N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2015 (della Regione Abruzzo). Energia - Legge di stabilita' 2015 - Norme relative alle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche strategiche rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico - Estensione della qualificazione di strategicita' a qualunque opera [strumentale], incluse quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata invasione della competenza legislativa concorrente e delle funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Mancanza di proporzionalita' e ragionevolezza nella avocazione sussidiaria di competenze da parte dello Stato - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di proporzionalita'. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 552, lett. a), modificativa del comma 2 dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Legge di stabilita' 2015 - Norme relative alle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche strategiche rilasciate dal Ministero per lo sviluppo economico - Previsione che, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni interessate, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata prefigurazione dell'intervento unilaterale del Governo come conseguenza automatica del dissenso regionale - Inosservanza delle garanzie proprie dell'intesa "in senso forte" cui e' condizionata la "chiamata in sussidiarieta'" da parte dello Stato - Violazione del principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale - Richiamo alla sentenza n. 179 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 552, lett. b), aggiuntiva dei commi 3-bis e 3-ter all'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma. Energia - Legge di stabilita' 2015 - Norme relative alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturali - Previsione che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le suddette attivita' e che tale piano, per le sole attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata o, in caso di mancato raggiungimento di essa, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata avocazione allo Stato della potesta' autorizzatoria in materia di energia - Estromissione delle Regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla relativa articolazione - Prefigurazione, in caso di dissenso regionale, dell'intervento unilaterale del Governo, anziche' di una procedura bilaterale idonea a garantire il raggiungimento dell'intesa "in senso forte" - Mancata previsione, per le attivita' da svolgere in mare, di qualsivoglia forma di coinvolgimento regionale - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute - Richiamo alla sentenza n. 179 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 554, sostitutivo del comma 1-bis dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, primo comma.(GU n.15 del 15-4-2015 )
Ricorso del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (codice fiscale: 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 123 del 20 febbraio 2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela de Marzo (DMRMNL70C41C632R), (avvmanuelademarzo@cnfpec.it) e Stefania Valeri (VLRSFN67A54L103Y) dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lalli, in Roma, via Lucio Sestio n. 12, sc. C, Roma; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 552 e 554, legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta del 20 febbraio 2015. La legge n. 190/2014 (legge di stabilita' per il 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99, all'art. 1, commi 552 e 554, contiene modifiche di precedenti testi normativi in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La normativa sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione ai procedimenti ad oggi in corso e relativi proprio alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la medesima Regione Abruzzo. Dette disposizioni presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi Prima di entrare nel merito specifico delle censure, questa difesa ritiene necessario premettere una breve disamina dell'origine del testo normativo oggi impugnato. In data 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 133/2014, recante "Disposizioni urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico, la ripresa delle attivita' produttive", entrato in vigore il 13 settembre 2014. Gia' all'indomani dell'entrata in vigore del decreto cd. "sblocca Italia" le Regioni, ivi compreso l'Abruzzo, hanno manifestato al Governo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le criticita' del decreto medesimo e del relativo disegno di conversione come di seguito brevemente riassunto. Il D.L. 133/2014, nell'introdurre misure urgenti in materia di energia, ha riconosciuto alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed a quelle di stoccaggio sotterraneo, la qualifica di interesse strategico, pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' volendo con cio' attrarre la materia nella competenza esclusiva statale sottraendola a quella concorrente cui invece indubbiamente spetta ex art. 117, 3° comma, Cost. Le denunciate disposizioni configuravano, infatti, una «chiamata in sussidiarieta'» (in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, riservata alla competenza legislativa concorrente) senza che a monte vi fosse stata l'imprescindibile intesa forte con le Regioni territorialmente interessate. Ciononostante, il Governo ha proceduto all'approvazione della legge di conversione (n. 164/2014) senza tener in alcun conto le istanze manifestate in ordine agli articoli 37 e 38, tanto che la Regione Abruzzo ha gia' impugnato i suddetti articoli dinanzi a codesta Ecc.ma Corte (RG 2/2015). Successivamente, con i commi 552 e 554 dell'art. 1, legge n. 190/2014, il legislatore statale ha ulteriormente esteso la semplificazione dei procedimenti connessi alla realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche ed ha affidato al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di redigere il piano nazionale delle aree ove consentire la ricerca e l'estrazione di idrocarburi. Dette disposizioni normative, in quanto intervengono in materia di produzione trasporto e distribuzione dell'energia, rientrano nella potesta' legislativa concorrente tra Stato e Regioni e, come tali, avrebbero dovuto rispettare le garanzie sancite dalla Costituzione agli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, in favore delle Regioni e degli Enti locali, in considerazione altresi' della commistione della materia in esame con la tutela della salute dei cittadini, con il governo del territorio e la tutela dell'ecosistema locale nonche' delle sue risorse naturali e paesaggistiche, terrestri e marine. Al contrario esse sono lesive della competenza normativa delle Regioni nonche' dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. a), legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita' 2015) per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita'. Il comma 552, lett. a), art. 1, legge n. 190/2014, dispone: "Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «incluse quelle». Con la norma in esame, incidente in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il legislatore statale ha esteso la qualificazione di strategicita' a qualunque opera che ricada fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione. Orbene, un'estensione della strategicita' cosi' generale, com'e' quella contenuta nella norma su riportata, costituisce un intervento statale in contrasto con i principi di proporzionalita' e ragionevolezza e, pertanto, concretizza un'indubbia invasione della sfera di competenza legislativa regionale, la' dove la materia prevalente e' quella concorrente dell'energia. Infatti, l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di competenze concernenti l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, Cost., e secondo gli insegnamenti di codesta Ecc.ma Corte (cfr. Corte Cost. sent. n. 303/2003, sent. n. 383/2005, C. Cost. sent. n. 165/2011), e' legittima solo ove scaturente da un imprescindibile giudizio positivo sulla proporzionalita' degli interventi stessi (cfr. C. Cost. sent. n. 165/2011) essendo all'uopo necessario e sufficiente che l'intervento statale garantisca una realizzazione unitaria e coordinata degli interventi medesimi. Orbene, nel caso in esame, e' evidente che al fine dichiarato di "semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali" non era affatto necessario spingere la qualificazione di strategicita' a qualunque opera che ricada "al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione", essendo invece a cio' sufficiente l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici gia' contenuta nell'art. 57, comma 1, D.L. 5/2012. Al contrario, nella normativa statale oggi impugnata non si rileva l'esistenza di un interesse nazionale tanto forte da conferire legittimazione, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalita', ad una legislazione estremamente dettagliata ed esaustiva; ne consegue che essa e' incostituzionale perche' lesiva delle attribuzioni rimesse alle Regioni ex artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. b), legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita' 2015) per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. Il comma 552, lett. b), art. 1, legge n. 190/2014, dispone: "b) dopo il comma 3 (art. 57, D.L. n. 5/2012) sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241."; 3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'art. 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' quelli di cui all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»." Detta norma prevede che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate, per le autorizzazioni previste all'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004 (ovverossia: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali) si provveda con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239/2004, nonche' con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, legge n. 241/1990. Il primo rinvio normativo (all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239/2004) comporta che, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico inviti le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni e che, in caso di ulteriore inerzia delle amministrazioni regionali, lo stesso Ministero rimetta gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Orbene, e' di tutta evidenza che la descritta procedura e' pressoche' identica a quella di cui all'art. 14 quater, comma 3, lett. b), legge n. 241/1990, gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 179/2012. In quella circostanza la Consulta, pur riconoscendo che l'esistenza di un'esigenza unitaria "legittima l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell'obiettivo della accelerazione e semplificazione dell'azione amministrativa", affermo' che la c.d. chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato (ovverossia il concreto esercizio della funzione amministrativa e della relativa regolamentazione nelle materie di competenza regionale) si giustifica solo a condizione che il ruolo delle Regioni venga garantito dal raggiungimento di vere e proprie intese "in senso forte", che si concludano con atti irrinunciabilmente a struttura bilaterale e mai con decisione unilaterale di una delle parti, com'e' invece previsto nella disposizione oggi censurata. Questa, infatti, prevede che laddove venga espresso dissenso in sede di conferenza di servizi da parte di una Regione (o di una Provincia autonoma) in una delle materie di propria competenza, e non si raggiunga la necessaria intesa nel successivo breve termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare in esercizio del proprio potere sostitutivo con la semplice partecipazione dei Presidenti delle Regioni (e delle Province autonome interessate). Ne deriva che anche l'art. 1, comma 552, lett. b), oggi impugnato, merita le medesime censure di cui alla sent. n. 179/2012 di incostituzionalita' per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. Esso infatti, come la disposizione gia' travolta dalla richiamata pronuncia di codesta Ecc.ma Corte, prevede una partecipazione delle Regioni assolutamente marginale nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni in questione, invece che la necessaria intesa forte. Prova ne sia che, se l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Peraltro, codesta Ecc.ma Corte si era gia' piu' volte espressa (cfr. Corte Cost. sent. nn. 121/2010, 24/2007 e 339/2005) sull'illegittimita' costituzionale di una norma contenente, come quella in esame, una "drastica previsione" della decisivita' della volonta' di una sola parte, in caso di dissenso, poiche' il rispetto delle garanzie costituzionali impone che siano previste procedure tali da permettere di reiterare le trattative e di giungere al superamento delle divergenze e non all'accantonamento dei diritti di una parte in causa. Alla luce di quanto sopra esposto, poiche' il testo dell'art. 1, comma 552, lett. b), legge n. 190/2014, (tramite rinvio all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239/2004) prevede l'intervento unilaterale dello Stato come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, e' incontestabile che esso contrasta con il principio di leale collaborazione e che viola la sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita. Ne' puo' dirsi, infine, che la prevista semplice partecipazione dei Presidenti delle Regioni (o delle Province autonome interessate), costituisca «valida sostituzione dell'intesa, giacche' trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parita'» (cfr. anche sentenza n. 165 del 2011). Vero e' che la norma in esame contiene anche un rinvio al vigente art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990, sempre quale procedura da seguire in caso di mancato raggiungimento dell'intesa per le autorizzazioni previste all'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004. Resta comunque il dubbio su quale delle due procedure sia quella cui materialmente ricorrere. O forse il legislatore statale si riferiva a due diverse casistiche omettendo pero' di indicare a quali?. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 554, legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita' 2015) per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, comma 1, Cost. Il comma 554, art. 1, legge n. 190/2014, dispone: "All'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. Il piano, per le attivita' sulla terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione». Anche la disposizione da ultimo riportata merita le medesime censure di incostituzionalita' gia' motivate in relazione al comma 552, art. 1, lett. b), cit. in quanto attribuisce allo Stato, in via esclusiva, la potesta' autorizzatoria in materia produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, appartenente alla competenza concorrente, in violazione con gli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione, escludendo l'idonea partecipazione delle Regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale, benche' l'esercizio di tali funzioni incida sulle competenze regionali in materia di energia, nonche' di governo del territorio e tutela della salute. In relazione al medesimo comma 554, va altresi' rilevato che esso prevede il ricorso all'intesa (comunque nella forma "debole", gia' di per se' in contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze Stato/Regioni) limitatamente alle attivita' sulla terraferma, mentre per tutte quelle in mare e' confermata la competenza esclusiva del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con un ulteriore violazione del richiamato assetto costituzionale. Orbene, poiche' la Costituzione non distribuisce le competenze secondo il criterio della terraferma e del mare (il criterio territoriale rileva solo al fine del rispetto della sfera di competenza territoriale delle altre Regioni), ne consegue che: "..., alla luce di quanto affermato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 23 del 1957, il territorio non va inteso nella ristretta, materiale accezione fatta propria dal ricorrente, ma nell'accezione piu' ampia di ambito in cui si esplica il legittimo potere normativo della Regione, compreso quello di istituire tributi. Tale potere puo' esplicarsi, dunque, anche con riferimento al mare territoriale, a condizione che la Regione resistente lo eserciti per tutelare interessi di rilevanza regionale, ...". (Cfr. Corte Cost. sent. n. 102/2008). Sotto tale profilo, pertanto, rimangono ferme le censure gia' sollevate dalla Regione Abruzzo (con ricorso iscritto al n. 2/2015) in merito al comma 1 bis, art. 38, D.L. n. 133/2014, nel testo risultante a seguito della conversione ex lege n. 164/2014. Esso, infatti, non prevede (per le attivita' da svolgere in mare) alcun sollecito nei confronti delle Regioni, prima di addivenire all'avocazione delle competenze in favore dello Stato, ne' altre procedure di reiterazione delle trattative, ne', infine, la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Piu' nel dettaglio, la norma, autorizza il Ministro dello Sviluppo economico a predisporre un piano che individui le aree marine nelle quali consentire le attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi in mare, senza ne' coinvolgere le Regioni, ne' individuare i criteri da seguire nell'elaborazione del piano medesimo, ma limitandosi a prevedere l'intervento del Ministero come mera conseguenza automatica della mancata conclusione del relativo procedimento in un termine fisso. Ne deriva un'aperta violazione delle prerogative delle Regioni in materia di rilascio dei titoli abilitativi in questione, con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione quale onere di sostenere un dialogo e di tenere un comportamento collaborativo (cfr. Corte Cost. n. 239/2013, nn. 165 e 33/2011). Nelle materie affidate alla legislazione regionale, infatti, condizione minima ed imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarieta'" e' la previsione di intese cd. "forti" poiche', in questi casi, la volonta' della Regione interessata non puo' essere sostituita da una determinazione unilaterale dello Stato. (Cfr. Corte Cost. sent. n. 383/2005, n. 482/1991). Anche in tal caso, dunque, e' incontestabile l'illegittimita' della norma per violazione delle competenze attribuite alle Regioni dagli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui non impone il ricorso all'"intesa forte", necessaria proprio al fine di compensare la perdita di competenza avvenuta a seguito della sua attrazione in capo allo Stato, in ossequio al principio di leale collaborazione. Detto principio, invero, impone il rispetto di una procedura articolata, a struttura necessariamente bilaterale, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative e non superabile con decisione unilaterale di una delle parti. Applicato al caso di specie, impone che il Piano Energetico Nazionale deve essere predisposto per il tramite di un'azione programmata e condivisa coi territori anche per le attivita' da svolgere in mare. Al contrario, la mancata previsione del ricorso a quella procedura, che sola garantirebbe la richiesta condivisione, pone il comma 554 impugnato irrimediabilmente in contrasto con l'attuale assetto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 552 e 554, legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost. Si depositano: 1) Delibera di Giunta Regione Abruzzo n. 123/2015. Roma, 23 febbraio 2015 Avv. de Marzo - Avv. Valeri