N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Spesa per l'acquisto di prestazioni da privato - Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera ed assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle ASL negli anni 2015 e 2016 non puo' essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilita' sanitaria attiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 15 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 12, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Tariffe per prestazioni sanitarie - Previsione che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 ottobre 2012, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all'uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i piu' generali equilibri di bilancio - Previsione che, nelle more della definizione delle predette tariffe da parte della Giunta regionale, si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012 - Previsione che le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilita' sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilita' sanitaria interregionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 171, della legge n. 31/2004). - Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 16, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsto stanziamento di una somma di 100.000 euro per ciascun esercizio finanziario 2015-2017, destinata a finanziare i Comuni che promuovono assunzioni in ruolo, per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili, nonche' in lavori di pubblica utilita' - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 27. - Costituzione, art. 81, comma terzo. Porti e aeroporti - Norme della Regione Basilicata - Sistema aeroportuale integrato della Basilicata - Previsione della sottoscrizione di quote consortili della Societa' Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000 per l'anno 2015, di euro 300.000 per l'esercizio finanziario 2016 e di euro 1.400.000 per l'anno 2017 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 29. - Costituzione, art. 81, comma terzo. Assistenza - Norme della Regione Basilicata - Rete territoriale del volontariato lucano - Previsione del potere della Giunta regionale di stipulare convenzioni con i centri di servizio i cui oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 61. - Costituzione, art. 81, comma terzo.(GU n.19 del 13-5-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 31 gennaio 2015 recante: Legge di stabilita' regionale 2015. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'articolo 12 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 117, comma 3 e l'art. 81. comma 3 della Costituzione. L'articolo 12 rubricato "Spesa per acquisto di prestazioni da privato", al comma 1, prevede che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non puo' essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilita' sanitaria attiva. La disposizione appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, rubricato "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica", il quale, in merito alla spesa per prestazioni specialistiche ed ospedaliere acquistate da privato, prevede una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011; in particolare, a decorrere dall'anno 2014, la spesa complessiva non puo' superare il valore consuntivato nell'anno 2011, ridotto del 2%. Quindi, l'importo da prendere a riferimento e' quello consuntivato nel 2011 al lordo della mobilita' attiva e ridotto del 2%. La norma regionale, invero, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l'anno 2013 (che da una verifica dei dati di CE presenta un livello di spesa superiore a quello del 2011) ed in ogni caso non applica la prevista riduzione del 2%. Il predetto articolo 15, comma 14, D.L. 95/2012 e' inserito nel contesto delle cosiddette disposizione di "spending review", da attuarsi da parte di tutte le regioni per il conseguimento della manovra prevista nel settore sanitario. Tale norma statale detta disposizioni contenenti principi di carattere generale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso una razionalizzazione e una riduzione della spesa sanitaria. Per quanto illustrato, il disposto normativo regionale in esame confligge con la soprarichiamata disposizione statale che e' da configurarsi quale principio fondamentale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; pertanto, viola l'articolo 117, comma 3 della Cost. nelle materie relative alla tutela della salute ed al coordinamento della finanza pubblica, nonche' con l'articolo 81, comma 3 in quanto priva di copertura finanziaria. 2) L'articolo 16 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione. L'articolo 16, recante "tariffe per prestazioni sanitarie", al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dal DM 18 ottobre 2012. In base al comma 2, nelle more della definizione delle tariffe regionali, a partire dal 1° gennaio 2015, si applicano, per alcune tipologie di prestazioni, direttamente le tariffe del predetto decreto ministeriale. Infine, il comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce che le tariffe da riconoscere agli erogatori per le prestazioni sanitarie, nei confronti dei residenti fuori regione (c.d. mobilita' sanitaria attiva), sono quelle di cui all'accordo interregionale sulla compensazione della mobilita' sanitaria. Il comma 3, quindi, dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce in base alla residenza del soggetto che usufruisce della prestazione, determinando, dunque, una differenziazione remunerativa delle prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza degli assistiti. Cio', risulta in contrasto con l'articolo 1, comma 171 della legge n. 311/2004, che dispone espressamente che "e' vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui viene regolata la compensazione della mobilita' sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio." L'articolo 16, comma 3 viola tale principio. Occorre precisare, infatti, che un conto e' la definizione delle tariffe con cui la regione remunera gli erogatori sanitari per le prestazioni prestate nei confronti dei pazienti - tariffe che devono essere definite, ai sensi della citata norma statale, in modo indifferenziato sia per le prestazioni erogate ai residenti in regione che per quelle erogate ai residenti fuori regione - un altro conto e' la remunerazione delle spese sostenute da una regione per prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla base delle predette tariffe, nei confronti, specificamente, di pazienti residenti in altre regioni; remunerazione, quest'ultima, che grava, in termini di rimborso, sulla regione di residenza dell'assistito, secondo modalita' definite con apposito accordo interregionale. Pertanto, anche l'articolo 16 della legge regionale e' in contrasto i richiamati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 3) L'articolo 27 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81,comma 3 della Costituzione. L'articolo 27, recante "Modifica all'art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8", nel sostituire il comma 4 del citato art. 19 della L.R. n. 8/2014, stanzia una somma di euro 100.000,00 per ciascun esercizio fmanziario 2015-2017 destinata a finanziare i Comuni che promuovo assunzioni in ruolo, disciplinate ai precedenti commi 2 e 3, per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili, nonche' in lavori di pubblica utilita'. Tale finanziamento, tuttavia, risulta privo di copertura fmanziaria per gli anni 2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015, alla Missione 12 programma 2, prevede uno stanziamento pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2016 e nessuna disponibilita' per il 2017. La norma, pertanto, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. 4) L'articolo 29 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81, comma 3 della Costituzione. L'articolo 29, recante "Sistema aeroportuale integrato della Basilicata", prevede la sottoscrizione di quote consortili della Societa' Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.l per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2015, di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e infine, di euro 1.400.000,00 per i1 2017. I predetti oneri, a carico della missione 10 programma 04, risultano parzialmente non coperti. Infatti, lo stanziamento del bilancio 2015 per l'anno 2017 e' pari ad euro 1.250.000,00. Anche tale norma, pertanto, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. 5) L'articolo 61 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81, comma 3 della Costituzione. L'articolo 61, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 2014, n. 26", nel modificare ed integrare l'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014, consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria. La disposizione e' suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non e' puntualmente indicata la conciata copertura finanziaria. La norma e' quindi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
P.Q.M. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 per contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'art. 81, comma 3 Cost. Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015. Roma, 31 marzo 2015 L'Avvocato dello Stato: Wally Ferrante