AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 25 febbraio 2015 

Rapporto  tra  stazione  unica  appaltante  e  soggetto   aggregatore
(centrale unica di committenza) -  prime  indicazioni  interpretative
sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis,  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 3). (15A01992) 
(GU n.65 del 19-3-2015)

 
        IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 25 febbraio 2015; 
  1. Premessa in fatto 
  1.1. Ragioni dell'intervento dell'Autorita' 
  Una prima ragione dell'intervento di regolazione e'  da  ravvisarsi
nell'entrata in vigore del decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,
recante  "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la   giustizia
sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, che ha modificato le previsioni di cui all'art. 33, comma  3-bis,
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito  Codice),  successivamente
oggetto di una nuova revisione ad opera dell'art. 23-bis della  legge
11 agosto 2014, n.114.  In  virtu'  dell'art.  23-ter,  comma  1,  l.
114/2014, la novella si applica alle gare bandite dal 1° gennaio 2015
per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio  2015
per i lavori; in forza del comma 3 inoltre, i comuni con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente  per  gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 
  Con  riferimento  a  tale   contesto   normativo   sono   pervenute
all'Autorita' diverse istanze di parere, con cui sono  stati  chiesti
chiarimenti in ordine ai rapporti tra  gli  istituti  della  centrale
unica di committenza (CUC) e della stazione unica appaltante (SUA) e,
quindi in sostanza, circa la relazione sussistente tra  l'adempimento
dell'obbligo prescritto  dall'art.  33,  comma  3-bis  del  Codice  e
l'adesione alla SUA, laddove gia' istituita. In particolare e'  stata
posta  all'attenzione  dell'Autorita'  la  questione  concernente  la
possibilita' per i comuni di affidare, convenzionandosi tra loro,  le
funzioni di centrali di committenza alla  SUA  gia'  individuata  nel
provveditorato alle opere pubbliche (anche con un'unica convenzione),
adempiendo, cosi', anche all'obbligo di cui all'art. 33, comma  3-bis
del Codice. In tal modo,  secondo  gli  istanti,  si  produrrebbe  il
duplice effetto di soddisfare contemporaneamente sia le finalita' per
cui, ai sensi dell'art. 13 della legge 13  agosto  2010,  n.  136  e'
istituita  la  SUA,  vale  a  dire  assicurare  la  trasparenza,   la
regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici  e
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, sia  le  finalita'  di
contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione  di  cui
al citato comma 3-bis. 
  La prassi applicativa venutasi a  creare  in  materia  ha  portato,
inoltre, all'attenzione dell'Autorita' anche ulteriori  problematiche
riguardanti: l'ambito oggettivo di applicazione delle  previsioni  di
cui all' art. 33 comma  3-bis  del  Codice;  la  possibilita'  per  i
comuni, che  aderiscono  ad  unioni  di  comuni  gia'  esistenti,  di
procedere all'acquisizione di lavori, beni  e  servizi  mediante  una
delle altre modalita' contemplate dal comma  3-bis;  la  possibilita'
per uno stesso comune, con popolazione inferiore a  10.000  abitanti,
di avvalersi per le funzioni  di  stazione  appaltante  di  due  enti
distinti tra quelli indicati  dal  comma  3-bis  rispettivamente  per
l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o superiore
a  40.000,00  euro;  l'applicabilita'  delle  disposizioni  del  d.l.
66/2014, ed in particolare dell'art. 8  e  dell'art.  9,  anche  alle
concessioni relative  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  locali;
l'ambito territoriale entro cui promuovere la centralizzazione di cui
all'art. 33, comma 3-bis, del Codice. 
  2. Quadro normativo di riferimento 
  Al fine di affrontare la tematica concernente la relazione tra  gli
istituti della centrale unica di committenza (CUC) e  della  stazione
unica appaltante (SUA) e' opportuno richiamare,  preliminarmente,  le
disposizioni normative sulla cui base puo' essere  fornita  soluzione
ai vari dubbi interpretativi posti e alle criticita' sollevate. 
  Rileva innanzitutto l'art. 33 del Codice, a tenore del quale: 
  «1.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a  centrali  di
committenza, anche associandosi o consorziandosi. 
  2. (...omissis...). 
  3.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  i   soggetti   di   cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare  a
soggetti pubblici o privati l'espletamento  delle  funzioni  e  delle
attivita' di stazione appaltante  di  lavori  pubblici.  Tuttavia  le
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare  le  funzioni   di
stazione  appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il  rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate,  nonche'
a centrali di committenza. 
  3-bis.   I   Comuni   non   capoluogo   di   provincia    procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici,
ovvero ricorrendo ad un soggetto  aggregatore  o  alle  province,  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In  alternativa,  gli  stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli  strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro  soggetto
aggregatore di riferimento» (1) . 
  Rileva, altresi', l'art. 3, comma 25, del Codice, secondo cui:  «Le
«amministrazioni  aggiudicatrici»  sono:  le  amministrazioni   dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri  enti  pubblici  non
economici;  gli  organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»;
ed, inoltre, il successivo comma 34 a tenore del quale: «La «centrale
di committenza» e' un'amministrazione aggiudicatrice che: 
  -  acquista  forniture  o  servizi  destinati  ad   amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o 
  - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro  di  lavori,
forniture o servizi destinati  ad  amministrazioni  aggiudicatrici  o
altri enti aggiudicatori» 
  Rileva, infine, l'art. 2,  d.p.c.m.  30  giugno  2011,  emanato  in
attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto  2010,  n.  136  (2)  ,
secondo cui: 
  «1. Possono aderire alla SUA le  Amministrazioni  dello  Stato,  le
regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri
enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le
associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi
costituiti, gli altri soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e  i
soggetti che operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi
concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme  vigenti.  I
predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi
delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma  3,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [id est affidare  le  funzioni  di
SUA   ai   provveditorati   alle   opere   pubbliche   ovvero    alle
amministrazioni provinciali nonche' a centrali di committenza]. 
  2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui
all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli  enti
aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione
di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione  di  forniture,
ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 163/2006, svolgendo tale  attivita'  in
ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale,  comunale   ed
intercomunale». 
  3. Considerato in diritto 
  3.1 Rapporto tra stazione unica  appaltante  e  centrale  unica  di
committenza: modalita' di adempimento agli obblighi di  cui  all'art.
33, comma 3-bis , d.lgs. 163/2006 
  La lettura delle disposizioni  richiamate  mostra  che  la  SUA  ha
natura di centrale di committenza; tale, infatti, e'  la  definizione
che ne da' l'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. 30 giugno 2011, quindi, la
SUA rientra nella definizione di centrale di committenza fornita  dal
Codice all'art. 3, comma 34. 
  Cio' comporta che alla SUA, in quanto centrale di  committenza,  si
applica anche la disposizione  di  cui  all'art.  33,  comma  3,  del
Codice, in virtu' del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare le funzioni di stazione appaltante per i lavori pubblici  ai
provveditorati interregionali per le opere  pubbliche  (gia'  servizi
integrati  infrastrutture  e  trasporti -  SIIT).   Nel   novero   di
amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 3, comma  25,  del
Codice,  sono  ricompresi,  tra  gli   altri,   gli   enti   pubblici
territoriali e le loro associazioni,  unioni  e  consorzi,  pertanto,
alla  luce  delle  disposizioni  normative   richiamate,   non   puo'
certamente revocarsi in dubbio, la facolta' dei  comuni,  delle  loro
associazioni, unioni e consorzi, di avvalersi dei  provveditorati  al
fine di dar vita alla SUA  di  cui  all'art.  13  l.  136/2010.  Tale
ricostruzione e' confermata dallo stesso art. 2, comma 1, d.p.c.m. 30
giugno 2011, che riconosce la possibilita' di avvalersi del  disposto
di cui all'art. 33, comma 3, e, quindi, di affidare al provveditorato
le funzioni di SUA, a tutti i soggetti legittimati a  costituire  una
SUA (le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,
ecc.). 
  In una visione unitaria delle disposizioni che concernono la figura
della SUA ed il suo utilizzo, seppure a diversi fini (prevenzione del
rischio di infiltrazioni mafiose,  da  un  lato,  contenimento  della
spesa pubblica, dall'altro),  non  puo'  non  riconoscersi,  inoltre,
continuita' di sistema alla disposizione di cui  all'art.  33,  comma
3-bis, del Codice. 
  La suddetta norma,  quando  dispone  l'obbligo  per  i  comuni  non
capoluogo di provincia  di  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture
nell'ambito delle unioni di comuni  (ove  esistenti)  ovvero  facendo
ricorso ad apposito accordo consortile  o  ancora  ricorrendo  ad  un
soggetto aggregatore o alle province, non fa altro che prescrivere in
termini di  doverosita',  per  una  limitata  categoria  di  stazioni
appaltanti - che sono per l'appunto i comuni sopra citati - cio'  che
il comma 1 dell'art. 33 descrive in termini di  possibilita'  per  le
stazioni  appaltanti   e   gli   enti   aggiudicatori.   Quest'ultima
disposizione,  infatti,  prevede  che  i  predetti  soggetti  possano
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a  centrali  di
committenza, anche associandosi o consorziandosi. 
  Risulta evidente, pertanto, che  il  comune  denominatore  dei  due
istituti in argomento (SUA e  soggetti  aggregatori,  cui  si  devono
rivolgere i comuni non capoluogo di provincia) e' rappresentato dalla
nozione di centrale di committenza, che ne costituisce l'essenza  per
entrambi. 
  Infatti, il d.l. 66/2014, stabilisce all'art. 9, commi 1 e  2,  che
la veste di soggetto aggregatore e' riconosciuta, ipso iure, a Consip
S.p.A. e ad una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora
costituita ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Tale natura, inoltre, puo'  essere  attribuita
dall'A.N.A.C. anche ai  soggetti  diversi  da  quelli  in  precedenza
citati che svolgono attivita' di centrale  di  committenza  ai  sensi
dell'art.  33  d.lgs.  163/2006  (id  est  alle  centrali  uniche  di
committenza gia' costituite sotto la vigenza del precedente art.  33,
comma  3-bis),  attraverso  l'iscrizione  all'elenco   dei   soggetti
aggregatori. 
  Conseguentemente, nell'ottica  di  una  lettura  sistematica  delle
disposizioni di riferimento (peraltro non  opportunamente  coordinate
dalla novella normativa (3) ), si puo' concludere che la  nozione  di
soggetto  aggregatore  presuppone,  quanto  a  funzione,  quella   di
centrale di committenza, ma nel contempo la  supera,  costituendo  la
prima una forma  evoluta  della  seconda,  in  quanto  si  tratta  di
centrale di committenza  "qualificata"  ed  "abilitata"  (ex  lege  o
tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e  successiva  iscrizione
nell'apposito  elenco)  all'approvvigionamento  di  lavori,  beni   e
servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con
la precisazione appena evidenziata, si puo' ritenere che il  soggetto
aggregatore sia una centrale di committenza. 
  Dal canto  suo,  il  comma  3,  dell'art.  33,  non  fa  altro  che
specificare una modalita' alternativa, ma equivalente, rispetto  alla
possibilita' contenuta nel comma 1, vale a dire:  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni  di  stazione  appaltante
per l'acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza  oppure
conferirle ai provveditorati. 
  Cio' induce a ritenere che, sicuramente  per  i  lavori,  si  possa
adempiere alla previsione di cui al  citato  art.  33,  comma  3-bis,
attraverso il conferimento da parte di un'unione di comuni  o  di  un
accordo  consortile  tra  piu'  comuni  delle  funzioni  di  stazione
appaltante al provveditorato, eventualmente  gia'  individuato  anche
come soggetto che svolge le funzioni di SUA. 
  D'altra parte la stessa disposizione  in  commento  prevede  che  i
comuni, nell'ambito  dell'unione  o  attraverso  la  costituzione  di
apposito accordo  consortile  (anche  mediante  stipula  di  apposita
convenzione), si avvalgono  dei  "competenti  uffici":  tali  possono
ritenersi sia  gli  uffici  di  uno  dei  comuni,  individuato  quale
capo-fila nell'accordo  consortile,  sia  l'ufficio  della  provincia
competente  sia  il  provveditorato,  al  quale  la   competenza   e'
attribuita dal piu' volte richiamato comma 3. 
  La ratio sottesa alla previsione di cui al  comma  3-bis,  infatti,
anche  laddove  prevede   l'obbligo   di   rivolgersi   ai   soggetti
aggregatori, e',  in  sostanza,  quello  di  ridurre  il  numero  dei
soggetti che generano domanda di  lavori,  beni  e  servizi,  e  tale
finalita' puo' ritenersi soddisfatta, per  i  lavori,  anche  laddove
sussista una convenzione tra piu' comuni o unione  di  comuni  ovvero
accordo consortile tra i  medesimi  e  i  provveditorati  alle  opere
pubbliche (individuati nel contempo come SUA). 
  Da ultimo,  con  riferimento  alle  questioni  sorte  in  relazione
all'ambito territoriale entro cui promuovere la  centralizzazione  di
cui all'art. 33, comma 3-bis, del  Codice  si  rileva  che  la  nuova
formulazione  della  norma  non  contiene  piu'  il  riferimento  (in
precedenza presente) ai comuni "ricadenti nel territorio di  ciascuna
provincia", ragion per cui non si ravvisano  elementi  normativi  che
limitino territorialmente la formazione delle unioni di comuni ovvero
degli accordi consortili tra gli  stessi,  che,  naturalmente  dovra'
avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.  18  agosto
2000, n. 267, e piu' precisamente di quanto previsto dall'art. 32 del
medesimo decreto. 
  3.2 Ulteriori problematiche applicative dell'art. 33, comma  3-bis,
d.lgs. 163/2006 
  Con riguardo  all'ambito  oggettivo  di  applicazione  dell'art.33,
commma3-bis, del Codice non v'e'  dubbio  che  lo  stesso  disciplina
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture  nei  settori  ordinari
(ivi compresi i servizi di cui all'allegato IIA); in virtu' dell'art.
206, la disposizione in esame trova espressa  applicazione  anche  ai
settori speciali; la norma,  invece,  non  si  applica  ai  contratti
esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali e' riferito un
numero limitatissimo di disposizioni delle stesso (v. parte I, titolo
II del Codice) e alle concessione di servizi (art. 30 del Codice). 
  Va tuttavia considerato  che  la  disciplina  giuridica  di  queste
ultime unitamente a quella dei  servizi  dell'allegato  IIB,  subira'
diverse modifiche per effetto del recepimento delle  nuove  direttive
2014/23/UE e 2014/24/UE. 
  Per quanto concerne la concessione di  lavori  pubblici,  la  norma
dell'art. 33, compreso il comma 3-bis deve  ritenersi  applicabile  a
quest'ultima, in forza di quanto disposto dall'art. 142, comma 3, del
Codice. Secondo quest'ultima disposizione, infatti: «alle concessioni
di lavori pubblici, nonche' agli appalti di lavori pubblici  affidati
dai  concessionari  che  sono  amministrazioni   aggiudicatrici,   si
applicano, salvo  che  non  siano  derogate  nel  presente  capo,  le
disposizioni del presente codice», tra le quali e'  contenuto  l'art.
33, la cui applicazione non viene derogata  da  nessuna  disposizione
del Capo II, (del Titolo III, della Parte II del Codice). 
  La soluzione agli ulteriori interrogativi emersi nella prassi  puo'
ritenersi insita negli stessi principi ispiratori della riforma, vale
a dire la riduzione dei centri di spesa e la conseguente aggregazione
della  domanda,  operate,  naturalmente,  in  un'ottica  di  spending
review. 
  Cio' premesso, per il perseguimento dei suddetti obiettivi  non  si
ravvisano,  pertanto,  vincoli  ulteriori  rispetto  alle  modalita',
puramente opzionali, previste nel citato comma 3-bis, anche per  quei
comuni che facendo parte di un'Unione gia' costituita intendano,  nei
fatti, procedere all'acquisto secondo modalita' alternative,  purche'
contemplate dalla norma in argomento. 
  Quanto alla possibilita' per uno  stesso  comune,  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi delle funzioni di  stazione
appaltante di due enti  distinti  tra  quelli  contemplati  al  comma
3-bis, art. 33, del Codice rispettivamente per l'acquisto di  lavori,
beni e servizi di  importo  inferiore  o  superiore  a  40.000,00  €,
laddove non siano praticabili soluzione alternative, tenuto conto dei
vincoli posti dall'art. 32 comma 2, d.lgs.  267/2000,  a  tenore  del
quale «ogni comune puo' far parte di una sola unione  di  comuni...»,
non si ravvisano motivi ostativi di procedere  come  sopra  indicato,
dal  momento  che  cio'  che  la  norma  sicuramente  vieta   e'   la
possibilita' di acquisto in completa autonomia da parte  del  singolo
comune. 
  Quanto alle clausole, contenute nei bandi di gara o  nelle  lettere
di invito, che prevedono a carico dell'aggiudicatario il pagamento di
un corrispettivo - a favore  di  alcune  centrali  di  committenza  -
fissato  in  percentuale   rispetto   al   valore   del   prezzo   di
aggiudicazione, pena la revoca di quest'ultima  ovvero  impongono  al
concorrente di allegare  espressa  dichiarazione,  con  la  quale  si
obbliga  ad   effettuare   il   suddetto   pagamento   in   caso   di
aggiudicazione, a pena di esclusione, si rileva come la  controversia
interpretativa sorta sull'argomento  ha  suggerito  all'Autorita'  di
adottare apposito Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento con
cui sollecitare un intervento chiarificatore. 
  3.3 Artt. 8 e 9,  d.l.  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  e  concessione  di
servizi. 
  Quanto alla riferibilita' delle disposizioni del d.l. 66/2014, , in
particolare dell'art. 8, comma 8,  anche  alle  concessioni  relative
alla gestione dei servizi pubblici locali, si osserva che la  lettera
della disposizione in esame prevede la riduzione  degli  importi  dei
«contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e
servizi», conseguentemente, la stessa depone nel  senso  di  limitare
l'applicazione  del  dettato  normativo  ai  contratti   di   appalti
pubblici.  Tale  interpretazione  e'  confermata,   peraltro,   dalla
disciplina del recesso contenuta nel sopra citato comma 8, lett. a). 
  Quest'ultima  consente,  infatti,  alle  stazioni  appaltanti   che
esercitino  il  diritto  di  recesso,  di  rivolgersi,   nelle   more
dell'espletamento  delle  procedure  per  nuovi   affidamenti,   alle
convenzioni-quadro di Consip  S.p.A.,  a  quelle  delle  centrali  di
committenza  regionale  ovvero  di  provvedere  tramite   affidamento
diretto, nel  rispetto  della  disciplina  europea  e  nazionale  sui
contratti pubblici, per assicurarsi  «la  disponibilita'  di  beni  e
servizi necessari alla loro attivita'». 
  Come si vede, la norma fa riferimento a beni e servizi  strumentali
alle attivita' della stazione appaltante e non anche a quelli erogati
verso  la  collettivita',  tipicamente  affidabili  con  il   sistema
concessorio. Sistema che nei servizi pubblici locali, per  quanto  la
normativa sia molto piu' snella rispetto ai lavori, non puo', in ogni
caso, prescindere dall'individuazione e mantenimento  dell'equilibrio
economico finanziario connesso ai  flussi  di  cassa  della  relativa
gestione,  tenuto  conto,  peraltro,  delle  tariffe   regolamentate,
presenti nei diversi settori. Tali osservazioni  portano  a  ritenere
non applicabili le riduzioni imposte  dalla  norma  sopra  richiamata
alle tipologie di affidamento in esame in quanto simili riduzioni  si
riferiscono  ai  corrispettivi  pagati  dalle   amministrazioni   per
l'acquisto  di  lavori,  beni  e  servizi  destinati  alla   stazione
appaltante. 
  Analoghe considerazioni posso essere svolte  con  riferimento  alle
previsioni di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014, relative ai prezzi  di
riferimento che l'Autorita' e' tenuta ad elaborare,  alle  condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli  di  maggiore
impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. 
  Tutto cio' premesso e considerato, 
 
                              Determina 
 
secondo quanto espresso nel considerato in diritto. 
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 febbraio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2015 
Il Segretario: Esposito 

(1) Rispetto alla versione precedente alle modifiche recate dal d.l..
    66/2014, il nuovo comma 3-bis dell'art. 33, contempla  un  ambito
    soggettivo di applicabilita' piu' ampio in quanto rivolto a tutti
    i comuni, esclusi quelli capoluogo di provincia  e,  quindi,  non
    piu'  limitato  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5000
    abitanti. E' inoltre prevista  la  possibilita' -  tra  le  varie
    forme di acquisizione di beni e  servizi  ivi  contemplate  -  di
    avvalersi delle Province ai sensi della  l..  56/2014,  la  quale
    prevede all'art. 1, comma 88, che la provincia,  d'intesa  con  i
    comuni, possa esercitare - tra l'altro - le funzioni di  stazioni
    appaltante.  Infine,  non  e'   piu'   contemplata   l'esclusione
    dall'obbligo di centralizzazione delle  acquisizioni  di  lavori,
    servizi   e   forniture   effettuate   in    economia    mediante
    amministrazione diretta, nonche' nei casi  di  cui  al  comma  8,
    secondo periodo e comma 11, secondo  periodo,  dell'articolo  125
    del Codice (affidamenti di importo inferiore a 40.000). 

(2) L'art. 13, l.136/2010 prevede che sono definite mediante d.p.c.m.
    le modalita' per promuovere l'istituzione, in  ambito  regionale,
    di una o piu' stazioni uniche appaltanti, al fine  di  assicurare
    la trasparenza, la regolarita' e  l'economicita'  della  gestione
    dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni
    mafiose. Tale decreto,  inoltre,  determina:  a)  gli  enti,  gli
    organismi e le societa' che  possono  aderire  alla  SUA;  b)  le
    attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi  dell'  articolo
    33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163;
    c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i  soggetti  che
    aderiscono alla SUA; d) le forme di monitoraggio e  di  controllo
    degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia. 

(3) Il riferimento alla nozione generica di "centrale di committenza"
    contenuta al comma 3, 'art. 33, d.lgs 12  aprile  2006,  n.  163,
    infatti, non tiene conto, che a seguito dell'art. 9 del  d.l.  24
    aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla  legge  23
    giugno 2014, n. 89, l'unica  nozione  che  rileva  e'  quella  di
    soggetto aggregatore, stante il limite posto dal comma 5, secondo
    cui «In ogni caso il numero complessivo dei soggetti  aggregatori
    presenti sul territorio nazionale non  puo'  essere  superiore  a
    35».