MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015 

Annullamento del  decreto  6  febbraio  2013,  recante  «Modifica  al
decreto  11  gennaio  2012  con   il   quale   e'   stata   rinnovata
l'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -
Direzione interregionale  per  il  Piemonte  e  la  Valle  d'Aosta  -
Laboratori e servizi chimici -  Laboratorio  chimico  di  Torino,  al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo».
(15A03902) 
(GU n.120 del 26-5-2015)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  6  febbraio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19 febbraio 2013 con il
quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli -  Direzione
interregionale per il Piemonte e la  Valle  d'Aosta  -  Laboratori  e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino, ubicato  in  Torino,
Corso Sebastopoli n. 3/A, e' stato sostituito l'elenco delle prove di
analisi indicate nell'allegato del decreto 11 gennaio 2012; 
  Considerato che con il decreto 6 febbraio 2013  sopra  indicato  il
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   -   Direzione
interregionale per il Piemonte e la  Valle  d'Aosta  -  Laboratori  e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino e' stato  autorizzato
a eseguire tutte  le  analisi  per  il  quale  risultava  accreditato
secondo il certificato di accreditamento rilasciato  da  ACCREDIA  in
data 5 dicembre 2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 6 febbraio 2013, poiche' il citato laboratorio Agenzia  delle
dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la
Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di
Torino  puo'  essere  autorizzato  solo  per  i  metodi  di   analisi
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere  autorizzato  invece,  per
tutti i metodi per il  quale  risulta  accreditato  da  ACCREDIA  con
certificato del 5 dicembre 2012; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio Azienda speciale laboratorio  Agenzia
delle dogane  e  dei  monopoli  -  Direzione  interregionale  per  il
Piemonte e  la  Valle  d'Aosta  -  Laboratori  e  servizi  chimici  -
Laboratorio chimico di  Torino  l'avvio  del  procedimento  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  7   agosto   1990,   n.   240,   relativo
all'annullamento del citato decreto del 6 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  6  febbraio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  42
del 19 febbraio 2013, recante la "Modifica al decreto 11 gennaio 2012
con il quale  e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione  al  laboratorio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il
Piemonte e  la  Valle  d'Aosta  -  Laboratori  e  servizi  chimici  -
Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino,  Corso  Sebastopoli
n.  3/A,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi   nel   settore
vitivinicolo". 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il
Piemonte e  la  Valle  d'Aosta  -  Laboratori  e  servizi  chimici  -
Laboratorio chimico di Torino fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto