N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 gennaio 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia  -  Previsione  che  la
  Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo
  indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in  servizio
  presso la  medesima  Regione,  che  abbia  maturato,  entro  il  31
  dicembre 2015, i requisiti di cui  all'art.  1,  comma  529,  della
  "legge di stabilita' 2014"  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato
  ampliamento dei destinatari della norma statale -  Inosservanza  di
  limiti costituenti esplicazione di principi di coordinamento  della
  finanza pubblica - Contrasto  con  altri  parametri  costituzionali
  numericamente indicati. 
- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 2. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma  terzo;  legge  27  dicembre
  2013, n. 147, art. 1, comma 529. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia  -  Previsione  che  le
  disposizioni regionali riguardanti le procedure di  stabilizzazione
  del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia
  che abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, comma 529,  della
  "legge  di  stabilita'  2014"  devono  intendersi  quali   principi
  applicabili alle agenzie regionali,  agli  enti,  all'Autorita'  di
  bacino e alle societa' in house della medesima  Regione  -  Ricorso
  del Governo - Denunciato ampliamento dei  destinatari  della  norma
  statale  -  Inosservanza  di  limiti  costituenti  esplicazione  di
  principi di coordinamento della finanza pubblica  -  Contrasto  con
  altri parametri costituzionali numericamente indicati. 
- Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, art. 4. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma  terzo;  legge  27  dicembre
  2013, n. 147, art. 1, comma 529. 
(GU n.10 del 11-3-2015 )
 
                   Avvocatura generale dello Stato 
                     Ecc.ma Corte costituzionale 
 
    Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587,
Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i  cui
uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
 
        Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale 
 
    Dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge regionale della Puglia  del
14 novembre 2014 n.47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014
recante  "norme  in  materia  di  organizzazione,   riduzione   della
dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma
529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147." 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei  Ministri  nella  riunione  del  20  gennaio  2015  (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  ministro
proponente). 
    Con la legge impugnata, la Regione Puglia  predispone  una  nuova
riorganizzazione delle strutture  e  degli  uffici,  con  conseguente
eventuale  ridefinizione  della  dotazione  organica  dei  dipendenti
regionali, avviando, in attuazione del  comma  529,  dell'articolo  1
della legge n. 147/2013 (legge  di  stabilita'  2014),  procedure  di
stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato  al
personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data  del  31
dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529,  dell'articolo
1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso  la  Regione
Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    Tuttavia, la legge  regionale  e'  censurabile  per  le  seguenti
motivazioni: 
    1) L'articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine  di
favorire  una  piu'  ampia  valorizzazione   della   professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo  determinato,
la Regione avvia procedure  di  stabilizzazione  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato, riservate  al  personale  non  dirigenziale  che
abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015,  i  requisiti  di
cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che  risulti  in
servizio presso la regione Puglia alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge regionale. 
    Tale disposizione si pone in contrasto con il  citato  comma  529
dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto  amplia  la  sfera
dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla
data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non  si
trovino in situazioni di eccedenza  di  personale  in  rapporto  alla
dotazione   organica   sia    complessiva,    sia    relativa    alla
categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  stiano  assolvendo  alla
carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di
personale assunto con procedure ad evidenza pubblica,  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i
cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque  anni
di una serie continua e costante di  rinnovi  e  proroghe  anche  con
soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e
ove  le  predette  deroghe  ai  limiti  contrattuali  imposti   dalla
normativa vigente e dal  contratto  stesso  siano  state  oggetto  di
apposita contrattazione decentrata tra  le  organizzazioni  sindacali
abilitate e l'ente interessato  ai  sensi  dell'  articolo  5,  comma
4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni,  possano  procedere,   con   risorse   proprie,   alla
stabilizzazione a domanda del personale interessato. 
    Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma  finanziaria
costituisca esplicazione  della  competenza  statale  in  materia  di
"coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 117, comma
3, della Costituzione cui la Regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare nonche' si pone  in  contrasto  con  gli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione  del
personale non dirigenziale per l'assunzione  a  tempo  indeterminato,
riservato al personale che abbia  maturato,  entro  la  data  del  31
dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529,  dell'articolo
1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 47/2014, debbano intendersi "quali principi  applicabili
alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorita'  di  bacino  e  alle
societa' in house della Regione Puglia di cui alla  deliberazione  di
Giunta regionale 5 maggio 2014 n.  810  e  alla  legge  regionale  20
maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in  materia
di edilizia residenziale pubblica e  sociale  e  riforma  degli  enti
regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA". 
    Tale disposizione, estendendo agli  enti  e  alle  agenzie  sopra
evidenziate i principi di cui al  comma  529  dell'articolo  1  della
legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014), si  pone  in  contrasto
con le medesime disposizioni  di  cui  al  citato  comma  529,  nella
considerazione che la legge di stabilita' consente  le  procedure  di
stabilizzazione alle  sole  regioni  per  il  personale  assunto  con
procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di 36  mesi  e  i  cui  contratti  di
lavoro siano stati oggetto negli ultimi  cinque  anni  di  una  serie
continua e costante di rinnovi e  proroghe  anche  con  soluzione  di
continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e non  prevede
tali procedure per gli enti elencati nell'articolo 4. 
    Tale disposizione si  pone  in  contrasto  con  il  principio  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo  117,  comma
3, della Costituzione cui la Regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare nonche' con gli articoli 3  e  97  della
Costituzione. 
    Il vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento
della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali,  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, e' vincolante  per  le  Regioni,  al
fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione, voglia dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 e dell'art.4 della legge  regionale  della
Puglia del 14 novembre 2014 n. 47 pubblicata in B.U.R n. 162  del  21
novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione,  riduzione
della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del
comma 529 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2013  n.  1472  per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 comma 3 della Costituzione. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 20 gennaio 2015. 
 
        Roma, 20 gennaio 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Zerman