N. 5 SENTENZA 14 - 27 gennaio 2015

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Richiesta di abrogazione  referendaria  delle  disposizioni  relative
  alla   soppressione   di   trenta   tribunali    ordinari,    delle
  corrispondenti procure della Repubblica e di 220 sezioni distaccate
  dei  tribunali  ordinari,  nonche'  "eliminazione   della   mancata
  previsione  nell'ordinamento   giudiziario   dei   circondari   dei
  tribunali soppressi". 
- Art. 1, comma  1,  rubricato  "Riduzione  degli  uffici  giudiziari
  ordinari", del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (recante
  "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari  e  degli  uffici  del
  pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2,  della  legge
  14 settembre 2011, n. 148"),  come  modificato  dall'  art.  1  del
  decreto  legislativo  19  febbraio  2014   n.   14   ("Disposizioni
  integrative, correttive e di coordinamento  delle  disposizioni  di
  cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e  7  settembre
  2012, n. 156, tese ad  assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici
  giudiziari"); tabella A  (art  1,  comma  1)  allegata  al  decreto
  legislativo 7 settembre 2012 n. 155, come sostituita  dall'art.  1,
  comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n.  14;  art.  1,
  comma 3, rubricato "Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941,  n.
  12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155", del  decreto
  legislativo 19 febbraio 2014 n. 14, nonche' allegato II (tabella  A
  del regio decreto 30 gennaio  1941  n.  12)  del  medesimo  decreto
  legislativo, nella parte in cui  sostituiscono  la  tabella  A  del
  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla  parte  in
  cui quest'ultimo prevedeva i circondari di taluni tribunali. 
(GU n.4 del 28-1-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953,  n.  1  (Norme  integrative
della  Costituzione  concernenti  la  Corte  costituzionale),   delle
richieste di referendum  popolare  per  l'abrogazione:  dell'art.  1,
comma 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari",  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155  (Nuova  organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148),
come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014,
n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento  delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.  155,
e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari); della Tabella A (art. 1,  comma  1)  allegata  al
d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art.  1,  comma  1,  del
d.lgs. n. 14 del 2014, giudizio  iscritto  al  n.  159  del  registro
ammissibilita' referendum; dell'art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione
degli  uffici  giudiziari  ordinari",  del  decreto   legislativo   7
settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo  1,  comma
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato  dall'art.
1 del decreto legislativo  19  febbraio  2014,  n.  14  (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di  cui
ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre  2012,
n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),
nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le  procure  della
Repubblica di cui alla Tabella  A  allegata  al  decreto  e,  quindi,
limitatamente alle seguenti parole: «i tribunali ordinari,» e  «e  le
procure della Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata
al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1,  del
d.lgs. n. 14 del 2014,  limitatamente  alle  seguenti  righe  e,  per
ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette,  relative  per
ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all'ufficio
ed alla localita': 
    Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO» 
    Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO» 
    Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA» 
    Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA» 
    Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA» 
    Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA» 
    Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA. T. NICOSIA» 
    Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA. P.R. NICOSIA» 
    Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA» 
    Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA» 
    Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO» 
    Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO» 
    Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO» 
    Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO» 
    Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI» 
    Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI» 
    Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO» 
    Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO» 
    Riga 110 «L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO» 
    Riga 111 «L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO» 
    Riga 113 «L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO» 
    Riga 115 «L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO» 
    Riga 118 «L'AQUILA SULMONA T. SULMONA» 
    Riga 119 «L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA» 
    Riga 122 «L'AQUILA VASTO T. VASTO» 
    Riga 123 «L'AQUILA VASTO P.R. VASTO» 
    Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA» 
    Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA» 
    Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO» 
    Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO» 
    Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA» 
    Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA» 
    Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO» 
    Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO» 
    Riga 177 «NAPOLI SANT'ANGELO  DEI  LOMBARDI  T.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 178 «NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  P.R.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO» 
    Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO» 
    Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI» 
    Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI» 
    Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA» 
    Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA» 
    Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME» 
    Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME» 
    Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA» 
    Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA» 
    Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 247 «TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'» 
    Riga 248 «TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'» 
    Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO» 
    Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO» 
    Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO» 
    Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO» 
    Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA» 
    Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA» 
    Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO» 
    Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO» 
    Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA» 
    Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R.  BASSANO  DEL  GRAPPA»,
giudizio iscritto al n. 160 del registro  ammissibilita'  referendum;
dell'art. 1, comma 1, rubricato "Riduzione  degli  uffici  giudiziari
ordinari", del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  155  (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19
febbraio 2014, n.  14  (Disposizioni  integrative,  correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), nella parte  in
cui sopprime i tribunali ordinari e le procure  della  Repubblica  di
cui alla Tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente  alle
seguenti parole: «i  tribunali  ordinari,»  e  «e  le  procure  della
Repubblica»; della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs.  n.
155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  14
del 2014, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di  esse,
alle  seguenti  parole  tra  virgolette,  relative  per  ogni   riga,
rispettivamente, al distretto, al circondario,  all'ufficio  ed  alla
localita': 
    Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO» 
    Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO» 
    Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA» 
    Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA» 
    Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA» 
    Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA» 
    Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA. T. NICOSIA» 
    Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA. P.R. NICOSIA» 
    Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA» 
    Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA» 
    Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO» 
    Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO» 
    Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO» 
    Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO» 
    Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI» 
    Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI» 
    Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO» 
    Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO» 
    Riga 110 «L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO» 
    Riga 111 «L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO» 
    Riga 113 «L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO» 
    Riga 115 «L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO» 
    Riga 118 «L'AQUILA SULMONA T. SULMONA» 
    Riga 119 «L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA» 
    Riga 122 «L'AQUILA VASTO T. VASTO» 
    Riga 123 «L'AQUILA VASTO P.R. VASTO» 
    Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA» 
    Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA» 
    Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO» 
    Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO» 
    Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA» 
    Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA» 
    Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO» 
    Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO» 
    Riga 177 «NAPOLI SANT'ANGELO  DEI  LOMBARDI  T.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 178 «NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  P.R.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO» 
    Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO» 
    Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI» 
    Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI» 
    Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA» 
    Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA» 
    Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME» 
    Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME» 
    Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA» 
    Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA» 
    Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 247 «TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'» 
    Riga 248 «TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'» 
    Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO» 
    Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO» 
    Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO» 
    Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO» 
    Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA» 
    Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA» 
    Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO» 
    Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO» 
    Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA» 
    Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R.  BASSANO  DEL  GRAPPA»;
dell'art. 1, comma  3,  rubricato  "Modifiche  al  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155", del d.lgs. n. 14 del 2014, nonche' dell'Allegato II (Tabella  A
del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12)  del  medesimo  decreto
legislativo, nella parte in cui, hanno sostituito la  Tabella  A  del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui
quest'ultimo prevedeva i circondari dei  Tribunali  di  Acqui  Terme,
Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,  Camerino,  Casale
Monferrato, Chiavari,  Crema,  Lanciano,  Lucera,  Melfi,  Mistretta,
Modica, Mondovi', Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,
Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi,  Sulmona,
Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera, giudizio iscritto al  n.
161 del registro ammissibilita' referendum. 
    Viste le ordinanze del 4 dicembre 2014, con  le  quali  l'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte  di  cassazione
ha dichiarato conformi a legge le richieste; 
    udito nella camera di consiglio del 14 gennaio  2015  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    uditi gli avvocati Enrico  Follieri  per  l'Ordine  circondariale
degli avvocati di Lucera e  per  il  Comitato  per  la  difesa  della
Legalita' in Capitanata, Marco Lombardi per l'Associazione  "Comitato
Ostia", Mario Petrella per l'Ordine  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili di Avezzano e della  Marsica,  per  l'Ordine  degli
avvocati di Avezzano e per il Comitato pro referendum sulla geografia
giudiziaria, Mario Petrella e Angelo Errico Romiti per i delegati dei
Consigli  regionali  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata  e  Puglia,
Rosanna Panariello per il  delegato  del  Consiglio  regionale  della
Regione Campania, Salvatore Cordaro in proprio e  nella  qualita'  di
delegato del Consiglio regionale della Regione siciliana e l'avvocato
dello Stato Maria Gabriella Mangia per il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanze del 4 dicembre 2014, l'Ufficio centrale per  il
referendum,  costituito  presso  la  Corte  di  cassazione  ai  sensi
dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo), ha dichiarato legittime tre richieste di referendum popolare
abrogativo, tutte presentate dai  Consigli  regionali  delle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e  Regione  siciliana,  su  tre
distinti  quesiti  riguardanti  alcune   disposizioni   dei   decreti
legislativi 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19
febbraio 2014, n.  14  (Disposizioni  integrative,  correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari). 
    1.1.- Il primo quesito (reg. amm. ref. n. 159) e' il seguente: 
    «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a)  comma  1  dell'art.  1,  rubricato  "Riduzione  degli  uffici
giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148), come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  19  febbraio  2014,  n.14   (Disposizioni   integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese
ad assicurare la funzionalita' degli uffici  giudiziari),  nel  testo
che qui di seguito si  trascrive:  "1.  Sono  soppressi  i  tribunali
ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di  cui
alla tabella A allegata al presente decreto"; 
    b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata al  d.lgs.  7
settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art.  1,  comma  1,  del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14?». 
    L'Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito  la
seguente denominazione: «1° quesito referendario.  Abrogazione  delle
disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari,
delle   corrispondenti   procure   della   Repubblica,   nonche'   di
duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari.». 
    1.2.- Il secondo quesito (reg. amm. ref. n. 160) e' il seguente: 
    «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a)  comma  1  dell'art.  1,  rubricato  "Riduzione  degli  uffici
giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148), come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  19  febbraio  2014,  n.  14  (Disposizioni  integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese
ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),  recante  il
seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari,  le  sezioni
distaccate e le procure  della  Repubblica  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  presente  decreto",  nella  parte  in  cui  sopprime  i
tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla  tabella
A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti  parole:
"i tribunali ordinari," e "e le procure della Repubblica"; 
    b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al  d.lgs.  7
settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art.  1,  comma  1,  del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe  e,
per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra  virgolette,  relative
per  ogni  riga,  rispettivamente,  al  distretto,  al   circondario,
all'ufficio ed alla localita': 
    Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO» 
    Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO» 
    Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA» 
    Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA» 
    Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA» 
    Riga 53 «BRESCIA CREMA. P.R. CREMA» 
    Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA» 
    Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA» 
    Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA» 
    Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA» 
    Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO» 
    Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO» 
    Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO» 
    Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO» 
    Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI» 
    Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI» 
    Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO» 
    Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO» 
    Riga 110 «L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO» 
    Riga 111 «L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO» 
    Riga 113 «L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO» 
    Riga 115 «L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO» 
    Riga 118 «L'AQUILA SULMONA T. SULMONA» 
    Riga 119 «L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA» 
    Riga 122 «L'AQUILA VASTO T. VASTO» 
    Riga 123 «L'AQUILA VASTO P.R. VASTO» 
    Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA» 
    Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA» 
    Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO» 
    Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO» 
    Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA» 
    Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA» 
    Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO» 
    Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO» 
    Riga 177 «NAPOLI SANT'ANGELO  DEI  LOMBARDI  T.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 178 «NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  P.R.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO» 
    Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO» 
    Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI» 
    Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI» 
    Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA» 
    Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA» 
    Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME» 
    Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME» 
    Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA» 
    Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA» 
    Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 247 «TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'» 
    Riga 248 «TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'» 
    Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO» 
    Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO» 
    Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO» 
    Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO» 
    Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA» 
    Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA» 
    Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO» 
    Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO» 
    Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA» 
    Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»?». 
    L'Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito  la
seguente denominazione: «2° quesito referendario.  Abrogazione  delle
disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali  ordinari
e delle corrispondenti procure della Repubblica.». 
    1.3.- Il terzo quesito (reg. amm. ref. n.  161)  e',  infine,  il
seguente: 
    «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a)  comma  1  dell'art.  1,  rubricato  "Riduzione  degli  uffici
giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148), come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  19  febbraio  2014,  n.  14  (Disposizioni  integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese
ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari),  recante  il
seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari,  le  sezioni
distaccate e le procure  della  Repubblica  di  cui  alla  tabella  A
allegata  al  presente  decreto",  nella  parte  in  cui  sopprime  i
tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla  tabella
A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti  parole:
"i tribunali ordinari," e "e le procure della Repubblica"; 
    b) la connessa Tabella A (art. 1, comma l) allegata al  d.lgs.  7
settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art.  1,  comma  1,  del
d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe  e,
per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra  virgolette,  relative
per  ogni  riga,  rispettivamente,  al  distretto,  al   circondario,
all'ufficio ed alla localita': 
    Riga 7 «ANCONA CAMERINO T. CAMERINO» 
    Riga 8 «ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO» 
    Riga 23 «BARI LUCERA T. LUCERA» 
    Riga 26 «BARI LUCERA P.R. LUCERA» 
    Riga 52 «BRESCIA CREMA T. CREMA» 
    Riga 53 «BRESCIA CREMA P.R. CREMA» 
    Riga 60 «CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA» 
    Riga 61 «CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA» 
    Riga 71 «CATANIA MODICA T. MODICA» 
    Riga 72 «CATANIA MODICA P.R. MODICA» 
    Riga 82 «CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO» 
    Riga 83 «CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO» 
    Riga 95 «FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO» 
    Riga 96 «FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO» 
    Riga 101 «GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI» 
    Riga 102 «GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI» 
    Riga 106 «GENOVA SANREMO T. SANREMO» 
    Riga 108 «GENOVA SANREMO P.R. SANREMO» 
    Riga 110 «L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO» 
    Riga 111 «L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO» 
    Riga 113 «L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO» 
    Riga 115 «L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO» 
    Riga 118 «L'AQUILA SULMONA T. SULMONA» 
    Riga 119 «L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA» 
    Riga 122 «L'AQUILA VASTO T. VASTO» 
    Riga 123 «L'AQUILA VASTO P.R. VASTO» 
    Riga 139 «MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA» 
    Riga 140 «MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA» 
    Riga 153 «MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO» 
    Riga 155 «MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO» 
    Riga 156 «MILANO VOGHERA T. VOGHERA» 
    Riga 157 «MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA» 
    Riga 158 «NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO» 
    Riga 159 «NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO» 
    Riga 177 «NAPOLI SANT'ANGELO  DEI  LOMBARDI  T.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 178 «NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  P.R.  SANT'ANGELO  DEI
LOMBARDI» 
    Riga 195 «PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO» 
    Riga 196 «PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO» 
    Riga 203 «POTENZA MELFI T. MELFI» 
    Riga 204 «POTENZA MELFI P.R. MELFI» 
    Riga 224 «SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA» 
    Riga 226 «SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA» 
    Riga 239 «TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME» 
    Riga 240 «TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME» 
    Riga 241 «TORINO ALBA T. ALBA» 
    Riga 243 «TORINO ALBA P.R. ALBA» 
    Riga 245 «TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 246 «TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO» 
    Riga 247 «TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'» 
    Riga 248 «TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'» 
    Riga 250 «TORINO PINEROLO T. PINEROLO» 
    Riga 251 «TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO» 
    Riga 252 «TORINO SALUZZO T. SALUZZO» 
    Riga 253 «TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO» 
    Riga 258 «TORINO TORTONA T. TORTONA» 
    Riga 259 «TORINO TORTONA P.R. TORTONA» 
    Riga 268 «TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO» 
    Riga 269 «TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO» 
    Riga 272 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA» 
    Riga 273 «VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA»; 
    c) il comma 3 dell'art. 1, rubricato "Modifiche al regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155", del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, recante il seguente  testo:
"3. Al regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  la  tabella  A  e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II", nonche'  l'allegato
II (tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. 19
febbraio 2014, n.14, nella parte in cui hanno sostituito la tabella A
del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in
cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme,
Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,  Camerino,  Casale
Monferrato, Chiavari,  Crema,  Lanciano,  Lucera,  Melfi,  Mistretta,
Modica, Mondovi', Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,
Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi,  Sulmona,
Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera"?». 
    L'Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito  la
seguente denominazione: «3° quesito referendario.  Abrogazione  delle
disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali  ordinari
e delle corrispondenti procure della Repubblica, nonche' eliminazione
della mancata previsione nell'ordinamento giudiziario dei  circondari
dei tribunali soppressi.». 
    2.-  Il   Presidente   della   Corte   costituzionale,   ricevuta
comunicazione  delle   ordinanze   dell'Ufficio   centrale   per   il
referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione,  la  camera
di consiglio del 14  gennaio  2015,  disponendo  che  ne  fosse  data
comunicazione  ai  delegati  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Campania, Puglia e Regione siciliana e al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma,  della  legge  n.
352 del 1970. 
    Le richieste di  referendum  sono  state  iscritte  nel  relativo
registro ai numeri 159, 160 e 161. 
    3.- Con memorie di analogo contenuto,  depositate  il  9  gennaio
2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilita',  il  Governo,  in
persona del Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto  che  le  tre
richieste di referendum siano dichiarate inammissibili. 
    A sostegno  di  tali  istanze,  il  Governo  deduce  che:  a)  la
normativa  oggetto  dei  quesiti,  disciplinando  l'esercizio   della
funzione giudiziaria di primo grado e la stessa organizzazione  della
magistratura  ordinaria,  costituisce  una  legge  costituzionalmente
necessaria, la  cui  vigenza  e'  indispensabile  per  assicurare  il
funzionamento e  la  continuita'  degli  organi  costituzionali  e  a
rilevanza costituzionale, nonche' per garantire una tutela  minima  a
diritti e situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione,
e non puo', percio', essere puramente e semplicemente abrogata  (sono
citate le sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 2014,  n.  16
del 2008, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005, n. 49 del 2000, n. 35
del 1997 e n. 32 del 1993); b) l'abrogazione per via referendaria  di
detta normativa, la  quale  determinerebbe  «non  solo  l'abrogazione
della nuova conformazione territoriale della competenza  dei  singoli
uffici giudiziari, ma anche degli uffici stessi, istituiti attraverso
le norme che si intendono colpire», non comporterebbe la reviviscenza
della precedente disciplina (sentenze n. 12 del 2014, n. 13 del 2012,
n. 28 e n. 24 del 2011), di tal che' «all'esito favorevole  del  voto
referendario conseguirebbe l'assenza  di  qualsivoglia  normativa  in
grado di garantire, pur nell'eventualita' di inerzia legislativa,  la
costante operativita' della funzione  giudiziaria,  con  lesione  del
diritto costituzionalmente garantito della tutela dei diritti dinanzi
all'autorita' giudiziaria (art.  24  Cost.)  secondo  le  regole  del
giusto processo (art. 111 Cost.)» (e' nuovamente citata  la  sentenza
n. 12 del 2014, la quale avrebbe evidenziato anche la  configurazione
del  referendum  abrogativo  quale  «atto   libero   e   sovrano   di
legiferazione popolare negativa che non puo'  direttamente  costruire
una [nuova o vecchia] normativa»), con  conseguente  inammissibilita'
dei  referendum;   c)   i   quesiti   difettano   «della   necessaria
omogeneita'»,  atteso  che,  anche   a   volere   prescindere   dalla
sostanziale differenza intercorrente tra i tribunali  e  le  relative
procure della Repubblica e le sezioni  distaccate  di  tribunale,  le
disposizioni delle quali si richiede  l'abrogazione  hanno  soppresso
uffici giudiziari relativi ad ambiti territoriali molto  diversi  per
dimensione, numero di abitanti e realta' socio-economica nella  quale
si inserivano e che e' possibile che - come gia'  sottolineato  dalla
sentenza n. 12 del  2014  -  il  cittadino  valuti  in  modo  diverso
l'accorpamento  dei  vari  tipi  di  uffici  giudiziari   e   intenda
esprimersi a favore della soppressione di alcuni e  del  mantenimento
di altri, situazione in cui, pertanto,  sarebbe  difficile  sostenere
che la liberta' di voto sia  effettivamente  rispettata  nei  termini
indicati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 16 del 1978
(a quest'ultimo riguardo, sono citate anche le sentenze della  stessa
Corte n. 47 del 1991, n. 65 e n. 64 del 1990  e  n.  27  del  1981  e
viene, inoltre, affermato che la molteplicita' e la diversita'  degli
uffici  giudiziari  interessati   dai   quesiti   «non   garantiscono
l'autenticita' dell'espressione della  volonta'  popolare,  anche  in
ragione del fatto che in molti casi il voto  del  cittadino  potrebbe
essere fortemente condizionato da specifici interessi localistici  in
grado di  obliterare  qualsiasi  considerazione  sulla  bonta'  della
disposizione complessivamente intesa»); d) i quesiti  non  soddisfano
«i requisiti di chiarezza, univocita' e puntualita'» in quanto  hanno
ad oggetto diversi testi legislativi di «indiscutibile  complessita'»
e  si  presentano  «di  non  facile  comprensione»,  con  conseguente
pregiudizio della liberta' di voto del  cittadino  anche  sotto  tale
aspetto. 
    4.- Con memorie di analogo contenuto,  depositate  il  9  gennaio
2015 in ciascuno dei tre giudizi di ammissibilita',  i  delegati  dei
Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e  Puglia  hanno
avanzato  istanza  affinche'  le   richieste   referendarie   vengano
dichiarate ammissibili. 
    A sostegno di tali istanze, deducono che i  quesiti  referendari:
a) non sono in alcun modo collegati alle materie  indicate  nell'art.
75, secondo comma, della Costituzione, atteso che, a tale  fine,  non
e' sufficiente che una normativa, come quella oggetto  degli  stessi,
persegua obiettivi o produca  effetti  di  contenimento  della  spesa
pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale (e' citata la
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  2  del  1994);   b)   non
creerebbero, in caso di esito favorevole dei referendum, alcun  vuoto
normativo, suscettibile  di  precludere  l'esercizio  della  funzione
giurisdizionale, atteso che gli artt. 1 e 2 del  d.lgs.  n.  155  del
2012   utilizzano   termini   differenti,   quali    "modificazione",
"soppressione"  e  "abrogazione",  riferendo   quest'ultimo   termine
esclusivamente agli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater,  48-quinquies  e
48-sexies del r.d. n. 12 del  1941,  sicche',  mentre  queste  ultime
disposizioni sarebbero  state  espressamente  abrogate,  le  restanti
norme della legge regolatrice dell'ordinamento  giudiziario  e  della
precedente legge istitutiva dei tribunali  sono  state  semplicemente
modificate  con  la  sostituzione  della  Tabella   A:   trattandosi,
pertanto, di incompatibilita' tra  norme,  intervenuta  l'abrogazione
della norma successiva tornerebbe ad espandersi la norma  precedente;
c) rispettano il requisito dell'omogeneita', perche' sono  diretti  a
fare  esprimere  i  cittadini  sul  ripristino  delle   norme   sulla
previgente geografia giudiziaria in base al principio della giustizia
di prossimita'. 
    5.- Sempre il  9  gennaio  2015,  hanno  depositato  memorie,  di
analogo contenuto, in tutti e tre  i  giudizi  di  ammissibilita',  i
seguenti soggetti: l'Ordine dei  dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili di Avezzano e della Marsica e l'Ordine  degli  avvocati  di
Avezzano, il Comitato pro  referendum  sulla  geografia  giudiziaria,
l'Ordine circondariale degli avvocati di Lucera e il Comitato per  la
difesa della legalita'  in  Capitanata.  Tutti  tali  soggetti  hanno
sollecitato la dichiarazione di  ammissibilita'  delle  richieste  di
referendum. 
    Nella stessa data, ha depositato una memoria, nel  solo  giudizio
di ammissibilita' del referendum n. 159  (1°  quesito  referendario),
l'Associazione   "Comitato   Ostia",   anch'essa   sollecitando    la
dichiarazione di ammissibilita' della richiesta referendaria. 
    6.- Nella camera di consiglio del  14  gennaio  2015  sono  stati
ascoltati i difensori: a) dell'Ordine circondariale degli avvocati di
Lucera e del Comitato per la difesa della legalita' in Capitanata; b)
dell'Associazione  "Comitato  Ostia";  c)  dell'Ordine  dei   dottori
commercialisti ed esperti contabili di Avezzano  e  della  Marsica  e
dell'Ordine  degli  avvocati  di  Avezzano;  d)  del   Comitato   pro
referendum sulla geografia giudiziaria; e) dei delegati dei  Consigli
regionali delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Campania,  Puglia  e
Regione siciliana; f) del Governo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte e' chiamata a  pronunciarsi  sull'ammissibilita'  di
tre richieste di referendum abrogativo  popolare  aventi  ad  oggetto
alcune  disposizioni,  o  frammenti  di  disposizioni,  dei   decreti
legislativi 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19
febbraio 2014, n.  14  (Disposizioni  integrative,  correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici  giudiziari),   entrambi
adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.  1
della legge 14 settembre 2011, n. 148, «per la riorganizzazione della
distribuzione sul  territorio  degli  uffici  giudiziari»  (cosi'  il
titolo della legge). 
    Per quanto qui interessa -  e  salvo  quanto  si  precisera'  con
specifico  riguardo  all'oggetto  di   ciascuno   dei   tre   quesiti
referendari - vengono in particolare in rilievo, anzitutto, l'art. 1,
comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012  (articolo  rubricato  "Riduzione
degli uffici giudiziari ordinari"), come modificato dall'art.  1  del
d.lgs. n. 14 del 2014, e la Tabella A allegata allo stesso d.lgs.  n.
155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  14
del 2014. L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 ha  previsto,
in particolare, la soppressione di alcuni uffici giudiziari ordinari,
specificamente, dei tribunali ordinari, delle  sezioni  distaccate  e
delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata allo
stesso d.lgs. n. 155 («1. Sono soppressi  i  tribunali  ordinari,  le
sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla  Tabella
A  allegata  al  presente  decreto»).  Come  risulta  dalla   lettura
dell'elenco  contenuto  in  detta  tabella  A,  la  soppressione   ha
riguardato  trenta  tribunali,  le   corrispondenti   procure   della
Repubblica, nonche' duecentoventi  sezioni  distaccate  di  tribunali
ordinari, cioe', con riguardo a queste  ultime,  la  totalita'  delle
sedi distaccate di tribunale. 
    Oltre all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155  del  2012  ed  alla
Tabella A ad esso allegata, vengono poi in rilievo - limitatamente al
3° quesito referendario - l'art. 1, comma 3, del  d.lgs.  n.  14  del
2014 e l'Allegato II al medesimo decreto, i quali hanno sostituito la
Tabella  A  allegata  al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12
(Ordinamento giudiziario). Si  tratta,  in  questo  caso,  non  della
tabella che elenca gli uffici  giudiziari  soppressi,  ma  di  quella
contenente  l'elenco  degli   uffici   giudiziari   italiani   -   in
particolare, dei tribunali, suddivisi per  Corte  d'appello,  con  la
definizione, tramite l'indicazione dei comuni che ne fanno parte, del
relativo circondario - cioe' la cosiddetta geografia giudiziaria.  La
sostituzione di tale tabella, gia'  operata  dall'art.  2,  comma  1,
lettera a), del d.lgs. n. 155 del 2012 e dall'Allegato 1 allo  stesso
decreto,  e'  derivata  dall'evidente  necessita'  di   adeguare   la
geografia giudiziaria al sopra menzionato intervento di  soppressione
di uffici giudiziari. 
    2.- Poiche' le tre richieste di referendum concernono i  medesimi
atti aventi valore di legge e perseguono un fine,  almeno  in  parte,
coincidente, i giudizi di ammissibilita' delle stesse  devono  essere
riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi. 
    3.- In via preliminare, si deve rilevare  che,  nella  camera  di
consiglio del 14 gennaio 2015, questa Corte ha  disposto,  come  gia'
avvenuto piu' volte in passato, sia di dare  corso  all'illustrazione
orale  delle  memorie  depositate  dai  soggetti   presentatori   del
referendum e dal Governo ai sensi dell'art. 33,  terzo  comma,  della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
Costituzione e sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo),  sia  di
ammettere gli  scritti  presentati  da  soggetti  diversi  da  quelli
contemplati dalla disposizione citata, e  tuttavia  interessati  alla
decisione  sull'ammissibilita'  delle  richieste  referendarie,  come
contributi contenenti  argomentazioni  ulteriori  rispetto  a  quelle
altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis:  sentenze  n.  13
del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e
n. 15 del 2008). 
    Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non  si  traduce
pero' in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento
- che, comunque, «deve tenersi, e concludersi, secondo una  scansione
temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) - e  di  illustrare  le
relative tesi in camera di consiglio, ma comporta  solo  la  facolta'
della  Corte,  ove  lo  ritenga  opportuno,   di   consentire   brevi
integrazioni orali degli scritti,  come  e'  appunto  avvenuto  nella
camera di consiglio del 14 gennaio 2015, prima che i soggetti di  cui
al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni. 
    4.-  Le  tre  richieste  di   abrogazione   referendaria   hanno,
rispettivamente, i seguenti oggetti. 
    4.1.- Oggetto del 1° quesito referendario sono:  a)  il  comma  1
dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato  dall'art.  1
del d.lgs. n. 14 del 2014; b) la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155
del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14  del
2014. 
    Con tale quesito i presentatori chiedono l'abrogazione  integrale
delle disposizioni menzionate e, percio',  considerato  il  contenuto
delle stesse, l'abrogazione della soppressione di  tutti  gli  uffici
giudiziari da esse aboliti,  cioe'  dei  trenta  tribunali  ordinari,
delle corrispondenti procure della Repubblica e  delle  duecentoventi
sezioni  distaccate  di  tribunali  ordinari  indicati  nella  citata
Tabella A. 
    4.2.- Oggetto del 2° quesito  referendario  sono:  a)  lo  stesso
comma 1 dell'art. 1 del d.lgs.  n.  155  del  2012,  come  modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime  i
tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla  Tabella
A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle  parole:
«i tribunali ordinari,» e «e le  procure  della  Repubblica»;  b)  la
stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita
dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014,  limitatamente  alle
righe - e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga,
rispettivamente, al distretto, al circondario,  all'ufficio  ed  alla
localita' - che menzionano tribunali e procure della Repubblica. 
    Il 2° quesito concerne quindi le stesse disposizioni oggetto  del
1° quesito, con la differenza,  pero',  che  i  presentatori  non  ne
chiedono l'abrogazione integrale ma delle sole parole (per l'art.  1,
comma 1, del d.lgs. n. 155 del  2012)  e  righe  (per  la  Tabella  A
allegata al medesimo decreto) relative ai tribunali ordinari ed  alle
(corrispondenti) procure della Repubblica. Con tale quesito, percio',
diversamente  dal  1°,  non  viene  richiesta   l'abrogazione   della
soppressione delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunale. 
    4.3.- Oggetto del 3° quesito  referendario  sono:  a)  lo  stesso
comma 1 dell'art. 1 del d.lgs.  n.  155  del  2012,  come  modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime  i
tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla  Tabella
A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle  parole:
«i tribunali ordinari,» e «e le  procure  della  Repubblica»;  b)  la
stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita
dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014,  limitatamente  alle
righe - e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga,
rispettivamente, al distretto, al circondario,  all'ufficio  ed  alla
localita' - che menzionano tribunali e procure della  Repubblica;  c)
il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs.  n.  14  del  2014  («3.  Al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la  tabella  A  e'  sostituita  dalla
tabella di cui all'allegato II»), nonche' l'Allegato  II  (Tabella  A
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. n. 14 del  2014,
«nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del  Regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui  quest'ultimo
prevedeva i circondari dei tribunali di  Acqui  Terme,  Alba,  Ariano
Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa,  Camerino,  Casale  Monferrato,
Chiavari,  Crema,  Lanciano,  Lucera,   Melfi,   Mistretta,   Modica,
Mondovi', Montepulciano, Nicosia, Orvieto,  Pinerolo,  Rossano,  Sala
Consilina,  Saluzzo,  Sanremo,  Sant'Angelo  dei  Lombardi,  Sulmona,
Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera». 
    Il  3°  quesito  riguarda,  quindi,  gli  stessi   frammenti   di
disposizioni oggetto  del  2°  quesito,  dal  quale  si  differenzia,
tuttavia, per il fatto che esso concerne anche  le  disposizioni  del
d.lgs. n. 14 del 2014 con le quali e' stata disposta la  sostituzione
della Tabella A allegata al regio decreto n. 12 del 1941, cioe' della
tabella contenente  la  cosiddetta  geografia  giudiziaria.  Di  tali
ultime  disposizioni,  i   presentatori   non   chiedono,   peraltro,
l'abrogazione integrale, ma solo «nella parte in cui hanno sostituito
la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  limitatamente
alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei  tribunali»
soppressi con le prime due disposizioni oggetto del referendum.  Tale
richiesta, nella denominazione attribuita dall'Ufficio  centrale  per
il referendum al  fine  di  rendere  piu'  agevole  l'identificazione
dell'oggetto del  quesito,  e'  stata  indicata  come  relativa  alla
«eliminazione della mancata previsione  nell'ordinamento  giudiziario
dei circondari dei tribunali soppressi». 
    5.- Le tre richieste di  referendum  sono  inammissibili  perche'
sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1°  quesito)  o
in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni  che  prevedevano  gli
uffici giudiziari soppressi,  nonche'  di  quelle  (3°  quesito)  che
stabilivano i circondari dei tribunali  soppressi  -  e,  quindi,  al
ripristino dei detti uffici e circondari - scopo che non puo'  essere
conseguito mediante lo strumento referendario. 
    5.1.- A tale riguardo, occorre preliminarmente ricordare che  «la
richiesta referendaria e' atto  privo  di  motivazione  e,  pertanto,
l'obiettivo [...] del  referendum  va  desunto  [...]  esclusivamente
dalla finalita' "incorporata  nel  quesito",  cioe'  dalla  finalita'
obiettivamente  ricavabile  in  base   alla   sua   formulazione   ed
all'incidenza del referendum sul  quadro  normativo  di  riferimento.
Sono dunque  irrilevanti,  o  comunque  non  decisive,  le  eventuali
dichiarazioni rese dai promotori» (sentenza n. 24 del 2011). 
    5.2.- Tanto premesso, risulta palese come  le  tre  richieste  di
abrogazione per via referendaria, totale (1° quesito) o parziale  (2°
e 3° quesito), delle disposizioni  che  hanno  soppresso  gli  uffici
giudiziari elencati nella Tabella A allegata al  d.lgs.  n.  155  del
2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014
(comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato  dal
d.lgs. n. 14 del 2014 e, appunto, la  menzionata  Tabella  A)  mirino
intrinsecamente - ancorche' tale scopo non sia in esse  espressamente
indicato - a restituire efficacia alle disposizioni, ormai  abrogate,
che quegli uffici prevedevano, ripristinando, cosi', gli stessi. 
    In proposito, va osservato che il comma 1 dell'art. 1 del  d.lgs.
n.  155  del  2012  e  la  connessa  Tabella  A  costituiscono  delle
disposizioni meramente abrogative: prevedere, nel citato comma 1, che
gli uffici giudiziari di cui  alla  detta  tabella  «Sono  soppressi»
equivale infatti, in tutta evidenza, a disporre  l'abrogazione  delle
disposizioni che  quegli  uffici  prevedevano.  Cio'  premesso,  deve
ulteriormente  rimarcarsi,   sul   piano   generale,   come   l'unico
significato  attribuibile   all'abrogazione   di   una   disposizione
meramente abrogativa,  che  si  limiti,  pertanto,  a  prevedere  che
un'altra disposizione e'  abrogata,  sia  quello  di  rimuovere  tale
ultima abrogazione, di stabilire,  cioe',  che  cio'  che  era  stato
abrogato non e' piu' abrogato  e  che,  quindi,  viene  ripristinato,
tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque,  che,  come  si  e'
anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale
o  parziale,  delle  disposizioni  che  hanno  soppresso  gli  uffici
giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155  del  2012
non puo' attribuirsi altro significato e, quindi,  altro  scopo,  che
quello di restituire efficacia alle  disposizioni,  abrogate  con  la
detta soppressione, che quegli uffici prevedevano. 
    L'intento  della  reviviscenza  della  normativa  precedente   e'
ulteriormente ravvisabile, nel 3° quesito, nella parte in cui esso ha
ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 3 dell'art. 1 del  d.lgs.
n. 14 del 2014 e  dell'Allegato  II  al  medesimo  decreto.  Risulta,
infatti, manifesto, come l'intrinseca finalita' di tale richiesta  di
abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014,  che  hanno
sostituito  la  Tabella  A  del  regio  decreto  n.  12   del   1941,
«limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i  circondari
dei tribunali» soppressi (dalle altre due disposizioni oggetto del 3°
quesito),  vada  ravvisata  nell'intento  di   fare   "rivivere"   le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario,  sostituite  dal  comma  3
dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dall'Allegato II allo  stesso
decreto, che quei circondari prevedevano. 
    Deve, del resto, osservarsi - fermo restando quanto si  e'  sopra
rammentato in ordine al carattere non  decisivo  delle  dichiarazioni
dei promotori ai fini dell'individuazione della ratio del  referendum
-  come  l'indicato  scopo  delle  tre  richieste   referendarie   di
restituire efficacia alle disposizioni  che  prevedevano  gli  uffici
giudiziari soppressi e stabilivano i circondari dei tribunali aboliti
trovi  conferma  in  quanto  dichiarato  dai  delegati  dei  Consigli
regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia nelle memorie da
essi depositate, la' dove si afferma che «In buona sostanza, [...] le
Regioni proponenti vogliono che il popolo sia  chiamato  a  rimuovere
l'incompatibilita' creata dalla  nuova  normativa  in  modo  che  sia
eliminato il blocco all'efficacia della precedente normativa». 
    5.3.-  L'individuato  scopo,  insito  nelle  tre   richieste   di
referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli
uffici giudiziari  soppressi  e  che  stabilivano  i  circondari  dei
tribunali aboliti non e', tuttavia, come si  e'  detto,  conseguibile
mediante lo strumento referendario. 
    In  tale  senso,  e'  sufficiente  fare   riferimento   all'ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente
affermato, da ultimo con la sentenza n. 12 del 2014 - pronunciata nel
giudizio di ammissibilita' di una richiesta di referendum  avente  ad
oggetto l'abrogazione, tra l'altro, proprio del  d.lgs.  n.  155  del
2012  (nel  suo  intero  testo)  -  che  «l'abrogazione,  a   seguito
dell'eventuale  accoglimento  della  proposta  referendaria,  di  una
disposizione  abrogativa  e'  [...]  inidonea  a  rendere  nuovamente
operanti norme che,  in  virtu'  di  quest'ultima,  sono  gia'  state
espunte dall'ordinamento (sentenza n. 28  del  2011)».  Nello  stesso
senso si erano gia' espresse, oltre alla richiamata  sentenza  n.  28
del 2011, anche le sentenze n. 13 del 2012 e n. 24 del 2011, nonche',
sia pure implicitamente, le sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997. 
    A una diversa conclusione non si potrebbe  pervenire  in  ragione
del fatto che le richieste referendarie esprimono proprio  un  chiaro
intento (in tutto o in  parte)  oppositivo  alla  soppressione  degli
uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del
2012. Nella citata sentenza n. 13 del 2012, questa Corte  ha  infatti
chiarito che «La volonta' di  far  "rivivere"  norme  precedentemente
abrogate [...] non puo' essere attribuita, nemmeno in via presuntiva,
al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo [...] e non
puo'  "direttamente  costruire"  una  (nuova  o  vecchia)   normativa
(sentenze nn. 34 e 33 del 2000).  La  finalita'  incorporata  in  una
richiesta referendaria non puo' quindi andare  oltre  il  limite  dei
possibili effetti dell'atto. Se cosi' non fosse, [...] il referendum,
perdendo la propria natura abrogativa,  diventerebbe  approvativo  di
nuovi principi e "surrettiziamente propositivo" (sentenze n.  28  del
2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999): un'ipotesi non ammessa  dalla
Costituzione, perche' il referendum non puo'  "introdurre  una  nuova
statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento" (sentenza  n.  36
del 1997)»; argomenti che  portarono  la  Corte  a  ritenere  che  il
quesito sottopostole, «per l'effetto [di  reviviscenza]  che  intende
produrre,  ha  natura  deliberativa».  Tale  carattere  connota,   in
effetti, anche le tre richieste referendarie in esame in quanto  esse
mirano non alla mera demolizione di una normativa  ma  ad  introdurre
una determinata disciplina della distribuzione sul  territorio  degli
uffici  giudiziari,  tra  le  tante  possibili,  segnatamente  quella
anteriore alle soppressioni di  uffici  previste  dalle  disposizioni
delle quali e' richiesta l'abrogazione. 
    5.4.- L'impossibilita' di conseguire lo  scopo,  incorporato  nei
quesiti, della reviviscenza delle disposizioni  che  prevedevano  gli
uffici giudiziari  soppressi  nonche'  (3°  quesito)  di  quelle  che
stabilivano i circondari dei tribunali aboliti comporta, inoltre, che
verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta  inidonea  a  raggiungere
realmente gli effetti annunciati e, quindi, un'erronea prospettiva ed
una falsa alternativa, cio' che  determinerebbe  l'impossibilita'  di
una corretta espressione del voto popolare (sentenze n. 36  e  n.  43
del 2000). 
    5.5.- In conclusione, deve ribadirsi l'inammissibilita' delle tre
richieste di referendum popolare attesa l'inidoneita' dello strumento
referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi  quesiti,  di
fare "rivivere", in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano
gli uffici giudiziari soppressi,  nonche'  quelle  (3°  quesito)  che
stabilivano i circondari dei tribunali aboliti. 
    6.-  La  terza  richiesta  referendaria  e'  inammissibile  anche
perche', la' dove ha ad oggetto il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs.  n.
14 del 2014 e l'Allegato II allo stesso decreto «nella parte  in  cui
hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio  1941,  n.
12,  limitatamente  alla  parte  in  cui  quest'ultimo  prevedeva   i
circondari  dei  tribunali  di  Acqui  Terme,  Alba,  Ariano  Irpino,
Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato,  Chiavari,
Crema,  Lanciano,  Lucera,  Melfi,   Mistretta,   Modica,   Mondovi',
Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano,  Sala  Consilina,
Saluzzo,  Sanremo,  Sant'Angelo  dei  Lombardi,  Sulmona,   Tolmezzo,
Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera»  non  indica  il  testo  letterale
delle  parti  delle  dette  disposizioni  delle  quali  e'   proposta
l'abrogazione - come e' invece richiesto dall'art. 27,  terzo  comma,
della legge n. 352 del 1970 - ma soltanto significati  normativi,  da
queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa. 
    Tale circostanza,  la  quale  comporta  che,  pure  nel  caso  di
accoglimento della proposta  referendaria,  resterebbero  interamente
vigenti le disposizioni oggetto della richiesta  di  abrogazione,  e'
tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito,  necessaria  al
fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto. 
    7.- Le censure di  inammissibilita'  prospettate  dall'Avvocatura
generale dello Stato restano assorbite. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara inammissibili le  richieste  di  referendum  popolare  -
dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione -
per l'abrogazione, nelle parti indicate  in  epigrafe,  del  comma  1
dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155  (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19
febbraio  2014,  n.14  (Disposizioni  integrative,  correttive  e  di
coordinamento delle disposizioni di  cui  ai  decreti  legislativi  7
settembre 2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), della  connessa
Tabella A allegata  al  d.lgs.  n.  155  del  2012,  come  sostituita
dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.  14  del  2014,  e  del  comma  3
dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonche'  dell'Allegato  II  al
medesimo d.lgs. n. 14 del 2014. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI