N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2015

Ordinanza del 25 febbraio 2015 emessa dal  Tribunale  di  Torino  nel
procedimento civile promosso da De  Felice  Angela  contro  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2013) - Istruzione pubblica -  Previsione,  a  decorrere  dall'anno
  scolastico 2012-2013, che  l'art.  1,  comma  24,  della  legge  28
  dicembre 1995, n. 549, trova  applicazione  anche  nel  caso  degli
  assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori
  per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 52 del  d.lgs.  n.
  165/2001 e successive modificazioni,  per  la  copertura  di  posti
  vacanti  o  disponibili  di  direttore  dei  servizi   generali   e
  amministrativi - Previsione che la liquidazione  del  compenso  per
  l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata, ai sensi dell'art. 52,
  comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in misura pari alla differenza tra
  il trattamento previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali
  amministrativi al livello iniziale della progressione  economica  e
  quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
  incaricato - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per
  irrazionalita', attesa l'utilizzazione di parametri  economici  non
  omogenei - Violazione di obblighi internazionali,  derivanti  dalla
  normativa comunitaria. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 44 e 45. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in riferimento agli artt.
  1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000. 
(GU n.27 del 8-7-2015 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                  IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO 
 
    Ordinanza di rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
pronunciata nella causa iscritta al n. 7179 R.G.L. 2014, promossa  da
De Felice Angela, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto  Carapelle
(domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente; 
    Contro  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca in persona del Ministro pro tempore  rappresentato  e  difeso
dai dott.ri Gianluca Lombardo e Marica Onda, dell'Ufficio  Scolastico
Provinciale di Torino (domiciliatario), parte convenuta. 
    Oggetto della causa:  Richiesta  di  differenze  retributive  per
mansioni superiori assegnate. 
    Oggetto della rimessione: art. 1, commi 44 e 45, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e  117,  comma  1,
Cost., avuto riguardo alla direttiva comunitaria 2000/78/CE. 
    Il Tribunale, letti atti e documenti  di  causa,  viste  le  note
autorizzate in punto questione di costituzionalita'  della  normativa
applicabile, cosi provvede all'esito della discussione orale. 
    A. - Sulle posizioni delle parti in causa. 
    1. La ricorrente e'  inquadrata  nell'Area  B  del  CCNL  Scuola,
profilo professionale  di  assistente  amministrativo,  e'  collocata
nella seconda posizione economica orizzontale  prevista  dall'Accordo
Nazionale 25 luglio 2008 e si trova nella  fascia  retributiva  28-34
anni. 
    2.  Da  anni  e'  assegnata,  su  sua  richiesta,  alle  mansioni
superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),
appartenente all'Area D, e per tale compito  percepisce  un  compenso
aggiuntivo (c.d. indennita' di  funzioni  superiori),  che  trova  la
propria  fonte  normativa  nell'art.  52,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'art. 24  del  CCNL  Ministeri
1998-2001 e nell'art. 28 del CCNI Scuola 1998-2001 ed esige, in linea
di  fatto,  la   vacanza   di   posto   in   organico   o   l'assenza
dell'incaricato, con diritto alla conservazione del posto. 
    3. In data  1°  settembre  2012  la  ricorrente  stipula  con  il
Dirigente scolastico della scuola in cui  presta  servizio  contratto
individuale a tempo determinato, che prevede  per  l'Anno  Scolastico
2012/2013 e cioe' dal  1°  settembre  2012  al  31  agosto  2013:  a)
l'incarico di svolgere mansioni superiori di DSGA; b)  la  percezione
dell'indennita' di funzioni superiori, pari alla  differenza  tra  il
livello  iniziale  di  inquadramento  del  DSGA   e   dell'assistente
amministrativo-seconda  posizione   (€   3.755,82   annue   +   rateo
tredicesima), nonche' alla differenza  tra  indennita'  di  direzione
quota fissa DSGA  e  compenso  individuale  accessorio  spettante  in
relazione al proprio profilo di assistente amministrativo (€ 774,00). 
    4. Tale compenso pattuito le viene pero' ora  totalmente  negato,
sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 1,  comma  45  (e
comma 44 cui rinvia), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il  quale
stabilisce quanto segue: 
        «la liquidazione del compenso per l'incarico di cui  all'art.
44 [incarico  dell'assistente  amministrativo  di  svolgere  mansioni
superiori per  l'intero  anno  scolastico  e  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2012-2013] e' effettuata ai sensi dell'art. 52,  comma  4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza  tra
il  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali
amministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  e
quello complessivamente in godimento  dell'assistente  amministrativo
incaricato.». 
    5. In conseguenza dell'applicazione di  tale  norma  il  compenso
pattuito  tra  l'Amministrazione  e  la  ricorrente  viene   azzerato
totalmente,  pur  permanendo  a  carico  della  stessa  l'obbligo  di
svolgimento delle mansioni superiori. 
    6.   Cio'   premesso,   la   ricorrente   chiede   la    condanna
dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo previsto nel
contratto individuale 1° settembre 2012, avendo  svolto  nel  periodo
dal 1° settembre 2012 al 31 agosto  2013  le  mansioni  superiori  di
DSGA. 
    7. Il tutto, previa,  se  del  caso,  rimessione  alla  Corte  di
Giustizia UE della questione di compatibilita' dell'art. 1, commi  44
e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con gli artt. 1 e 2 della
direttiva comunitaria 2000/78/CE; ovvero previa rimessione alla Corte
costituzionale  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  in
riferimento agli artt. 3, 36 e 117 Cost. 
    8. Parte convenuta chiede a sua volta il  rigetto  della  domanda
azionata e, quanto alla  questione  di  legittimita'  costituzionale,
rileva che la norma impugnata deve intendersi adottata sulla base  di
preminenti  esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica,  rese
necessarie dalla crisi  finanziaria  in  atto,  di  portata  tale  da
determinare una minaccia alla stabilita'  dei  conti  pubblici;  come
tale  essa  deve  ritenersi  conforme  al  parametro   costituzionale
desumibili dagli artt. 81 e 97 Cost. 
    B. - Sulla domanda azionata in via principale. 
    9. Ad avviso del Tribunale non paiono  sussistere  le  condizioni
per  una  diretta  disapplicazione,  da  parte  del  giudice,   della
normativa italiana, per contrasto con quella europea. 
    10. Ne' appare opportuno investire della questione  la  Corte  di
Giustizia UE, potendo la stessa essere affrontata con un incidente di
costituzionalita'  davanti  alla  Corte  costituzionale,   anche   in
riferimento alla citata direttiva, come meglio si vedra' nel seguito. 
    C. - Sulla questione di costituzionalita'. 
    11. E' pacifico in causa che,  in  conseguenza  dell'applicazione
dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  il
compenso  pattuito  tra  l'Amministrazione  e  la  ricorrente   viene
azzerato totalmente, pur permanendo a carico della  stessa  l'obbligo
di svolgimento delle mansioni superiori. 
    12. Cio' e' spiegabile con la rilevante  anzianita'  di  servizio
della ricorrente (28 anni nel 2012/2013) e quindi della  retribuzione
dalla medesima percepita in riferimento all'anzianita' conseguita. 
    13. Secondo quanto si legge in  ricorso  (pag.  4,  punto  n.  5)
l'effetto di azzeramento del compenso lamentato dalla ricorrente,  in
conseguenza  dello  ius  superveniens,  si  produce  per  tutti   gli
assistenti  amministrativi  incaricati  di   svolgere   le   mansioni
superiori di DSGA (dal livello  B  al  livello  C),  purche'  abbiano
un'anzianita' di servizio superiore ai 21 anni. 
    14. Non si ha motivo di dubitare di cio',  dal  momento  che  sul
punto l'Amministrazione convenuta non prende posizione  ex  art.  416
c.p.c., contestando il rilievo. 
    15.  L'effetto  di  azzeramento  del  compenso  si  produce,   in
particolare, per avere  la  nuova  legge  introdotto  un  sistema  di
computo della c.d. indennita' di funzioni superiori diverso da quello
sancito dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e sulla scorta di esso dai CCNL del comparto pubblico,  nella
specie dal CCNI Scuola; quello cioe' di  operare  la  differenza  tra
trattamento iniziale del livello superiore ed il trattamento iniziale
del  livello  di  appartenenza  e  cioe'  tra  elementi   retributivi
omogenei. 
    16. L'art. 1, commi 44 e 45, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, introduce infatti un sistema di computo della c.d. indennita' di
funzioni  superiori  che  utilizza,  anziche'   parametri   economici
omogenei, elementi eterogenei: la retribuzione iniziale  del  DSGA  e
per  l'assistente  amministrativo  la  retribuzione  complessive   in
godimento e cioe' quella determinata dall'anzianita' di servizio. 
    17. L'irrazionalita' del criterio disomogeneo  previsto  da  tale
norma, e' di tutta  evidenza:  man  mano  che  sale  l'anzianita'  di
servizio   e   quindi   il   relativo   trattamento   dell'assistente
amministrativo, decresce in pari tempo e  proporzionalmente  la  c.d.
indennita' funzioni superiori, in caso di assegnazione alle superiori
mansioni di DSGA. 
    18.  Agli  estremi  della  vicenda   lavorativa   dell'assistente
amministrativo incaricato di  svolgere  mansioni  superiori  (estremi
rappresentati dal minimo di anzianita' e dal  massimo  di  anzianita'
del lavoratore incaricato) la situazione diviene paradossale: chi  ha
minore anzianita' ha un'indennita' elevata, destinata  pero'  con  il
tempo  a  decrescere;  chi  ha  invece   un'anzianita'   elevata   ha
un'indennita' ridotta, che per quelle maggiori diviene pari  a  zero,
come nel caso della ricorrente. 
    19. La norma, avuto riguardo agli effetti che  determina,  appare
del tutto irrazionale e in contrasto, con l'art. 3  Cost.,  il  quale
esige che la legge,  ferma  l'incontestabile  discrezionalita'  delle
scelte legislative, debba pero' rispondere a criteri di razionalita',
nel  senso  che  non  possa  metter  capo  e  dar  luogo  ad  effetti
paradossali. 
    20. Vulnerato appare altresi' l'art. 117, primo comma, Cost., che
sancisce l'obbligo della legge di conformarsi al diritto  dell'Unione
Europea, avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva  comunitaria
2000/78/CE: i lavoratori  con  maggiore  anzianita'  vengono  infatti
discriminati rispetto a quelli  di  minore  anzianita',  in  caso  di
conferimento di mansioni superiori di DSGA. 
    21. Al fine di attribuire alla norma in esame una giustificazione
razionale, parte convenuta richiama le disposizioni sul  contenimento
della spesa pubblica, rese  necessarie  dalla  crisi  finanziaria  in
atto, che minaccia la stabilita' dei conti pubblici  e  impedisce  il
rispetto del Patto di stabilita' europeo. 
    22. In proposito si deve pero' osservare che, se il principio  di
stabilita' economica (al pari di quello di compatibilita'  economica)
e' ormai entrato a  far  parte  -  e  con  ragione  -  dei  parametri
costituzionali di riferimento  per  valutare  la  legittimita'  delle
leggi, la  salvaguardia  di  tale  principio  non  puo'  pero'  venir
perseguita con regolamenti normativi che sfociano nell'irrazionale  e
che violano il divieto di discriminazione. 
    23. Ne' ha alcuna rilevanza ed incidenza nella  presente  vicenda
il fatto (evidenziato dall'Amministrazione convenuta in  memoria,  p.
3) che la ricorrente rivesta la seconda posizione di cui  all'Accordo
nazionale 25 luglio 2008 e che in forza dell'art.  4.1.  di  esso  il
lavoratore in tale posizione «e' tenuto alla sostituzione del DSGA». 
    24. Va infatti rilevato che una cosa e' la sostituzione del  DSGA
temporaneamente assente, altra cosa e' l'incarico stabile di assumere
mansioni superiori per vacanza di posto in  organico  o  per  assenza
duratura di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. 
    25. Tale seconda situazione, che e' poi quella di causa, non puo'
mai consentire un totale  azzeramento  dell'emolumento  spettante  (e
ritenuto dovuto dallo stesso art. 1, commi  44  e  45  cit.)  per  lo
svolgimento   delle   mansioni   superiori   oggetto   di    incarico
contrattuale, azzeramento che eliderebbe il nesso di corrispettivita'
del negozio, sbilanciandolo dal lato del creditore  delle  operae  ed
esonerandolo nel contempo dal pagamento del corrispettivo  ipotizzato
(da tale norma) come dovuto. 
    26. Senza considerare che nel calcolo  del  dovuto  a  titolo  di
indennita'  di  funzioni  superiori  (e  cioe'  nel   raffronto   tra
retribuzione del DSGA e dell'assistente), il contratto individuale 1°
settembre 2012 gia' tiene conto  del  corrispettivo  per  la  seconda
posizione   rivestita   dalla   ricorrente;   il    che    evidenzia,
ulteriormente, gli esiti irrazionali cui da' luogo, nei caso  qui  in
esame, l'applicazione della normativa legale denunciata. 
    27. D. - Conclusione. 
    28. Alla luce delle considerazioni che precedono  la  prospettata
questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione  risulta
rilevante  rispetto  al  giudizio   in   corso,   va   ritenuta   non
manifestamente infondata;  con  conseguente  avvio  del  procedimento
davanti ai Giudice delle Leggi. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Ordinario di Torino,  in  funzione  di  Giudice  del
lavoro; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt.  3  e  117  della
Costituzione,  avuto  riguardo  altresi'  agli  artt.  1  e  2  della
direttiva del Consiglio UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata ai legali delle parti, al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni  qui  ordinate,
alla Corte costituzionale. 
        Torino, addi' 25 febbraio 2015. 
 
                       Il Giudice: Ciocchetti