N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 febbraio 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Caccia  -  Norme  della  Regione  Lombardia  per  il  contenimento  e
  l'eradicazione delle nutrie - Previsione che, al fine di monitorare
  annualmente gli obiettivi di eradicazione, le Province istituiscono
  un Tavolo provinciale di coordinamento  di  controllo  con  diversi
  soggetti, tra cui  le  Prefetture  -  Ricorso  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri - Denunciato coinvolgimento  unilaterale  di
  organi dello Stato  da  parte  della  Regione  -  Violazione  della
  competenza  statale  esclusiva  in   materia   di   "organizzazione
  amministrativa" dello Stato. 
- Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, art. 1, comma
  1, lett. c), nella parte relativa al novellato  art.  2,  comma  2,
  lett. b), della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g). 
Caccia  -  Norme  della  Regione  Lombardia  per  il  contenimento  e
  l'eradicazione delle  nutrie  -  Disciplina  delle  metodologie  di
  eradicazione - Prevista  possibilita'  di  usare  in  ogni  periodo
  dell'anno tutte  le  armi  comuni  da  sparo,  le  armi  da  lancio
  individuali e le trappole - Ricorso del  Presidente  del  Consiglio
  dei ministri - Denunciato carattere non selettivo di  alcuni  degli
  strumenti consentiti (in particolare, del trappolaggio) - Contrasto
  con la disciplina nazionale ed europea in materia di caccia e fauna
  selvatica - Inosservanza  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
  comunitario - Violazione della competenza esclusiva dello Stato  in
  materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Contrasto con
  la  normativa  statale  sull'uso  delle  armi  -  Violazione  della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordine  pubblico  e
  sicurezza". 
- Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, art. 1, comma
  1, lett. d),  sostitutivo  dell'art.  3  della  legge  regionale  7
  ottobre 2002, n. 20. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e  secondo,  lett.  h)  ed  s);
  direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 (in particolare, art. 8,
  in combinato disposto con l'allegato IV ); legge 11 febbraio  1992,
  n. 157, artt. 21, comma 1, lett. u) e z), e 22;  regio  decreto  18
  giugno 1931, n. 773, art. 42; regio decreto 6 maggio 1940, n.  635;
  legge 25 marzo 1986, n. 85. 
(GU n.11 del 18-3-2015 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato,  codice
fiscale n. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per  il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, 
 
                               Contro 
 
    la Regione Lombardia, in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale in carica, con sede in Milano, piazza Citta'  di  Lombardia
n. 1. 
 
        per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale 
 
    dell'art. 1, comma  1,  lettere  c)  e  d)  della  Legge  Regione
Lombardia  4  dicembre  2014,  n.  32,   intitolata   «Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento
della  nutria  (Myocastor  coypus))»,   pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, supplemento del  5  dicembre
2014, per contrasto: 
    della lettera c) cit., nella parte relativa al novellato art.  2,
comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002, con l'art.  117,
comma 2, lettera g) della Costituzione; 
    della  lettera  d)  cit.,  con  la  direttiva   2009/147/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e con  l'art.
21, comma 1, lettere u)  e  z)  della  legge  n.  157  del  1992,  in
relazione all'art.  117,  comma  1  e  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione, nonche' con l'art. 117,  comma  2,  lettera  h),  della
Costituzione. 
 
                    e cio' a seguito ed in forza 
 
    della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei  ministri
nella seduta del 29 gennaio 2015. 
 
                                Fatto 
 
    La  legge  della  Regione  Lombardia  4  dicembre  2014,  n.  32,
intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7  ottobre
2002,  n.  20  (Contenimento  della  nutria  (Myocastor  coypus))»  e
pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 49,  supplemento  del  5  dicembre
2014, con l'art. 1, lettera c)  sostituisce  l'art.  2  della  citata
legge reg. n. 20 del 2002. 
    Il novellato art. 2, comma 2, della legge reg. n.  20  del  2002,
alla lettera b) dispone  che  «le  province  istituiscono  il  Tavolo
provinciale di coordinamento  con  prefetture,  comuni,  associazioni
agricole,  associazioni  venatorie,  consorzi  di  bonifica  e  altri
soggetti  interessati,  finalizzato  al  monitoraggio  annuale  degli
obiettivi di eradicazione». 
    L'art. 1, lettera d), della legge reg. n. 32 del 2014 sostituisce
l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002. 
    Il nuovo art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002, al primo  comma,
dispone quanto segue: «L'eradicazione delle nutri avviene secondo  le
modalita' disciplinate  dai  piani  provinciali  di  contenimento  ed
eradicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  in  ogni  periodo
dell'anno, su tutto il territorio  regionale,  anche  quello  vietato
alla caccia, con i seguenti metodi di controllo  selettivo:  a)  armi
comuni da sparo; b) armi da  lancio  individuale;  c)  gassificazione
controllata; d)  sterilizzazione  controllata;  e)  trappolaggio  con
successivo abbattimento dell'animale  con  narcotici,  armi  ad  aria
compressa o armi comuni da sparo; f) metodi e strumenti  scientifici,
messi a disposizione  dalla  comunita'  scientifica;  g)  ogni  altro
sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione  e  validato
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA)  o  dal  Centro  di  referenza  nazionale  per  il  benessere
animale». 
    Le  disposizioni  della  legge   regionale   summenzionate   sono
illegittime  e,  giusta  determinazione  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 29  gennaio  2015,  sono  impugnate  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  lettera
c), legge reg. n. 32 del 2014,  nella  parte  relativa  al  novellato
articolo 2, comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002,  per
violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  g)  della  Costituzione.
Violazione della competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
«organizzazione amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett g)
della Costituzione. 
    Il comma 2 dell'art. 2 della legge reg. n. 20  del  2002  dispone
che  le  Province  predispongano  dei  piani   di   contenimento   ed
eradicazione della nutria. 
    Al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di  eradicazione,
esse debbono istituire un Tavolo  provinciale  di  coordinamento  con
diversi soggetti a vario titolo interessati, tra  i  quali  la  legge
inserisce anche le Prefetture. 
    Il  coinvolgimento  delle  Prefetture,  tuttavia,  non  e'  stato
preceduto da alcun accordo con l'Amministrazione statale interessata;
cio' significa che la Regione ha unilateralmente disposto il  diretto
coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi
conseguenti all'attribuzione dei  relativi  compiti,  violando  cosi'
l'art. 117, comma 2,  lettera  g)  della  Costituzione  che  annovera
l'organizzazione amministrativa dello Stato tra le materie in cui  lo
Stato ha legislazione esclusiva. 
    La giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e',  infatti,  costante
nel sostenere che le Regioni non possono porre a carico di  organi  e
amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto
a quelli individuati con legge statale  (cfr.  Corte  costituzionale,
sent. n. 322 del 2006, n. 429 e n. 134 del 2004). 
    In particolare, nella sentenza n. 134 del 2004,  si  afferma  che
pur essendo auspicabile la creazione di «forme di collaborazione  tra
apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini  e  del  territorio  [...],  le
forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti  e
attribuzioni di organi dello Stato non  possono  essere  disciplinate
unilateralmente   e   autoritativamente   dalle   Regioni,    nemmeno
nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono  trovare
il loro fondamento o il loro presupposto  in  leggi  statali  che  le
prevedano o le consentano, o in accordi  tra  gli  enti  interessati»
(cfr. il n. 4 del considerato in diritto). 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  lettera
d), della legge reg. n. 32 del 2014 per violazione: 
    della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio del 30 novembre 2009, in relazione all'art. 117,  comma  1,
della Costituzione; 
    dell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della  legge  n.  157  del
1992,  in  relazione  all'art.  117,  comma  2,  lettera   s)   della
Costituzione; 
    dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. 
    Violazione  della  normativa   sulla   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema  contenuta  nella   direttiva   2009/147/CE   nonche'
nell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della legge n. 157/1992 e, per
l'effetto, violazione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di  cui  all'art.
117, comma 2, lett. s) della Costituzione. 
    Violazione  della  normativa  statale  in  materia  di   pubblica
sicurezza contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773  e  nel  relativo
Regolamento di esecuzione,  R.D.  6  maggio  1940,  n.  635,  e,  per
l'effetto, violazione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art.  117,  comma
2, lett. h) della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, lettera d) della legge reg.  n.  32  del  2014
sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 20 del 2002. 
    Il nuovo art. 3 della legge n. 20 del 2002, nel  disciplinare  le
metodologie di eradicazione delle nutrie, permette l'utilizzo di  una
serie  di  metodi  che,  benche'  qualificati  come   di   «controllo
selettivo», appaiono in contrasto  con  la  disciplina  nazionale  ed
europea in materia di caccia e fauna selvatica. 
    Tanto  la  direttiva  2009/147/CE,  seppure  concernente,   nello
specifico, la conservazione degli uccelli selvatici, quanto la  legge
n. 157 del 1992  (Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo  venatorio),  dettano  principi  generali
volti a vietare l'uso di metodi di cattura non selettivi, al fine  di
stabilire standards uniformi  di  tutela  degli  equilibri  ecologici
della fauna selvatica. 
    In particolare, l'art. 21  della  legge  n.  157  del  1992  pone
espressamente i seguenti divieti: «u) usare munizioni spezzate  nella
caccia agli ungulati; usare esche o  bocconi  avvelenati,  vischio  o
altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,  archetti  o
congegni similari; fare impiego  di  civette;  usare  armi  da  sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla  preda;
fare impiego di balestre;  [...]  z)  produrre,  vendere  e  detenere
trappole per la fauna selvatica». 
    La norma regionale impugnata, come visto, permette l'uso, in ogni
periodo dell'anno, di tutte le armi  comuni  da  sparo,  di  armi  da
lancio individuale (categorie nella quale possono  agevolmente  farsi
rientrare  le  balestre)  e  di  trappole.  Queste   ultime,   avendo
un'altissima possibilita' di catturare animali appartenenti a diverse
specie della  fauna  selvatica,  non  possono,  all'evidenza,  essere
considerate  strumenti   «selettivi»   ed   il   loro   utilizzo   e'
espressamente proibito anche dall'art. 8, in combinato  disposto  con
l'allegato IV, della direttiva 2009/147/CE. 
    Se e' vero che a norma del novellato art. 2, comma  2,  legge  n.
157 del 1992 le nutrie non rientrano  piu'  fra  le  specie  protette
della legge n. 157/1992 stessa, le disposizioni in esame, nella parte
in cui consentono  l'uso  delle  metodologie  di  eradicazione  sopra
citate e, soprattutto, il trappolaggio, non garantiscono una adeguata
selettivita', tale da escludere  con  certezza  l'abbattimento  o  la
cattura anche di specie di fauna selvatica tutelate  dalla  legge  n.
157 del 1992 e dalla citata direttiva 2009/147/CE. 
    La violazione della normativa nazionale ed europea  appare  tanto
piu' grave in considerazione del fatto che le suddette  modalita'  di
eradicazione  delle  nutrie   sono   consentite   senz'alcun   limite
spazio-temporale, vale a dire in ogni periodo dell'anno e su tutto il
territorio regionale, comprese le zone in cui e' vietata la caccia. 
    La legge n. 157 del 1992 pertiene senza dubbio  all'ambito  della
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni  culturali»,  che
l'art. 117, comma 2, lettera s), riconosce  di  esclusiva  competenza
legislativa  statale,  di  talche'  il  contrasto   della   normativa
impugnata con la legge n. 157 del 1992  finisce  per  costituire  una
violazione del parametro costituzionale evocato. 
    Codesta Ecc.ma Corte, infatti, «ha ripetutamente affermato che la
determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna
appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale
li "puo' variare, in considerazione  delle  specifiche  condizioni  e
necessita' dei singoli territori, solo in direzione di un incremento,
mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata"  (sentenza
n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e
n. 536 del 1992). Di recente, si e' precisato che i divieti  relativi
all'attivita' venatoria contenuti nell'art. 21 della legge n. 157 del
1992 sono formulati nell'esercizio di tale  competenza  (sentenza  n.
193 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 106 del 2012). 
    La violazione della direttiva 2009/147/CE, d'altra parte, si pone
in contrasto  con  l'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione,  che
prescrive,  anche  al  legislatore  regionale,   di   legiferare   in
conformita'  alle  norme  promananti   dall'ordinamento   dell'Unione
Europea. 
    Invero, e' possibile rinvenire anche un'ulteriore violazione  del
dettato costituzionale. La disciplina nazionale in materia di porto e
trasporto di armi comuni da sparo, infatti, autorizza la  licenza  di
porto d'arma solo per scopi di difesa personale, per il tiro  a  volo
(uso sportivo) e per le attivita' previste ai sensi  della  legge  n.
157 del 1992. 
    In particolare, l'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773  (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli articoli 61 e seguenti
del regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. 6  maggio  1940,  n.
635, disciplinano la licenza di porto d'arma per esigenze  di  difesa
personale; la legge n. 85 del 1986 contiene le norme  in  materia  di
armi per uso sportivo; infine, e' la stessa legge  n.  157  del  1992
(art. 22) a regolare la licenza di porto d'arma per uso di caccia. 
    Ne consegue che l'aver autorizzato l'uso di  armi  in  ipotesi  e
modalita' tali da risultare in contrasto con la suddetta legge n. 157
del 1992 costituisce anche, in  via  mediata,  una  violazione  della
normativa sulla sicurezza pubblica, cio' che ridonda in  una  lesione
dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione che attribuisce
allo Stato la potesta' legislativa esclusiva  in  materia  di  ordine
pubblico e sicurezza. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso, 
 
                               Chiede 
 
    che  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale: 
    1) dell'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge Regione Lombardia
4 dicembre 2014, n. 32, nella parte relativa al novellato articolo 2,
comma 2, lettera b) della legge reg. n. 20 del 2002,  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione; 
    2)  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della  Legge  Regione
Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, per violazione: 
    della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio del 30 novembre 2009, in relazione all'art  117,  comma  1,
della Costituzione; 
    dell'art. 21, comma 1, lettere u) e z) della  legge  n.  157  del
1992,  in  relazione  all'art.  117,  comma  2,  lettera   s)   della
Costituzione; 
    del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e  del  relativo  Regolamento  di
esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in  relazione  all'art.  117,
comma 2, lett. h) della Costituzione. Con l'originale notificato  del
presente ricorso si deposita: 
          1.  Estratto  della  determinazione   del   Consiglio   dei
ministri, assunta nella seduta del 29 gennaio 2015 e della  relazione
allegata al verbale; 
          2. Copia della impugnata legge della Regione  Lombardia  n.
32/2014. 
      Roma, 2 febbraio 2015 
 
            Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia