N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2015

Ordinanza del 2 febbraio 2015 del G.I.P. del Tribunale di Milano  nel
procedimento penale a carico di Bonzano Manuel Carlo Silvio. 
 
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute  certificate  -
  Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia
  di punibilita' inferiore alla soglia di punibilita'  di  103.291,38
  euro prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della  Corte
  costituzionale,  per  il  reato  di  omesso  versamento  IVA,   con
  riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data -  Violazione
  del principio di uguaglianza. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.25 del 24-6-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
 
 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
 
                             IL GIUDICE 
 
 
                     PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
 
    Il Giudice dott.ssa Donatella Banci Buonamici; 
    letti gli atti del procedimento penale a carico di Bonzano Manuel
Carlo Silvio, imputato del delitto di  cui  all'art.  10  bis  d.lgs.
74/2000; 
    rilevato che la difesa all'udienza del 24.11.2014 ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  sanzionatoria
nella parte in cui, con riferimento ai fatti  commessi  anteriormente
al 17.9.2011 punisce l'omesso versamento  delle  ritenute  risultanti
dalla  certificazione  rilasciata  ai  sostituti  anche  per  importi
inferiori a € 103.291,38; 
    sulla eccezione proposta 
 
                               Osserva 
 
Rilevanza 
    In primo luogo, la questione, ove fondata e' certamente rilevante
nel presente procedimento, in quanto all'imputato  e'  contestata  la
violazione dell'art. 10 bis del d.Lvo 74 del 2000, per aver omesso di
versare,  in  relazione  all'anno  di  imposta  2010  e  quindi   con
consumazione al 31.7.2011,  le  ritenute  alla  fonte  operate  sugli
emolumenti corrisposti, per l'importo complessivo di euro 74.811,00. 
    Per cui se per i fatti commessi fino  al  17  settembre  2011  la
punibilita' ai sensi dell'art. 10 bis fosse  limitata  alle  condotte
che comportano un'evasione di importi  superori  a  103.291,38  euro,
l'imputato andrebbe esente da responsabilita' penale. 
Non manifesta infondatezza 
    Fermo quanto detto circa la  rilevanza,  le  osservazioni  svolte
dalla difesa per sostenere la fondatezza  dell'eccezione  svolta  non
sono certamente manifestamente infondate in  relazione  al  parametro
costituzionale di cui all'art.  3  della  Costituzione,  considerando
come termine principale di raffronto l'art. 10 ter d.Lvo 74 del 2000,
come ricondotto a legittimita' costituzionale  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 80 del 2014. 
    Infatti,  oggi  l'art.  10  ter  del  d.Lvo  74  del  2000,  dopo
l'intervento effettuato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80
del 2014, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, prevede  la
punibilita' solo ove la  condotta  comporti  l'omesso  versamento  di
importi relativi all'Iva riscossa superiori a 103.291,38 euro. 
    L'art. 10 bis  del  d.Lvo  74  del  2000,  invece,  per  l'omesso
versamento  di  importi  trattenuti  quale   sostituto   prevede   la
punibilita' anche nei casi in cui la condotta comporti un'evasione di
importi inferiori a 103.291,38 euro, ma superiori a 50.000,00 Euro. 
    Questa  differenza  di  regime  sanzionatorio   non   trova   una
spiegazione ragionevole nella diversa natura  fiscale  degli  importi
cui fanno riferimento le due norme, perche' al di la'  di  un'analisi
della  natura  fiscale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
ritenute  effettuate  quale  sostituto  d'imposta,  a  dare  prova  e
sostanza decisiva al fatto che le due situazioni sono  sovrapponibili
e identiche sotto il profilo  del  disvalore  penale  e'  proprio  la
struttura degli artt. 10 bis e 10 ter. 
    Infatti l'art. 10 ter  si  limita  a  richiamare,  sia  quanto  a
presupposti di operativita' in relazione alla soglia di  punibilita',
che quanto alla pena, l'art. 10 bis, con una valutazione di  assoluta
equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi, operata dal
legislatore. 
    Ma con una valutazione  di  assoluta  equivalenza  che  torna  ad
essere perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011. 
    Con l'effetto che, senza una parificazione anche per le  condotte
precedenti a quella data, tra il tenore dell'art.  10  bis  e  quello
dell'art. 10 ter come modificato con riferimento proprio alla  soglia
di punibilita' dalla citata sentenza n. 80 del 2014, si  avrebbe  una
disparita' temporanea e transitoria per la quale  non  vi  e'  alcuna
giustificazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p. 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3   della
Costituzione, dell'art. 10 bis del  decreto  legislativo  n.  74  del
2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi  fino  al
17  settembre  2011,  punisce  l'omesso  versamento  delle   ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata  ai  sostituti  anche  per
importi inferiori a 103.291,38 euro. 
    Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata  e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
        Milano, 30 gennaio 2015 
 
                     Il giudice: Banci Buonamici