N. 66 SENTENZA 25 febbraio - 24 aprile 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte sui redditi - Regime fiscale della produzione e  cessione  di
  energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili   agroforestali    e
  fotovoltaiche   effettuata   dagli    imprenditori    agricoli    -
  Qualificazione  come  attivita'  connessa  a  quella   agricola   e
  produttiva di reddito agrario. 
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
  2006), art. 1,  comma  423,  nel  testo  anteriore  alle  modifiche
  apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
  n.  66  (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
  sociale), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
  della legge 23 giugno 2014, n. 89; legge 27 dicembre 2006,  n.  296
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
  dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1093. 
-   
(GU n.17 del 29-4-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici  :Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario  Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
423, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2006),  nel  testo  anteriore  alle  modifiche  apportate
dall'art. 22, comma 1,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66
(Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
giugno 2014, n. 89,  e  dell'art.  1,  comma  1093,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Agrigento  con   due
ordinanze del 7 luglio 2014, iscritte ai nn. 174 e 175  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  due  ordinanze  del  7  luglio  2014,  la   Commissione
tributaria  provinciale  di  Agrigento  ha  sollevato  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2006),  nel
testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma  1,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  finanziaria  2007),  nelle  parti  in  cui  non
stabiliscono alcun limite  di  natura  qualitativa  e/o  quantitativa
oltre il quale la produzione e la cessione di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche  effettuate  dagli
imprenditori agricoli cessa di essere  attivita'  connessa  a  quella
agricola e  diviene  attivita'  industriale  che  genera  reddito  di
impresa soggetto a tassazione ordinaria. 
    Le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3 e 53  della
Costituzione in quanto determinerebbero un sistema di  fiscalita'  di
favore assolutamente irragionevole e privo  di  qualsiasi  nesso  con
l'effettiva capacita' contributiva, traducendosi  nell'esonero  dalla
tassazione ordinaria dei ricavi derivanti dalla produzione di energia
da fonti rinnovabili. 
    2.- La Commissione tributaria espone  che  la  Societa'  Agricola
Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento fondati su
processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza  a
seguito di attivita' di verifica presso l'azienda  della  ricorrente,
esercitava  l'attivita'  di  coltivazione  di  ortaggi  in  serre   e
l'attivita'   di   produzione   di   energia   elettrica   da   fonte
solare-fotovoltaica, cedendo l'energia prodotta  al  Gestore  servizi
energetici verso corrispettivo, e aveva presentato  la  dichiarazione
dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32  del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
imposte sui redditi  -  Testo  post  riforma  2004),  secondo  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1093, della legge  n.  296  del  2006.  A
seguito di verifica da parte  della  Guardia  di  finanza,  l'Agenzia
delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento,  con
i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art.  32.  Nei
ricorsi articolati dalla Societa' Agricola Solar  Farm  srl,  veniva,
tra l'altro,  dedotta  l'illegittimita'  degli  atti  impositivi  per
violazione di quest'ultima norma, dell'art. 1, comma 423, della legge
n. 266 del 2005 e dell'art. 1, comma 1093, della  legge  n.  296  del
2006. La ricorrente, in particolare,  deduceva  che,  in  virtu'  del
combinato disposto  delle  due  disposizioni  da  ultimo  richiamate,
l'attivita' di produzione  di  energia  elettrica  mediante  impianto
fotovoltaico doveva considerarsi attivita' agricola  connessa  "senza
alcuna  eccezione  e  senza  alcun   limite",   idonea   a   generare
esclusivamente reddito agrario assoggettato al regime di cui all'art.
32 del d.P.R. n. 917 del 1986 (d'ora in avanti, «TUIR»). 
    L'Agenzia delle entrate contestava tale assunto, evidenziando che
le richiamate disposizioni richiedono che l'attivita' di produzione e
cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere  effettivamente
connessa a quella agricola  e  non  debba  essere  cosi'  ingente  da
modificare radicalmente la natura dell'attivita' esercitata, cosi' da
renderla non piu' agricola ma industriale. In particolare,  nel  caso
specifico della Societa' Agricola Solar  Farm  srl,  l'Agenzia  delle
entrate sottolineava che i ricavi provenienti dall'attivita' agricola
erano stati pari a euro 1.162,50 per l'anno 2011 e a euro 250,50  per
l'anno 2010, a fronte di corrispettivi per  la  cessione  di  energia
elettrica ottenuta da impianto fotovoltaico pari a euro  3.286.574,00
per l'anno 2011 e a euro 1.780.190,00 per l'anno 2010. Alla  luce  di
tali dati, l'Agenzia delle entrate sosteneva che per la  societa'  in
esame  l'attivita'  agricola   era   da   considerare   assolutamente
marginale, essendosi  in  presenza  di  un'attivita'  industriale  di
produzione di energia elettrica. 
    L'Ufficio impositore  aggiungeva  che,  secondo  quanto  previsto
dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate,
la  produzione  di  energia  elettrica  non  sarebbe  da  considerare
attivita' connessa a quella agricola se sono superati  i  200  kw  di
potenza nominale complessiva. La ricorrente replicava che tale soglia
e le ulteriori  condizioni  restrittive  per  l'accesso  ai  vantaggi
fiscali sono contenute esclusivamente  nelle  circolari  dell'Agenzia
delle entrate. 
    2.1.- Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che nell'art.
1, comma 423, della legge n. 266  del  2005,  nel  testo  applicabile
ratione temporis, e nell'art. 1, comma 1093, della legge n.  296  del
2006 non e' previsto alcun limite oltre il quale la produzione  e  la
cessione di energia elettrica da fonti  rinnovabili  agroforestali  e
fotovoltaiche effettuate  dagli  imprenditori  agricoli,  incluse  le
societa' agricole,  cessa  di  essere  attivita'  connessa  a  quella
agricola  (con  conseguente  regime  fiscale  di  favore)  e  diviene
attivita' industriale  che  genera  reddito  di  impresa  soggetto  a
tassazione ordinaria. Pertanto, sulla base di  tali  disposizioni  il
regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe  applicarsi
- come nella vicenda in esame - anche verso soggetti economici che, a
fronte di un'attivita' agricola  assolutamente  marginale,  ottengono
ricavi notevolmente maggiori dalla produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili. 
    La   Commissione   tributaria   siciliana,   alla   luce    della
ricostruzione  normativa  appena  ripercorsa,  rileva,   pero',   che
l'applicazione del regime fiscale di favore per la Societa'  Agricola
Solar Farm srl ha comportato un debito per imposta sul reddito  delle
societa' (IRES) assolutamente irrisorio (pari ad appena  euro  687,00
per l'anno 2011 e euro 349,00 per l'anno 2010), pur  in  presenza  di
ricavi di diversi milioni  di  euro  derivanti  dalla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili.  E  cio'  in  palese  contrasto  con  i
principi di solidarieta' di cui  all'art.  2  Cost.,  con  quelli  di
uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost. e con il
principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost. 
    Un ulteriore indice dell'irragionevolezza dell'art. 1, comma 423,
della legge n. 266 del 2005 sarebbe, poi,  implicitamente  desumibile
dalle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014,  con
il quale si e' stabilito un diverso criterio per  la  tassazione  dei
proventi dall'attivita' di cessione di energia elettrica, «applicando
all'ammontare  dei  corrispettivi   delle   operazioni   soggette   a
registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento». A parere del  giudice
rimettente,  tale  intervento  del   legislatore   dimostrerebbe   la
consapevolezza da  parte  di  quest'ultimo  dell'inadeguatezza  della
norma nella sua precedente  formulazione  (applicabile  nel  caso  in
esame) e del  carattere  assolutamente  ingiustificato  dei  vantaggi
fiscali da essa derivanti. 
    Il giudice a quo rileva, infine, che  le  disposizioni  censurate
non   sarebbero   suscettibili   di    interpretazioni    adeguatrici
costituzionalmente orientate, atteso che sono del  tutto  carenti  di
qualsivoglia indicazione su un eventuale limite alla qualificazione -
come attivita' connessa a  quella  agricola  -  della  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. Del resto, la  fissazione  di
limiti o di soglie, trattandosi  di  materia  squisitamente  tecnica,
comporterebbe arbitrarie valutazioni da parte dell'amministrazione  o
dello stesso giudice e, peraltro, sulle norme  in  questione  non  si
sarebbe formata una giurisprudenza idonea ad assurgere  al  rango  di
"diritto vivente". 
    3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
carenza di motivazione o non fondata. 
    3.1.- Vengono eccepiti diversi profili di inammissibilita'. 
    Innanzitutto, nell'ordinanza di rimessione  non  sarebbero  state
illustrate le ragioni poste a fondamento delle  lamentate  violazioni
dei principi di solidarieta' e di capacita' contributiva, limitandosi
la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Agrigento  ad  asserire
apoditticamente    la    violazione    degli    invocati    parametri
costituzionali. 
    Sarebbe, inoltre, ravvisabile un difetto  di  motivazione  su  un
punto  decisivo  ai  fini  della  rilevanza.  E  cio'  in  quanto  la
Commissione  tributaria  ritiene  che  la  societa'  ricorrente,   in
qualita' di societa' agricola,  in  forza  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l,  e
e, della L. 7 marzo 2003, n. 38), possa optare per il regime  fiscale
di favore mediante la tassazione su base catastale prevista dall'art.
32 del «TUIR». Sarebbe pero' sfuggito al rimettente che nei giudizi a
quibus e' contestata proprio la circostanza che la Societa'  Agricola
Solar Farm srl possa essere  considerata  una  societa'  agricola  ai
sensi del  citato  art.  2.  Viene  rilevato  che,  in  base  a  tale
disposizione e all'art.  2135  del  codice  civile,  non  perdono  la
qualifica di societa' agricola gli organismi che  pongono  in  essere
"attivita' connesse all'agricoltura" purche' lo svolgimento  di  tali
attivita' strumentali  non  incida  sull'esclusivita'  dell'esercizio
dell'attivita' agricola, ossia non snaturi la capacita' di produzione
di reddito della societa' che  deve  originare  principalmente  dalle
attivita' agricole. Alla luce di tale normativa, la Societa' Agricola
Solar Farm srl non potrebbe essere assimilata alla societa'  agricola
di cui al predetto  art.  2,  in  considerazione  dell'esiguita'  dei
ricavi provenienti dall'attivita' agricola rispetto a quelli ottenuti
con la produzione di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili.  La
Commissione tributaria non avrebbe  affrontato  tale  profilo,  nulla
esponendo  sulle  ragioni  per  cui  debba  ritenersi  superabile  la
contestazione sollevata nei giudizi a quibus circa la possibilita' di
includere la societa' ricorrente nella platea dei beneficiari di quel
regime fiscale di favore, in quanto societa' agricola. 
    3.2.- A parere del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tali
considerazioni  si  riverbererebbero  anche  in  punto  di  manifesta
infondatezza della questione sollevata dalla  Commissione  tributaria
siciliana. 
    Infatti,  le  disposizioni   denunciate,   seppure   nella   loro
generalita'  -  necessitata  dal  carattere  emergente  del  fenomeno
disciplinato - apparirebbero rispettose dei parametri  costituzionali
evocati dal giudice rimettente. 
    In primo luogo, la disciplina in esame  risulterebbe  ragionevole
(e rispettosa, quindi, dell'invocato art. 3 Cost.)  e  non  violativa
del  principio  di  capacita'  contributiva  (in  ossequio  a  quanto
stabilito dall'art. 53 Cost.).  Il  precetto  della  connessione  con
l'attivita' agricola sancito dal  legislatore,  in  applicazione  dei
principi generali in materia di tassazione del reddito agrario e  del
reddito di impresa (con particolare riferimento  al  principio  della
cosiddetta "prevalenza"), consentirebbe di  attrarre  a  quest'ultimo
reddito - e quindi  nel  regime  di  tassazione  ordinario  -  quello
agrario e le attivita' connesse (quale quella  del  fotovoltaico)  in
presenza di un surplus reddituale. 
    La correttezza di tale interpretazione e della prassi applicativa
adottata  dall'Amministrazione  con  l'emanazione   della   ricordata
circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 troverebbe, del  resto,  conferma
legislativa nell'art. 22 del d.l. n. 66 del 2014, con  il  quale,  in
considerazione  dell'espandersi   del   fenomeno   dell'impiego   del
fotovoltaico in agricoltura e della  conseguente  necessita'  di  una
tassazione adeguata, il limite indicato dalla circolare  dell'Agenzia
delle entrate del 2009 e' stato rideterminato (da 200  kw  a  260.000
kwh), al fine di renderlo coerente  con  il  principio  di  capacita'
contributiva. Con tale disposizione legislativa e' stata prevista una
disciplina transitoria per l'anno 2014, e una a regime per  gli  anni
dal 2015 in poi. Tale evoluzione normativa confermerebbe, dunque, che
l'interpretazione     delle     norme      denunciate      propugnata
dall'Amministrazione esclude in radice la possibilita' di  creare  un
sistema di fiscalita' di favore per le imprese  agricole  produttrici
di energia da fonti rinnovabili e consente, in ossequio  ai  principi
di  ragionevolezza,  uguaglianza   e   capacita'   contributiva,   di
allontanare qualsiasi rischio di esonero dalla tassazione  di  ricavi
talvolta assai consistenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ordinanze del 7 luglio 2014 la Commissione tributaria
provinciale di  Agrigento  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3   e   53   della
Costituzione, dell'art. 1, comma 423, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  nel   testo
anteriore  alle  modifiche  apportate  dall'art.  22,  comma  1,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  finanziaria  2007),  nelle  parti  in  cui  non
stabiliscono alcun limite  di  natura  qualitativa  e/o  quantitativa
oltre il quale la produzione e la cessione di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche  effettuate  dagli
imprenditori agricoli cessa di essere  attivita'  connessa  a  quella
agricola e  diviene  attivita'  industriale  che  genera  reddito  di
impresa soggetto a tassazione ordinaria. 
    2.- Il giudice a quo premette che la Societa' Agricola Solar Farm
srl,  destinataria  di  due  avvisi   di   accertamento,   esercitava
l'attivita'  di  coltivazione  di  ortaggi  in  serre  e  quella   di
produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo
l'energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo,
e che aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando  per  il
regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.
917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi  -  Testo
post riforma 2004), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma  1093,
della legge n. 296 del 2006. A seguito di  verifica  da  parte  della
Guardia  di  finanza,  l'Agenzia  delle  entrate  aveva  emesso   gli
impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato  il
regime di cui al citato art. 32, reputandosi che nel caso  di  specie
l'attivita' di produzione  di  energia  elettrica  mediante  impianto
fotovoltaico, in quanto  prevalente,  non  fosse  qualificabile  come
attivita' connessa a quella  agricola,  e  quindi  fosse  inidonea  a
generare reddito agrario. 
    2.1.- Il giudice rimettente osserva, tuttavia, che  nell'art.  1,
comma 423, della legge n. 266 del 2005, nel testo applicabile ratione
temporis, e nell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006  non
e' previsto alcun limite oltre il quale la produzione e  la  cessione
di  energia  elettrica   da   fonti   rinnovabili   agroforestali   e
fotovoltaiche  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli  cessano  di
essere attivita' connesse a quella agricola (con  conseguente  regime
fiscale di favore) e divengono  attivita'  che  generano  reddito  di
impresa soggetto a tassazione ordinaria. Ne consegue, a  suo  avviso,
che il regime fiscale di favore  per  le  imprese  agricole  dovrebbe
applicarsi - come nella vicenda in esame - anche a soggetti economici
che, a fronte di un'attivita' agricola  marginale,  ottengono  ricavi
notevolmente maggiori dalla produzione di energia. 
    La Commissione tributaria provinciale ritiene che cio'  si  ponga
in palese contrasto con i principi di solidarieta' di cui all'art.  2
Cost., con quelli  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  desumibili
dall'art.  3  Cost.,  nonche'  con  il  principio   della   capacita'
contributiva dell'art. 53 Cost., atteso che il trattamento fiscale di
favore eccederebbe ogni ragionevolezza. 
    3.-  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   eccepisce
l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione. 
    L'eccezione  non  e'  fondata  in  quanto  le  due  ordinanze  di
rimessione, che trattano in maniera unitaria tutti e tre i  parametri
invocati, argomentano adeguatamente le ragioni di incostituzionalita'
delle disposizioni censurate. 
    3.1.- Ugualmente non fondata e' l'eccezione  di  inammissibilita'
della questione  per  carente  motivazione  sulla  rilevanza,  ed  in
particolare  sulla   sussistenza   del   presupposto   dell'esercizio
dell'attivita' agricola in via prevalente  per  l'applicazione  delle
disposizioni censurate. 
    Difatti, l'intero  iter  motivazionale  delle  due  ordinanze  e'
appunto imperniato sulla  mancanza  della  previsione  normativa  del
requisito della prevalenza ai fini del riconoscimento della qualifica
di societa' agricola: in questa prospettiva non vi e'  la  necessita'
di accertarne la sussistenza. 
    4.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    4.1.- La Commissione tributaria provinciale di Agrigento  ritiene
che alla stregua della disciplina vigente la Societa' Agricola  Solar
Farm srl possa  optare  per  il  regime  impositivo  di  favore,  cui
all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, d'ora in avanti, «TUIR»,  per
il  reddito  derivante  dall'attivita'  di  produzione   di   energia
elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. 
    4.2.-  La  disciplina  della  materia  e'   anzitutto   contenuta
nell'art.  2  del  decreto  legislativo  29   marzo   2004,   n.   99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e e, della L.  7  marzo
2003, n. 38), che individua le  societa'  agricole  come  quelle  che
«hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui all'art. 2135 del codice civile»; e tali attivita', ai sensi  del
primo comma della norma richiamata,  sono  «coltivazione  del  fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse». 
    L'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, poi,  individua
tra le attivita' connesse anche «[...] la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e
fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da  produzioni  vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti
da  prodotti  agricoli   provenienti   prevalentemente   dal   fondo,
effettuate dagli imprenditori agricoli, [...]» e aggiunge che esse si
considerano produttive di reddito agrario. 
    4.3.- Il legislatore si preoccupa, peraltro,  di  perimetrare  la
categoria delle attivita' connesse,  ricorrendo  al  principio  della
«prevalenza»  dell'attivita'  propriamente   agricola   nell'economia
complessiva  dell'impresa.  E  questa  condizione,  contrariamente  a
quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte  le  attivita'
connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia  da
fonti  rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche,  anche  se   per
quest'ultima non vi e' una espressa  indicazione  in  tal  senso  nel
citato comma 423. 
    Difatti, la norma base della materia, non a caso  richiamata  sia
da questo comma che dall'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, e'  l'art.
2135 del codice civile. E' la  norma  codicistica  che  individua  in
termini generali la categoria, specificando, al terzo comma,  che  si
intendono  connesse:   «le   attivita',   esercitate   dal   medesimo
imprenditore agricolo,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che  abbiano  ad
oggetto prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla  coltivazione  del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita'
dirette alla fornitura di beni  o  servizi  mediante  l'utilizzazione
prevalente  di  attrezzature  o  risorse   dell'azienda   normalmente
impiegate nell'attivita' agricola esercitata [...]». 
    Ebbene,  l'attivita'  di  cui  e'   questione   e'   appunto   da
qualificarsi come «attivita' dirett[a] alla  fornitura  di  beni»  e,
quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di
attrezzature   o   risorse   dell'azienda    normalmente    impiegate
nell'attivita' agricola». 
    In particolare, quello che qui viene in  evidenza  e'  il  fondo,
quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia
utilizzato per la collocazione degli impianti  fotovoltaici,  insieme
alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al  fondo,  deve
comunque risultare «normalmente impiegat[a]» nell'attivita' agricola. 
    Del resto, il requisito risulta immanente al concetto  stesso  di
connessione ed e' coerente con  la  ratio  dell'intera  normativa  in
materia, volta a  riconoscere  un  regime  di  favore  per  l'impresa
agricola  pur  in  presenza  dell'esercizio  di  attivita'  connesse,
purche'   queste   ultime   non   snaturino   la   stessa    impresa,
contraddicendone la vocazione agricola. 
    Erra dunque il giudice rimettente nel negare che sia richiesto il
requisito della prevalenza nei sensi indicati e pertanto  le  censure
sollevate,  in  quanto  si  fondano   su   un   erroneo   presupposto
interpretativo, vanno dichiarate non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  423,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge  finanziaria  2006),  nel  testo  anteriore  alle
modifiche apportate dall'art.  22,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n.  66  (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 23 giugno 2014, n. 89,  e  dell'art.  1,  comma  1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  53  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di  Agrigento,
con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI