N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in servizio presso la medesima Regione, che abbia maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilita' 2014" - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che le disposizioni regionali riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, comma 529, della "legge di stabilita' 2014" devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorita' di bacino e alle societa' in house della medesima Regione - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei destinatari della norma statale - Inosservanza di limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con altri parametri costituzionali numericamente indicati. - Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 529.(GU n.10 del 11-3-2015 )
Avvocatura generale dello Stato Ecc.ma Corte costituzionale Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale Dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge regionale della Puglia del 14 novembre 2014 n.47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147." La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 gennaio 2015 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente). Con la legge impugnata, la Regione Puglia predispone una nuova riorganizzazione delle strutture e degli uffici, con conseguente eventuale ridefinizione della dotazione organica dei dipendenti regionali, avviando, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014), procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, la legge regionale e' censurabile per le seguenti motivazioni: 1) L'articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di favorire una piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge regionale. Tale disposizione si pone in contrasto con il citato comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto amplia la sfera dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell' articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma finanziaria costituisca esplicazione della competenza statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare nonche' si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al personale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo 1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 47/2014, debbano intendersi "quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorita' di bacino e alle societa' in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA". Tale disposizione, estendendo agli enti e alle agenzie sopra evidenziate i principi di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014), si pone in contrasto con le medesime disposizioni di cui al citato comma 529, nella considerazione che la legge di stabilita' consente le procedure di stabilizzazione alle sole regioni per il personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e non prevede tali procedure per gli enti elencati nell'articolo 4. Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare nonche' con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, e' vincolante per le Regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 e dell'art.4 della legge regionale della Puglia del 14 novembre 2014 n. 47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 1472 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 comma 3 della Costituzione. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015. Roma, 20 gennaio 2015 L'Avvocato dello Stato: Zerman