collegiale per l'udienza preliminare. 
    Il rinvio operato dall'art. 1, comma 1, del  d.P.R.  n.  448  del
1988, al codice di  procedura  penale  fa  ritenere,  secondo  questa
giurisprudenza,  che  anche  nel  processo  minorile  debba   trovare
applicazione l'art. 458 cod. proc. pen., a norma del  quale,  per  il
giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio  immediato,
la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari. 
    L'orientamento giurisprudenziale in questione e' stato di recente
superato  da  una  decisione  delle  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione, con l'affermazione che «Nel processo penale a  carico  di
imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso
instaurato  nell'ambito  dell'udienza  preliminare  o  a  seguito  di
decreto di giudizio immediato, spetta al giudice  nella  composizione
collegiale  prevista  dall'art.  50-bis,  comma  2,  dell'ordinamento
giudiziario» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2014,  n.
18292). 
    Il principio affermato dalle  sezioni  unite  non  puo'  tuttavia
trovare applicazione da parte del giudice rimettente,  che,  a  norma
dell'art. 25 cod. proc. pen.,  e'  vincolato  dalla  decisione  sulla
competenza emessa dalla  Corte  di  cassazione  nel  giudizio  a  quo
(sentenza n. 408 del 2005),  sicche'  la  questione  di  legittimita'
costituzionale non e' divenuta priva di  rilevanza  in  seguito  alla
sopravvenienza giurisprudenziale. Piuttosto si deve rilevare  che  e'
il vincolo dell'art. 25 cod.  proc.  pen.  a  porre  un  problema  di
ammissibilita', perche', secondo la giurisprudenza di  questa  Corte,
dall'effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione  in
materia di  competenza,  stabilito  dall'art.  25  cod.  proc.  pen.,
«discende la irrilevanza di questioni  che  tendano  a  rimettere  in
discussione  la  competenza  attribuita  nel  caso   concreto   dalla
Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve
ritenersi  definitivamente  preclusa  e  quindi   nessuna   influenza
potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio a
quo» (ex plurimis, sentenze n.  294  del  1995  e  n.  25  del  1989;
ordinanze n. 306 del 2013 e n. 222 del 1997). 
    A  ben  vedere  pero'  il  giudice  rimettente  non  propone  una
questione di competenza ma, deducendo la violazione degli artt. 3, 24
e 31 Cost., sostiene che nel processo  minorile  il  giudice  per  le
indagini preliminari, per la sua struttura monocratica, non e' idoneo
a svolgere il giudizio abbreviato. 
    La questione riguarda quindi  la  composizione  dell'organo,  non
solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto perche'
tale carattere lo priva dell'apporto degli  esperti  che  compongono,
invece, il collegio del giudice minorile dell'udienza  preliminare  e
svolgono  il  giudizio  abbreviato  quando   questo,   come   avviene
normalmente, e' richiesto nell'udienza preliminare. Lo stesso tipo di
giudizio, a seconda del momento  processuale  in  cui  e'  richiesto,
viene svolto da due organi strutturalmente diversi,  e  uno  solo  di
questi,  cioe'  quello  collegiale,  avrebbe,  secondo   il   giudice
rimettente, caratteristiche che  lo  rendono  idoneo  a  giudicare  i
minori. 
    4.- Sotto questo aspetto la questione e' ammissibile e fondata. 
    5.- Questa Corte ha avuto modo di sottolineare come il  principio
costituzionale espresso dall'art. 31, secondo comma, Cost., «richieda
l'adozione di un sistema di giustizia minorile  caratterizzato  dalla
specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza  rieducativa,
nonche' dalla  necessita'  di  valutazioni,  da  parte  dello  stesso
giudice,  fondate  su  prognosi  individualizzate  in  funzione   del
recupero del minore deviante (v. sentenza n. 222 del 1983)» (sentenza
n. 143 del 1996). 
    Cio' posto, la Corte ha  considerato  preminente,  «la  finalita'
perseguita con la istituzione di un  giudice  specializzato  per  gli
imputati minorenni» ed ha aggiunto: «"Il tribunale per i minorenni  -
si legge nella relazione del Consiglio superiore  della  magistratura
per il 1971 sullo  stato  della  giustizia  -  fu  istituito  proprio
perche' si ritenne che  il  minore,  spesso  portato  al  delitto  da
complesse  carenze  di  personalita'  dovute  a  fattori   familiari,
ambientali  e   sociali,   dovesse   essere   valutato   da   giudici
specializzati che avessero strumenti tecnici  e  capacita'  personali
particolari per vagliare adeguatamente la personalita' del minore  al
fine di individuare il  trattamento  rieducativo  piu'  appropriato"»
(sentenza n. 222 del 1983). 
    L'interesse  del  minore  nel   procedimento   penale   minorile,
pertanto,  «trova   adeguata   tutela   proprio   nella   particolare
composizione  del  giudice  specializzato  (magistrati  ed  esperti)»
(sentenza  n.  310  del  2008),  e  questa  composizione   e'   stata
opportunamente   prevista   anche   per   il   giudice   dell'udienza
preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici  onorari,  un
uomo e una donna» (art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio
1941, n.  12  -  Ordinamento  giudiziario).  Per  la  loro  specifica
professionalita',  che  assicura  un'adeguata  considerazione   della
personalita' e delle esigenze educative del minore, i due esperti che
affiancano il  magistrato  contribuiscono  anche  all'osservanza  del
principio  di   minima   offensivita',   che   impone   di   evitare,
nell'esercizio  della  giurisdizione  penale,  ogni  pregiudizio   al
corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare  le  opportune
cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative. 
    Il  giudizio  abbreviato,  di  cui  e'  prevista  l'adozione  sia
nell'udienza preliminare, sia in seguito  a  un  giudizio  immediato,
puo' dar luogo non solo a una sentenza di  proscioglimento  o  a  una
sentenza di condanna, come quelle pronunciate nei giudizi  a  quibus,
ma anche alla sospensione del processo con messa alla prova (sentenza
n.  125  del  1995)  e   ad   altre   definizioni   particolari   che
caratterizzano il processo minorile, come le sentenze di non luogo  a
procedere per concessione del perdono giudiziale  o  per  irrilevanza
del fatto. 
    Percio', come si e' rilevato in dottrina, il giudizio  abbreviato
minorile  e'  sostitutivo  sia  dell'udienza  preliminare,  sia   del
dibattimento. I suoi esiti possono, dunque, essere i piu'  diversi  e
tutti richiedono  la  valutazione  del  giudice  collegiale  e  degli
esperti che lo compongono, perche' e' proprio per garantire decisioni
attente alla personalita' del minore e alle sue esigenze formative ed
educative che il tribunale per i minorenni e' stato  strutturato  nel
modo  che  si  e'  detto.  Si  tratta  di  decisioni  che  non   sono
sostanzialmente diverse se vengono prese nel giudizio  dibattimentale
o nel giudizio abbreviato, cosi' come non lo sono  se  vengono  prese
nel giudizio abbreviato disposto nell'udienza preliminare o in quello
disposto  dopo  il  decreto  di   giudizio   immediato.   E'   dunque
manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali
sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico  delle
indagini preliminari a  celebrare  il  giudizio  abbreviato,  che  di
regola  e'  invece  svolto  dal   giudice   collegiale   dell'udienza
preliminare. Infatti, come hanno osservato  le  sezioni  unite  della
Corte di cassazione, e' il  «peculiare  "contenuto  decisorio"  degli
esiti del giudizio abbreviato che impone la  composizione  collegiale
dell'organo  giudicante,  non  la  sede  formale  in  cui  questi  si
innestano» (Cassazione, sezioni unite penali, 27  febbraio  2014,  n.
18292). 
    Fondatamente, pertanto,  il  giudice  rimettente  ha  dedotto  la
violazione  dell'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  per  la   struttura
monocratica, anziche' collegiale, del giudice del giudizio abbreviato
richiesto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato. La  sua
funzione  e'  uguale  a  quella   svolta   dal   giudice   collegiale
dell'udienza preliminare, sicche' la diversa composizione dell'organo
giudicante e' priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio
dell'interesse del minore, la cui tutela e' affidata  di  norma  alla
struttura collegiale di  tale  organo.  Questa  composizione  dipende
infatti  da  mere   evenienze   processuali   e   soprattutto   dalla
determinazione discrezionale del  pubblico  ministero  di  esercitare
l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziche'  con
la richiesta di rinvio a giudizio. 
    6.-  Deve  quindi  dichiararsi  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 458 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 1, del  d.P.R.  n.
448 del 1988, nella parte in cui prevedono, in base  alla  regola  di
diritto  che  vincola  il  giudice  rimettente,  che,  nel   processo
minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato  in
seguito  a  un  decreto  di  giudizio  immediato,   la   composizione
dell'organo giudicante sia quella  monocratica  del  giudice  per  le
indagini preliminari  e  non  quella  collegiale  prevista  dall'art.
50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941. 
    7.- Le censure riferite agli altri parametri restano assorbite. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice
di  procedura  penale  e  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448  (Approvazione
delle  disposizioni  sul  processo  penale  a  carico   di   imputati
minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo  minorile,
nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito  a
un  decreto  di  giudizio  immediato,  la  composizione   dell'organo
giudicante  sia  quella  monocratica  del  giudice  per  le  indagini
preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis,  comma
2,  del  regio  decreto  30  gennaio   1941,   n.   12   (Ordinamento
giudiziario). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI