N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2014

Ordinanza del 12  dicembre  2014  del  Giudice  di  pace  di  Termini
Imerese nel procedimento penale a carico di G.P.. 
 
Processo  penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace   -
  Applicazione della pena su richiesta delle  parti  -  Esclusione  -
  Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -   Disparita'   di
  trattamento rispetto ai casi dei reati di competenza del giudice di
  pace attribuiti al Tribunale per connessione - Lesione del  diritto
  di difesa. 
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.20 del 20-5-2015 )
R.g. 22/2014 
R.g. 650/12 
    Il Giudice di Pace, Giorgia Damiani, sentiti i procuratori  delle
parti ed il PM a scioglimento della riserva della precedente  udienza
del 12 dicembre 2014. 
 
                   Ha emesso la seguente ordinanza 
 
    Con decreto di citazione a giudizio l'imputato G. P., nato a ....
il .... e residente a  ....  assistito  e  difeso  dall'avv.  Aurelio
Anselmo, veniva citato in giudizio davanti  al  giudice  di  pace  di
Termini Imerese per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p.  in
danno del minore R. F. G. 
    Alla prima udienza di trattazione  il  procuratore  dell'imputato
chiedeva l'applicazione della pena  a  norma  dell'art.  444  c.p.p.,
previa eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 274/2000, per violazione dei  principi  costituzionali
di cui agli artt. 3 e 24 Cost.; (norme parametro), nella parte in cui
esclude nel  procedimento  penale  davanti  al  giudice  di  pace  la
possibilita' dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. 
    Ritiene  questo   giudice   che   la   sollevata   eccezione   di
incostituzionalita' sia rilevante  e  non  manifestamente  infondata.
Quanto alla rilevanza va' osservato che  nella  fattispecie,  se  non
fosse  sussistito  il  divieto  (previsto  dall'art.  2  del  decreto
legislativo n. 274/2000, di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti nel procedimento penale  davanti  al  giudice  di  pace),
esistevano tutte  le  condizioni  per  valutare  positivamente  detta
richiesta. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, va rilevato che i  lavori
preparatori,  che  hanno  dato   vita   all'introduzione   dei   riti
alternativi nel processo penale, muovevano principalmente da  ragioni
di praticita' ed economia processuale, oltre che dalla necessita'  di
deflazionare i procedimenti penali. Necessita' che troverebbe una sua
ratio anche nell'ambito dell'Ufficio del Giudice di Pace.  Del  resto
il procedimento penale davanti al giudice di  pace  e'  disciplinato,
tenendo conto delle norme del libro ottavo del  codice  di  procedura
penale  riguardanti  il  procedimento   davanti   al   tribunale   in
composizione  monocratica,  con  le  massime   semplificazioni   rese
necessarie dalla competenza dello stesso giudice». Non viene indicato
alcun principio o criterio direttivo per la  non  utilizzabilita'  in
questo procedimento del rito c.d. del «patteggiamento» che di per se'
e' di  facile  esperibilita'  ed  evita  l'instaurazione  della  fase
dibattimentale. 
    Inoltre,   ad   avviso   di   questo   rimettente   e'   evidente
l'irragionevolezza della disciplina e la  lesione  del  principio  di
eguaglianza nei casi in cui reati di competenza del giudice  di  pace
sono giudicati dal tribunale per  connessione  e  risultano  pertanto
applicabili il patteggiamento e  gli  altri  riti  alternativi,  «con
tutti i relativi benefici per l'imputato  sul  piano  sanzionatorio»,
con la conseguenza che per fatti piu' gravi un soggetto puo' ottenere
una pena molto piu' lieve,  ritenuto  altresi'  che  il  procedimento
innanzi al Giudice di Pace e' caratterizzato dalla «effettivita'», in
quanto  non  e'  ammessa  la  sospensione  condizionale  della  pena,
beneficio a cui invece  possono  accedere  gli  imputati  innanzi  al
Tribunale, realizzandosi  anche  sotto  tale  profilo  una  ulteriore
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Queste ultime considerazioni portano  a  ritenere  anche  violato
l'art. 24 Cost. Infatti, pur  rimanendo  identici  gli  elementi  sia
soggettivi  che  oggettivi  del   reato,   il   diritto   di   difesa
dell'imputato, nella parte che attiene alla scelta del  rito  di  cui
all'art. 444 c.p.p., risulta menomato  dal  fatto  che  quel  reatoe'
sottoposto alla giurisdizione del giudice di pace, in luogo di quella
del Giudice monocratico, ritenendo altresi'  che  «non  e'  possibile
sottrarre all'imputato il suo fondamentale diritto alla difesa». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il procedimento e con separata ordinanza  in  pari  data
trasmette gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione. 
 
                                             Dott.ssa Giorgia Damiani 
    Il Giudice di Pace, Giorgia Damiani,  con  ordinanza  odierna  ha
accolto  l'istanza,  presentata  dal  difensore   dell'imputato,   di
eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 del decreto  legislativo
n. 274/2000, per violazione dei principi costituzionali di  cui  agli
artt. 3 e 24 Cost., (norme parametro), nella parte in cui esclude nel
procedimento penale  davanti  al  giudice  di  pace  la  possibilita'
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e trasmette  il
fascicolo rg. 22/14 pendente davanti all'Ufficio del Giudice di  Pace
di Termini Imerese alla Corte Costituzionale. 
      Termini Imerese, 12 dicembre 2014 
 
                      Dott.ssa Giorgia Damiani