N. 66 SENTENZA 25 febbraio - 24 aprile 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte sui redditi - Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli - Qualificazione come attivita' connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), art. 1, comma 423, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1093. -(GU n.17 del 29-4-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Alessandro CRISCUOLO; Giudici :Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento con due ordinanze del 7 luglio 2014, iscritte ai nn. 174 e 175 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- Con due ordinanze del 7 luglio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attivita' connessa a quella agricola e diviene attivita' industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione in quanto determinerebbero un sistema di fiscalita' di favore assolutamente irragionevole e privo di qualsiasi nesso con l'effettiva capacita' contributiva, traducendosi nell'esonero dalla tassazione ordinaria dei ricavi derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. 2.- La Commissione tributaria espone che la Societa' Agricola Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento fondati su processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza a seguito di attivita' di verifica presso l'azienda della ricorrente, esercitava l'attivita' di coltivazione di ortaggi in serre e l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo l'energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo, e aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A seguito di verifica da parte della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art. 32. Nei ricorsi articolati dalla Societa' Agricola Solar Farm srl, veniva, tra l'altro, dedotta l'illegittimita' degli atti impositivi per violazione di quest'ultima norma, dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. La ricorrente, in particolare, deduceva che, in virtu' del combinato disposto delle due disposizioni da ultimo richiamate, l'attivita' di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico doveva considerarsi attivita' agricola connessa "senza alcuna eccezione e senza alcun limite", idonea a generare esclusivamente reddito agrario assoggettato al regime di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 (d'ora in avanti, «TUIR»). L'Agenzia delle entrate contestava tale assunto, evidenziando che le richiamate disposizioni richiedono che l'attivita' di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere effettivamente connessa a quella agricola e non debba essere cosi' ingente da modificare radicalmente la natura dell'attivita' esercitata, cosi' da renderla non piu' agricola ma industriale. In particolare, nel caso specifico della Societa' Agricola Solar Farm srl, l'Agenzia delle entrate sottolineava che i ricavi provenienti dall'attivita' agricola erano stati pari a euro 1.162,50 per l'anno 2011 e a euro 250,50 per l'anno 2010, a fronte di corrispettivi per la cessione di energia elettrica ottenuta da impianto fotovoltaico pari a euro 3.286.574,00 per l'anno 2011 e a euro 1.780.190,00 per l'anno 2010. Alla luce di tali dati, l'Agenzia delle entrate sosteneva che per la societa' in esame l'attivita' agricola era da considerare assolutamente marginale, essendosi in presenza di un'attivita' industriale di produzione di energia elettrica. L'Ufficio impositore aggiungeva che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate, la produzione di energia elettrica non sarebbe da considerare attivita' connessa a quella agricola se sono superati i 200 kw di potenza nominale complessiva. La ricorrente replicava che tale soglia e le ulteriori condizioni restrittive per l'accesso ai vantaggi fiscali sono contenute esclusivamente nelle circolari dell'Agenzia delle entrate. 2.1.- Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che nell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, nel testo applicabile ratione temporis, e nell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 non e' previsto alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, incluse le societa' agricole, cessa di essere attivita' connessa a quella agricola (con conseguente regime fiscale di favore) e diviene attivita' industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Pertanto, sulla base di tali disposizioni il regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe applicarsi - come nella vicenda in esame - anche verso soggetti economici che, a fronte di un'attivita' agricola assolutamente marginale, ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. La Commissione tributaria siciliana, alla luce della ricostruzione normativa appena ripercorsa, rileva, pero', che l'applicazione del regime fiscale di favore per la Societa' Agricola Solar Farm srl ha comportato un debito per imposta sul reddito delle societa' (IRES) assolutamente irrisorio (pari ad appena euro 687,00 per l'anno 2011 e euro 349,00 per l'anno 2010), pur in presenza di ricavi di diversi milioni di euro derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. E cio' in palese contrasto con i principi di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost., con quelli di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost. e con il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost. Un ulteriore indice dell'irragionevolezza dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 sarebbe, poi, implicitamente desumibile dalle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con il quale si e' stabilito un diverso criterio per la tassazione dei proventi dall'attivita' di cessione di energia elettrica, «applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento». A parere del giudice rimettente, tale intervento del legislatore dimostrerebbe la consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'inadeguatezza della norma nella sua precedente formulazione (applicabile nel caso in esame) e del carattere assolutamente ingiustificato dei vantaggi fiscali da essa derivanti. Il giudice a quo rileva, infine, che le disposizioni censurate non sarebbero suscettibili di interpretazioni adeguatrici costituzionalmente orientate, atteso che sono del tutto carenti di qualsivoglia indicazione su un eventuale limite alla qualificazione - come attivita' connessa a quella agricola - della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Del resto, la fissazione di limiti o di soglie, trattandosi di materia squisitamente tecnica, comporterebbe arbitrarie valutazioni da parte dell'amministrazione o dello stesso giudice e, peraltro, sulle norme in questione non si sarebbe formata una giurisprudenza idonea ad assurgere al rango di "diritto vivente". 3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per carenza di motivazione o non fondata. 3.1.- Vengono eccepiti diversi profili di inammissibilita'. Innanzitutto, nell'ordinanza di rimessione non sarebbero state illustrate le ragioni poste a fondamento delle lamentate violazioni dei principi di solidarieta' e di capacita' contributiva, limitandosi la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ad asserire apoditticamente la violazione degli invocati parametri costituzionali. Sarebbe, inoltre, ravvisabile un difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. E cio' in quanto la Commissione tributaria ritiene che la societa' ricorrente, in qualita' di societa' agricola, in forza dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e e, della L. 7 marzo 2003, n. 38), possa optare per il regime fiscale di favore mediante la tassazione su base catastale prevista dall'art. 32 del «TUIR». Sarebbe pero' sfuggito al rimettente che nei giudizi a quibus e' contestata proprio la circostanza che la Societa' Agricola Solar Farm srl possa essere considerata una societa' agricola ai sensi del citato art. 2. Viene rilevato che, in base a tale disposizione e all'art. 2135 del codice civile, non perdono la qualifica di societa' agricola gli organismi che pongono in essere "attivita' connesse all'agricoltura" purche' lo svolgimento di tali attivita' strumentali non incida sull'esclusivita' dell'esercizio dell'attivita' agricola, ossia non snaturi la capacita' di produzione di reddito della societa' che deve originare principalmente dalle attivita' agricole. Alla luce di tale normativa, la Societa' Agricola Solar Farm srl non potrebbe essere assimilata alla societa' agricola di cui al predetto art. 2, in considerazione dell'esiguita' dei ricavi provenienti dall'attivita' agricola rispetto a quelli ottenuti con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione tributaria non avrebbe affrontato tale profilo, nulla esponendo sulle ragioni per cui debba ritenersi superabile la contestazione sollevata nei giudizi a quibus circa la possibilita' di includere la societa' ricorrente nella platea dei beneficiari di quel regime fiscale di favore, in quanto societa' agricola. 3.2.- A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, tali considerazioni si riverbererebbero anche in punto di manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Commissione tributaria siciliana. Infatti, le disposizioni denunciate, seppure nella loro generalita' - necessitata dal carattere emergente del fenomeno disciplinato - apparirebbero rispettose dei parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente. In primo luogo, la disciplina in esame risulterebbe ragionevole (e rispettosa, quindi, dell'invocato art. 3 Cost.) e non violativa del principio di capacita' contributiva (in ossequio a quanto stabilito dall'art. 53 Cost.). Il precetto della connessione con l'attivita' agricola sancito dal legislatore, in applicazione dei principi generali in materia di tassazione del reddito agrario e del reddito di impresa (con particolare riferimento al principio della cosiddetta "prevalenza"), consentirebbe di attrarre a quest'ultimo reddito - e quindi nel regime di tassazione ordinario - quello agrario e le attivita' connesse (quale quella del fotovoltaico) in presenza di un surplus reddituale. La correttezza di tale interpretazione e della prassi applicativa adottata dall'Amministrazione con l'emanazione della ricordata circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 troverebbe, del resto, conferma legislativa nell'art. 22 del d.l. n. 66 del 2014, con il quale, in considerazione dell'espandersi del fenomeno dell'impiego del fotovoltaico in agricoltura e della conseguente necessita' di una tassazione adeguata, il limite indicato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 2009 e' stato rideterminato (da 200 kw a 260.000 kwh), al fine di renderlo coerente con il principio di capacita' contributiva. Con tale disposizione legislativa e' stata prevista una disciplina transitoria per l'anno 2014, e una a regime per gli anni dal 2015 in poi. Tale evoluzione normativa confermerebbe, dunque, che l'interpretazione delle norme denunciate propugnata dall'Amministrazione esclude in radice la possibilita' di creare un sistema di fiscalita' di favore per le imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili e consente, in ossequio ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacita' contributiva, di allontanare qualsiasi rischio di esonero dalla tassazione di ricavi talvolta assai consistenti. Considerato in diritto 1.- Con due ordinanze del 7 luglio 2014 la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attivita' connessa a quella agricola e diviene attivita' industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. 2.- Il giudice a quo premette che la Societa' Agricola Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento, esercitava l'attivita' di coltivazione di ortaggi in serre e quella di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo l'energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo, e che aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A seguito di verifica da parte della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art. 32, reputandosi che nel caso di specie l'attivita' di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, in quanto prevalente, non fosse qualificabile come attivita' connessa a quella agricola, e quindi fosse inidonea a generare reddito agrario. 2.1.- Il giudice rimettente osserva, tuttavia, che nell'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, nel testo applicabile ratione temporis, e nell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 non e' previsto alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessano di essere attivita' connesse a quella agricola (con conseguente regime fiscale di favore) e divengono attivita' che generano reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Ne consegue, a suo avviso, che il regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe applicarsi - come nella vicenda in esame - anche a soggetti economici che, a fronte di un'attivita' agricola marginale, ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia. La Commissione tributaria provinciale ritiene che cio' si ponga in palese contrasto con i principi di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost., con quelli di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost., nonche' con il principio della capacita' contributiva dell'art. 53 Cost., atteso che il trattamento fiscale di favore eccederebbe ogni ragionevolezza. 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione. L'eccezione non e' fondata in quanto le due ordinanze di rimessione, che trattano in maniera unitaria tutti e tre i parametri invocati, argomentano adeguatamente le ragioni di incostituzionalita' delle disposizioni censurate. 3.1.- Ugualmente non fondata e' l'eccezione di inammissibilita' della questione per carente motivazione sulla rilevanza, ed in particolare sulla sussistenza del presupposto dell'esercizio dell'attivita' agricola in via prevalente per l'applicazione delle disposizioni censurate. Difatti, l'intero iter motivazionale delle due ordinanze e' appunto imperniato sulla mancanza della previsione normativa del requisito della prevalenza ai fini del riconoscimento della qualifica di societa' agricola: in questa prospettiva non vi e' la necessita' di accertarne la sussistenza. 4.- Nel merito, la questione non e' fondata. 4.1.- La Commissione tributaria provinciale di Agrigento ritiene che alla stregua della disciplina vigente la Societa' Agricola Solar Farm srl possa optare per il regime impositivo di favore, cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, d'ora in avanti, «TUIR», per il reddito derivante dall'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. 4.2.- La disciplina della materia e' anzitutto contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e e, della L. 7 marzo 2003, n. 38), che individua le societa' agricole come quelle che «hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile»; e tali attivita', ai sensi del primo comma della norma richiamata, sono «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse». L'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, poi, individua tra le attivita' connesse anche «[...] la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, [...]» e aggiunge che esse si considerano produttive di reddito agrario. 4.3.- Il legislatore si preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attivita' connesse, ricorrendo al principio della «prevalenza» dell'attivita' propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte le attivita' connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi e' una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dall'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, e' l'art. 2135 del codice civile. E' la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: «le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata [...]». Ebbene, l'attivita' di cui e' questione e' appunto da qualificarsi come «attivita' dirett[a] alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola». In particolare, quello che qui viene in evidenza e' il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegat[a]» nell'attivita' agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed e' coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attivita' connesse, purche' queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola. Erra dunque il giudice rimettente nel negare che sia richiesto il requisito della prevalenza nei sensi indicati e pertanto le censure sollevate, in quanto si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, vanno dichiarate non fondate.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI