N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2014
Ordinanza del 20 novembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Provincia di Novara contro Regione Piemonte ed altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria 2014 - Norme della Regione Piemonte - Previsione di rifinanziamento delle leggi regionali di spesa tra le quali la legge regionale n. 34 del 1998 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) - Previsto stanziamento della somma di euro 10.790.508 per l'anno 2014 - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di sussidiarieta', di differenziazione ed adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. - Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria 2014 - Norme della Regione Piemonte - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 - Approvazione del titolo generale della spesa ed autorizzazione dell'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 (UPB DB 5011 - Titolo I in cui e' prevista la cifra di euro 10.790.508) - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di sussidiarieta', di differenziazione ed adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. - Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, art. 2, commi 1 e 2, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria 2014 - Norme della Regione Piemonte - Approvazione del quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014 - Assegnazione al capitolo 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite") della somma di euro 10.790.508 - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di sussidiarieta', di differenziazione ed adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. - Legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, art. 3, in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria 2014 - Norme della Regione Piemonte - Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 - Variazione in aumento alla cifra gia' stanziata di euro 10.790.508 in favore degli enti locali - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza sostanziale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei principi di sussidiarieta', di differenziazione ed adeguatezza - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. - Legge della Regione Piemonte 1 agosto 2014, n. 6, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119.(GU n.6 del 11-2-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2014, proposto da: Provincia di Novara, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45; Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165; Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Vella, Paola Terzano, Desiree Fortuna, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45; Provincia di Asti; Provincia di Biella; Provincia di Cuneo; Provincia di Torino; Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Vercelli Citta' metropolitana - Provincia di Torino; per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 2-157 del 28/7/2014 (pubblicata sul B.U. 33 del 14/8/2014) ad oggetto "Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione - anno 2014", e della determinazione n. 165 del 29/7/2014 ad oggetto "Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014"; Nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento, e per la conseguente condanna ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm. della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate della Provincia di Novara per l'anno 2014, Nonche' per l'accertamento del diritto della Provincia di Novara, in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte, per gli anni 2011, 2012, 2013, Nonche' per la condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in uno con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria, ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto 1. La Provincia di Novara ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio 2014, recante la ripartizione per il 2014 delle risorse finanziarie - gia' indicate nella legge regionale n. 1 del 2014, recante l'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2014, e nella legge regionale n. 2 del 2014, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2014 - da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, con la quale le suddette somme sono state impegnate e ne e' stata autorizzata la liquidazione. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 881.525,86 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita', avverso le impugnate delibere, in particolare: violazione dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 143 del 1997, per mancato rispetto del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n. 44 del 2000, e violazione di legge con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1998; carenza, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, nonche' eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta; illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale delle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2 del 2014. 2. All'esito dell'udienza camerale del 5 novembre 2014 il Collegio ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2014 contenenti l'approvazione della legge finanziaria regionale ed il bilancio di previsione 2014, norme riconosciute rilevanti per la decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 431 del 2014, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al giudizio da parte della Corte costituzionale. Deve quindi osservarsi che questo TAR non ha ancora esaurito la propria potestas iudicandi nella sede cautelare, in quanto la sospensione degli atti impugnati e' stata disposta sino all'esito della decisione della questione di legittimita' costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 172 del 2012). Diritto 1. Emerge dagli atti versati in giudizio che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2014 ("Legge finanziaria per l'anno 2014") e n. 2 del 2014 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), con d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014, ha individuato nell'importo complessivo di euro 10.790.508,00 le risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali; in particolare, alle Province e' stata assegnata la somma complessiva di euro 9.390.428,71. Di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, si e' autorizzata la liquidazione di quest'ultima somma a favore delle Province del Piemonte sul capitolo n. 149827/2014. In base alla ripartizione proporzionale tra le varie Province della somma cosi' liquidata, alla Provincia odierna ricorrente e stata cosi' assegnata la somma complessiva di euro 881.525,86. Tale ultima somma e' pero' manifestamente insufficiente a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia. Come documentato in giudizio dalla ricorrente (docc. nn. 20 e 21), infatti, per il pagamento dei soli stipendi del personale (adibito all'esercizio di quelle funzioni) la somma necessaria supererebbe i 2 milioni e 500.000 euro annui, con la conseguenza che l'amministrazione - oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni conferite - non sarebbe neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi. Non ignora il Collegio che, a norma dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. e), della legge-delega n. 42 del 2009. Tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 Cost., ha altresi' stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali cosi' soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, con successiva possibilita' di adeguamento dell'aliquota e di incremento della compartecipazione; in caso di persistente incapienza rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, ciascuna Regione e' altresi' chiamata ad assicurare alle Province la compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi (comma 2 dell'art. 19 cit.). E' stato altresi' previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; ne' se si e' verificato un successivo intervento statale sostitutivo; ne', ancora, se sia stato istituito il "Fondo sperimentale regionale di riequilibrio" che, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l'attuazione del nuovo sistema. Non risulta quindi che, al momento, sia stata adottata una qualche determinazione in merito; con la conseguenza che l'eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare copertura in alcuna voce. Ne consegue l'attuale completa inoperativita', per la Regione Piemonte, della previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011: tale norma, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), non puo' di conseguenza trovare applicazione neanche nella pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province), pena la violazione delle disposizioni costituzionali che di seguito si richiameranno (infra, par. n. 2): con la conseguenza che questo Giudice deve interpretarla in modo costituzionalmente orientato, ossia nel senso che la sua operativita' deve rimanere sospesa finche' non saranno concretamente stabilite le modalita' di recupero delle risorse soppresse. 2. Le leggi regionali che hanno approvato la finanziaria 2014 ed il bilancio di previsione per l'anno 2014, dal canto loro, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione che, rispetto allo stanziamento per l'anno 2010, allora pari ad euro 60.000.000,00, assume proporzioni davvero inusitate, se solo si pensa alla somma stanziata per il 2014, pari a soli euro 9.390.428,71), di fatto impediscono a queste ultime la concreta possibilita' di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3 e 118 Cost. 2.1. Si evidenzia, anzitutto, la violazione dell'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Fintanto che le Province continuano ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, commi 1 e 2, e 119, comma 1, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alla legge si traduce in una menomazione della loro autonomia finanziaria (cfr. Corte cost., sent. n. 241 del 2012) perche' costringe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie (che, peraltro, la Provincia ricorrente allega di non possedere). Al tempo stesso, la descritta menomazione dell'autonomia finanziaria si traduce in un ostacolo all'assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al ricordato sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere. L'autonomia finanziaria e', infatti, funzionale all'assolvimento di detti compiti (cosi' Corte cost., sent. n. 63 del 2013), ed il suo venir meno non favorisce di certo l'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. In tale quadro, pertanto, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non puo' considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli Enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario, L'equilibrio di bilancio che anche le Regioni sono chiamate a mantenere, insieme al loro dovere di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 119, comma 1, Cost., nella formulazione risultate a seguito della legge cost. n. 1 del 2012 - peraltro solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2014), non puo' infatti tradursi nel taglio indiscriminato dei servizi e delle attivita' amministrative, assurgendo a valore primario del nostro ordinamento costituzionale. Analogamente a quanto osservato dalla sentenza n. 36 del 2013 della Corte costituzionale (resa in materia di Livelli Essenziali di Assistenza), anche il soddisfacimento delle ordinarie attivita' amministrative non dipende solo dalle risorse disponibili, ma anche dalla loro allocazione ed utilizzazione: cio' soprattutto allorche' - come nel caso di specie - il mancato o l'insufficiente stanziamento comporti la compromissione delle istanze costituzionali gia' richiamate. Pertanto anche le leggi regionali, della cui legittimita' costituzionale in questa sede si dubita, potevano e dovevano allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e - correlativamente - pur di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica. Il tutto, ovviamente, nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, comma 4, Cost.). Va, in proposito, ricordato che - come piu' volte sottolineato dalla Corte costituzionale - se e' vero che dall'art. 81 Cost. (ai cui principi anche le Regioni devono sottostare: cfr., di recente, Corte cost., sent. n. 4 del 2014) deriva un principio di tendenziale equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato (e delle Regioni), tanto su base annuale che su base pluriennale, "da questa premessa non puo' logicamente conseguire che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalita' delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non puo' avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento" della Corte costituzionale. "In altri termini, non si puo' ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio dello Stato o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo' essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentala dal giudizio di legittimita' costituzionale" (cosi' Corte cost., sent. n. 260 del 1990). 2.2. Al contempo, si staglia anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale. Sul primo versante, la drastica riduzione degli stanziamenti sofferta dalla Provincia ricorrente non tiene conto dell'esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, vieppiu' in considerazione del livello dei costi delle funzioni delegate. Sul secondo versante, appare al Collegio evidente che quella drastica riduzione si pone in frontale contrasto con il compito della Repubblica (e quindi, per la parte di propria competenza, anche delle Regioni) di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.). E' infatti evidente che il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province - afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunita' territoriale: si pensi, solo per citarne alcuni, all'industria, alle miniere, all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, all'energia, alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione civile, al turismo, ai trasporti, all'istruzione, ai servizi sociali, ai beni culturali, ecc. -, lungi dal "rimuovere" gli ostacoli descritti dall'art. 3, comma 2, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di liberta'. 2.3. Si evidenzia, infine, anche la violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi ivi proclamati di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Siffatti principi postulano, infatti, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, cosi', ne diventano titolari ai sensi dell'art. 118, comma 2, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni gia' conferite con legge statale, accompagnato pero' dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivale ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarieta' verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state allocate alle Province). Ne esce violentato anche il principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto e' del tutto inidoneo a consentire alla Provincia di far fronte ai costi che lo svolgimento delle funzioni delegate implica. 3. La questione di legittimita' costituzionale cosi' prospettata e' anche rilevante per la decisione che questo TAR dovra' assumere sul ricorso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Gli atti regionali impugnati, nell'attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alla Provincia ricorrente, non potevano infatti che rimanere entro gli ambiti finanziari indicati dalle leggi regionali di approvazione della finanziaria regionale 2014 e del bilancio di previsione 2014: cio', con riferimento alle somme da queste indicate nell'apposita Unita' Previsionale di Base (UPB) n. DB05011 "Affari istituzionali ed Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali", di cui agli Allegati A di entrambe le leggi (intitolati, rispettivamente, "Rifinanziamento delle leggi regionali" e "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014"). In tal senso si e' infatti mossa, dapprima, la d.G.R. n. 2-157, del 28 luglio 2014, la quale ha provveduto alla suddivisione e ripartizione delle risorse di parte corrente 2014 agli Enti locali piemontesi, e poi la determinazione dirigenziale n. 165 del 29 luglio 2014 (nelle cui premesse, tra l'altro, si legge che, con la d.G.R, n. 2-157, del 28 luglio 2014, "sono state individuate nell'importo di € 10.790.508,00 per l'anno 2014 le risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali piemontesi" e che "nell'ambito del suddetto importo e' stata individuata la somma di € 9.390.428,71 da destinare nello specifico alle Province piemontesi"). E' quindi evidente che gli atti impugnati non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione della finanziaria 2014 e del bilancio 2014 e che - di conseguenza - le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio. A queste ultime, peraltro, deve aggiungersi anche la successiva legge regionale n. 6 del 2014 ("Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016") la quale, nell'apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2014, non ha tuttavia previsto alcun aumento della somma gia' stanziata in favore degli Enti locali piemontesi e, quindi, delle Province. In particolare, vengono in considerazione ai fini del giudizio di costituzionalita': l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 ("Legge finanziaria per l'anno 2014"), nel quale si prevede il rifinanziamento delle vigenti leggi regionali di spesa, tra le quali anche la legge regionale n. 34 del 1998 ("Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, laddove si stanzia la somma di soli euro 10.750.508,00 per l'anno 2014; l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), mediante i quali e' stato approvato il totale generale delle spese ed e' stata autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011 - Titolo 1, laddove si prevede la predetta cifra di soli euro 10.790.508,00; l'art. 3 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte in cui assegna al Capitolo n. 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (L.R. 34/98)") la predetta somma; l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 ("Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento, nei sensi gia' indicati, con riferimento alla cifra gia' stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore degli Enti locali. Le citate norme appaiono in contrasto con i richiamati parametri costituzionali laddove, nello stanziare le somme gia' riferite, non raggiungono la soglia finanziaria minima necessaria per l'esercizio, in concreto, delle funzioni conferite alle Province. La Provincia ricorrente, in proposito, ha riferito - con affermazione che pare al Collegio attendibile - che le somme stanziate per il 2010 a proprio favore (pari ad euro 5.127.563,00) sarebbero sufficienti a coprire tutti i costi necessari per l'esercizio delle funzioni; ed anzi in tal senso ha circoscritto la propria domanda giudiziale. Il Collegio ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale delle indicate disposizioni.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, a) dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni: art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 ("Legge finanziaria per l'anno 2014"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, laddove si stanzia la somma di soli euro 10.750.508,00, per l'anno 2014, per il rifinanziamento della legge regionale n. 34 del 1998, anziche' quella necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite, nei sensi di cui in motivazione; art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011 - Titolo 1, laddove si prevede la predetta cifra di soli euro 10.790.508,00, anziche' quella necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite, nei sensi di cui in motivazione; art. 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte in cui assegna al Capitolo n. 149827 (denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite (L.R. 34/98)") la predetta somma, anziche' quella necessaria per il perseguimento delle funzioni conferite, nei sensi di cui in motivazione; art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 ("Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"), nella parte in cui non apporta alcuna variazione in aumento, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento alla cifra gia' stanziata di soli euro 10.790.508,00 in favore degli Enti locali; b) solleva, per l'effetto, questione di legittimita' costituzionale delle norme citate per violazione degli artt. 114, 117, 119, 97, 3, commi 1 e 2, e 118 della Costituzione; c) sospende il processo ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) da' atto che, con separata ordinanza n. 431 del 2014, e' stata disposta la sospensione del presente giudizio e rinviata la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale; e) manda alla Segreteria, di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente; Savio Picone, Primo Referendario; Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore. Il Presidente: Salamone L'Estensore: Masaracchia