N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2014

Ordinanza del 13 marzo 2014 del Tribunale di Parma  nel  procedimento
civile promosso da Curatela del fallimento  Parma  Motors  S.p.a.  in
liquidazione contro Parma Motors S.p.a. ed altri. 
 
Fallimento e procedure concorsuali  -  Fallimento  delle  societa'  -
  Fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa'
  di capitali (in specie, s.p.a.) - Possibilita' di  estensione  alla
  societa' di fatto tra la stessa societa' di capitali ed altri  soci
  di fatto (persone fisiche o societa') - Esclusione - Disparita'  di
  trattamento rispetto alla ammissibilita' (ex art. 147, primo comma,
  della legge fallimentare) del fallimento originario della  societa'
  di fatto cui partecipino societa' di capitali nonche' rispetto alla
  possibilita' di estensione alla societa' di  fatto  del  fallimento
  dell'imprenditore individuale  -  Ingiustificata  compressione  del
  diritto di  difesa  dei  creditori  della  societa'  di  fatto  non
  assoggettabile a fallimento in estensione. 
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma quinto. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma. 
(GU n.21 del 27-5-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI PARMA 
 
 
                          Sezione I Civile 
 
    Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito  in  Camera  di
Consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: 
        Dott. Roberto Piscopo - Presidente; 
        Dott. Nicola Sinisi - Giudice rel.; 
        Dott. Marco Vittoria - Giudice; 
    Ha pronunciato la seguente 
 
                             Ordinanza: 
 
    Visto  il  ricorso   per   pronuncia   di   fallimento   proposto
nell'interesse della Curatela del Fallimento Parma Motors  S.p.A.  in
liquidazione nei confronti della  S.d.f.  tra  Parma  Motors  S.p.A.,
Wizard Real Estate S.r.l. (gia' La Casalauto S.r.l.), Madella  Franco
e Capelli Maria Luisa nonche', per  estensione  ex  art.  147,  comma
quinto, L. fall., dei soci della stessa  s.d.f.  Wizard  Real  Estate
S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa; 
    Viste le memorie depositate dal P.M.; 
    Viste le memorie difensive nell'interesse di Wizard  Real  Estate
S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa osserva: 
        con sentenza n. 59/2013, questo Tribunale  ha  dichiarato  il
fallimento delta societa' Parma Motors, gia'  concessionaria  per  le
case automobilistiche BMW e Mini. 
    La societa' fallita era stata costituita il 25 settembre 1996 con
sede in Parma, via La Spezia n. 166; Presidente  del  C.  di  A.  era
stato  nominato  il  socio  Madella  Franco;  l'oggetto  sociale  era
costituito da «commercio di autoveicoli,  motoveicoli,  imbarcazioni,
motori marini ecc.); assunzioni di rappresentanze  e  commissioni  di
Imprese esercenti dei beni di cui sopra;  l'esercizio  dell'attivita'
di officina per riparazione e revisione dei suddetti beni»; l'oggetto
sociale dal 14 dicembre 2004 e' stato,  poi,  esteso  a  «l'attivita'
edilizia per conto terzi e per conto proprio; l'acquisto, la vendita,
la locazione, la gestione di immobili». 
    Soci detta fallita  societa'  erano,  in  pari  quote,  Madinvest
s.r.l. (con sede legate in Parma via  Spezia  166,  La  stessa  della
Parma Motors) e La Casalauto s.r.l. (all'epoca  con  sede  legale  in
Casalmaggiore - CR) amministrate, rispettivamente, da Madella  Franco
e Madella Simona (quanto a Madinvest), da Madella  Franco  e  Capelli
Maria Luisa (quanto a La Casatuto), da Madella Franco, Madella Simona
e Capelli Maria Luisa (quanto a Parma Motors). 
    Soci Madinvest erano, all'epoca, Madella Franco e Madella Simona,
soci di Casalauto erano in ragione del 50% la famiglia Madella e  per
l'altra meta', Parma Motors. Quest'ultima ha, poi, avuto  negli  anni
ulteriori vicende  e  passaggi  anche  di  titolarita'  del  capitale
sociale. 
    Sostiene la odierna ricorrente che  la  documentazione  esaminata
avrebbe consentito, all'istante Curatela, di prendere  conoscenza  di
atti ed operazioni gestionali tali da dimostrare l'avvenuto esercizio
di una attivita' di impresa unitaria da parte  di  Madella  Franco  e
Capelli Maria Luisa, attraverso te due societa' Parma Motors S.p.A. e
Casalauto S.r.l. (gia' societa' in nome  collettivo  con  la  ragione
sociale «La Casalauto  s.n.c.  di  Madella  Franco»,  trasformata  in
S.r.l. il 12 giugno 2012, e ora denominata Wizard Real Estate  S.  r.
L) che, come sopra illustrato, avevano la medesima  sede,  la  stessa
compagine sociale, le stesse persone a ricoprire te  cariche  sociali
amministrative e impiegavano te risorse  patrimoniali  e  finanziarie
dell'una per soddisfare le esigenze dell'altra, e viceversa. 
    Nella  memoria  di  Parma   Motors   S.p.A.   4.6.13   depositata
nell'istruttoria  prefallimentare,  firmata  dal   dott.   Marco   A.
Gabrielli si legge: «alla luce delle  risultanze  emerse  nell'ambito
dei rapporti tra la controllante e la controllata (Casalauto  S.r.l.)
si' e' constatata la sistematica utilizzazione di  quest'ultima  come
polmone finanziario della controllante  attraverso  l'incondizionato,
ingiustificato, rispetto alla medesima controllata, e smodato accesso
al credito bancario che veniva puntualmente asservito alle  esclusive
esigenze finanziarie e personali della Famiglia Madella e della Parma
Motors S.p.A.». 
    In altre parole, conclude  l'istante,  quanto  meno  fino  ai  29
dicembre 2012, data  in  cui  il  Gabrielli  e'  diventato  A.U.,  la
controllata Casalauto S.r.l. (gia' S.n.  c.)  non  operava  come  una
impresa autonoma. 
    «Questa affermazione dell'A.U. gia' conferma che Parma  Motors  e
Casalauto venivano utilizzate dalla famiglia Madella  per  perseguire
un unico scopo di profitto e quindi esercitava una unitaria attivita'
di impresa, configurandosi come vera  e  propria  S.d.f.  essendo  di
fatto superato il confine delta disciplina di Gruppo (art. 2497 c.c.)
.». 
    In conseguenza chiede la dichiarazione di  fallimento  sia  detta
Sdf tra Parma Motors, La Casalauto S.r.l.  (ora  Wizard  Real  Estate
S.r.l.), Madella  Franco  e  Capelli  Maria  Luisa;  ovvero,  in  via
gradatamente subordinata, della Sdf tra Parma  Motors,  La  Casalauto
S.r.l. e la Sdf holding di famiglia (oppure tra  Parma  Motors  e  La
Casalauto  S.r.l.)  evidenziando  che,  ai  sensi  del  quinto  comma
dell'art. 147 l.f., dovendosi leggere la norma come riferita non solo
all'imprenditore   individuale   persona   fisica    ma,    altresi',
all'imprenditore collettivo fallito,  il  curatore  di  Parma  Motors
(imprenditore  collettivo)  e'  legittimato  a  fare  dichiarare   il
fallimento   degli   altri   soci   (Casalauto,   Madella,   Capelli)
illimitatamente responsabili detta Sdf cui  e'  riferibile  l'impresa
(collettiva) gia' dichiarata fallita. 
    Oltre a quanto  sino  ad  ora  illustrato,  fra  gli  (ulteriori)
elementi da cui il fallimento vorrebbe inferire la  pretesa  societa'
di fatto e' l'indirizzo PEC che asserisce essere utilizzato anche  da
Casalauto  (ora  Wizard  Real  Estate  s.r.l.);  un  importo   di   €
1.874.421,00 riferito ad esborsi di Parma Motors  S.p.a.  per  lavori
edili su immobili di terzi (corrispondenti a Casalauto S.r.l.  ed  ai
medesimi Madella  e  Capelli,  stando  a  quelle  che  il  fallimento
definisce   come   «informazioni   acquisite   dal   Curatore»);   la
rappresentazione in contabilita' per Parma Motors S.p.a. e  Casalauto
S.r.l, di reciproche poste  di  debito  e  credito,  l'operazione  di
acquisto del Palazzo dei Cavalieri a Colorno ed  il  leasing  di  una
imbarcazione  (circostanza  mutuata  da  un   avviso   d'accertamento
dell'Ag. Entrate detta quale  contesta  l'indetraibilita'  dell'IVA).
Con riferimento atta rilevanza  delta  questione,  premesso  che  con
decreto collegiale depositato il 21 novembre 2013 e'  stato  disposto
il sequestro conservativo di beni immobili di proprieta' detta Wizard
Real Estate, ai sensi dell'art. 15 L. Fall. rimarca il Collegio  che,
nel caso di specie, si verte in un'ipotesi di richiesta di estensione
di  un  fallimento  che  riguarda   originariamente   non   gia'   un
imprenditore individuate, bensi' una societa' di capitati (S.p.A.), e
quindi proprio l'ipotesi (che parrebbe) esclusa dalla disposizione di
cui al cit. art. 147, quinto comma, stante  l'inequivoco  suo  tenore
letterale. 
    Sancisce, infatti, la norma che,  se  dopo  la  dichiarazione  di
fallimento  detta  societa'  risulta  l'esistenza   di   altri   soci
illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del  curatore,
di un creditore, di un socio  fallito,  dichiara  il  fallimento  dei
medesimi (comma quarto), «alto stesso modo si procede,  qualora  dopo
la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti
che l'impresa e' riferibile ad una societa'  di  cui  il  fallito  e'
socio illimitatamente responsabile» (quinto comma). 
    Sotto questo profilo, dunque, la questione si presente certamente
rilevante ed a parere di questo organo giudicante non superabile  con
una  interpretazione  analogica,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, inoltre, appare anche non manifestamente infondata. 
    A seguito della riforma del diritto societario di cui al  decreto
legislativo n. 6/2003, che ha sostituito l'originario capo V,  l'art.
2361, secondo comma, c.c., in tema di «partecipazioni» delle societa'
per azioni, prescrive che «l'assunzione di  partecipazioni  in  altre
imprese   comportante   una   responsabilita'   illimitata   per   le
obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di
tali partecipazioni gli amministratori danno  specifica  informazione
nella nota integrativa di bilancio». 
    Si  ricava   da   tale   sistema   legislativo,   da   un   lato,
l'ammissibilita', nel nostro ordinamento, di societa' di persone  cui
partecipino (anche o soltanto) societa' di capitali e, dall'altro, la
fallibilita' di  tali  societa'  di  capitali,  ove  siano  socie  di
societa' di persone, e quindi socie con responsabilita' illimitata. 
    Come gia' osservato in giurisprudenza (cfr. Trib.  Bari  ord.  20
novembre   2013),   appare   quindi    ingiustificata    l'esclusione
dell'assoggettabilita' a  fallimento  della  societa'  di  fatto  cui
partecipino societa' di capitali, quando tale fallimento debba essere
dichiarato   in   estensione   rispetto   ad   un   fallimento    che
originariamente riguardi una societa' di capitali. 
    Si crea, in tal modo, innanzitutto, una disparita' di trattamento
- rilevante ex art. 3, primo comma, Cost. -  tra  societa'  di  fatto
posto che, ove  il  fallimento  venga  richiesto  immediatamente  nei
confronti della stessa societa' di fatto, esso sarebbe ammissibile ex
art. 147, primo comma, L. fall., mentre  non  sarebbe  possibile  ove
venga richiesto in estensione, quando il  fallimento  originariamente
dichiarato riguardi una societa' di capitali. 
    Inoltre, dal momento che e' certamente possibile l'estensione del
fallimento di un imprenditore individuale  (persona  fisica)  ad  una
s.d.f. con altre persone fisiche (o anche con societa' di  capitali),
non si vede perche' tale estensione debba essere esclusa,  quando  il
fallimento originario riguardi una societa' di capitali, posto che e'
pacifico che quest'ultima  possa  essere  soda  di  una  societa'  di
persone con soci illimitatamente responsabili. 
    Si realizza, inoltre - con  riferimento  all'art.  24,  comma  1,
Cost. - una ingiustificata compressione del  diritto  di  difesa  dei
creditori, i quali sarebbero maggiormente tutelati nelle  ipotesi  di
fallimento originariamente richiesto nei confronti della  s.d.f.  con
partecipazione (anche o  esclusivamente)  di  societa'  di  capitali,
rispetto all'ipotesi - identica dal punto di vista sostanziale  -  di
estensione del fallimento da una societa' di capitali ad  una  S.d.f.
della quale la societa' fallita era socia. 
    Allo stesso modo, avrebbero una maggiore tutela  i  creditori  di
societa'  di  fatto  composte   esclusivamente   da   illimitatamente
responsabili  e  persone  fisiche  comunque  dichiarate  fallite   in
estensione, rispetto ad  un  imprenditore  individuale,  rispetto  ai
creditori di societa' di fatto pur esistenti, ma  il  cui  fallimento
non potrebbe essere dichiarato in estensione allorquando l'originario
fallimento riguardi societa' di capitali che siano socie di  societa'
di fatto, il che potrebbe portare anche a situazioni di  abuso  dello
schermo societario, in relazione ad attivita' imprenditoriali  svolte
insieme a soggetti che non  figurano  direttamente  come  soci  della
societa' originariamente fallita. 
    Appare, pertanto, non manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  147,  quinto  comma,  R.D.  16
marzo 1942 n. 267, nella parte in  cui,  nell'ipotesi  di  fallimento
originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali,
non consente l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra
la societa' originariamente  dichiarata  fallita  ed  altri  soci  di
fatto, siano essi persone fisiche o altre societa', per contrasto con
gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. 
    Va, quindi, dichiarata la rilevanza e non manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale della disposizione  in
esame, e va inoltre disposta la sospensione del presente giudizio,  e
la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale   per   le
necessarie valutazioni. 
 
                              P. T. M. 
 
    Il Tribunale di Parma,  in  composizione  collegiale,  visti  gli
artt.134 e 137 della Costituzione, 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 147, quinto comma, R. D. 16  marzo  1942  n.
267, nella parte in cui, nell'ipotesi di  fallimento  originariamente
dichiarato nei confronti di una societa' di  capitali,  non  consente
l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra la  societa'
originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi
persone fisiche o altre societa', per  contrasto  con  gli  artt.  3,
primo comma e 24, primo comma, Cost. 
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria  venga
comunicata alle  parti  in  causa,  notificata  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e comunicata alla Presidenza del Senato  della
Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati e, all'esito,
sia trasmesso  alla  Corte  costituzionale  unitamente  al  fascicolo
processuale  e  con  la  prova  delle  avvenute   regolari   predette
notificazioni e comunicazioni. 
    Sospende il presente giudizio. 
        Cosi' deciso in Parma, nella camera di consiglio in  data  13
marzo 2014. 
 
                       Il Presidente: Piscopo 
 
 
                                         Il Giudice estensore: Sinisi