N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 aprile  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Spesa  per
  l'acquisto di prestazioni da privato - Previsione che la spesa  per
  prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza  ospedaliera
  ed assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta  dalle
  ASL negli anni 2015 e 2016  non  puo'  essere  superiore  al  costo
  consuntivato sostenuto nell'anno  2013  al  netto  della  mobilita'
  sanitaria attiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione  dei
  principi fondamentali posti dalla legislazione statale  in  materia
  di tutela della salute e di coordinamento  della  finanza  pubblica
  (art. 15 d.l. n.  95/2012,  convertito  in  legge  n.  135/2012)  -
  Violazione del principio di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio  2015,  n.  5,  art.  12,
  comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme  della  Regione  Basilicata  -  Tariffe  per
  prestazioni  sanitarie  -  Previsione  che  la   Giunta   regionale
  definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie  nel  rispetto  di
  quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 ottobre  2012,  anche
  attraverso valutazioni  comparative  della  qualita'  e  dei  costi
  rispetto  alle   prestazioni   da   erogare   e   previa   verifica
  dell'equilibrio economico del servizio sanitario  regionale  ovvero
  con ricorso a risorse finanziarie del bilancio  regionale  all'uopo
  destinate in  sede  di  assestamento  compatibilmente  con  i  piu'
  generali equilibri di bilancio - Previsione che, nelle  more  della
  definizione delle predette tariffe da parte della Giunta regionale,
  si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per  le
  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per   acuti,   assistenza
  ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post  acuzie  e  di
  assistenza specialistica ambulatoriale  definite  dal  Decreto  del
  Ministero della salute del 18 ottobre  2012  -  Previsione  che  le
  prestazioni sanitarie erogate  in  regime  di  mobilita'  sanitaria
  attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo
  nazionale della mobilita' sanitaria interregionale  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione  dei  principi  fondamentali  posti
  dalla legislazione statale in materia di tutela della salute  e  di
  coordinamento della finanza pubblica  (art.  1,  comma  171,  della
  legge n. 31/2004). 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio  2015,  n.  5,  art.  16,
  comma 3. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -   Previsto
  stanziamento di una somma di 100.000  euro  per  ciascun  esercizio
  finanziario  2015-2017,  destinata  a  finanziare  i   Comuni   che
  promuovono assunzioni in  ruolo,  per  i  lavoratori  impiegati  in
  attivita' socialmente utili, nonche' in lavori di pubblica utilita'
  - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 27. 
- Costituzione, art. 81, comma terzo. 
Porti  e  aeroporti  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Sistema
  aeroportuale  integrato  della  Basilicata   -   Previsione   della
  sottoscrizione  di  quote  consortili  della   Societa'   Consorzio
  Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di
  euro 280.000 per l'anno  2015,  di  euro  300.000  per  l'esercizio
  finanziario 2016 e di euro 1.400.000 per l'anno 2017 - Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio   di   copertura
  finanziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 29. 
- Costituzione, art. 81, comma terzo. 
Assistenza - Norme della Regione Basilicata - Rete  territoriale  del
  volontariato lucano - Previsione del potere della Giunta  regionale
  di stipulare convenzioni con i  centri  di  servizio  i  cui  oneri
  potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o
  in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 61. 
- Costituzione, art. 81, comma terzo. 
(GU n.19 del 13-5-2015 )
    Ricorso  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   p.t.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
presso i cui Uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.  12
nei confronti della Regione  Basilicata  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 12,  16,  27,  29  e  61
della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 pubblicata
sul B.U.R. n. 3 del 31 gennaio  2015  recante:  Legge  di  stabilita'
regionale 2015. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'articolo  12  della  Legge  Regione  Basilicata  n.  5/15  viola
l'articolo 117, comma 3 e l'art. 81. comma 3 della Costituzione. 
    L'articolo 12 rubricato "Spesa per  acquisto  di  prestazioni  da
privato", al comma  1,  prevede  che  la  spesa  per  prestazioni  di
specialistica  ambulatoriale,  assistenza  ospedaliera  e  assistenza
riabilitativa  da  privato  accreditato   sostenuta   dalle   Aziende
Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non puo' essere superiore  al
costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della  mobilita'
sanitaria attiva. 
    La  disposizione  appare  in  contrasto   con   quanto   disposto
dall'articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in  legge
n. 135/2012, rubricato "Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
settore sanitario e misure di governo della spesa  farmaceutica",  il
quale,  in  merito  alla  spesa  per  prestazioni  specialistiche  ed
ospedaliere acquistate da privato, prevede una riduzione dell'importo
e dei corrispondenti volumi d'acquisto in  misura  percentuale  fissa
tale da ridurre la  spesa  complessiva  annua,  rispetto  alla  spesa
consuntivata per l'anno 2011; in particolare, a  decorrere  dall'anno
2014, la spesa complessiva non puo' superare il  valore  consuntivato
nell'anno 2011, ridotto del  2%.  Quindi,  l'importo  da  prendere  a
riferimento e' quello consuntivato nel 2011 al lordo della  mobilita'
attiva e ridotto del 2%. 
    La norma regionale, invero, nel determinare il livello  di  spesa
per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l'anno 2013 (che da
una verifica dei dati di CE presenta un livello di spesa superiore  a
quello del 2011) ed in ogni caso non applica  la  prevista  riduzione
del 2%. 
    Il predetto articolo 15, comma 14, D.L. 95/2012 e'  inserito  nel
contesto delle  cosiddette  disposizione  di  "spending  review",  da
attuarsi da parte di tutte le  regioni  per  il  conseguimento  della
manovra prevista nel settore sanitario. 
    Tale norma statale  detta  disposizioni  contenenti  principi  di
carattere generale, al fine di garantire il rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
anche attraverso una razionalizzazione e una  riduzione  della  spesa
sanitaria. 
    Per quanto illustrato, il disposto normativo regionale  in  esame
confligge con la  soprarichiamata  disposizione  statale  che  e'  da
configurarsi quale principio fondamentale in materia di tutela  della
salute  e  coordinamento  della  finanza  pubblica;  pertanto,  viola
l'articolo 117, comma 3  della  Cost.  nelle  materie  relative  alla
tutela della salute  ed  al  coordinamento  della  finanza  pubblica,
nonche' con l'articolo 81, comma  3  in  quanto  priva  di  copertura
finanziaria. 
2) L'articolo  16  della  Legge  Regione  Basilicata  n.  5/15  viola
l'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 
    L'articolo 16, recante "tariffe per  prestazioni  sanitarie",  al
comma 1 stabilisce che la Giunta regionale definisce le tariffe delle
prestazioni sanitarie nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  DM  18
ottobre 2012. 
    In base al comma 2, nelle more della  definizione  delle  tariffe
regionali, a partire dal 1° gennaio 2015, si  applicano,  per  alcune
tipologie  di  prestazioni,  direttamente  le  tariffe  del  predetto
decreto ministeriale. 
    Infine, il comma 3 dell'articolo  in  esame,  stabilisce  che  le
tariffe da riconoscere agli erogatori per le  prestazioni  sanitarie,
nei confronti dei residenti fuori regione (c.d.  mobilita'  sanitaria
attiva),  sono  quelle  di  cui  all'accordo   interregionale   sulla
compensazione della mobilita' sanitaria. 
    Il comma 3, quindi, dispone, in favore degli  erogatori  privati,
una remunerazione delle  prestazioni  che  differisce  in  base  alla
residenza   del   soggetto   che   usufruisce   della    prestazione,
determinando,  dunque,  una   differenziazione   remunerativa   delle
prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza  degli
assistiti. 
    Cio', risulta in contrasto con  l'articolo  1,  comma  171  della
legge n. 311/2004, che dispone espressamente che "e'  vietata,  nella
remunerazione del  singolo  erogatore,  l'applicazione  alle  singole
prestazioni di importi tariffari diversi a  seconda  della  residenza
del  paziente,  indipendentemente  dalle  modalita'  con  cui   viene
regolata la compensazione  della  mobilita'  sia  intraregionale  che
interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con  i
soggetti erogatori in violazione di detto principio." 
    L'articolo 16, comma 3 viola tale principio. 
    Occorre precisare, infatti, che un conto e' la definizione  delle
tariffe con cui la regione remunera gli  erogatori  sanitari  per  le
prestazioni prestate nei confronti dei pazienti - tariffe che  devono
essere definite,  ai  sensi  della  citata  norma  statale,  in  modo
indifferenziato sia  per  le  prestazioni  erogate  ai  residenti  in
regione che per quelle erogate ai residenti fuori regione - un  altro
conto e' la remunerazione delle spese sostenute da  una  regione  per
prestazioni  erogate  dagli  operatori  sanitari,  sulla  base  delle
predette  tariffe,  nei  confronti,   specificamente,   di   pazienti
residenti in altre regioni; remunerazione, quest'ultima,  che  grava,
in termini di rimborso, sulla regione  di  residenza  dell'assistito,
secondo  modalita'  definite  con  apposito  accordo  interregionale.
Pertanto, anche l'articolo 16 della legge regionale e' in contrasto i
richiamati  principi  fondamentali  della  legislazione  statale   in
materia  di  tutela  della  salute  e  coordinamento  della   finanza
pubblica, con conseguente  violazione  dell'articolo  117,  comma  3,
della Costituzione. 
3) L'articolo  27  della  Legge  Regione  Basilicata  n.  5/15  viola
l'articolo 81,comma 3 della Costituzione. 
    L'articolo 27, recante "Modifica all'art. 19 della L.R. 30 aprile
2014, n. 8", nel sostituire il comma 4 del citato art. 19 della  L.R.
n. 8/2014, stanzia una somma di euro 100.000,00 per ciascun esercizio
fmanziario 2015-2017 destinata a finanziare  i  Comuni  che  promuovo
assunzioni in ruolo, disciplinate ai precedenti commi 2 e  3,  per  i
lavoratori impiegati  in  attivita'  socialmente  utili,  nonche'  in
lavori di pubblica utilita'. 
    Tale  finanziamento,  tuttavia,  risulta   privo   di   copertura
fmanziaria per  gli  anni  2016  e  2017.  Infatti,  il  bilancio  di
previsione  2015,  alla  Missione  12  programma   2,   prevede   uno
stanziamento pari  ad  euro  40.000,00  per  l'anno  2016  e  nessuna
disponibilita' per il 2017. 
    La norma, pertanto,  viola  l'articolo  81,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
4) L'articolo  29  della  Legge  Regione  Basilicata  n.  5/15  viola
l'articolo 81, comma 3 della Costituzione. 
    L'articolo 29,  recante  "Sistema  aeroportuale  integrato  della
Basilicata", prevede la  sottoscrizione  di  quote  consortili  della
Societa' Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano  s.c.a.r.l  per  un
limite massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2015, di euro 300.000,00
per l'esercizio finanziario 2016 e infine, di euro  1.400.000,00  per
i1 2017. 
    I predetti oneri,  a  carico  della  missione  10  programma  04,
risultano parzialmente non coperti. 
    Infatti, lo stanziamento del bilancio 2015  per  l'anno  2017  e'
pari ad euro 1.250.000,00. 
    Anche tale norma, pertanto, viola  l'articolo  81,  terzo  comma,
della Costituzione. 
5) L'articolo  61  della  Legge  Regione  Basilicata  n.  5/15  viola
l'articolo 81, comma 3 della Costituzione. 
    L'articolo 61, recante "Modifiche ed integrazioni  alla  L.R.  18
agosto 2014, n. 26", nel modificare ed integrare l'articolo 27  della
legge regionale n. 26/2014, consente la stipula  di  convenzioni  tra
Giunta regionale e centri di servizio i cui eventuali oneri  potranno
gravare  su  programmi  cofinanziati  da  risorse  comunitarie  o  in
generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria. 
    La disposizione e' suscettibile di comportare  nuovi  e  maggiori
oneri a carico del bilancio regionale, a  fronte  dei  quali  non  e'
puntualmente indicata la conciata copertura finanziaria. 
    La norma e' quindi in contrasto con l'articolo 81,  terzo  comma,
della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto sopra  esposto,  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 12, 16, 27,
29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio  2015,  n.  5
per contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'art. 81, comma 3 Cost. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del 27 marzo 2015. 
        Roma, 31 marzo 2015 
 
               L'Avvocato dello Stato: Wally Ferrante