AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

COMUNICATO

Annotazione, nel casellario informatico e nella Banca dati  nazionale
dei contratti  pubblici,  delle  misure  straordinarie  di  gestione,
sostegno e monitoraggio  di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione, nei casi in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto
un'informazione antimafia interdittiva. (15A04678) 
(GU n.143 del 23-6-2015)

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  l'art.  32,  comma  10,  del  decreto  legge  n.  90/2014,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014,  che  consente
di adottare le misure straordinarie di  cui  al  richiamato  articolo
anche nei casi in cui sia stata emessa dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva; 
    Considerata l'urgente necessita' di assicurare, ove  sussistente,
ad  un  operatore  economico,  raggiunto  da  informazione  antimafia
interdittiva, aggiudicatario di un appalto per  la  realizzazione  di
opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario  di
lavori  pubblici  o  ad  un  contraente  generale,  il  completamento
dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine  di
garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili  per  la
tutela di diritti  fondamentali,  nonche'  per  la  salvaguardia  dei
livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici; 
    Tenuto conto che, in base all'art. 8, commi 2, lett. dd) o 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  5  ottobre  2010,
sono inseriti nel casellario tutte le altre  notizie  riguardanti  le
imprese esecutrici di lavori pubblici, i fornitori di  prodotti  e  i
prestatori di servizi che,  anche  indipendentemente  dall'esecuzione
dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Autorita'  ritenute  utili
ai fini della tenuta del casellario; 
 
                              Comunica: 
 
    Ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  159  l'informazione  antimafia  interdittiva  e'
comunicata  all'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi   ai
lavori, servizi e forniture istituito presso l'ex  Autorita'  per  la
vigilanza   sui   contratti   pubblici,   ora   Autorita'   Nazionale
Anticorruzione, ai fini dell'inserimento nel  casellario  informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici  di
cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    Come noto, l'adozione dell'interdittiva  rappresenta  una  misura
anticipata a protezione degli appalti pubblici e, piu'  in  generale,
dell'attivita' della  P.A.,  al  fine  di  prevenire  ogni  possibile
inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose. 
    L'annotazione  e'  inserita   nel   casellario   informatico   in
esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione
di pubblicita' notizia diretta ad informare tutte le  amministrazioni
aggiudicatrici circa la notizia  ostativa  alla  partecipazione  alle
procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione  dei  contratti
in essere. 
    L'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  n.  114/2014,  tuttavia,  consente,  al
sussistere  di  determinate  condizioni,  di   adottare   le   misure
straordinarie di cui al  richiamato  articolo  e,  quindi,  permette,
anche nei casi in cui sia stata emessa dal  Prefetto  un'informazione
antimafia  interdittiva,   il   completamento   dell'esecuzione   del
contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto  cio'  garantisce  la
continuita' di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela  dei
livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrita'  dei  bilanci
pubblici. 
    Peraltro, in linea generale,  sulla  base  di  un'interpretazione
sistematica   delle   disposizioni   relative    alla    informazione
interdittiva  antimafia  e  nell'ottica  di  utilizzare  un  criterio
uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non
sussistendo, in tali  casi,  elementi  oggettivi  per  parametrare  e
differenziare  la  gravita'  dei  fatti  che  hanno  dato  luogo   al
provvedimento prefettizio, l'unica  misura  efficace  deve  ritenersi
quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di  cui
all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l. 
    Cosi' come precedentemente evidenziato, circa  la  necessita'  di
assicurare la piu'  ampia  pubblicita'  alla  informazione  antimafia
interdittiva, attraverso l'iscrizione della relativa annotazione  nel
casellario informatico, allo stesso modo appare ineludibile l'obbligo
per  l'Autorita'  di  integrare  detta  annotazione,  nei   confronti
dell'operatore economico interdetto, con la notizia dell'adozione del
provvedimento prefettizio, in  merito  al  suo  commissariamento,  ai
sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b). In tal modo si consentira'  di
dare maggiore diffusione al provvedimento di  commissariamento,  gia'
pubblicato sul sito web della prefettura e, soprattutto di assicurare
la sua conoscibilita' ai soggetti maggiormente  interessati,  vale  a
dire alle amministrazioni aggiudicatrici di contratti  pubblici  e  a
tutti gli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 1, lett. b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 
    Inoltre, appare  necessario,  al  fine  di  non  pregiudicare  le
finalita' perseguite dalla richiamata norma, impedire la  risoluzione
dei contratti in essere, qualora ne sussistessero i presupposti,  una
volta  avviata  la  verifica  dell'esistenza  dei   presupposti   per
l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10 del D.L.  n.
90/2014, e nelle  more  che  sia  adottata  dal  prefetto  la  misura
straordinaria  e  temporanea  di  gestione  dell'operatore  economico
appaltatore. 
    Al riguardo, anche l'annotazione dell'informazione circa  l'avvio
di una siffatta procedura e' ammessa dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010. In particolare, l'art. 8, commi 2, lett.  dd)
o 4 consente di iscrivere nel  casellario  «tutte  le  altre  notizie
riguardanti  i  predetti  operatori  che,   anche   indipendentemente
dall'esecuzione di lavori, forniture e servizi», sono  dall'Autorita'
ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.  La  disposizione
regolamentare richiede all'ANAC, una doppia  verifica:  quella  sulla
non manifesta infondatezza  dell'informazione  e  la  valutazione  in
ordine alla sua utilita' ai fini di pubblicita'. 
    Nel caso di specie,  come  emerge  da  quanto  sopra  illustrato,
entrambe  le  verifiche  danno  esito   positivo.   Conseguentemente,
l'Autorita' ha  il  dovere  di  iscrivere  nel  casellario  non  solo
l'annotazione  del  provvedimento  prefettizio  di   commissariamento
dell'operatore economico, gia' interdetto, ma anche quella che  rende
pubblico l'avvio del procedimento  per  l'applicazione  delle  misure
straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10. 
    In tal  senso,  si  comunica  che  la  relativa  informativa  del
Prefetto, cosi' come il  provvedimento  di  commissariamento  di  cui
all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.,  saranno  prontamente
annotati nel casellario informatico. 
    Il presente comunicato avra' decorrenza dalla  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verra' pubblicato in  pari  data,
sul sito internet dell'Autorita' www.anticorruzione.it 
      Roma, 27 maggio 2015 
 
                                               Il presidente: Cantone