N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 maggio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  12  del   2012   (Testo   unico   sulla   disciplina
  dell'attivita' estrattiva) -  Piano  Territoriale  Regionale  delle
  Attivita' di Cava - Previsione che il piano  viene  predisposto  in
  raccordo  con  la  pianificazione  territoriale   paesaggistica   e
  urbanistica - Ricorso del Governo  -  Denunciato  svilimento  della
  prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico affermata dal  codice
  dei beni culturali e del paesaggio rispetto al Piano dell'attivita'
  di cava - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale
  in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art.  3,  comma  1,
  che modifica l'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  12  del   2012   (Testo   unico   sulla   disciplina
  dell'attivita' estrattiva) -  Piano  Territoriale  Regionale  delle
  Attivita'  di  Cava  -  Formazione  ed  approvazione  del  Piano  -
  Soppressione della previsione della  necessaria  presentazione  del
  rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare del
  d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
  con il procedimento di VAS  previsto  dal  codice  dell'ambiente  -
  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art.  4,  comma  1,
  che modifica l'art. 5, comma 1,  della  legge  regionale  5  aprile
  2012, n. 12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 11, comma 5, e 13, commi 1
  e 3. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  12  del   2012   (Testo   unico   sulla   disciplina
  dell'attivita'   estrattiva)   -    Autorizzazione    all'esercizio
  dell'attivita' estrattiva -  Previsione  che  il  provvedimento  di
  autorizzazione contiene, tra l'altro, "l'individuazione dei margini
  di    flessibilita'    dell'autorizzazione    paesaggistica,    per
  l'esecuzione degli interventi che non si configurano come  variante
  sotto il profilo paesaggistico" - Ricorso del Governo -  Denunciato
  contrasto con i principi generali in tema di tipicita'  degli  atti
  amministrativi  per  la  introduzione  di  un  atto  (atipico)   di
  "riforma", a fronte  dell'attribuzione  all'atto  autorizzativo  in
  materia di cave del potere di incidere sugli effetti e  sull'ambito
  applicativo   di   un   altro   e   diverso   atto    autorizzativo
  (l'autorizzazione paesaggistica) - Contrasto con quanto prevede, in
  tema di autorizzazione paesaggistica, il codice dei beni  culturali
  e del paesaggio - Violazione della competenza legislativa esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art.  8,  comma  3,
  che modifica l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art.
  146, comma 4. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale 5 aprile  2012,  n.  12  (Testo  unico  sulla  disciplina
  dell'attivita'   estrattiva)   -    Autorizzazione    all'esercizio
  dell'attivita'   estrattiva   -   Varianti   all'autorizzazione   -
  Previsione  che  le  varianti  devono   acquisire   la   preventiva
  acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove  si  tratti  di
  varianti non rientranti nei margini di  flessibilita'  stabiliti  -
  Ricorso del Governo - Contrasto con  quanto  prevede,  in  tema  di
  autorizzazione paesaggistica, il codice dei beni  culturali  e  del
  paesaggio  -  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 11,  comma  2,
  che modifica l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art.
  146, comma 4. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale 5 aprile  2012,  n.  12  (Testo  unico  sulla  disciplina
  dell'attivita' estrattiva) - Permesso di ricerca -  Previsione  che
  il permesso contiene  l'individuazione  degli  elementi  essenziali
  caratterizzanti   il   programma   dei   lavori   di   ricerca    e
  l'individuazione dei margini di  flessibilita'  dell'autorizzazione
  paesaggistica - Previsione che talune  varianti  al  permesso  sono
  eseguibili mediante  SCIA,  allegando  gli  elaborati  progettuali,
  ferma  restando  la  preventiva  acquisizione   dell'autorizzazione
  paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini
  di flessibilita' stabiliti - Ricorso del Governo  -  Contrasto  con
  quanto prevede, in tema di autorizzazione paesaggistica, il  codice
  dei beni culturali e del paesaggio -  Violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente  e
  dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 17, commi 2  e
  3, che modificano l'art. 19 della legge regionale 5 aprile 2012, n.
  12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art.
  146, comma 4. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale 5 aprile  2012,  n.  12  (Testo  unico  sulla  disciplina
  dell'attivita'   estrattiva)   -   Norme    transitorie    relative
  all'autorizzazione  paesaggistica  -  Richiamo   ai   "margini   di
  flessibilita'" di cui all'art. 9,  comma  2,  lett.  c-bis),  della
  legge regionale n. 12 del 2012, per le autorizzazioni all'esercizio
  dell'attivita' estrattiva in corso e per le attivita' di  vigilanza
  e sanzionatorie - Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  riferimento
  all'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione
  paesaggistica in contrasto con il codice dei beni culturali  e  del
  paesaggio  che  non  definisce  il   concetto   dei   "margini   di
  flessibilita'" - Violazione della competenza legislativa  esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 24, commi 1  e
  2. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art.
  146, comma 4. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale 5 aprile  2012,  n.  12  (Testo  unico  sulla  disciplina
  dell'attivita' estrattiva) - Riutilizzo di materiali  -  Disciplina
  del recupero e lavorazione di  materiali  di  provenienza  esterna,
  estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri  o
  sbancamenti - Previsione del rilascio del titolo  autorizzativo  ad
  esercitare le attivita' di recupero mediante  la  presentazione  al
  SUAP di una SCIA  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  generica
  formulazione  delle  nuove  disposizioni  -  Non  conformita'  alla
  procedura specificamente  prevista  dalla  normativa  ambientale  -
  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6  marzo  2015,  n.  6,  art.  15,  che
  modifica l'art. 17 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208; decreto  del  Ministro
  dell'ambiente 5 febbraio 1998. 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale 5 aprile  2012,  n.  12  (Testo  unico  sulla  disciplina
  dell'attivita' estrattiva) - Previsione che le modifiche  al  Piano
  approvato ai sensi della  legge  regionale  n.  12  del  1979,  che
  conserva efficacia fino all'entrata in vigore del  Piano  Regionale
  dell'Attivita' di cava di cui alla legge regionale n. 12 del  2012,
  sono approvate dalla Giunta  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  mancata  partecipazione  degli  organi  periferici  del
  Ministero per i beni e le attivita' culturali -  Contrasto  con  il
  codice  dei  beni   culturali   e   ambientali   che   prevede   la
  partecipazione  degli  organi  ministeriali  al   procedimento   di
  conformazione  e  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici   alle
  previsioni della pianificazione paesaggistica  -  Violazione  della
  competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 23, commi 1  e
  2, che modificano l'art. 28 della legge regionale 5 aprile 2012, n.
  12. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135,143, e 156. 
(GU n.22 del 3-6-2015 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Liguria, in persona del suo Presidente per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4,  comma
1, 8, comma 3, 11, comma 2, 15, commi l e 2, 17, commi  2  e  3,  23,
commi l e 2, 24, commi 1 e 2 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6
"modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo unico
sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno  1999,  numero
18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle  funzioni  agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed  energia),  4
agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale  per
la protezione dell'ambiente ligure) e  2  dicembre  1982,  numero  45
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa  individuati,  delegati  o
subdelegati)" (B.U.R. 11 marzo 15, n. 7 - parte prima). 
    Con la legge regionale 6 marzo  2015,  la  Regione  Liguria  reca
modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo  unico
sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno  1999,  numero
18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle  funzioni  agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed  energia),  4
agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale  per
la protezione dell'ambiente ligure) e  2  dicembre  1982,  numero  45
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di enti da essa  individuati,  delegati  o
subdelegati)". 
    Essa  presenta  profili  di  illegittimita'   costituzionale   in
relazione alle sotto elencate disposizioni, per i motivi  di  seguito
specificati: 
    1) L'art. 3, comma 1, modifica l'articolo 4 della  l.r.  12/2012,
concernente il Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di  Cava,
stabilendo che l'approvazione del Piano tenga conto, tra l'altro,  di
un criterio di razionalizzazione dello  sfruttamento  dei  giacimenti
esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso  o
dismesse, entro  i  limiti  di  natura  paesaggistica  stabiliti  "in
raccordo con la relativa pianificazione territoriale". 
    La modifica apportata sostituisce la disposizione che  impone  la
coerenza con il Piano territoriale di  coordinamento  paesistico  del
Piano  territoriale  regionale  dell'attivita'   di   cava   con   la
previsione, piu' blanda e tenue, di un  mero  "raccordo"  tra  i  due
strumenti di pianificazione,  con  l'evidente  conseguenza  che  tale
previsione sminuisce inammissibilmente la prevalenza  gerarchica  del
Piano paesaggistico - affermata dall'articolo 145 del codice dei beni
culturali e del paesaggio,  d.lgs.  n.  42/2004  s.m.i.  rispetto  al
sottordinato Piano dell'attivita' di cava, ammettendo che tale ultimo
strumento possa semplicemente raccordarsi con il Piano  paesaggistico
e, dunque, possa presentare anche profili di  incoerenza  rispetto  a
tale livello sovraordinato di pianificazione. 
    La predetta previsione si pone in netto contrasto con  il  citato
art. 145 del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  e,  suo
tramite,  con  l'art.  117,  comma   secondo,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    2) L'articolo 4, comma 1, modifica il  comma  1  dell'articolo  5
della l.r. 12/2012 relativo  Formazione  ed  approvazione  del  Piano
territoriale regionale dell'attivita' di cava, sopprimendo le  parole
"corredato dal rapporto ambientale redatto sulla  base  del  rapporto
preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme  in  materia  ambientale)  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni" dal testo originale che recitava: "Il progetto di Piano
e' adottato dalla Giunta regionale, corredato dal rapporto ambientale
redatto sulla base del rapporto  preliminare  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 1.52 (Norme in  materia  ambientale)  e
successive modificazioni ed integrazioni, sentito il Comitato Tecnico
Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11  (Riordino
degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio)  e
successive modificazioni ed integrazioni.". 
    Il testo del citato comma 1,  di  nuova  formulazione,  oltre  ad
utilizzare l'espressione inappropriata "progetto di  Piano"  anziche'
"proposta di piano" come stabilito dal Testo Unico ambientale  d.lgs.
n. 152/06 (artt. 13 e 14), risulta non coerente con  il  procedimento
di VAS previsto dal citato Testo Unico. 
    Infatti, il d.lgs. n. 152/06, pur non  disponendo  esplicitamente
che il rapporto ambientale venga "adottato" insieme alla proposta  di
piano, stabilisce all'art. 11, comma 5, che: "La VAS costituisce  per
i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni  del  presente
decreto,  parte  integrante   del   procedimento   di   adozione   ed
approvazione.". 
    La disposizione regionale  in  questione,  stralciando  la  frase
sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a  comportare
l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune
analisi di  VAS  (scoping  e  successiva  elaborazione  del  Rapporto
Ambientale)  laddove,  invece,  la  norma  statale   e'   perentoria,
stabilendo all'art. 13, comma 1,  che  "Sulla  base  di  un  rapporto
preliminare   sui   possibili   impatti   ambientali    significativi
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o  l'autorita'
procedente entrano in  consultazione,  sin  dai  momenti  preliminari
dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con  l'autorita'
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale,  al
fine di  definire  la  portata  ed  il  livello  di  dettaglio  delle
informazioni da includere  nel  rapporto  ambientale.".  Inoltre,  il
comma 3  del  su  indicato  articolo  13  sancisce  che  il  rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del  programma  e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 
    Pertanto, l'articolo 4, comma 1, della legge in  esame,  dettando
disposizioni difformi -  e  oltretutto  in  senso  meno  rigoroso  in
materia di Valutazione ambientale strategica  -  invade  la  potesta'
legislativa esclusiva statale in materia di "tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma  secondo,  lett.  s)
Cost., per contrasto con le norme  statali  interposte  di  cui  agli
articoli 11, comma 5 e 13, commi 1 e 3, del d.lgs.  152/06.  Infatti,
il d.lgs.  n.  152/06,  pur  non  disponendo  esplicitamente  che  il
rapporto ambientale venga "adottato" insieme alla proposta di  piano,
stabilisce all'art. 11, comma 5, "La VAS costituisce per  i  piani  e
programmi a cui si applicano le disposizioni  del  presente  decreto,
parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.". 
    La disposizione regionale  in  questione,  stralciando  la  frase
sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a  comportare
l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune
analisi di  VAS  (scoping  e  successiva  elaborazione  del  Rapporto
Ambientale)  laddove,  invece,  la  norma  statale   e'   perentoria,
stabilendo  all'art.  13,  comma  1  "Sulla  base  di   un   rapporto
preliminare   sui   possibili   impatti   ambientali    significativi
dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o  l'autorita'
procedente entrano in  consultazione,  sin  dai  momenti  preliminari
dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con  l'autorita'
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale,  al
fine di  definire  la  portata  ed  il  livello  di  dettaglio  delle
informazioni da includere  nel  rapporto  ambientale.".  Inoltre,  il
comma 3  del  su  indicato  articolo  13  sancisce  che  il  rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del  programma  e
ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 
    Pertanto, l'articolo 4, comma 1, della legge in  esame,  dettando
disposizioni difformi -  e  oltretutto  in  senso  meno  rigoroso  in
materia di Valutazione ambientale strategica  -  invade  la  potesta'
legislativa esclusiva statale in materia di "tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma  secondo,  lett.  s)
Cost., per contrasto con le nonne  statali  interposte  di  cui  agli
articoli 11, comma 5 e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06. 
    3) L'art. 8, comma 3 modifica l'articolo 9  della  l.r.  12/2012,
prevedendo che  il  provvedimento  di  autorizzazione  dell'attivita'
estrattiva  contenga,  tra  l'altro,  "c  bis)  l'individuazione  dei
margini  di  flessibilita'  dell'autorizzazione  paesaggistica,   per
l'esecuzione degli interventi che non si  configurano  come  variante
sotto il profilo paesaggistico". Tale disposizione  presenta  profili
di illegittimita' costituzionale. In primo luogo, essa contrasta  con
i principi generali in tema di tipicita'  degli  atti  amministrativi
(e, dunque,  con  l'art.  97  Cost.),  poiche'  attribuisce  all'atto
autorizzativo in materia di cave il potere di incidere sugli  effetti
e sull'ambito applicativo di un altro e  diverso  atto  autorizzativo
(l'autorizzazione paesaggistica), introducendo un atto  (atipico)  di
"riforma" che appare  del  tutto  estraneo  al  sistema  del  diritto
amministrativo (l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cava
e  l'autorizzazione  paesaggistica  sono  provvedimenti  regolati  da
presupposti e procedure differenti). La norma contrasta, inoltre, con
l'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s),  della  Costituzione,  che
riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva  in  materia  di
tutela del paesaggio e, quindi, con le disposizione della  Parte  III
del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  relativa  ai  beni
paesaggistici;  in  particolare,  con  l'art.  146,  comma   4,   che
stabilisce  che  "L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri
titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio".  Infatti,  la
"individuazione  dei  margini  di  flessibilita'  dell'autorizzazione
paesaggistica", rimessa peraltro, come detto, a un  atto  di  diversa
natura, non e' in alcun modo contemplata dalle norme del  codice  che
costituiscono l'unica fonte normativa autorizzata dalla  Costituzione
a regolare l'autorizzazione paesaggistica. 
    4)  Analoghe  considerazioni  valgono  per  la  norma   contenuta
nell'art. 11, comma 2, che modifica l'articolo 12 della l.r. 12/2012,
prevedendo che le varianti  all'autorizzazione  devono  acquisire  la
preventiva autorizzazione paesaggistica, "ove si tratti di  varianti.
non rientranti nei margini di flessibilita' di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c-bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa
vigente". 
    Seppure  la  norma  regionale  persegua  evidenti  finalita'   di
semplificazione,  con  modifiche  tese  a  rendere  piu'  snelle   le
procedure  di   approvazione   delle   varianti   ai   programmi   di
coltivazione,  eliminando  la  necessita'  di   emanare   una   nuova
autorizzazione paesaggistica nel caso di varianti che  rientrino  nei
"margini di flessibilita'", stabiliti ai sensi del nuovo  articolo  9
della legge regionale n. 12 del 2012, deve tuttavia,  rilevarsi  che,
come   detto,   il   concetto   di   "margine    di    flessibilita'"
dell'autorizzazione  paesaggistica  non  e'  definito  dalla  vigente
legislazione  statale  in   materia   paesaggistica   e   quindi   la
disposizione incorre negli stessi vizi sopra rilevati,  ponendosi  in
contrasto con le disposizione della Parte III  del  codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio,  relativa  ai  beni  paesaggistici;  in
particolare, con l'art. 146, comma 4, e suo tramite, con l'art.  117,
comma secondo, lettera s), della Costituzione. 
    5) Parimenti risultano censurabili per  le  mesedime  ragioni  le
norme contenute nell'articolo 17,  commi  2  e  3  ,  che  modificano
l'articolo 19 della l.r. 12/2012, concernente i permessi di  ricerca.
In particolare viene previsto che il permesso  di  ricerca  contenga,
oltre all'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il
programma dei lavori di  ricerca  "l'individuazione  dei  margini  di
flessibilita'  dell'autorizzazione  paesaggistica"   e   che   talune
varianti al permesso siano eseguibili mediante  SCIA,  allegando  gli
elaborati progettuali, ferma  restando,  la  preventiva  acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica, "ove si  tratti  di  varianti  non
rientranti nei margini di flessibilita' di cui al  comma  3,  e/o  di
altri titoli  previsti  dalla  normativa  vigente"  Si  ribadisce  in
proposito  che  tale  concetto  non   e'   definito   dalla   vigente
legislazione in materia paesaggistica e quindi presenta i profili  di
illegittimita' costituzionale gia' evidenziati,  ponendosi  cosi'  la
norma in netto contrasto con le  disposizione  della  Parte  III  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  relativa  ai   beni
paesaggistici; in  particolare,  con  l'art.  146,  comma  4,  e  suo
tramite,  con  l'art.  117,  comma   secondo,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    6)  Le  medesime  osservazioni  valgono  infine  per   le   norme
transitorie contenute nell'articolo 24,  commi  1  e  2,  laddove  si
richiamano  nuovamente  i   "margini   di   flessibilita'"   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera  c-bis),  della  l.r.  12/2012  come
modificato  dalla  presente  legge,   sia   per   le   autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' estrattiva in corso alla data di entrata
in vigore della legge regionale, sia per le attivita' di vigilanza  e
sanzionatorie. Le disposizioni regionali  in  parola,  contenendo  il
riferimento   all'individuazione   dei   margini   di   flessibilita'
dell'autorizzazione paesaggistica, si pongono  in  contrasto  con  le
disposizione della Parte III del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, relativa ai beni paesaggistici; in particolare, con l'art.
146, comma 4, e suo tramite, con l'art. 117, comma  secondo,  lettera
s), della Costituzione. 
    7) L'articolo 15 della legge  in  esame  modifica  l'articolo  17
della l.r.  12/2012  concernente  il  "Riutilizzo  di  materiali"  In
particolare, il comma 1 inserisce nel comma 1 del citato articolo  17
le parole "di provenienza esterna, estratti da altre cave  ovvero"  e
sopprime le parole "al fine del loro riutilizzo, in complementarieta'
ai materiali di cava". 
    A seguito di tali modifiche, il testo dell'articolo 17, comma  1,
attualmente dispone "1. Negli impianti a servizio  dell'attivita'  di
cava e' consentito il recupero  e  la  lavorazione  di  materiali  di
provenienza esterna, estratti  da  altre  cave  ovvero  derivanti  da
demolizioni, restauri o sbancamenti, a condizione che tale  attivita'
sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale  e
regionale  in  materia  ambientale  e  di  rifiuti  delle   industrie
estrattive e che  l'attivita'  prevalente  dell'azienda  continui  ad
essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo.". 
    Il comma 2 del medesimo articolo 15 delle  legge  in  esame,  nel
sostituire il comma 2 dell'articolo 17  della  citata  l.r.  12/2002,
prevede   "2.   Il   titolare    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' estrattiva e' tenuto a presentare allo SUAP una  SCIA,
ai  sensi  dell'articolo  19   della   L.   241/1990   e   successive
modificazioni e integrazioni, per l'avvio dell'attivita'  di  cui  al
comma 1, secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso  di  accertata  carenza
dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica
l'articolo  19,  commi  3  e  4,  della  L.  241/1990  e   successive
modificazioni e integrazioni.". 
    A seguito di tali modifiche, il comma 1  dell'articolo  17  della
l.r. 12/2012 e' idoneo  ad  autorizzare  negli  impianti  a  servizio
dell'attivita' di cava il recupero e la lavorazione di  materiali  di
provenienza esterna, sia estratti da altre cave ovvero  derivanti  da
demolizioni, restauri o sbancamenti a condizione che  tale  attivita'
sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale  e
regionale  in  materia  ambientale  e  di  rifiuti  delle   industrie
estrattive e che  l'attivita'  prevalente  dell'azienda  continui  ad
essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo. 
    La formulazione delle disposizioni si rivela troppo  generica  in
quanto non risulta chiaro se  l'attivita'  di  recupero  e'  relativa
soltanto all'esercizio di un impianto di recupero  dei  rifiuti,  che
sarebbe localizzato all'interno  della  cava  stessa,  oppure  se  si
intende anche utilizzare il  materiale  cosi'  trattato  direttamente
all'interno della cava stessa. 
    Ne' puo' affermarsi che la norma di salvaguardia,  contenuta  nel
comma  1  dell'articolo  17  della  l.r.  n.  12/2012,   cosi'   come
modificato, secondo  cui  le  attivita'  debbano  essere  svolte  nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale  e  regionale  in
materia ambientale e di rifiuti  delle  industrie  estrattive  e  che
l'attivita' prevalente dell'azienda continui ad essere  rappresentata
dalla conduzione del polo estrattivo, risulti sufficiente ad  evitare
che le disposizioni recate dal comma 2, lette in  combinato  disposto
con quelle del  comma  1,  consentano  di  avviare  le  attivita'  di
recupero subordinandole a semplice SCIA e non a regime autorizzativo,
come imposto dalla  normativa  statale  di  riferimento,  poiche'  la
modifica regionale non precisa che la SCIA debba essere successiva  e
condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali. 
    Di conseguenza, fermo restando il rispetto dell'art. 10, comma  3
del d.lgs. n. 117/2008, che dispone "3- Il riempimento  dei  vuoti  e
delle  volumetrie  prodotti  dall'attivita'  estrattiva  con  rifiuti
diversi dai rifiuti di estrazione  di  cui  al  presente  decreto  e'
sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti", anche il  comma  2
del medesimo articolo 17, della l.r. 12/2012, come  sostituito  dalla
legge in esame, prevedendo il rilascio del  titolo  autorizzativo  ad
esercire  le  attivita'  di  recupero  sopradescritte   mediante   la
presentazione al SUAP di una  SCIA,  non  appare  conforme  a  quanto
specificamente  previsto   dalla   normativa   ambientale   che   per
l'attivita'  descritta  impone  la   procedura   ordinaria   di   cui
all'articolo 208  (Autorizzazione  unica  per  i  nuovi  impianti  di
smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti)  del  d.lgs.   150/06   o
semplificata di cui al DM  5/2/98  "Individuazione  dei  rifiuti  non
pericolosi sottoposti alle  procedure  semplificate  di  recupero  ai
sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", 
    Pertanto, l'articolo 15 , commi 1 e  2,  della  legge  in  esame,
dettando disposizioni difformi - e oltretutto in senso meno  rigoroso
in materia di rifiuti -  invade  la  potesta'  legislativa  esclusiva
statale in materia di "tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema",  di
cui all'articolo 117, comma secondo, lett. s)  Cost.,  per  contrasto
con le norme statali interposte di cui all'articolo  208  del  d.lgs.
152/06  nonche'  del  DM  5/2/98  anch'esso  espressione  del  potere
legislativo esclusivo dello Stato. 
    8) L'articolo 23, commi 1, 2 prevede  modifiche  all'articolo  28
della l.r. 12/2012  ,  riguardante  la  disciplina  transitoria  fino
all'entrata in vigore del  Piano  Regionale  dell'Attivita'  di  Cava
previsto dalla stessa legge regionale n. 12/2012. In  particolare  la
norma transitoria di  cui  all'articolo  28  della  l.r.  12/2012  ha
previsto che, nelle more dell'approvazione del nuovo  PRAC,  conserva
efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile
1979, n. 12 (Norme sulla disciplina  della  coltivazione  di  cave  e
torbiere). La modifica apportata dalla norma regionale oggi in  esame
aggiunge che "Le modifiche a tale Piano non comportanti  variante  al
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla
tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere
dei   comuni,   della   Citta'   metropolitana   e   delle   province
territorialmente interessati, da rendersi entro trenta  giorni  dalla
richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della  correzione
di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di attivita' estrattive.". 
    Si  osserva,  al   riguardo,   che   non   e'   prevista   alcuna
partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali  ai  procedimenti  previsti  dalla  norma  -  che
implicano  una  valutazione  circa  la  coerenza  delle  modifiche  o
correzioni con il PTCP - al fine di verificare  che,  effettivamente,
si  tratti  di  modifiche  che  non  comportano  varianti  al   piano
territoriale di coordinamento paesistico. 
    Tale disposizione si pone, quindi, in contrasto con  l'art.  145,
comma 5, del  codice  che  dispone  che  "La  regione  disciplina  il
procedimento  di  conformazione  ed   adeguamento   degli   strumenti
urbanistici  alle  previsioni  della  pianificazione   paesaggistica,
assicurando  la   partecipazione   degli   organi   ministeriali   al
procedimento medesimo". 
    La Corte costituzionale si e' espressa piu' volte  in  proposito,
da ultimo con la sentenza n. 197 del 2014,  affermando  il  principio
che l'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia
organismo  ministeriale  al   «procedimento   di   conformazione   ed
adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  alle   previsioni   della
pianificazione paesaggistica» si pone in evidente  contrasto  con  la
normativa statale interposta e, in particolare, con  il  citato  art.
145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale - in linea  con  le
prerogative riservate allo Stato  dalla  disposizione  costituzionale
evocata  a   parametro,   come   anche   riconosciute   da   costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le molte,  sentenza  n.  235  del
2011) - specificamente  impone  che  la  Regione  adotti  la  propria
disciplina «assicurando la partecipazione degli  organi  ministeriali
al procedimento medesimo» (Corte cost., sentenza n. 211 del 2013). 
    La previsione regionale dunque contrasta con il  menzionato  art.
145, comma 5, del codice dei Beni culturali e del paesaggio, violando
cosi' l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  che
riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva  in  materia  di
paesaggio. 
    Inoltre il medesimo art. 23, al comma 2 inserisce un comma  1-bis
all'articolo 28 della l.r. 12/2012 dal seguente tenore: 
    "1-bis. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la
Regione puo' rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad
oggetto un incremento non eccedente il 25 per cento della  superficie
dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia  normativa.  Tali
autorizzazioni non comportano variante al Piano  approvato  ai  sensi
della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, ne'  al
PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui  all'articolo  11,
purche' sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di  tutela
del territorio e ricorrano le seguenti condizioni: 
        a) la cava sia in esercizio al  momento  della  presentazione
della domanda di autorizzazione; 
        b)  il  programma   di   coltivazione   abbia   esaurito   le
potenzialita' previste dal Piano vigente; 
        c) la scheda di progetto del Piano  relativa  alla  cava  sia
stata gia' presente nel Piano originario approvato con  deliberazione
del Consiglio regionale 29 febbraio 2000,  n.  16  e  non  abbia  mai
subito  modifiche  in  termini  di  ampliamento  dell'areale   o   di
variazioni del regime normativo; 
        d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto; 
        e) l'ampliamento dell'areale di cava interessi esclusivamente
zone a destinazione agricola e/o agricolo-boschiva; 
        f) l'ampliamento dell'areale di cava non  interessi,  nemmeno
parzialmente: 
1) gli ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP; 
2) i Siti Interesse Comunitario  (SIC)  o  Zone  Protezione  Speciale
(ZPS); 
3) i crinali principali.". 
    La disposizione prevede quindi che la  Regione  possa  rilasciare
autorizzazioni aventi ad oggetto  un  incremento  del  25  per  cento
dell'areale di  cava  e/o  la  modifica  della  tipologia  normativa,
stabilendo che tali incrementi non comportino variazioni al PTCP. 
    Al riguardo, si osserva che l'irrilevanza  dell'incremento  della
superficie dell'areale di cava sino al 25 per cento,  prevista  anche
in relazione al PTCP, per quanto concerne le zone soggette a  vincolo
paesaggistico ex lege (come i boschi  e  le  montagne  per  la  parte
eccedente 1.200 metri sul livello del mare)  o  provvedimentale,  non
puo'  essere  presunto  dal  legislatore   regionale,   bensi'   deve
costituire oggetto di accordo con  il  Ministero  per  i  Beni  e  le
Attivita' culturali, considerato, per di piu', che potrebbe trattarsi
di ampliamenti dell'area di cava molto estesi. 
    Le modifiche  al  piano  paesaggistico,  infatti,  devono  essere
concordate con la citata Amministrazione dello Stato, ai sensi  degli
articoli 135, 143 e 156  del  codice,  che  sanciscono  il  principio
fondamentale  della  pianificazione  congiunta,  che  regge  l'intera
architettura della disciplina in materia di tutela del paesaggio. 
    La disposizione in esame quindi, ponendosi in contrasto  con  gli
articoli 135, 143 e 156  del  codice  per  i  Beni  culturali  ed  il
paesaggio, viola l'art. 117, secondo comma, lettera  s,  del  codice,
che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva  in  materia
di paesaggio. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' le  disposizioni  regionali  impugnate  siano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Si producono: 
    estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 29  aprile
2015; 
    relazione, allegata alla medesima delibera, del Dipartimento  per
gli Affari regionali, il turismo e lo sport; 
    legge regionale n. 6 del 6.3.2015. 
 
        Roma, 30 aprile 2015 
 
             l'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello