AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Kytril». (15A01191) 
(GU n.44 del 23-2-2015)

 
 
 
       Estratto determina V&A n. 205/2015 del 10 febbraio 2015 
 
    Autorizzazione  della  variazione:   C.I.4),   relativamente   al
medicinale: KYTRIL. 
    Numero di procedura: IT/H/0300/001-003/II/003. 
    Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto  e  del
foglio illustrativo a seguito di un  aggiornamento  di  sicurezza  in
linea con il FAERS (FDA avversi eventi Reporing System) e  a  seguito
della determinazione del 14 luglio 2014  rilasciata  dall'Ufficio  di
farmacovigilanza per la sindrome della  serotonina  e  di  tutti  gli
antagonisti dei recettori 5-HT3. 
    Modifiche  editoriali  minori  in  linea  con  il  QRD   Template
aggiornato. 
    Si autorizza la modifica della descrizione delle confezioni: 
      Da: 
        028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; 
        028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa; 
        028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse; 
      a: 
        028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10  compresse
in blister PVC/AL; 
        028093072 - «2 mg compresse rivestite con film»  1  compressa
in blister PVC/AL; 
        028093084 - «2 mg compresse rivestite con film»  5  compresse
in blister PVC/AL. 
    Si autorizza la modifica della descrizione delle confezioni: 
      Da: 
        028093019  -  «3  mg/3  ml  soluzione  iniettabile  per   uso
endovenoso» 1 fiala 3 ml; 
        028093060  -  «1  mg/1  ml  soluzione  iniettabile  per   uso
endovenoso» 1 fiala 1 ml; 
      a: 
        028093019  -  «3  mg/3  ml  soluzione  iniettabile  per   uso
endovenoso» 1 fiala 3 ml in vetro; 
        028093060  -  «1  mg/1  ml  soluzione  iniettabile  per   uso
endovenoso» 1 fiala 1 ml in vetro. 
    Nella forma e confezioni sottoelencate: 
      028093019  -  «3  mg/3  ml  soluzione   iniettabile   per   uso
endovenoso» 1 fiala 3 ml; 
      028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; 
      028093060  -  «1  mg/1  ml  soluzione   iniettabile   per   uso
endovenoso» 1 fiala 1 ml; 
      028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa; 
      028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse; 
      028093173  -  «3  mg/3  ml  soluzione   iniettabile   per   uso
endovenoso» 5 fiale in vetro; 
      028093185  -  «1  mg/1  ml  soluzione   iniettabile   per   uso
endovenoso» 5 fiale in vetro; 
      028093197 - «1 mg compressa rivistita con film» 2 compresse  in
blister pvc/al; 
      028093209 - «2 mg compressa rivistita con film» 10 compresse in
blister pvc/al. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
    Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il Titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva comunicazione all'A.I.F.A.  e  tenere  a  disposizione  la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.