MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2015 

Rettifica  della  denominazione   della   «Scuola   di   Psicoterapia
fenomenologico-dinamica» di Firenze. (15A05234) 
(GU n.158 del 10-7-2015)

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 con il quale  la  «Scuola
di  psicoterapia  fenomenologica-dinamica»,  e'  stata  abilitata  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
nella sede principale di Firenze, per i fini di cui  all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Vista la nota in data 3 aprile 2015 con la quale la predetta scuola
rileva che il nome corretto dell'istituto e': «Scuola di psicoterapia
fenomenologico-dinamica»; 
  Considerato che per mero errore materiale nel suddetto  decreto  di
abilitazione e' stata riportata un'errata denominazione della scuola; 
  Ritenuto che si debba procedere alla rettifica del predetto decreto
di abilitazione del 17 febbraio 2015 relativamente alla denominazione
della suddetta scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La     denominazione     della     «Scuola     di      psicoterapia
fenomenologica-dinamica» riportata nel decreto in  data  17  febbraio
2015,    e'    rettificata     in     «Scuola     di     psicoterapia
fenomenologico-dinamica». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2015 
 
                                        Il capo Dipartimento: Mancini