N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 marzo 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsioni relative alla legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria nonche' al bilancio finanziario gestionale - Ricorso del Governo - Denunciata riproduzione, in forma poco chiara, di norme contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici" - Contrasto con l'esigenza di un linguaggio contabile comune a tutti gli enti territoriali, posta dalla legge per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio e riconnessa all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico - Contrasto con l'esigenza di chiarezza che caratterizza la materia in esame - Esorbitanza dal perimetro della potesta' legislativa regionale. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, artt. 13 e 19. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 38 e 39); legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, nel corso dell'esercizio finanziario, le disponibilita' dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di quelli finanziabili con i suddetti fondi, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura - Ricorso del Governo - Denunciata deroga al decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale - Violazione della competenza statale esclusiva [in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"]. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 15, comma 3. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 49; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate - Previsione, altresi', che l'esercizio provvisorio e' autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto regionale - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Contrasto, in particolare, con il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", nonche' con la durata massima quadrimestrale dell'esercizio provvisorio del bilancio. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 18 (in particolare, commi 1 e 6). - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43, comma 2, nonche' Allegato 4/1, paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, e che, nei due esercizi immediatamente successivi, le assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratti alla loro destinazione - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e conseguente violazione della normativa nazionale di riferimento - Contrasto, in particolare, con il "Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria" - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici". - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 23. - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 42, nonche' Allegato 4/2, paragrafo 9.2; legge 24 dicembre 2012, n. 243. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili - Previsione che, con successivo regolamento di attuazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalita' per la gestione delle aperture di credito - Ricorso del Governo - Denunciata difformita' dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non contempla tale forma di gestione della spesa e dunque non permette all'ordinamento contabile regionale di prevederla e disciplinarla [- Violazione della competenza statale esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici"]. - Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, art. 31, comma 1, lett. g). - Costituzione, artt. 81, 97 e 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; legge 24 dicembre 2012, n. 243.(GU n.18 del 6-5-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Firenze, piazza del Duomo n. 10. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, degli articoli 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23, 31, comma 1, lett. g) della legge regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, intitolata «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008» pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana 14 gennaio 2015, n. 1, per contrasto con gli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243. E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015. F a t t o La legge della regione Toscana n. 1 del 2015 e' intitolata «Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008». Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La materia contabile non e', pertanto, nella disponibilita' legislativa delle regioni, alle quali e' riservata la facolta' di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del decreto legislativo n. 118 del 2011. Cio' a garanzia dell'unitarieta' della disciplina contabile dei bilanci pubblici e, piu' in particolare, di quelli delle regioni, che, in passato, in applicazione del decreto legislativo n. 76 del 2000, hanno normato la materia contabile ciascuna con propria legge regionale, creando la disomogeneita' dei sistemi contabili che, ancora oggi, caratterizza i bilanci regionali, con pesanti ricadute anche sul sistema economico nazionale, quali, ad esempio, la formazione delle ingenti masse di debiti commerciali della P.A., imputabili per circa la meta' alle regioni e dovute, essenzialmente, all'uso di regole contabili non adeguate. Infatti, dei circa 60 miliardi di debiti commerciali accumulati dalla P.A., oltre 30 miliardi sono stati contratti dalle regioni. Tanto premesso, la legge regionale in esame prevede disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili che possono essere raggruppate in tre categorie: 1) disposizioni applicative del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014; 2) disposizioni che riproducono quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011; 3) disposizioni che derogano al decreto legislativo n. 118 del 2011. Le prime, conformemente a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, rappresentano un'applicazione dello stesso. Tra le seconde si annoverano gli artt. 13 e 19 della legge regionale n. 1 del 2015. L'art. 13 cit. (Legislazione ordinaria) dispone: «1. La regione, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali; b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale; c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attivita' e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa; d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi. 2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per gli esercizi successivi. 3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonche' l'onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura». L'art. 19 cit. (Bilancio finanziario gestionale e variazioni) prevede: «1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli. 2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilita' amministrativa. 3. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa e' effettuata in conformita' a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonche' i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale. 5. E' fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all'istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all'art. 51, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, nonche' alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi». Il terzo gruppo, infine, ricomprende gli articoli 15, comma 3, 18 commi l e 6, 23 e 31, comma 1, lett. g). Di tali disposizioni si riporta di seguito il testo. Art. 15 (Fondi speciali), comma 3: «Nel corso dell'esercizio le disponibilita' dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura». Art. 18 (Procedimento di adozione della legge di stabilita', delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio), comma 1: «Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate»; comma 6: «L'esercizio provvisorio e' autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto». Art. 23 (Assegnazioni con vincolo di destinazione): «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facolta' di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facolta' riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che cio' sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti». Art. 31 (Regolamento di attuazione), comma 1: «Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro: [...] g) le modalita' per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonche' la disciplina degli agenti della riscossione; [...]». Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015, sono impugnate per i seguenti M o t i v i 1. Illegittimita' degli articoli 13 e 19, legge regionale n. 1 del 2015 per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». Gli articoli oggetto d'impugnazione riproducono norme gia' contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». In particolare, l'art. 13, in materia di legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria, riproduce quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre l'art. 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazione) riproduce, in parte, quanto previsto dall'art. 39 (soprattutto comma 10 e ss.) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Le citate disposizioni regionali riprendono la disciplina statale, il cui contenuto viene, pero', riformulato in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali. Esse interferiscono, cosi', con la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato decreto legislativo e si pongono, pertanto, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., che, a seguito della novella inserita con la legge costituzionale n. 1 del 2012, assegna allo Stato potesta' legislativa esclusiva in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici». Una delle finalita' del decreto legislativo n. 118 del 2011, invero, e' quella di assicurare l'omogeneita' nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio delle regioni, fornendo un'unica disciplina cui le regioni stesse devono far riferimento, al fine di disporre di un linguaggio comune per il consolidamento dei conti pubblici, come previsto anche dalle leggi n. 42 e n. 196 del 2009. Anche la legge n. 242 del 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost., richiede un linguaggio contabile comune per tutti gli enti territoriali. Si tratta di un'esigenza riconnessa al principio dell'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico che, attualmente, trova espressione nel primo comma dell'art. 97 Cost., il quale rimanda anche agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni impugnate, nel rimodulare il tenore delle corrispondenti norme statali, finiscono con l'ingenerare una situazione di incertezza che confligge con l'esigenza di chiarezza che caratterizza la materia in esame e, comunque, esorbitano, dal perimetro entro il quale deve essere riconosciuta la potesta' legislativa delle regioni in materia. 2. Illegittimita' degli articoli 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 23 e 31, comma 1, lett. g), legge regionale n. 1 del 2015 per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». Le disposizioni impugnate con il presente motivo contengono norme derogatorie del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», rispetto al quale, dunque, si pongono in contrasto. Esse, per le ragioni gia' viste nel punto che precede e a maggior ragione, sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), nonche' degli artt. 81 e 97 Cost. 2.1 In primo luogo, l'art. 15 legge regionale n. 1 del 2015, prevede che alla legge di bilancio venga allegato l'elenco dei provvedimenti legislativi che possono essere finanziati con i fondi speciali. Il comma 3 del medesimo articolo, pero', dispone che nel corso dell'esercizio finanziario le disponibilita' dei fondi speciali possano essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nel summenzionato elenco, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. Tale previsione confligge con l'art. 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011. L'art. 49 cit. dispone che nel bilancio regionale possano essere iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio e che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale e le quote di essi non utilizzate costituiscono economie di spesa. La legge regionale impugnata, nel permettere, con l'art. 15, comma 3, il ricorso ai fondi speciali al fine di finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale e in applicazione della disciplina nazionale in materia, esorbita dai limiti della potesta' legislativa regionale ed integra una violazione, oltre che del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. 2.2 L'art. 18 della legge regionale n. 1 del 2015 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate. Tale disposizione e' in contrasto con quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 4/1, paragrafo 9.2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Giunta approvi le suddette proposte entro il 31 ottobre di ogni anno ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. Lo stesso art. 18, poi, al comma 6, recita: «L'esercizio provvisorio e' autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto». Anche in questo caso si rileva una difformita' rispetto a quanto previsto dal legislatore statale che, al comma 2 dell'art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), decreto legislativo n. 118 del 2011, esplicitamente dispone che l'esercizio provvisorio del bilancio non possa, in alcun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi. 2.3 L'art. 23 legge regionale n. 1 del 2015, dispone in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione, ipotizzando casistiche di impegni di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione non contemplate dalla normativa statale. La disposizione in esame prevede, infatti: «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facolta' di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facolta' riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che cio' sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti». Si tratta di un'illegittima deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso, deroga che, in quanto tale, integra un'ulteriore violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 2.4 L'art. 31, comma 1, lett. g) della legge regionale impugnata, infine, rinvia al regolamento di attuazione, che dovra' essere emanato dalla Giunta regionale, la disciplina delle modalita' per la gestione delle aperture di credito. Anche tale disciplina si pone in contrasto con la normativa statale, dal momento che il decreto legislativo n. 118 del 2011 non prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa che, pertanto, non puo' essere prevista e disciplinata dall'ordinamento contabile regionale.
P. Q. M. Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso; Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lett. g) della legge regione Toscana n. 1 del 2015, per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1) originale estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del 3 marzo 2015 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge della regione Toscana n. 1 del 2015. Roma, 12 marzo 2015 L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia