N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2014

Ordinanza del 20 novembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte sul ricorso proposto da Provincia  di  Novara  contro
Regione Piemonte ed altri. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge  finanziaria  2014  -  Norme
  della Regione Piemonte - Previsione di rifinanziamento delle  leggi
  regionali di spesa tra le quali la legge regionale n. 34  del  1998
  (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione
  e degli Enti locali) - Previsto stanziamento della  somma  di  euro
  10.790.508 per l'anno 2014 - Lesione del principio  di  uguaglianza
  per  irragionevolezza  e  lesione  del  principio  di   eguaglianza
  sostanziale -  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e  buon
  andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi  di
  sussidiarieta',  di  differenziazione  ed  adeguatezza  -   Lesione
  dell'autonomia finanziaria delle Province. 
- Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, art.  1,  comma
  1, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge  finanziaria  2014  -  Norme
  della  Regione  Piemonte  -  Bilancio  di  previsione  per   l'anno
  finanziario 2014 e bilancio pluriennale  per  gli  anni  finanziari
  2014-2016  -  Approvazione  del  titolo  generale  della  spesa  ed
  autorizzazione dell'assunzione  degli  impegni  di  spesa  entro  i
  limiti degli stanziamenti di competenza dello stato  di  previsione
  della spesa per l'anno finanziario 2014 (UPB DB 5011 - Titolo I  in
  cui e'  prevista  la  cifra  di  euro  10.790.508)  -  Lesione  del
  principio  di  uguaglianza  per  irragionevolezza  e  lesione   del
  principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza  sui  principi  di
  imparzialita' e buon andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Lesione dei principi  di  sussidiarieta',  di  differenziazione  ed
  adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. 
- Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, art. 2, commi 1
  e 2, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge  finanziaria  2014  -  Norme
  della  Regione  Piemonte  -  Approvazione   del   quadro   generale
  riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014 - Assegnazione
  al  capitolo  149827  (denominato  "Fondo  per  l'esercizio   delle
  funzioni conferite") della somma di euro 10.790.508 -  Lesione  del
  principio  di  uguaglianza  per  irragionevolezza  e  lesione   del
  principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza  sui  principi  di
  imparzialita' e buon andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Lesione dei principi  di  sussidiarieta',  di  differenziazione  ed
  adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. 
- Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014,  n.  1,  art.  3,  in
  combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge  finanziaria  2014  -  Norme
  della Regione Piemonte - Variazione al bilancio di  previsione  per
  l'anno finanziario 2014  e  pluriennale  per  gli  anni  finanziari
  2014-2016 - Variazione in aumento alla cifra gia' stanziata di euro
  10.790.508 in favore degli  enti  locali  -  Mancata  previsione  -
  Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e lesione
  del principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza  sui  principi
  di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione  -
  Lesione dei principi  di  sussidiarieta',  di  differenziazione  ed
  adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. 
- Legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n. 6, art. 1. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. 
(GU n.6 del 11-2-2015 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                           Sezione Seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1101 del 2014, proposto da:  Provincia  di  Novara,
rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio  eletto
presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
    Contro  Regione  Piemonte,  rappresentata  e   difesa   dall'avv.
Giovanna Scollo, con  domicilio  eletto  presso  Giovanna  Scollo  in
Torino, piazza Castello, 165; Provincia di Alessandria, rappresentata
e difesa dagli avv. Alberto Vella, Paola  Terzano,  Desiree  Fortuna,
con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte - Segreteria  in  Torino,
corso Stati Uniti,  45;  Provincia  di  Asti;  Provincia  di  Biella;
Provincia   di   Cuneo;   Provincia   di   Torino;   Provincia    del
Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Vercelli  Citta'  metropolitana  -
Provincia di Torino; per  l'annullamento  della  deliberazione  della
Giunta Regionale del Piemonte n. 2-157 del 28/7/2014 (pubblicata  sul
B.U. 33 del 14/8/2014) ad oggetto  "Leggi  regionali  17/99  e  44/00
s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. Ripartizione dei fondi  agli  Enti
Locali piemontesi per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dalla
Regione - anno 2014", e della determinazione n. 165 del 29/7/2014  ad
oggetto "Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno  di  spesa  di
Euro  9.390.428,71  da  destinare  alle   Province   piemontesi   per
l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio  di
previsione 2014"; 
    Nonche'  per  l'annullamento  di  tutti  gli  atti   antecedenti,
preordinati,  consequenziali  e  comunque  connessi   ancorche'   non
conosciuti del procedimento, e per la conseguente condanna  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1 lett. c) del  Cod.  Proc.  Amm.  della  Regione
Piemonte all'esatto adempimento  dell'obbligazione  di  garantire  la
capienza dello stanziamento delle risorse per  le  funzioni  delegate
della Provincia di Novara per l'anno 2014, 
    Nonche' per l'accertamento del diritto della Provincia di Novara,
in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere
trasferimenti finanziari adeguati  alle  funzioni  ad  essa  delegate
dalla Regione Piemonte, per gli anni 2011, 2012, 2013, 
    Nonche' per la condanna della Regione Piemonte  al  pagamento  in
favore della Provincia di Novara degli importi riferiti alla  causale
di cui sopra, in uno con gli interessi  legali  e  la  maggior  somma
derivante dalla svalutazione monetaria, ed infine per ogni  ulteriore
consequenziale statuizione. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte
e della Provincia di Alessandria; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014  il
dott. Antonino Masaracchia e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1.  La  Provincia  di  Novara   ha   domandato   a   questo   TAR
l'annullamento, previa sospensione cautelare,  della  delibera  della
Giunta regionale del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio  2014,  recante
la ripartizione per il 2014 delle risorse finanziarie - gia' indicate
nella legge regionale n. 1 del  2014,  recante  l'approvazione  della
legge finanziaria regionale per l'anno 2014, e nella legge  regionale
n. 2 del 2014, recante  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione
regionale per il 2014 - da  destinare  all'esercizio  delle  funzioni
conferite agli Enti locali. Oggetto  di  impugnazione,  peraltro,  e'
anche la determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014,  con
la quale le suddette  somme  sono  state  impegnate  e  ne  e'  stata
autorizzata la liquidazione. 
    Lamenta la Provincia  ricorrente  -  in  quanto  conferitaria  di
funzioni  amministrative  regionali,   a   norma   del   sistema   di
decentramento amministrativo delineato dalla legge n.  59  del  1997,
dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le
somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla
Provincia ricorrente di soli euro 881.525,86 complessivi),  non  sono
sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese  necessarie  per
il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le  funzioni
decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli  stipendi
del personale. 
    Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita', avverso
le impugnate delibere, in particolare: violazione dell'art.  4  della
legge n. 59 del 1997 e del  d.lgs.  n.  143  del  1997,  per  mancato
rispetto del principio di copertura finanziaria  e  patrimoniale  dei
costi  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative   conferite,
nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n.  44  del
2000, e violazione di legge con riferimento all'art. 10  della  legge
regionale n. 34 del 1998; carenza, contraddittorieta' ed  illogicita'
della motivazione, nonche' eccesso di potere per erronea  valutazione
dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e
manifesta; illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale
delle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2 del 2014. 
    2.  All'esito  dell'udienza  camerale  del  5  novembre  2014  il
Collegio  ha  ritenuto  di  sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2014
contenenti l'approvazione della legge  finanziaria  regionale  ed  il
bilancio di previsione 2014,  norme  riconosciute  rilevanti  per  la
decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 431 del 2014,  ha
disposto la sospensione cautelare  degli  atti  impugnati  sino  alla
prima camera di consiglio successiva  alla  restituzione  degli  atti
relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. 
    Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora  esaurito  la
propria  potestas  iudicandi  nella  sede  cautelare,  in  quanto  la
sospensione degli atti impugnati e'  stata  disposta  sino  all'esito
della decisione della questione di legittimita' costituzionale  (cfr.
Corte cost., sent. n. 172 del 2012). 
 
                               Diritto 
 
    1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte,
in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 ("Legge finanziaria
per l'anno 2014") e n. 2 del 2014 ("Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2014 e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  finanziari
2014-2016"), con d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014, ha  individuato
nell'importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie
da destinare per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite  agli  Enti
locali; in particolare, alle Province e'  stata  assegnata  la  somma
complessiva di euro 9.390.428,71. Di conseguenza, con  determinazione
dirigenziale n. 165,  del  29  luglio  2014,  si  e'  autorizzata  la
liquidazione di  quest'ultima  somma  a  favore  delle  Province  del
Piemonte sul capitolo  n.  149827/2014.  In  base  alla  ripartizione
proporzionale tra le varie Province della somma cosi' liquidata, alla
Provincia  odierna  ricorrente  e  stata  cosi'  assegnata  la  somma
complessiva di euro 881.525,86. 
    Tale  ultima  somma  e'  pero'  manifestamente  insufficiente   a
garantire la copertura di tutte le  spese  necessarie  a  far  fronte
all'esercizio  delle  funzioni   conferite   alla   Provincia.   Come
documentato in  giudizio  dalla  ricorrente  (docc.  nn.  20  e  21),
infatti, per il pagamento dei soli stipendi  del  personale  (adibito
all'esercizio di quelle funzioni) la somma necessaria supererebbe i 2
milioni   e   500.000   euro   annui,   con   la   conseguenza    che
l'amministrazione - oltre a non  poter  materialmente  esercitare  le
funzioni conferite - non sarebbe neanche in  grado  di  mantenere  le
obbligazioni contratte con i terzi. 
    Non ignora il Collegio che, a norma dell'art. 19,  comma  1,  del
d.lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a
Statuto  ordinario  deve  assicurare  la  soppressione  di  tutti   i
trasferimenti  regionali,   aventi   carattere   di   generalita'   e
permanenza, di parte  corrente  e,  ove  non  finanziati  tramite  il
ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento
delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett.
e), della legge-delega n. 42 del 2009. Tale previsione normativa, nel
concorrere ad attuare il disegno  di  federalismo  fiscale  ai  sensi
dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per  assicurare  alle
Province un importo corrispondente ai trasferimenti  regionali  cosi'
soppressi, ciascuna Regione deve comunque  determinare,  con  proprio
atto amministrativo (previo accordo concluso  in  sede  di  Consiglio
delle  autonomie  locali,  d'intesa  con  le  Province  del   proprio
territorio),  una  compartecipazione  delle   Province   alla   tassa
automobilistica regionale, con successiva possibilita' di adeguamento
dell'aliquota e di incremento della  compartecipazione;  in  caso  di
persistente incapienza rispetto all'ammontare delle risorse regionali
soppresse, ciascuna Regione e' altresi' chiamata ad  assicurare  alle
Province la compartecipazione ad altro tributo regionale, nei  limiti
della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell'art. 19
cit.). E' stato altresi' previsto che, in caso di mancata  fissazione
della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data  del
30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva  ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. 
    Con riguardo alla situazione esistente  in  Piemonte,  la  difesa
della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro  il  30
novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se  si
e' verificato un  successivo  intervento  statale  sostitutivo;  ne',
ancora, se sia stato istituito il "Fondo  sperimentale  regionale  di
riequilibrio" che, ai sensi del comma 4 della disposizione in  esame,
potrebbe  consentire  di   realizzare,   in   forma   progressiva   e
territorialmente equilibrata, l'attuazione  del  nuovo  sistema.  Non
risulta quindi che,  al  momento,  sia  stata  adottata  una  qualche
determinazione in merito; con la conseguenza  che  l'eventuale  venir
meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1  dell'art.  19
del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare copertura
in alcuna voce. Ne consegue l'attuale completa inoperativita', per la
Regione Piemonte, della previsione di cui all'art. 19 del  d.lgs.  n.
68 del 2011: tale norma,  rimasta  inattuata  nella  pars  construens
(ossia, laddove assicura il recupero delle  risorse  soppresse),  non
puo' di conseguenza trovare applicazione neanche nella pars destruens
(ossia, laddove dispone la soppressione dei  trasferimenti  regionali
alle Province), pena la violazione delle disposizioni  costituzionali
che  di  seguito  si  richiameranno  (infra,  par.  n.  2):  con   la
conseguenza  che  questo   Giudice   deve   interpretarla   in   modo
costituzionalmente orientato, ossia nel senso che la sua operativita'
deve rimanere sospesa finche' non saranno concretamente stabilite  le
modalita' di recupero delle risorse soppresse. 
    2. Le leggi regionali che hanno approvato la finanziaria 2014  ed
il bilancio di previsione per l'anno  2014,  dal  canto  loro,  nello
stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle
Province per le funzioni loro delegate (riduzione che, rispetto  allo
stanziamento per l'anno 2010,  allora  pari  ad  euro  60.000.000,00,
assume proporzioni davvero inusitate, se solo  si  pensa  alla  somma
stanziata per il 2014, pari  a  soli  euro  9.390.428,71),  di  fatto
impediscono a queste ultime la concreta  possibilita'  di  esercitare
quelle funzioni, in violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3 e 118
Cost. 
    2.1.  Si  evidenzia,  anzitutto,  la  violazione   dell'autonomia
finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e  119  Cost.,  con
negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art.
97 Cost.). Fintanto che le Province continuano ad essere individuate,
nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e  dotati  di
autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119, comma  1,
Cost.), la sottrazione delle risorse  loro  spettanti  in  base  alla
legge si traduce in una menomazione della loro autonomia  finanziaria
(cfr. Corte cost., sent. n. 241 del 2012) perche' costringe tali enti
a dare copertura ai  costi  delle  funzioni  trasferite  con  risorse
proprie  (che,  peraltro,  la  Provincia  ricorrente  allega  di  non
possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione  dell'autonomia
finanziaria si traduce in un ostacolo  all'assolvimento  dei  compiti
istituzionali  che,  anche  in   base   al   ricordato   sistema   di
decentramento amministrativo avviato con la legge  n.  59  del  1997,
tali  enti  territoriali  sono  chiamati  a   svolgere.   L'autonomia
finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti
(cosi' Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo venir  meno  non
favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi
secondo criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita'.  In  tale
quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale  attualmente
disegnato   dalle   richiamate   norme   costituzionali,   non   puo'
considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei  servizi  che
gli Enti locali sono chiamati a fornire  ai  cittadini,  giustificata
esclusivamente   da   considerazioni   di   carattere    finanziario,
L'equilibrio di  bilancio  che  anche  le  Regioni  sono  chiamate  a
mantenere,  insieme  al  loro  dovere  di  concorrere  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella
formulazione risultate a seguito della legge cost. n. 1  del  2012  -
peraltro solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2014), non  puo'
infatti tradursi  nel  taglio  indiscriminato  dei  servizi  e  delle
attivita' amministrative, assurgendo a  valore  primario  del  nostro
ordinamento costituzionale. Analogamente  a  quanto  osservato  dalla
sentenza n. 36 del 2013 della Corte costituzionale (resa  in  materia
di Livelli Essenziali di Assistenza), anche il soddisfacimento  delle
ordinarie attivita' amministrative non  dipende  solo  dalle  risorse
disponibili, ma anche dalla loro allocazione ed  utilizzazione:  cio'
soprattutto allorche' - come nel  caso  di  specie  -  il  mancato  o
l'insufficiente stanziamento comporti la compromissione delle istanze
costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche  le  leggi  regionali,
della cui legittimita'  costituzionale  in  questa  sede  si  dubita,
potevano e dovevano allocare od utilizzare diversamente le risorse  a
disposizione, pur di garantire alle Province  la  salvaguardia  della
loro autonomia finanziaria e - correlativamente - pur di mantenere il
buon andamento nell'amministrazione pubblica. Il  tutto,  ovviamente,
nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa
in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). 
    Va, in proposito, ricordato che - come  piu'  volte  sottolineato
dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art.  81  Cost.  (ai
cui principi anche le Regioni devono sottostare:  cfr.,  di  recente,
Corte cost., sent. n. 4 del 2014) deriva un principio di  tendenziale
equilibrio finanziario dei bilanci dello  Stato  (e  delle  Regioni),
tanto su base annuale che su base pluriennale,  "da  questa  premessa
non puo' logicamente conseguire che sussista  in  materia  un  limite
assoluto alla  cognizione  del  giudice  di  costituzionalita'  delle
leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto  in
Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che  esso
rientra nella tavola complessiva dei valori  costituzionali,  la  cui
commisurazione  reciproca  e  la  cui  ragionevole  valutazione  sono
lasciate al prudente apprezzamento" della Corte  costituzionale.  "In
altri termini, non si puo' ipotizzare che la  legge  di  approvazione
del bilancio dello Stato o  qualsiasi  altra  legge  incidente  sulla
stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi  sindacato
del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo'  essere
alcun valore costituzionale la cui attuazione possa  essere  ritenuta
esente dalla  inviolabile  garanzia  rappresentala  dal  giudizio  di
legittimita' costituzionale" (cosi' Corte cost.,  sent.  n.  260  del
1990). 
    2.2. Al contempo, si staglia  anche  la  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, sia sotto il profilo  dell'irragionevolezza,  sia
sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  eguaglianza
sostanziale. 
    Sul primo versante,  la  drastica  riduzione  degli  stanziamenti
sofferta dalla Provincia ricorrente  non  tiene  conto  dell'esigenza
(logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni  assegnate  siano
conferite  unitamente  alle   risorse   disponibili   per   il   loro
svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei  costi  delle
funzioni delegate. 
    Sul secondo versante, appare  al  Collegio  evidente  che  quella
drastica riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della
Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle
Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2,  Cost.).  E'  infatti
evidente che  il  mancato  esercizio  delle  funzioni  delegate  alle
Province - afferenti a settori  nevralgici  della  vita  economica  e
sociale della comunita' territoriale:  si  pensi,  solo  per  citarne
alcuni, all'industria, alle  miniere,  all'inquinamento  atmosferico,
acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia,
alla tutela delle acque,  alla  difesa  del  suolo,  alla  protezione
civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali,
ai beni  culturali,  ecc.  -,  lungi  dal  "rimuovere"  gli  ostacoli
descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe  e,
allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di
fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro  diritti
di liberta'. 
    2.3. Si evidenzia, infine,  anche  la  violazione  dell'art.  118
Cost.   e   dei   principi   ivi   proclamati   di    sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. 
    Siffatti principi postulano, infatti,  che  determinate  funzioni
siano conferite anche alle Province le  quali,  cosi',  ne  diventano
titolari ai sensi dell'art.  118,  comma  2,  Cost.  In  tale  quadro
costituzionale, il mantenimento delle  funzioni  gia'  conferite  con
legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse  destinate
a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale  espropriazione  delle
funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del  dettato
costituzionale  e  del  principio  di  sussidiarieta'  verticale  (in
applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state  allocate
alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza,
in quanto lo stanziamento disposto e' del tutto inidoneo a consentire
alla Provincia di far  fronte  ai  costi  che  lo  svolgimento  delle
funzioni delegate implica. 
    3. La questione di legittimita' costituzionale cosi'  prospettata
e' anche rilevante per la decisione che questo  TAR  dovra'  assumere
sul ricorso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. 
    Gli atti regionali  impugnati,  nell'attribuire  lo  stanziamento
oggetto di contestazione  alla  Provincia  ricorrente,  non  potevano
infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati dalle leggi
regionali di approvazione della  finanziaria  regionale  2014  e  del
bilancio di previsione 2014: cio',  con  riferimento  alle  somme  da
queste indicate nell'apposita Unita' Previsionale di  Base  (UPB)  n.
DB05011  "Affari  istituzionali  ed  Avvocatura  -  Rapporti  con  le
Autonomie Locali", di cui  agli  Allegati  A  di  entrambe  le  leggi
(intitolati, rispettivamente, "Rifinanziamento delle leggi regionali"
e "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014"). In tal senso
si e' infatti mossa, dapprima, la d.G.R.  n.  2-157,  del  28  luglio
2014, la quale ha provveduto alla suddivisione e  ripartizione  delle
risorse di parte corrente 2014 agli Enti locali piemontesi, e poi  la
determinazione dirigenziale n. 165 del  29  luglio  2014  (nelle  cui
premesse, tra l'altro, si legge che, con la d.G.R, n. 2-157,  del  28
luglio 2014, "sono state individuate nell'importo di €  10.790.508,00
per l'anno 2014 le risorse finanziarie da destinare  per  l'esercizio
delle  funzioni  conferite  agli  Enti  locali  piemontesi"   e   che
"nell'ambito del suddetto importo e' stata individuata la somma di  €
9.390.428,71 da destinare nello specifico alle Province piemontesi").
E' quindi evidente  che  gli  atti  impugnati  non  avrebbero  potuto
attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori  risorse  rispetto  a
quelle indicate negli allegati  delle  leggi  di  approvazione  della
finanziaria 2014 e del bilancio 2014 e che  -  di  conseguenza  -  le
doglianze in questa sede  avanzate  dalla  Provincia  ricorrente  non
possono che coinvolgere, in via necessaria e  pregiudiziale,  proprio
quelle leggi di bilancio. A queste ultime, peraltro, deve aggiungersi
anche la successiva legge regionale n. 6  del  2014  ("Variazione  al
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale  per
gli anni  finanziari  2014-2016")  la  quale,  nell'apportare  alcune
variazioni al bilancio di previsione 2014, non ha  tuttavia  previsto
alcun aumento della somma gia' stanziata in favore degli Enti  locali
piemontesi e, quindi, delle Province. 
    In particolare, vengono in considerazione ai fini del giudizio di
costituzionalita': 
        l'art. 1, comma 1,  della  legge  della  Regione  Piemonte  5
febbraio 2014, n. 1 ("Legge finanziaria per l'anno 2014"), nel  quale
si prevede il rifinanziamento delle vigenti leggi regionali di spesa,
tra le quali anche la legge regionale n. 34 del 1998 ("Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi  della  Regione  e  degli  Enti
locali"), in combinato  disposto  con  l'Allegato  A  della  medesima
legge, laddove si stanzia la somma di  soli  euro  10.750.508,00  per
l'anno 2014; 
        l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione  Piemonte  5
febbraio 2014, n. 2 ("Bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
2014 e bilancio pluriennale  per  gli  anni  finanziari  2014-2016"),
mediante i quali e' stato approvato il totale generale delle spese ed
e' stata autorizzata l'assunzione degli  impegni  di  spesa  entro  i
limiti degli stanziamenti di competenza  dello  stato  di  previsione
della spesa per l'anno finanziario 2014, in  combinato  disposto  con
l'Allegato A della  medesima  legge,  nella  parte  relativa  all'UPB
DB05011 - Titolo 1, laddove si prevede la predetta cifra di soli euro
10.790.508,00; 
        l'art. 3 della medesima legge regionale, che ha approvato  il
quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014,
in combinato disposto con l'Allegato A della  medesima  legge,  nella
parte in cui assegna al Capitolo n.  149827  (denominato  "Fondo  per
l'esercizio delle  funzioni  conferite  (L.R.  34/98)")  la  predetta
somma; 
        l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1°  agosto  2014,
n. 6 ("Variazione al bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"),  nella  parte
in cui non apporta alcuna  variazione  in  aumento,  nei  sensi  gia'
indicati, con riferimento alla cifra  gia'  stanziata  di  soli  euro
10.790.508,00 in favore degli Enti locali. 
    Le citate norme appaiono in contrasto con i richiamati  parametri
costituzionali laddove, nello stanziare le somme gia'  riferite,  non
raggiungono la soglia finanziaria minima necessaria per  l'esercizio,
in concreto, delle funzioni conferite  alle  Province.  La  Provincia
ricorrente, in proposito, ha riferito - con affermazione che pare  al
Collegio attendibile - che le somme stanziate per il 2010  a  proprio
favore (pari ad euro 5.127.563,00) sarebbero  sufficienti  a  coprire
tutti i costi necessari per l'esercizio delle funzioni;  ed  anzi  in
tal senso ha circoscritto la propria domanda giudiziale. 
    Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti  i  presupposti
per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate
disposizioni. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  il  Piemonte,  Sezione
seconda, 
        a)  dichiara  rilevante  per  la  definizione  del   presente
giudizio e non  manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in
motivazione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   delle
seguenti disposizioni: 
          art. 1, comma 1,  della  legge  della  Regione  Piemonte  5
febbraio 2014,  n.  1  ("Legge  finanziaria  per  l'anno  2014"),  in
combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, laddove  si
stanzia la somma di soli euro 10.750.508,00, per l'anno 2014, per  il
rifinanziamento della legge regionale n. 34 del 1998, anziche' quella
necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite,  nei  sensi
di cui in motivazione; 
          art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione  Piemonte  5
febbraio 2014, n. 2 ("Bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari  2014-2016"),  in
combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte
relativa all'UPB DB05011 - Titolo 1, laddove si prevede  la  predetta
cifra di soli euro 10.790.508,00, anziche' quella necessaria  per  il
perseguimento  delle  funzioni  conferite,  nei  sensi  di   cui   in
motivazione; 
          art. 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio  2014,
n. 2 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e  bilancio
pluriennale  per  gli  anni  finanziari  2014-2016"),  in   combinato
disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella  parte  in  cui
assegna al Capitolo n.  149827  (denominato  "Fondo  per  l'esercizio
delle funzioni conferite (L.R. 34/98)") la predetta  somma,  anziche'
quella necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite,  nei
sensi di cui in motivazione; 
          art. 1 della legge della Regione Piemonte 1°  agosto  2014,
n. 6 ("Variazione al bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"),  nella  parte
in cui non apporta alcuna variazione in aumento, nei  sensi  indicati
in motivazione, con riferimento alla cifra  gia'  stanziata  di  soli
euro 10.790.508,00 in favore degli Enti locali; 
        b)  solleva,  per  l'effetto,   questione   di   legittimita'
costituzionale delle norme citate per  violazione  degli  artt.  114,
117, 119, 97, 3, commi 1 e 2, e 118 della Costituzione; 
        c) sospende il processo ed  ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        d) da' atto che, con separata ordinanza n. 431 del  2014,  e'
stata disposta la sospensione del presente  giudizio  e  rinviata  la
trattazione della domanda cautelare alla prima  camera  di  consiglio
utile successiva alla restituzione degli atti da  parte  della  Corte
costituzionale; 
        e) manda alla Segreteria, di  provvedere  alla  notificazione
della presente ordinanza alle parti in causa ed al  Presidente  della
Giunta regionale del Piemonte ed alla comunicazione della  stessa  al
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. 
 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di  consiglio  del  giorno  5
novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Vincenzo Salamone, Presidente; 
        Savio Picone, Primo Referendario; 
        Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Salamone 
 
 
                                             L'Estensore: Masaracchia