PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 2015 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Umbria  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici  verificatesi
nel periodo da novembre 2013 a febbraio  2014  nel  territorio  della
regione Umbria. (Ordinanza n. 267). (15A05496) 
(GU n.164 del 17-7-2015)

 
 
 
                               IL CAPO 
                          DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli  eccezionali  eventi  alluvionali  e
dissesti  idrogeologici  che  hanno  determinato  fenomeni   franosi,
danneggiamenti ad edifici privati, alle infrastrutture viarie ed alle
attivita' produttive, verificatesi nel periodo  da  novembre  2013  a
febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24  dicembre  2014
con cui il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  prorogato  per
ulteriori 180 giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 180 dell'11 luglio  2014  recante:  Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali
e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013  a
febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria 
  Vista la nota della Giunta regionale della regione  Umbria  del  13
maggio 2015  con  cui  si  trasmette  la  relazione  sullo  stato  di
attuazione del Piani degli interventi  approvato  con  ordinanza  del
Commissario delegato n. 17/2014,  aggiornato  al  30  aprile  2015  e
contestualmente si richiede l'adozione dell'ordinanza che consenta la
prosecuzione in regime  ordinario  delle  iniziative  del  Piano  con
contestuale mantenimento della contabilita' speciale n. 5825; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Umbria  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  del  Servizio
geologico e sismico, Ing. Alberto Merini, appartenente alla direzione
Programmazione,  innovazione   e   competitivita',   dell'Ambito   di
coordinamento "Territorio, infrastrutture e mobilita'" della  regione
Umbria,  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro 180 giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile  inerente  la  gestione  commissariale,   le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza n. 180/2014, provvede, entro dieci giorni dall'adozione
del  presente  provvedimento,  ad  inviare  al   Dipartimento   della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture organizzative della regione Umbria, nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede  con
le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale   n.   5825,
denominata  "C.R.A.T.IN.M.R.  UMBRIA  O.180_14",  aperta   ai   sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
180 del 11 luglio 2014, che viene al medesimo intestata  fino  al  22
giugno 2017, salvo proroga da disporsi con  successivo  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente di cui al comma 2 puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Umbria ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2015 
 
                                             Il capo del dipartimento 
                                                      Curcio