DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2015 

Definizione del regime delle incompatibilita' per i componenti  degli
organi  di  vertice  e  per  i  dirigenti  della  Banca  d'Italia   e
dell'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  (IVASS)  cessati
dall'incarico. (15A01951) 
(GU n.63 del 17-3-2015)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  come
inserito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
  Visto l'articolo 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995,  n.  481,
come modificato dall'articolo 22, comma 3, del  citato  decreto-legge
n. 90 del 2014; 
  Ritenuto, in applicazione del principio di parita' di  trattamento,
di fissare anche per i componenti degli organi di  vertice  e  per  i
dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni la stessa durata, gia' prevista in via generale  per  i
componenti e i dirigenti delle autorita'  che  esercitano  poteri  di
regolazione o vigilanza nei confronti di una specifica  categoria  di
operatori economici, per il divieto di intrattenere,  direttamente  o
indirettamente,  rapporti  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con i soggetti regolati o  con  le  societa'  controllate  da
questi ultimi; 
  Visto il Codice di condotta per i componenti del Supervisory  Board
della Banca centrale europea, approvato il 14 novembre 2014; 
  Ritenuta la necessita', coerentemente con il principio del  primato
del diritto europeo, di  uniformare  la  disciplina  nazionale  nella
materia  indicata  alle  norme  deontologiche  esistenti  a   livello
europeo, ivi comprese quelle relative a limitazioni  successive  alla
cessazione del rapporto di  impiego  nel  quadro  del  Meccanismo  di
vigilanza unico, istituito con  il  Regolamento  UE  n.  1024/2013  e
successivamente integrato dalle  disposizioni  attuative  di  cui  al
Regolamento n. 468/2014 della Banca centrale europea; 
  Acquisito il parere della Banca centrale europea espresso  in  data
13 ottobre 2014; 
  Acquisito, come richiesto dalla Banca centrale europea,  il  parere
della Banca d'Italia espresso in data 23 dicembre 2014; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Graziano
Delrio,  e'  stata  conferito  la  delega  per  talune  funzioni   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La durata del divieto di cui all'articolo 29-bis della legge  28
dicembre 2005, n. 262, per i componenti degli organi di vertice e per
i dirigenti della Banca d'Italia e  dell'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni, e' stabilita' in due anni a decorrere dalla data
di cessazione dall'incarico  o  dall'impiego.  La  Banca  d'Italia  e
l'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni,  anche  attraverso
Comitati istituiti sulla base  delle  relative  norme  organizzative,
possono deliberare per i singoli  casi  riduzioni  della  durata  del
divieto, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8,  paragrafi
da 1 a 4, del Codice di condotta per i membri del  Supervisory  Board
della Banca centrale europea. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica: 
  a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia; 
  b) ai componenti del  Direttorio  integrato  dell'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni; 
    c) ai dipendenti della Banca  d'Italia  e  dell'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni che  hanno  ricoperto  le  funzioni  di
Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero  di  dirigente  in  staff
alla direzione presso Aree,  Dipartimenti,  Servizi,  Filiali  ovvero
altre unita' organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla
base delle rispettive norme  interne,  competenze  amministrative  in
materia di vigilanza o supervisione; 
    d) ai soggetti  che  hanno  ricoperto  l'incarico  di  Segretario
generale o di vice  Segretario  generale  presso  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni.  
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
                                   del Consiglio dei ministri         
                                            Delrio                    

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015, n. 435