N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 maggio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 maggio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava - Previsione che il piano viene predisposto in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica - Ricorso del Governo - Denunciato svilimento della prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico affermata dal codice dei beni culturali e del paesaggio rispetto al Piano dell'attivita' di cava - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 3, comma 1, che modifica l'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava - Formazione ed approvazione del Piano - Soppressione della previsione della necessaria presentazione del rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare del d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il procedimento di VAS previsto dal codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 4, comma 1, che modifica l'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva - Previsione che il provvedimento di autorizzazione contiene, tra l'altro, "l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico" - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi generali in tema di tipicita' degli atti amministrativi per la introduzione di un atto (atipico) di "riforma", a fronte dell'attribuzione all'atto autorizzativo in materia di cave del potere di incidere sugli effetti e sull'ambito applicativo di un altro e diverso atto autorizzativo (l'autorizzazione paesaggistica) - Contrasto con quanto prevede, in tema di autorizzazione paesaggistica, il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 8, comma 3, che modifica l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art. 146, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva - Varianti all'autorizzazione - Previsione che le varianti devono acquisire la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' stabiliti - Ricorso del Governo - Contrasto con quanto prevede, in tema di autorizzazione paesaggistica, il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 11, comma 2, che modifica l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art. 146, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Permesso di ricerca - Previsione che il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca e l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica - Previsione che talune varianti al permesso sono eseguibili mediante SCIA, allegando gli elaborati progettuali, ferma restando la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' stabiliti - Ricorso del Governo - Contrasto con quanto prevede, in tema di autorizzazione paesaggistica, il codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 17, commi 2 e 3, che modificano l'art. 19 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art. 146, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Norme transitorie relative all'autorizzazione paesaggistica - Richiamo ai "margini di flessibilita'" di cui all'art. 9, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale n. 12 del 2012, per le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva in corso e per le attivita' di vigilanza e sanzionatorie - Ricorso del Governo - Denunciato riferimento all'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio che non definisce il concetto dei "margini di flessibilita'" - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 24, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte III, in particolare, art. 146, comma 4. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Riutilizzo di materiali - Disciplina del recupero e lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti - Previsione del rilascio del titolo autorizzativo ad esercitare le attivita' di recupero mediante la presentazione al SUAP di una SCIA - Ricorso del Governo - Denunciata generica formulazione delle nuove disposizioni - Non conformita' alla procedura specificamente prevista dalla normativa ambientale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 15, che modifica l'art. 17 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208; decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) - Previsione che le modifiche al Piano approvato ai sensi della legge regionale n. 12 del 1979, che conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano Regionale dell'Attivita' di cava di cui alla legge regionale n. 12 del 2012, sono approvate dalla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata mancata partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Contrasto con il codice dei beni culturali e ambientali che prevede la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, art. 23, commi 1 e 2, che modificano l'art. 28 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135,143, e 156.(GU n.22 del 3-6-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 8, comma 3, 11, comma 2, 15, commi l e 2, 17, commi 2 e 3, 23, commi l e 2, 24, commi 1 e 2 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 "modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno 1999, numero 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, numero 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)" (B.U.R. 11 marzo 15, n. 7 - parte prima). Con la legge regionale 6 marzo 2015, la Regione Liguria reca modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, numero 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva), 21 giugno 1999, numero 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, numero 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, numero 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)". Essa presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alle sotto elencate disposizioni, per i motivi di seguito specificati: 1) L'art. 3, comma 1, modifica l'articolo 4 della l.r. 12/2012, concernente il Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava, stabilendo che l'approvazione del Piano tenga conto, tra l'altro, di un criterio di razionalizzazione dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti "in raccordo con la relativa pianificazione territoriale". La modifica apportata sostituisce la disposizione che impone la coerenza con il Piano territoriale di coordinamento paesistico del Piano territoriale regionale dell'attivita' di cava con la previsione, piu' blanda e tenue, di un mero "raccordo" tra i due strumenti di pianificazione, con l'evidente conseguenza che tale previsione sminuisce inammissibilmente la prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico - affermata dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004 s.m.i. rispetto al sottordinato Piano dell'attivita' di cava, ammettendo che tale ultimo strumento possa semplicemente raccordarsi con il Piano paesaggistico e, dunque, possa presentare anche profili di incoerenza rispetto a tale livello sovraordinato di pianificazione. La predetta previsione si pone in netto contrasto con il citato art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio e, suo tramite, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. 2) L'articolo 4, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 relativo Formazione ed approvazione del Piano territoriale regionale dell'attivita' di cava, sopprimendo le parole "corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni" dal testo originale che recitava: "Il progetto di Piano e' adottato dalla Giunta regionale, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1.52 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.". Il testo del citato comma 1, di nuova formulazione, oltre ad utilizzare l'espressione inappropriata "progetto di Piano" anziche' "proposta di piano" come stabilito dal Testo Unico ambientale d.lgs. n. 152/06 (artt. 13 e 14), risulta non coerente con il procedimento di VAS previsto dal citato Testo Unico. Infatti, il d.lgs. n. 152/06, pur non disponendo esplicitamente che il rapporto ambientale venga "adottato" insieme alla proposta di piano, stabilisce all'art. 11, comma 5, che: "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.". La disposizione regionale in questione, stralciando la frase sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a comportare l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune analisi di VAS (scoping e successiva elaborazione del Rapporto Ambientale) laddove, invece, la norma statale e' perentoria, stabilendo all'art. 13, comma 1, che "Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.". Inoltre, il comma 3 del su indicato articolo 13 sancisce che il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Pertanto, l'articolo 4, comma 1, della legge in esame, dettando disposizioni difformi - e oltretutto in senso meno rigoroso in materia di Valutazione ambientale strategica - invade la potesta' legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. s) Cost., per contrasto con le norme statali interposte di cui agli articoli 11, comma 5 e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06. Infatti, il d.lgs. n. 152/06, pur non disponendo esplicitamente che il rapporto ambientale venga "adottato" insieme alla proposta di piano, stabilisce all'art. 11, comma 5, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.". La disposizione regionale in questione, stralciando la frase sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a comportare l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune analisi di VAS (scoping e successiva elaborazione del Rapporto Ambientale) laddove, invece, la norma statale e' perentoria, stabilendo all'art. 13, comma 1 "Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.". Inoltre, il comma 3 del su indicato articolo 13 sancisce che il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Pertanto, l'articolo 4, comma 1, della legge in esame, dettando disposizioni difformi - e oltretutto in senso meno rigoroso in materia di Valutazione ambientale strategica - invade la potesta' legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. s) Cost., per contrasto con le nonne statali interposte di cui agli articoli 11, comma 5 e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06. 3) L'art. 8, comma 3 modifica l'articolo 9 della l.r. 12/2012, prevedendo che il provvedimento di autorizzazione dell'attivita' estrattiva contenga, tra l'altro, "c bis) l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico". Tale disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionale. In primo luogo, essa contrasta con i principi generali in tema di tipicita' degli atti amministrativi (e, dunque, con l'art. 97 Cost.), poiche' attribuisce all'atto autorizzativo in materia di cave il potere di incidere sugli effetti e sull'ambito applicativo di un altro e diverso atto autorizzativo (l'autorizzazione paesaggistica), introducendo un atto (atipico) di "riforma" che appare del tutto estraneo al sistema del diritto amministrativo (l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cava e l'autorizzazione paesaggistica sono provvedimenti regolati da presupposti e procedure differenti). La norma contrasta, inoltre, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e, quindi, con le disposizione della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa ai beni paesaggistici; in particolare, con l'art. 146, comma 4, che stabilisce che "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". Infatti, la "individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica", rimessa peraltro, come detto, a un atto di diversa natura, non e' in alcun modo contemplata dalle norme del codice che costituiscono l'unica fonte normativa autorizzata dalla Costituzione a regolare l'autorizzazione paesaggistica. 4) Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell'art. 11, comma 2, che modifica l'articolo 12 della l.r. 12/2012, prevedendo che le varianti all'autorizzazione devono acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, "ove si tratti di varianti. non rientranti nei margini di flessibilita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c-bis), e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente". Seppure la norma regionale persegua evidenti finalita' di semplificazione, con modifiche tese a rendere piu' snelle le procedure di approvazione delle varianti ai programmi di coltivazione, eliminando la necessita' di emanare una nuova autorizzazione paesaggistica nel caso di varianti che rientrino nei "margini di flessibilita'", stabiliti ai sensi del nuovo articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2012, deve tuttavia, rilevarsi che, come detto, il concetto di "margine di flessibilita'" dell'autorizzazione paesaggistica non e' definito dalla vigente legislazione statale in materia paesaggistica e quindi la disposizione incorre negli stessi vizi sopra rilevati, ponendosi in contrasto con le disposizione della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa ai beni paesaggistici; in particolare, con l'art. 146, comma 4, e suo tramite, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. 5) Parimenti risultano censurabili per le mesedime ragioni le norme contenute nell'articolo 17, commi 2 e 3 , che modificano l'articolo 19 della l.r. 12/2012, concernente i permessi di ricerca. In particolare viene previsto che il permesso di ricerca contenga, oltre all'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca "l'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica" e che talune varianti al permesso siano eseguibili mediante SCIA, allegando gli elaborati progettuali, ferma restando, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, "ove si tratti di varianti non rientranti nei margini di flessibilita' di cui al comma 3, e/o di altri titoli previsti dalla normativa vigente" Si ribadisce in proposito che tale concetto non e' definito dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e quindi presenta i profili di illegittimita' costituzionale gia' evidenziati, ponendosi cosi' la norma in netto contrasto con le disposizione della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa ai beni paesaggistici; in particolare, con l'art. 146, comma 4, e suo tramite, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. 6) Le medesime osservazioni valgono infine per le norme transitorie contenute nell'articolo 24, commi 1 e 2, laddove si richiamano nuovamente i "margini di flessibilita'" di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c-bis), della l.r. 12/2012 come modificato dalla presente legge, sia per le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia per le attivita' di vigilanza e sanzionatorie. Le disposizioni regionali in parola, contenendo il riferimento all'individuazione dei margini di flessibilita' dell'autorizzazione paesaggistica, si pongono in contrasto con le disposizione della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa ai beni paesaggistici; in particolare, con l'art. 146, comma 4, e suo tramite, con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. 7) L'articolo 15 della legge in esame modifica l'articolo 17 della l.r. 12/2012 concernente il "Riutilizzo di materiali" In particolare, il comma 1 inserisce nel comma 1 del citato articolo 17 le parole "di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero" e sopprime le parole "al fine del loro riutilizzo, in complementarieta' ai materiali di cava". A seguito di tali modifiche, il testo dell'articolo 17, comma 1, attualmente dispone "1. Negli impianti a servizio dell'attivita' di cava e' consentito il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, a condizione che tale attivita' sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attivita' prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo.". Il comma 2 del medesimo articolo 15 delle legge in esame, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 17 della citata l.r. 12/2002, prevede "2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per l'avvio dell'attivita' di cui al comma 1, secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'articolo 19, commi 3 e 4, della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.". A seguito di tali modifiche, il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2012 e' idoneo ad autorizzare negli impianti a servizio dell'attivita' di cava il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti a condizione che tale attivita' sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attivita' prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo. La formulazione delle disposizioni si rivela troppo generica in quanto non risulta chiaro se l'attivita' di recupero e' relativa soltanto all'esercizio di un impianto di recupero dei rifiuti, che sarebbe localizzato all'interno della cava stessa, oppure se si intende anche utilizzare il materiale cosi' trattato direttamente all'interno della cava stessa. Ne' puo' affermarsi che la norma di salvaguardia, contenuta nel comma 1 dell'articolo 17 della l.r. n. 12/2012, cosi' come modificato, secondo cui le attivita' debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attivita' prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulti sufficiente ad evitare che le disposizioni recate dal comma 2, lette in combinato disposto con quelle del comma 1, consentano di avviare le attivita' di recupero subordinandole a semplice SCIA e non a regime autorizzativo, come imposto dalla normativa statale di riferimento, poiche' la modifica regionale non precisa che la SCIA debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali. Di conseguenza, fermo restando il rispetto dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 117/2008, che dispone "3- Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti", anche il comma 2 del medesimo articolo 17, della l.r. 12/2012, come sostituito dalla legge in esame, prevedendo il rilascio del titolo autorizzativo ad esercire le attivita' di recupero sopradescritte mediante la presentazione al SUAP di una SCIA, non appare conforme a quanto specificamente previsto dalla normativa ambientale che per l'attivita' descritta impone la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del d.lgs. 150/06 o semplificata di cui al DM 5/2/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", Pertanto, l'articolo 15 , commi 1 e 2, della legge in esame, dettando disposizioni difformi - e oltretutto in senso meno rigoroso in materia di rifiuti - invade la potesta' legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. s) Cost., per contrasto con le norme statali interposte di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/06 nonche' del DM 5/2/98 anch'esso espressione del potere legislativo esclusivo dello Stato. 8) L'articolo 23, commi 1, 2 prevede modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012 , riguardante la disciplina transitoria fino all'entrata in vigore del Piano Regionale dell'Attivita' di Cava previsto dalla stessa legge regionale n. 12/2012. In particolare la norma transitoria di cui all'articolo 28 della l.r. 12/2012 ha previsto che, nelle more dell'approvazione del nuovo PRAC, conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere). La modifica apportata dalla norma regionale oggi in esame aggiunge che "Le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale previo parere dei comuni, della Citta' metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.". Si osserva, al riguardo, che non e' prevista alcuna partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai procedimenti previsti dalla norma - che implicano una valutazione circa la coerenza delle modifiche o correzioni con il PTCP - al fine di verificare che, effettivamente, si tratti di modifiche che non comportano varianti al piano territoriale di coordinamento paesistico. Tale disposizione si pone, quindi, in contrasto con l'art. 145, comma 5, del codice che dispone che "La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo". La Corte costituzionale si e' espressa piu' volte in proposito, da ultimo con la sentenza n. 197 del 2014, affermando il principio che l'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al «procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica» si pone in evidente contrasto con la normativa statale interposta e, in particolare, con il citato art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale - in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale evocata a parametro, come anche riconosciute da costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) - specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (Corte cost., sentenza n. 211 del 2013). La previsione regionale dunque contrasta con il menzionato art. 145, comma 5, del codice dei Beni culturali e del paesaggio, violando cosi' l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di paesaggio. Inoltre il medesimo art. 23, al comma 2 inserisce un comma 1-bis all'articolo 28 della l.r. 12/2012 dal seguente tenore: "1-bis. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Regione puo' rilasciare, per una sola volta, autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento non eccedente il 25 per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa. Tali autorizzazioni non comportano variante al Piano approvato ai sensi della l.r. 12/1979 e successive modificazioni e integrazioni, ne' al PTCP e sono rilasciate secondo la procedura di cui all'articolo 11, purche' sia verificata la coerenza con gli altri strumenti di tutela del territorio e ricorrano le seguenti condizioni: a) la cava sia in esercizio al momento della presentazione della domanda di autorizzazione; b) il programma di coltivazione abbia esaurito le potenzialita' previste dal Piano vigente; c) la scheda di progetto del Piano relativa alla cava sia stata gia' presente nel Piano originario approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 16 e non abbia mai subito modifiche in termini di ampliamento dell'areale o di variazioni del regime normativo; d) il materiale oggetto di coltivazione non contenga amianto; e) l'ampliamento dell'areale di cava interessi esclusivamente zone a destinazione agricola e/o agricolo-boschiva; f) l'ampliamento dell'areale di cava non interessi, nemmeno parzialmente: 1) gli ambiti di Conservazione (CE), livello locale del PTCP; 2) i Siti Interesse Comunitario (SIC) o Zone Protezione Speciale (ZPS); 3) i crinali principali.". La disposizione prevede quindi che la Regione possa rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento del 25 per cento dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, stabilendo che tali incrementi non comportino variazioni al PTCP. Al riguardo, si osserva che l'irrilevanza dell'incremento della superficie dell'areale di cava sino al 25 per cento, prevista anche in relazione al PTCP, per quanto concerne le zone soggette a vincolo paesaggistico ex lege (come i boschi e le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare) o provvedimentale, non puo' essere presunto dal legislatore regionale, bensi' deve costituire oggetto di accordo con il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, considerato, per di piu', che potrebbe trattarsi di ampliamenti dell'area di cava molto estesi. Le modifiche al piano paesaggistico, infatti, devono essere concordate con la citata Amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 156 del codice, che sanciscono il principio fondamentale della pianificazione congiunta, che regge l'intera architettura della disciplina in materia di tutela del paesaggio. La disposizione in esame quindi, ponendosi in contrasto con gli articoli 135, 143 e 156 del codice per i Beni culturali ed il paesaggio, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s, del codice, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di paesaggio.
P. Q. M. Si conclude perche' le disposizioni regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015; relazione, allegata alla medesima delibera, del Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport; legge regionale n. 6 del 6.3.2015. Roma, 30 aprile 2015 l'Avvocato dello Stato: Giovanni Palatiello