N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2014

Ordinanza  del  12  dicembre  2014  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da J. D. P. contro INPS. 
 
Straniero - Pensione di invalidita' civile per i sordi ed  indennita'
  di  comunicazione  -  Condizioni  -  Titolarita'  della  carta   di
  soggiorno  -  Lesione  del  principio  di  solidarieta'  sociale  -
  Violazione  del  principio  di   uguaglianza   sotto   il   profilo
  dell'ingiustificata  disparita'  di   trattamento   di   situazioni
  omogenee a seguito di pronunce della  Corte  costituzionale  (sent.
  nn.  11/2009  e  187/2010)  -  Violazione  di  norme   di   diritto
  internazionale generalmente riconosciute - Lesione del principio di
  tutela della salute - Violazione della garanzia assistenziale. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32 e 38. 
(GU n.11 del 18-3-2015 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
                           sezione lavoro 
 
    Il Giudice dott. Tullio Perillo, letti gli  atti  e  i  documenti
della causa iscritta al n. 8107/2014 RGL pendente  tra  J.  D.  P.  e
INPS, sciogliendo la riserva assunta in data 12 dicembre  2014  cosi'
rileva. 
    Con ricorso al Tribunale di Milano,  quale  Giudice  del  Lavoro,
depositato in data 10 luglio 2014, J. D. P. ha convenuto in  giudizio
INPS per l'accertamento del diritto alla indennita' di  comunicazione
e alla pensione di invalidita' civile per sordi. 
    Si e' ritualmente costituito  in  giudizio  INPS  contestando  in
fatto e in diritto l'avversario ricorso. 
    Nel presente giudizio e' pacifico che il ricorrente, a seguito di
domanda di  invalidita'  civile,  in  data  22  aprile  2010,  veniva
riconosciuto dalla Commissione sanitaria  presso  l'Asl  sordo  senza
necessita' di revisione, salvo non aver  ottenuto  il  riconoscimento
della  pensione   di   inabilita'   civile   ai   sordomuti   nonche'
dell'indennita' di  comunicazione,  avendo  l'istituto  previdenziale
evidenziato come  non  risulti  titolare  di  carta  di  soggiorno  o
permesso di soggiorno di lungo periodo; tale  e',  peraltro,  l'unico
elemento valorizzato  dall'ente  previdenziale  per  disconoscere  il
diritto dell'odierno istante. 
    Pertanto nel presente giudizio, essendo pacifico il possesso,  in
capo all'odierno istante, del requisito reddituale di legge,  l'unica
ragione  del  contendere,  riguarda  il  requisito  della  prolungata
permanenza   nel   territorio   italiano   secondo   la    previsione
dell'articolo 80, comma 19, legge n. 388/2000 che cosi'  dispone:  Ai
sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che  costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente  in  materia  di
servizi  sociali  sono  concesse  alle  condizioni   previste   dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta  di
soggiorno: per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione
con i cittadini italiani e' consentita a favore degli  stranieri  che
siano  almeno  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di  durata  non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni  previste  dal
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e  66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 
    Inoltre l'art. 41 del  d.lgs.  n.  286/1998  cosi'  prevede:  Gli
stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  o  di  permesso  di
soggiorno di durata non  inferiore  ad  un  anno,  nonche'  i  minori
iscritti nella loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro  permesso  di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse  quelle  previste  per  coloro  che  sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. 
    Per quanto di ulteriore interesse  la  «carta  di  soggiorno»  e'
disciplinata dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998  -  ora  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di  lungo  periodo  -  come  modificato
dall'art. 1. d.lgs. n. 3/2007,  ed  il  suo  rilascio  presuppone  il
possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in  corso
di validita'. 
    Come noto, la Corte costituzionale, fin dalla la sentenza  n.  11
del 14-23 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 80,  comma  19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(Diposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9,  comma  1,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero)  -  come  modificato  dall'art.  9,
comma 1, della legge  30  luglio  2002,  n.  189,  e  poi  sostituito
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio  2007,  n.  3
(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte
in cui escludono che la pensione di inabilita', di  cui  all'art.  12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del  d.l.  30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati  ed  invalidi
civili),  possa  essere  attribuita  agli  stranieri  extracomunitari
soltanto perche' essi non risultano  in  possesso  dei  requisiti  di
reddito gia' stabiliti dalla carta di soggiorno ed ora previsti,  per
effetto del decreto legislativo n. 3 del 2007,  per  il  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
    L'ente  previdenziale  convenuto  ha   peraltro   insistito   nel
valorizzare l'assenza, in capo all'istante, quantomeno del  requisito
del soggiorno in Italia da almeno 5 anni. 
    A  tale  proposito,  tuttavia,  va  evidenziato,  che  la   Corte
costituzionale, con sentenza 28 maggio 2010, n.  187,  con  specifico
riferimento  alla  necessita'  della  titolarita'  del  permesso   di
soggiorno di lunga durata CE ai fini del riconoscimento del beneficio
di cui all'art. 13 legge n.  118/1971  ha  osservato  che  «cio'  che
dunque assume valore dirimente, ai fini dell'odierno  scrutinio,  non
e' tanto la configurazione "nominalistica" dello specifico  strumento
previdenziale che puo' venire in discorso, quanto, piuttosto, il  suo
concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, cosi'
da verificarne la relativa "essenzialita'" agli effetti della  tutela
dei valori coinvolti. Occorre, in altri termini, accertare  se,  alla
luce della configurazione normativa e della funzione sociale  che  e'
chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico "assegno" che viene qui
in discorso integri o meno  un  rimedio  destinato  a  consentire  il
concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti  alla  stessa
sfera di tutela della persona umana, che e' compito della  Repubblica
promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque,  un  diritto
fondamentale  perche'  garanzia  per  la  stessa  sopravvivenza   del
soggetto. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di  Strasburgo
ha sottolineato  come,  "in  uno  Stato  democratico  moderno,  molti
individui, per tutta o parte della loro vita, non possono  assicurare
il loro sostentamento che grazie a delle prestazioni di  sicurezza  o
di previdenza sociale". Sicche', "da parte  di  numerosi  ordinamenti
giuridici  nazionali  viene  riconosciuto  che  tali  individui  sono
bisognosi di una certa sicurezza e prevedono, dunque,  il  versamento
automatico di prestazioni,  a  condizione  che  siano  soddisfatti  i
presupposti stabiliti per il riconoscimento dei diritti in questione"
(la gia' citata decisione sulla  ricevibilita'  del  6  luglio  2005,
Stelo ed altri contro Regno Unito). Ove, pertanto, si versi  in  tema
di provvidenza  destinata  a  far  fronte  al  "sostentamento"  della
persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri  regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi
dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio sancito  dall'art.  14  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che, come  si
e' detto, e'  stata  in  piu'  circostanze  offerta  dalla  Corte  di
Strasburgo». 
    Da tale argomentazione ne e' derivato  l'ulteriore  rilievo  (con
specifico  riferimento  all'assegno  di  invalidita')  che  [...]  si
tratta, dunque, all'evidenza, di una erogazione destinata non gia' ad
integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma
a  fornire  alla  persona  un  minimo  di  "sostentamento",  atto  ad
assicurarne la sopravvivenza; un istituto, dunque, che si iscrive nei
limiti e per le finalita' essenziali che questa  Code  -  anche  alla
luce degli enunciati della Corte di Strasburgo  -  ha  additato  come
parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra  cittadini  e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello  Stato,  dal
che deriva che la previsione di cui all'art. 80, comma 19,  legge  n.
388/2000 deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima  nella
parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta  di
soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti  nel
territorio dello Stato, dell'assegno mensile di  invalidita'  di  cui
all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. 
    Cio' che deve valorizzarsi  e',  quindi  la  circostanza  che  il
requisito individuato come rilevante dalla Consulta per  i  cittadini
extraconnunitari e' l'essere legalmente soggiornanti  nel  territorio
dello Stato; trattasi evidentemente di un requisito che  non  attiene
alla stabilita' della condizione, ma all'effettivita' della stessa in
senso sostanziale. 
    Posta tale premessa, e' quindi evidente che, al fine del decidere
il  presente  giudizio,  il  diritto  della   parte   ricorrente   e'
condizionato  all'interpretazione  del  complesso   normativo   sopra
richiamato,  che,  subordinando  l'accesso  a  determinati   benefici
previdenziali  e  assistenziali  alla  titolarita'  della  carta   di
soggiorno, appare in violazione dei  precetti  costituzionali  ed  in
particolar modo degli articoli 2, 3,  10,  32  e  38,  in  quanto  in
violazione delle norme poste a tutela del diritto alla salute nonche'
in relazione al principio  di  non  discriminazione  degli  stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
    Tuttavia  non  si  puo'  che  convenire  con  la   piu'   recente
giurisprudenza di legittimita', la quale ha avuto modo di evidenziare
la necessita' di trasmettere gli atti alla Corte  costituzionale,  in
quanto la normativa di riferimento non consente  una  interpretazione
costituzionalmente orientata ne'  tantomeno  puo'  ritenersi  che  le
pronunce gia' espresse per altre prestazioni  possano  essere  estese
oltre i limiti di efficacia delle pronunce costituzionali, cosi' come
del pari va esclusa la possibilita'  di  ravvisare  un  contrasto  ai
sensi dell'articolo 14 CEDU trattandosi di norma di  principio  senza
efficacia diretta nell'ordinamento (Cass., ordinanza n. 11053 del  20
maggio 2014 da intendersi in questa sede integralmente richiamata  ai
sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc). 
    Per quanto  detto  va  sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 80, comma 19, legge n. 388/2000  attesa,
da un lato,  la  evidente  rilevanza  della  questione  al  fine  del
decidere nonche' la non manifesta infondatezza della questione stessa
attese le pronunce gia' rese  dal  Giudice  delle  Leggi  su  analoga
materia e l'impossibilita' di una interpretazione  costituzionalmente
conforme. 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo  80,  comma  19,  legge  n.
388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della  titolarita'
della carta di soggiorno la  concessione  agli  stranieri  legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidita'
civile per sordi e della indennita' di comunicazione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina  alla  Cancelleria  che  la   presente   ordinanza   venga
notificata alle  parti  del  presente  giudizio,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  nonche'  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. 
        Milano, 12 dicembre 2014 
 
                         Il Giudice: Perillo