N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 giugno  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Disciplina delle modalita'
  di  riconoscimento  delle  c.d.  «organizzazioni   dei   produttori
  agricoli» - Attribuzione  alla  Giunta  regionale  del  compito  di
  stabilire i requisiti per il riconoscimento  delle  «organizzazione
  dei produttori agricoli» mediante la definizione dei  seguenti  tre
  parametri: a) settori della  produzione;  b)  quantita'  minima  di
  prodotto rappresentato; c) numero minimo di soci, tale da garantire
  uno sviluppo coerente e  sostenibile  delle  principali  produzioni
  regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria, con  riguardo
  all'individuazione dei settori di  produzione  -  Violazione  della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela della  concorrenza  e  di  tutela  dell'ambiente  -  Lesione
  dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio  di  leale
  collaborazione. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma  1,
  lett. a). 
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi primo e secondo, lett. e) e s). 
Agricoltura   -   Norme   della   Regione   Umbria    -    Disciplina
  dell'organizzazione  delle  c.d.  «organizzazioni  dei   produttori
  agricoli» - Attribuzione  alla  Giunta  regionale  del  compito  di
  disciplinare il controllo  e  la  vigilanza  sul  mantenimento  dei
  requisiti, nonche' le cause di decadenza e  revoca  delle  relative
  sanzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della  sfera
  di competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  tutela
  della   concorrenza   e   di   tutela   dell'ambiente   -   Lesione
  dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio  di  leale
  collaborazione. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma  1,
  lett. e). 
- Costituzione, artt. 5 e 117, comma secondo, lett. e) e s). 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi di produzione e
  di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel  settore
  agroalimentare - Limitazione degli aiuti  alla  costituzione  delle
  sole societa'  cooperative  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione di obblighi  internazionali  derivanti  dalla  normativa
  comunitaria Regolamento CE n. 702/2014. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 9,  comma  1,
  lett. a). 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25
  giugno 2014. 
Agricoltura  -  Norme  della  Regione  Umbria  -   Previsione   della
  possibilita' di attribuire contributi  pubblici  agli  investimenti
  realizzati dalle sole cooperative per la conduzione dei  terreni  -
  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata   violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla  normativa  comunitaria  (art.  107,
  comma 1, TFUE) - Violazione della sfera di  competenza  legislativa
  esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 10, comma  1,
  lett. b). 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett.  e);  Trattato
  sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, comma 1. 
Agricoltura - Norme della Regione  Umbria  -  Aiuti  alla  ricerca  -
  Previsione di autonomo finanziamento alla diffusione dell'attivita'
  di ricerca - Previsione che i risultati del progetto  sovvenzionato
  sono messi a disposizione su internet alla data di conclusione  del
  progetto o alla data in  cui  le  eventuali  informazioni  su  tali
  risultati sono fornite ai membri di  un  particolare  organismo,  a
  seconda di cosa avvenga prima - Previsione che i risultati  restano
  a disposizione su internet per un periodo di almeno  5  anni  dalla
  data di  conclusione  del  progetto  sovvenzionato  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione   di   obblighi   internazionali
  derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n.  702/2014,
  art. 31, paragrafo 4). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma  1,
  lett. d). 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25
  giugno 2014, art. 31, paragrafo 4. 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Divieto di coltivazione di
  piante transgeniche - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  di obblighi internazionali derivanti  dalla  normativa  comunitaria
  (Direttiva UE 2015/412). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 43, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva UE 2015/412  dell'11
  marzo 2015. 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che la  Regione
  riconosce  titolo  preferenziale  alle  ricerche  finalizzate  alla
  diversificazione  dei  sistemi  agrari  e  a  quelle   volte   alla
  individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genericamente
  autoctone, nonche' alla  relativa  creazione  varietale  basata  su
  genotipi locali, tradizionali di  interesse  agrario  -  Esclusione
  dall'erogazione  di  finanziamenti  regionali  delle  ricerche  che
  utilizzano tecniche di manipolazione genetica - Previsione  che  le
  emissioni deliberate autorizzate dal  Ministero  della  sanita'  ai
  sensi  della  direttiva   comunitaria   vigente   potranno   essere
  effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate  dal  presente
  capo - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  di  obblighi
  internazionali derivanti dalla  normativa  comunitaria  (d.lgs.  12
  aprile 2001, n. 206 di attuazione della Direttiva 98/81/CE). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 46. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206,
  di attuazione della Direttiva 98/81/CE del 26 ottobre 1998. 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Ristorazione collettiva  -
  Previsione che nei servizi di  ristorazione  collettiva  di  asili,
  scuole, universita', ospedali, luoghi  di  cura,  gestiti  da  enti
  pubblici  o  da  soggetti  privati  convenzionati,  e'  vietata  la
  somministrazione di O.G.M.  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione di obblighi  internazionali  derivanti  dalla  normativa
  comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 48. 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  Trattato  sul  funzionamento
  dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c). 
Agricoltura - Norme  della  Regione  Umbria  -  Incentivazione  degli
  ammendanti ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli -
  Previsione della concessione di aiuti economici per: a) acquisto  e
  uso di ammendanti compostati e/o  letame  sino  ad  un  massimo  di
  ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo  di  cinque  anni;
  ... c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita'
  o di talune regioni economiche - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione di obblighi  internazionali  derivanti  dalla  normativa
  comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 64, comma  1,
  lett. a). 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  Trattato  sul  funzionamento
  dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c). 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi a favore  degli
  allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati  all'epidemia
  della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) - Previsione che
  la Regione Umbria puo' erogare aiuti agli allevatori anche al  fine
  di coprire taluni danni quali la  morte,  gli  aborti  tardivi,  la
  riduzione della natalita' e la riduzione della  produzione  lattea,
  derivanti  non  dalla  malattia  in  se',  ma  dalla   vaccinazione
  obbligatoriamente imposta come conseguenza  dal  diffondersi  della
  stessa epidemia - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  di
  obblighi  internazionali  derivanti  dalla  normativa   comunitaria
  (Regolamento CE n. 702/2014, art. 26, paragrafi 7 e 8). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, artt. 81, comma 3,
  lett. a), b), f) e g), e 83, comma 1, lett. a), b), d) e e). 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25
  giugno 2014, art. 26, paragrafi 7 e 8. 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che,  nel  caso
  di epidemia da blue-tongue, l'indennizzo per lo  smaltimento  delle
  carcasse puo' essere concesso nella misura dell'ottanta  per  cento
  della spesa  effettivamente  sostenuta  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione di obblighi  internazionali  derivanti  dalla
  normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art.  27,  primo
  comma, lett. c). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 83, comma  1,
  lett. c). 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25
  giugno 2014, art. 27, primo comma, lett. c). 
Agricoltura  -  Norme  della  Regione   Umbria   -   Concessione   di
  finanziamenti per investimenti immobiliari o mobiliari - Previsione
  di  un  contributo  fino  al  cinquanta  per  cento   della   spesa
  ammissibile -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  di
  obblighi  internazionali  derivanti  dalla  normativa   comunitaria
  (Regolamento CE n. 702/2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 95, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25
  giugno 2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d). 
Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che i cittadini
  non residenti nel  territorio  della  Regione  (ad  esclusione  dei
  residenti  all'estero,  iscritti  nelle  liste  elettorali  di   un
  qualsiasi Comune della Regione) sono autorizzati alla  raccolta  di
  funghi solo a  fronte  del  pagamento  di  un  contributo  di  euro
  cinquanta, per le spese  sostenute  nell'esercizio  delle  funzioni
  amministrative di  rilascio  dell'autorizzazione  alla  raccolta  -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  uguaglianza. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 127. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.32 del 12-8-2015 )
     Ricorso  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -  Fax
06 - 96514000  -  Pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  contro  la
Regione Umbria in persona  del  Presidente  pt  per  la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della  legge  della
Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 21, del
15 aprile 2015, recante "Testo unico in materia di agricoltura". 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  dell'11  giugno  2015  e  si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente. 
    La legge regionale  n.  12/2015,  che  consta  di  225  articoli,
presenta  vari  profili  di  illegittimita'  costituzionale  per   le
seguenti ragioni. 
Premessa. 
    Lo Statuto della Regione Umbria prevede,  all'articolo  40,  che:
"L'Assemblea legislativa autorizza con legge la  Giunta  a  redigere,
entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di  riordino  e  di
semplificazione delle disposizioni riguardanti  uno  o  piu'  settori
omogenei.  La  legge  determina  l'ambito  del   riordino   e   della
semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonche' gli  adempimenti
procedurali a cui la Giunta si deve conformare. 
    2.  Nel  termine  assegnato  dalla  legge  la   Giunta   presenta
all'Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge.
Il progetto e' sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea  con
sole dichiarazioni di voto. 
    3.  Le  proposte  di  legge  tendenti  a  modificare   gli   atti
legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel
periodo prefissato per  la  predisposizione  del  progetto  di  testo
unico, sono discusse ed approvate solo sotto  forma  di  proposte  di
modifica della legge di autorizzazione. 
    4. Le disposizioni  contenute  nei  testi  unici  possono  essere
abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di
modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere,  previa
verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle  nuove  norme
nel testo unico. 
    5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la  Giunta,
nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati  dalla
legge e acquisito il parere favorevole della Commissione  competente,
approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione
di quelle autorizzate e provvede alla redazione  di  un  testo  unico
compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione  della  relativa
fonte, legislativa o regolamentare". 
    Sulla legittimita' di detta norma statutaria si e' pronunciata la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 378/2004, affermando che "Ben
puo'  uno  statuto  regionale  prevedere  uno  speciale  procedimento
legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione  regionale
vigente, a meri fini "di riordino e di  semplificazione".  La  stessa
previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto  che
eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi  oggetto  del
procedimento per la formazione del testo unico, che siano  presentate
nel periodo  previsto  per  l'espletamento  dell'incarico  dato  alla
Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita  modifica  della
legge di  autorizzazione  alla  redazione  del  testo  unico,  sta  a
confermare  che  ogni  modifica  sostanziale  della  legislazione  da
riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta  nella
sua opera di predisposizione del testo unico non puo' andare oltre al
mero riordino e alla semplificazione di  quanto  deliberato  in  sede
legislativa dal Consiglio regionale". 
    E' fuor di dubbio dunque, che la  disposizione  statutaria  e  la
richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur  consentendo  una
particolare procedura per la redazione  di  testi  unici  a  fini  di
riordino e semplificazione, presuppongono che le norme oggetto  della
raccolta siano costituzionalmente legittime e quindi  rispettose  sia
del corretto assetto di competenze tra Stato  e  Regioni,  sia  della
legislazione comunitaria che, ai sensi  dell'articolo  117,  comma  1
della Costituzione, vincola l'esercizio  della  potesta'  legislativa
anche delle Regioni. Pertanto il  Testo  Unico  regionale,  approvato
dal'Assemblea regionale ai sensi della richiamata norma Statutaria  e
quindi con  apposita  votazione,  seppure  dopo  un  dibattito  molto
semplificato,  soggiace  al  controllo  di  legittimita'  svolto  dal
Governo nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma,  Cost.
gli riconosce, di impugnare di fronte alla  Corte  Costituzionale  le
leggi regionali. 
    Sulla scorta di tali  considerazioni,  numerose  norme  contenute
nella legge regionale in esame, recante "Testo unico  in  materia  di
agricoltura", ancorche' riproduttive di norme regionali contenute  in
precedenti leggi regionali, risultano impugnabili sia alla  luce  del
mutato quadro normativo di riferimento, sia perche',  come  affermato
da consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa  impugnazione,
da parte del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di  precedenti
norme  analoghe  "non  ha  alcun   rilievo,   dato   che   l'istituto
dell'acquiescenza non e' applicabile  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale in via principale" (cfr. C. Cost. sent. n. 139/2013). 
    In   particolare    presentano    profili    di    illegittimita'
costituzionale, per i motivi di  seguito  le  seguenti  disposizioni:
art. 15, lettera a); art. 15, lettera e); art 9, comma 1, lettera a):
art 10, comma 1, lettera b); art. 20, comma 1, lettera  d);  art  43;
art. 46; art. 48; art. 64, comma 1, lettera a);  art.  81,  comma  3,
lettere a), b), f) e g); art. 83, comma 1, lettere a), b), d) ed  e);
art. 83, comma 1, lettera c); art 95, comma 2 e art. 127. 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 5  e  dell'art.  117,  comma  primo  e  comma
secondo, lettere e) ed s della Costituzione in relazione all'art. 15,
lettera a) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    La norma in esame e'  diretta  a  disciplinare  le  modalita'  di
riconoscimento delle c.d. "Organizzazioni dei  produttori  agricoli",
in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  102.  Piu'
precisamente, la disposizione attribuisce alla  Giunta  regionale  il
compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento  delle  citate
organizzazioni, attraverso la definizione di tre  parametri:  «(i)  i
settori della  produzione,  (ii)  la  quantita'  minima  di  prodotto
rappresentato e (iii) il numero minimo di soci, tale da garantire uno
sviluppo  coerente  e   sostenibile   delle   principali   produzioni
regionali». 
    Con riferimento al requisito di cui al punto (i),  concernente  i
c.d. "settori della produzione", l'articolo  15,  lettera  a),  della
legge regionale in oggetto - nell'attribuire alla Giunta regionale la
competenza all'individuazione degli stessi - si pone in contrasto con
l'articolo 152, paragrafo 1, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  17
dicembre 2013, n. 1308/2013 ("Organizzazione comune dei  mercati  dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio").
Quest'ultima norma, infatti, statuisce che gli Stati  membri  possono
riconoscere  le  organizzazioni  in  questione  (solamente)   qualora
costituite  da  produttori  «di   un   settore   specifico   elencato
all'articolo  1,  paragrafo  2»  dello  stesso  Regolamento.  E'   la
normativa  europea,  pertanto,  ad  individuare  direttamente  ed  in
maniera precisa e  dettagliata  ventiquattro  settori  di  produzione
funzionali  al  riconoscimento   delle   organizzazioni   in   esame,
sottraendo cosi' ogni discrezionalita' ai singoli  Stati  membri.  Ne
consegue che l'articolo 15, lettera a) della legge  regionale  Umbria
n. 12 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Giunta  regionale
una possibilita' di scelta inibita dalla normativa europea,  si  pone
in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione  che
impone  al  legislatore  regionale  di  rispettare  i  vincoli  posti
dall'ordinamento comunitario  come  si  evince  dalla  relazione  del
Ministro proponente complessivamente considerata. 
    Per cio' che concerne, invece, i requisiti di cui ai punti (ii) e
(iii), relativi alla definizione, da parte  della  Giunta  regionale,
della quantita' minima di prodotto rappresentato e del numero  minimo
di soci necessari per  il  riconoscimento  delle  organizzazioni  dei
produttori agricoli, la legge regionale si pone in contrasto  con  il
combinato disposto dell'articolo 154, paragrafo 1,  lettera  b),  del
Regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 3, comma 3, del  decreto
legislativo n. 102 del 2005. 
    Il Regolamento citato statuisce che gli Stati possono riconoscere
un'Organizzazione di produttori purche' la stessa  «abbia  un  numero
minimo di  membri  o  riunisca  un  volume  o  un  valore  minimo  di
produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da  stabilirsi
dal rispettivo Stato membro» (articolo 154, paragrafo 1, lettera b). 
    Sul punto il decreto legislativo n. 102 del 2005 dispone che  «Ai
fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere
un numero minimo di  produttori  aderenti  ed  un  volume  minimo  di
produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali.  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottare  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento,  le
organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di  cinque
produttori aderenti ed un  volume  minimo  di  produzione,  conferita
dagli associati, commercializzata direttamente pari a  3  milioni  di
euro» (articolo 3, comma 3). 
    La norma nazionale  appena  citata,  non  attribuisce  competenza
alcuna  alle  Regioni  ma,  anche  al  fine  di  garantire   uniforme
applicazione   del   diritto   europeo   in    Italia,    attribuisce
esclusivamente al Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali il compito di individuare i menzionati  parametri,  sebbene
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province  autonome  nella
sede  istituzionalmente  competente,  costituisce   espressione   del
principio  costituzionale  di  leale  collaborazione  tra  i  diversi
livelli di governo. Si tratta di un principio che  permea  il  nostro
sistema  di  regionalismo  cooperativo  e  che,  secondo   la   Corte
costituzionale, «deve governare i rapporti fra lo Stato e le  regioni
nelle materie e in relazione alle  attivita'  in  cui  le  rispettive
competenze concorrano o si intersechino. imponendo un contemperamento
dei rispettivi interessi  (cfr.  sentenza  n.  341  del  1996).  Tale
regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui
la Repubblica, nella salvaguardia  della  sua  unita',  "riconosce  e
promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adegua i principi e
i metodi della sua legislazione" (art. 5 Cost.), va  al  di  la'  del
mero riparto costituzionale delle  competenze  per  materia  e  opera
dunque su tutto l'arco delle  relazioni  istituzionali  fra  Stato  e
regioni  senza  che  a  tal  proposito  assuma  rilievo  diretto   la
distinzione  fra  competenze  legislative   esclusive   ripartite   e
integrative o  fra  competenze  amministrative  proprie  e  delegate»
(Corte costituzionale sentenza n. 242 del 18  luglio  1997;  si  veda
anche Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 23 gennaio 2006. 
    Richiamando il necessario coinvolgimento delle  Regioni  e  delle
Province autonome nello stabilire il numero minimo di  produttori  ed
il livello minimo di produzione e quindi la necessita' di  rispettare
il principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di  governo,
l'articolo  3  comma  3  del  decreto  legislativo   citato   intende
ragionevolmente conciliare le prerogative delle regioni in materia di
agricoltura con i  concorrenti  interessi  e/o  valori  che  tagliano
trasversalmente  la  materia  e  che  non  sono  riconducibili   alla
esclusiva competenza regionale. 
    Invero  la  disciplina  concernente   il   riconoscimento   delle
Organizzazioni   dei   produttori   agricoli,   incide    anche    su
materie-valori di competenza statale  quali  esemplificativamente  la
"tutela della concorrenza" articolo 117, comma 2, lettere  e),  della
Costituzione) o la "tutela  dell'ambiente"  articolo  117,  comma  2,
lettere s della Costituzione. 
    Tale circostanza giustifica l'intervento del legislatore  statale
in una materia, quale  quella  dell'agricoltura,  riconducibile  alla
competenza legislativa residuale delle regioni. 
    Tra  gli  scopi  istituzionali   delle   citate   Organizzazioni,
l'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 102  del
2005 inserisce quello di «promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del  benessere  degli  animali,
allo scopo di migliorare la  qualita'  delle  produzioni  e  l'igiene
degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e  del
paesaggio e favorire la biodiversita'». Si tratta, evidentemente,  di
una finalita' che dimostra l'interferenza della disciplina  in  esame
con  la  materia  "tutela  dell'ambiente",  di  esclusiva  competenza
statale. 
    Il legislatore nazionale, pertanto, non  solo  e'  legittimamente
intervenuto a disciplinare le Organizzazioni dei produttori  agricoli
attribuendo  al  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali il compito di individuare la quantita' minima  di  prodotto
ed il numero minimo di soci necessari  per  il  riconoscimento  delle
stesse, ma, allo stesso tempo, tenendo in debito conto gli  interessi
regionali coinvolti ha sancito la necessita' del ricorso alla "previa
intesa", e quindi ad uno strumento attuativo del principio  di  leale
collaborazione tra i diversi livelli di governo coinvolti. 
    La norma  regionale  in  oggetto  viola  tale  principio  poiche'
attribuisce alla  competenza  esclusiva  della  Giunta  regionale  il
compito di individuare i menzionati requisiti di riconoscimento. 
    In un caso analogo, la Corte Costituzionale con  sentenza  n.  14
del 13 gennaio 2004 ha  ascritto  alla  materia  della  tutela  della
concorrenza  i  sostegni  finanziari  che,  in   una   programmazione
economica, lo Stato aveva assegnato agli agricoltori. In particolare,
dopo aver definito "aiuti di Stato" le  misure  di  sostegno  per  il
settore produttivo agricolo, la Corte ha concluso per la legittimita'
della previsione normativa contestata proprio richiamando la materia,
di competenza esclusiva  statale,  della  tutela  della  concorrenza,
ovvero di garanzia di uguali chance  per  tutte  le  imprese  ovunque
allocate sul territorio nazionale. Ad avviso della Consulta, infatti,
"le regole della concorrenza non sono quindi  limitate  all'attivita'
sanzionatoria  della  trasgressione  della  normativa  antitrust   ma
comprendono anche il  regime  di  aiuti,  riguardanti  sia  il  campo
agricolo sia gli altri settori produttivi, sui quali  l'azione  della
Comunita' e' sinora in larga parte intessuta". 
    D'altronde  "la  tutela  della  concorrenza,  rende  palese   che
quest'ultima costituisce una  delle  leve  della  politica  economica
statale e pertanto non puo' essere intesa soltanto in senso  statico,
come garanzia  di  interventi  di  regolazione  e  ripristino  di  un
equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al
diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a  ridurre
squilibri, a favorire le condizioni di un  sufficiente  sviluppo  del
mercato o ad instaurare assetti concorrenziali". 
    Alla luce di quanto sopra esposto, la seconda parte dell'articolo
15, lettera a), della legge regionale n. 12  del  2015,  si  pone  in
contrasto con gli articoli  5  e  117,  primo  comma  che  impone  al
legislatore regionale di rispettare i vincoli posti  dall'ordinamento
comunitario e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, con
particolare riferimento al mancato rispetto del  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni, quale principio connaturato  alla
struttura stessa del regionalismo cooperativo. 
2) Violazione dell'art. 5 e dell'art. 117, comma secondo, lettere  e)
ed s della Costituzione in relazione  all'art.  15  lettera  e  della
legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    Considerazioni analoghe a quelle  sopra  esposte  tossono  essere
sviluppate per la disposizione contenuta  all'articolo  15,  lett.  e
della  legge  regionale  in  oggetto  che  attribuisce  alla   Giunta
regionale il compito di disciplinare il «controllo e la vigilanza sul
mantenimento dei requisiti nonche' delle cause di decadenza e  revoca
e delle relative sanzioni». 
    La citata normativa regionale si pone in contrasto con l'articolo
4, comma 3 del decreto  legislativo  n.  102  del  2005.  Tale  norma
infatti in ossequio al principio di leale  collaborazione  stabilisce
che spetti non alle regioni ma al Ministro delle politiche agricole e
forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
"definire le modalita' per il controllo  e  per  la  vigilanza  delle
organizzazioni dei produttori al fine di accertare  il  rispetto  dei
requisiti per il riconoscimento". Il decreto  definisce  altresi'  le
modalita' per la revoca del riconoscimento. 
    Anche  in  questo  caso  l'articolo  15  lettera  e  della  legge
regionale Umbria n. 12 del 2015 si pone in contrasto con gli articoli
5 e 117,  comma  secondo  lettere  e  ed  s  della  Costituzione  con
particolare riferimento al mancato rispetto del  principio  di  leale
collaborazione. 
3) Violazione dell'art. 117,  comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 9, comma 1,  lettera  a),  della  legge  regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    La norma esame, inserita nel Capo II, del Titolo III, della legge
in oggetto, rubricato "Interventi  di  promozione  e  di  sostegno  a
favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare",
statuisce che gli aiuti economici ivi previsti possono essere rivolti
ad una pluralita' di iniziative  tra  le  quali  si  inserisce,  alla
lettera a),  la  «costituzione  di  nuove  societa'  cooperative  con
priorita' per quelle costituite da giovani agricoltori  di  eta'  non
superiore ad anni quaranta». 
    Tale norma, nel limitare gli aiuti alla  costituzione  alle  sole
societa'  cooperative,  si  pone  in  contrasto  con  l'articolo  19,
paragrafo 2, del Regolamento CE 25 giugno 2014, n. 702/2014 rubricato
«Regolamento  della  commissione  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006». 
    La disposizione sopra citata, infatti,  prevede  la  possibilita'
per gli Stati di concedere aiuti  all'avviamento  purche'  di  stessi
siano destinati ad «associazioni o (...) organizzazioni di produttori
che sono state ufficialmente riconosciute  dall'autorita'  competente
dello Stato membro interessato sulla base della presentazione  di  un
piano aziendale». La norma regionale, pertanto, nella  parte  in  cui
riconosce  l'ammissibilita'  degli  aiuti  in  questione  alle   sole
societa'  cooperative,  escludendo  in  radice  tutte  le   ulteriori
tipologie  di  societa'  ed  imprese,  introduce  una   irragionevole
discriminazione  tra  i  possibili   destinatari   degli   aiuti   in
considerazione della mera forma giuridica assunta. Pertanto, la norma
contrasta con l'articolo  19,  paragrafo  2,  del  Regolamento  sopra
citato. Ne consegue che l'articolo 9,  comma  1,  lettera  a),  della
legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola  l'articolo  117,  primo
comma, della Costituzione che  impone  al  legislatore  regionale  di
rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario. 
4) Violazione dell'art. 117, comma primo, e comma secondo lettera  e)
della Costituzione in relazione all'art. 10, comma 1, lettera b della
legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    La disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera  13),
primo  capoverso,  della  legge  regionale  in  oggetto  prevede   la
possibilita' di attribuire un contributo pubblico  agli  investimenti
realizzati dalle sole «cooperative per la conduzione di terreni». 
    In questo caso emerge un contrasto della  disposizione  in  esame
con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) rubricato "Aiuti concessi dagli Stati". La normativa  europea,
infatti, stabilisce che «sono incompatibili con il  mercato  interno,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi  dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese  o  talune  produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (articolo  107,  comma
1). 
    L'articolo 10 comma 1 lettera  b)  primo  capoverso  della  legge
regionale in esame,  limitando  gli  aiuti  in  questione  alle  sole
«cooperative per la conduzione  di  terreni»,  determina  un  effetto
distorsivo della libera concorrenza. 
    Ne consegue  che  l'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  primo
capoverso, viola l'articolo 117 primo comma  della  Costituzione  che
impone  al  legislatore  regionale  di  rispettare  i  vincoli  posti
dall'ordinamento  comunitario  oltre  a  risultare   invasiva   della
competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   della
concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo lettera e). 
5) Violazione  dell'art.  117,  comma  primo  della  Costituzione  in
relazione all'art. 20, comma 1,  lettera  d)  della  legge  regionale
Umbria 9 aprile 2015. n. 12. 
    L'articolo in questione rubricato "Aiuti alla ricerca"  statuisce
che la Regione favorisce l'offerta di ricerca e a  tal  fine  concede
finanziamenti tra le altre cose per:  «la  diffusione  dei  risultati
della ricerca». La norma nel concedere  autonomo  finanziamento  alla
diffusione  dei  risultati  dell'attivita'  di  ricerca  si  pone  in
contrasto con l'articolo 31, paragrafo 4 del Regolamento n.  702  del
2014 "Aiuti alla ricerca e  allo  sviluppo  nei  settori  agricolo  e
forestale" nella parte  in  cui  stabilisce  che:  «I  risultati  del
progetto sovvenzionato sono messi a disposizione  su  Internet  dalla
data di conclusione del progetto o dalla data  in  cui  le  eventuali
informazioni  su  tali  risultati  sono  fornite  ai  membri  di   un
particolare organismo a seconda di cosa avvenga  prima.  I  risultati
restano a disposizione su Internet per un periodo  di  almeno  cinque
anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato». 
    Dalla norma europea si evince che il finanziamento  ricevuto  per
lo svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  deve  coprire  anche  la
diffusione via internet dei relativi risultati. 
    Pertanto, la previsione della Regione Umbria nella misura in  cui
autorizza autonomi finanziamenti per l'attivita'  di  diffusione  dei
risultati della ricerca, potrebbe dar luogo ad una sovracompensazione
in quanto il medesimo costo  deve  considerarsi  gia'  incluso  negli
aiuti erogati per il finanziamento della ricerca. 
    Ne consegue  che  l'articolo  20,  comma  1,  lettera  d),  viola
l'articolo  117,  primo  comma,  della  Costituzione  che  impone  al
legislatore regionale di rispettare i vincoli posti  dall'ordinamento
comunitario. 
6) Violazione dell'art. 117,  comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 43, comma 1 della legge regionale Umbria 9  aprile
2015, n. 12. 
    La disposizione "Divieto di coltivazione di piante  transgeniche"
della legge in esame, al comma 1, dispone  "1.  Al  fine  di  evitare
perdite di reddito  per  le  colture  convenzionali  e  biologiche  a
seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le
norme comunitarie vigenti in materia, e' vietata la  coltivazione  in
pieno campo, anche  a  fini  sperimentali,  su  tutto  il  territorio
regionale, di piante geneticamente modificate.". 
    Va  osservato  che  nell'ambito  del  vigente  quadro   normativo
europeo, la possibilita' di escludere la  coltivazione  di  organismi
geneticamente modificati (OGM) da vaste aree, al fine di  evitare  la
presenza  indesiderata  in  altri  prodotti,  e'  disciplinata  dalla
direttiva  (UE)2015/432  dell'1l  marzo  2015   che   ha   modificato
l'articolo 26 bis della direttiva  2001/18/CE,  inserendo  anche  gli
articoli 26 ter e 26 quater che dettano una  specifica  procedura  da
seguire, stabilendo, inoltre, determinate misure transitorie  per  il
periodo compreso tra il 2 aprile 2015 e il 3 ottobre 2015. 
    Risulta pertanto precluso a una regione do so il  2  aprile  2015
poter  escludere  dal  territorio  regionale   la   coltivazione   di
orgranismi  geneticamente  modificati  utilizzando  un  provvedimento
normativo che non sia coerente con lo specifico procedimento previsto
dalla citata  normativa  europea  che  prevede  un  im  prescindibile
coinvollimento della Commissione europea. 
    Per tale motivo l'articolo  43  comma  1  della  legge  regionale
Umbria n. 12  del  2015  viola  l'articolo  117,  stimo  comma  della
Costituzione che impone al  legislatore  regionale  di  rispettare  i
vincoli sosti dall'ordinamento comunitario. 
7) Violazione  dell'art.  117,  comma  primo  della  Costituzione  in
relazione all'art. 46 della legge regionale Umbria 9 aprile  2015  n.
12. 
    La disposizione contenuta nell'articolo 46 "Ricerca" della  legge
regionale prevede: "1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle
ricerche finalizzate alla diversificazione dei  sistemi  agrari  e  a
quelle volte  alla  individuazione,  valorizzazione  e  tutela  delle
risorse  geneticamente  autoctone  nonche'  alla  relativa  creazione
varietale  basata  su  genotipi  locali,  tradizionali  di  interesse
agrario. 
    2. Sono escluse dalla erogazione di  finanziamenti  regionali  le
ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica. 
    3.  Le  emissioni  deliberate  autorizzate  dal  Ministero  della
sanita' ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno  essere
effettuate esclusivamente nelle zone  non  contemplate  dal  presente
Capo". 
    In merito a  tale  disposizione,  va  precisato  che  l'autorita'
nazionale  competente   per   quanto   riguarda   le   autorizzazioni
all'emissione deliberata nell'ambiente  di  OGM  per  qualsiasi  fine
diverso dall'immissione in commercio, ovvero per scopi  sperimentali,
e' il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, secondo la procedura prevista dal Titolo II del d.lgs. 8 luglio
2003, n. 224.  Il  Ministero  della  salute  e'  autorita'  nazionale
competente ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001,  n.  206,  per  quanto
riguarda l'attuazione della direttiva 98/81/CE concernente  l'impiego
confinato di microorganismi geneticamente modificati. 
    Considerato, quindi, che le disposizioni regionali in  esame  non
appaiono conformi  alla  vigente  normativa  europea  in  materia  di
coesistenza  tra  coltivazioni  di  OGM  e  quelle  convenzionali   e
biologiche, si ritiene che l'articolo 46 viola l'articolo 117,  primo
comma, della Costituzione che  impone  al  legislatore  regionale  di
rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario. 
8) Violazione dell'art  117,  comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 48 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015,  n.
12. 
    La  disposizione   contenuta   nell'articolo   48   "Ristorazione
collettiva"  della  legge  regionale  prevede  che  "nei  servizi  di
ristorazione collettiva  di  asili,  scuole,  universita',  ospedali,
luoghi di cura, gestiti  da  enti  pubblici  o  da  soggetti  privati
convenzionati, e' vietata la somministrazione di prodotti  contenenti
organismi  geneticamente  modificati.".  Il  comma  2  fa  carico  ai
soggetti gestori dei  predetti  servizi,  di  verificare,  attraverso
dichiarazione del fornitore,  l'assenza  di  organismi  geneticamente
modificati  o  di  prodotti   da   essi   derivati   negli   alimenti
somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive  di
organismi geneticamente modificati. 
    Tale   disposizione   si   configura   come    costituzionalmente
illegittima perche', in base al regolamento  CE  n.  1829/2003,e'  da
ritenersi preclusa, per la Regione,  la  possibilita'  di  vietare  a
livello regionale la somministrazione di prodotti contenenti OGM,  il
cui uso sia stato consentito da un'autorizzazione europea. 
    Ne consegue che l'articolo 48, della legge regionale Umbria n. 12
del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della  Costituzione  che
impone  al  legislatore  regionale  di  rispettare  i  vincoli  posti
dall'ordinamento comunitario. 
9) Violazione dell'art. 117,  comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 64, comma 1,  lettera  a)  della  legge  regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    L'articolo in esame, inserito nel Capo rubricato  "Incentivazione
degli ammendanti ai  fini  della  tutela  della  qualita'  dei  suoli
agricoli", statuisce che «sono concessi contributi economici per:  a)
l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o  letame  sino  ad  un
massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque
anni: (...)». Al riguardo, nel precisare che gli ammendanti sono quei
fertilizzanti che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo, va
rilevato  che  la  norma  sopra  citata  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE nella misura in cui
stabilisce che: «Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
interno: (...) c) gli aiuti destinati ad  agevolare  lo  sviluppo  di
talune attivita' o di talune regioni economiche». 
    Costituisce,  infatti,   principio   generale   in   materia   di
ammissibilita' degli aiuti  di  Stato,  quello  per  cui  gli  stessi
possono essere concessi esclusivamente  per  finanziare  investimenti
con effetti incentivanti sulla produzione. Tali aiuti,  invece,  sono
esclusi per le c.d. spese di funzionamento, tra le quali rientrano le
spese per l'utilizzo di ammendanti al terreno agricolo. 
    In  questo  senso  puo'  citarsi  il  considerando  n.   38   del
Regolamento  n.  702  del  2014  secondo  il  quale:   «   Ai   sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,  gli  aiuti
non dovrebbero avere come unico  effetto  la  riduzione,  in  maniera
continuativa o periodica, dei costi di esercizio che il  beneficiario
dovrebbe normalmente sostenere e dovrebbero essere proporzionati agli
svantaggi  da  superare  per  conseguire  i  benefici  socioeconomici
auspicati nell'interesse dell'Unione. Gli aiuti di Stato  unilaterali
intesi  meramente  a  migliorare  la   situazione   finanziaria   dei
produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del  settore
e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla  base  del
prezzo, della quantita', dell'unita' di produzione o dell'unita'  dei
mezzi  di  produzione  dovrebbero   essere   considerati   aiuti   al
funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Se concessi  nel
settore agricolo, tali aiuti potrebbero  inoltre  interferire  con  i
meccanismi  delle  organizzazioni  comuni  di  mercato.  E'  pertanto
opportuno limitare il campo di applicazione del presente  regolamento
a determinate tipologie di aiuto». 
    Ne consegue che l'articolo 64, comma 1, lettera a),  della  legge
regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117,  primo  comma,
della Costituzione che impone al legislatore regionale di  rispettare
i vincoli posti dall'ordinamento comunitario. 
10) Violazione dell'art. 117, comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g)  ed  all'art.
83, comma 1, lettere a), b), d) ed e) della legge regionale Umbria  9
aprile 2015, n. 12. 
    Gli articoli citati, inseriti nel Capo  rubricato  "Interventi  a
favore degli allevatori per fronteggiare  eventuali  danni  correlati
all'epidemia della febbre  catarrale  dei  ruminanti  (blue-tongue)",
stabiliscono che, in caso di epidemia di c.d. blue-tongue, la Regione
Umbria puo' erogare aiuti agli allevatori (anche) al fine di  coprire
taluni danni (quali (i) la morte, (ii)gli aborti  tardivi,  (iii)  la
riduzione della  natalita'  e  (iv)  la  riduzione  della  produzione
lattea) derivanti non dalla malattia in se',  ma  dalla  vaccinazione
obbligatoriamente imposta  come  conseguenza  del  diffondersi  della
stessa epidemia. 
    Cosi'  strutturate   tali   disposizioni   contrastano   con   il
Regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014  che,  all'articolo  26,
paragrafi 7 e 8, nel disciplinare gli "Aiuti destinati a indennizzare
i costi della  prevenzione,  del  controllo  e  dell'eradicazione  di
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a  ovviare
ai danni  causate  da  epizoozie  e  organismi  nocivi  ai  vegetali"
stabilisce, ai paragrafi 7 ed 8, che: «7. Nel caso  delle  misure  di
prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti  costi  ammissibili:  a)
controlli sanitari; b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;  c)
test e altre indagini, compresi  i  test  TSE  e  BSE;  d)  acquisto,
stoccaggio, somministrazione e distribuzione  di  vaccini,  medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; e)
abbattimento o soppressione preventivi degli  animali  o  distruzione
dei prodotti di origine animale e  delle  piante  nonche'  pulizia  e
disinfezione dell'azienda e delle attrezzature. 
    8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli  aiuti
finanziano i seguenti costi ammissibili: a) test e altre indagini  in
caso  di  epizoozie,  compresi  i  test  TSE  e  BSE;  b)   acquisto,
stoccaggio, somministrazione e distribuzione  di  vaccini,  medicine,
sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; c)
abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione
dei prodotti ad essi collegati  o  distruzione  di  piante,  comprese
quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure  imposte
dalle   autorita'   competenti   nonche'   pulizia   e   disinfezione
dell'azienda e delle attrezzature». 
    La norma comunitaria dispone l'ammissibilita' di  aiuti  pubblici
solo qualora diretti a finanziare i costi direttamente connessi  alle
epizoozie, compresa l'esecuzione delle vaccinazioni, ma non  i  costi
volti a compensare i danni che sono conseguenza non della malattia in
se' ma della vaccinazione stessa, come invece  previsto  dalla  legge
regionale in oggetto. 
    Ne consegue che l'articolo 81, comma 3, lettere a), b), f) e g) e
l'articolo 83, comma 1, lettere a), b) d) ed e) della legge regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12, violano con l'articolo 117, primo  comma
della Costituzione che impone al legislatore regionale di  rispettare
i vincoli posti dall'ordinamento comunitario. 
11) Violazione dell'art. 117, comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 83, comma 1,  lettera  c)  della  legge  regionale
Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    La norma in esame, relativa alla "misura degli aiuti" in caso  di
epidemia di c.d. blue-tongue, dispone che nel caso di costi  connessi
allo smaltimento delle carcasse  l'indennizzo  puo'  essere  concesso
«nella misura  dell'ottanta  per  cento  della  spesa  effettivamente
sostenuta». Tuttavia, al riguardo il Regolamento (CE) n. 702 del 2014
statuisce che gli aiuti per la distruzione dei capi morti non possono
eccedere il 75 per cento dei costi sostenuti (articolo 27,  comma  1,
lettera c)). 
    Ne consegue che l'articolo 83, comma 1, lettera  c)  della  legge
regionale Umbria 9 aprile 2015, n.  12,  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo  117,  primo  comma,  della  Costituzione  che  impone  al
legislatore  di   rispettare   i   vincoli   posti   dall'ordinamento
comunitario. 
12) Violazione dell'art. 117, comma  primo,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 95, comma 2, della legge regionale Umbria 9 aprile
2015, n. 12. 
    L'articolo in questione relativo agli aiuti concessi  in  materia
di apicoltura e rubricato  "Concessione  finanziamenti  e  intensita'
dell'aiuto" statuisce, al comma 2, che «Per gli interventi di cui  al
comma  1,  lettera  a)  (investimenti  immobiliari  e  mobiliari)  e'
concesso un contributo  fino  al  cinquanta  per  cento  della  spesa
ammissibile». 
    La norma in esame, nel riconoscere un contributo pubblico per gli
investimenti immobiliari e mobiliari  pari  al  cinquanta  per  cento
della spesa, contrasta con l'articolo 14, paragrafo  9,  lettera  d),
del Regolamento n. 702 del 2014 nella parte in  cui  stabilisce  che:
«L'intensita' di aiuto e' limitata al: a) 75% dell'importo dei  costi
ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) 75%  dell'importo  dei
costi  ammissibili  nelle  isole  minori  del  Mar   Egeo;   c)   50%
dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in
tutte le regioni il cui PIL pro capite nel  periodo  dal  1°  gennaio
2007 al 31 dicembre 2013  e'  stato  inferiore  al  75%  della  media
dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al  75%  della
media del PIL dell'UE-27; d) 40% dell'importo dei  costi  ammissibili
nelle altre regioni». 
    Invero la Regione  Umbria  sulla  base  dei  parametri  economici
indicati, rientra nella categoria di cui alla lettera d) e, pertanto,
l'intensita' dell'aiuto non puo' superare il limite del quaranta  per
cento dei costi ammissibili. 
    Ne consegue l'articolo 95, comma 2 della legge  regionale  Umbria
n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione
che impone al legislatore regionale di  rispettare  i  vincoli  posti
dall'ordinamento comunitario. 
13) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione  all'art.
127 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12. 
    La disposizione, in materia  di  raccolta  di  funghi,  contenuta
all'art. 127 prevede che i cittadini  non  residenti  nel  territorio
della Regione (ad esclusione dei residenti all'estero, iscritti nelle
liste  elettorali  di  un  qualsiasi  comune  della   Regione)   sono
autorizzati alla raccolta dei funghi solo a fronte del  pagamento  di
un  contributo,  di  euro  50,00,  dovuto  per  le  spese   sostenute
nell'esercizio delle funzioni amministrative. 
    Detta forma di  imposizione  in  manto  dovuta  per  il  rilascio
dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, appare  sostanzialmente
riconducibile alla tassa  di  concessione  regionale,  quale  tributo
prorio delle regioni ai sensi dell'art. 8, primo  comma  del  decreto
legislativo  n.  68  del  2011.  (Norme  in  materia  di  federalismo
regionale). La circostanza che il pagamento di tale tassa sia imposto
esclusivamente  ai  cittadini  non  residenti  nel  territorio  della
regione Umbria (e quindi a soggetti provenienti  da  altre  regioni),
determina effetti discriminatori nei confronti di tali  contribuenti.
La previsione pertanto, si pone in  contrasto  con  il  principio  di
uguglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale degli art. 15, lettera a); art. 15, lettera  e);  art.
9, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1, lettera b); art. 20,  comma
1, lettera d); art. 43; art. 46; art. 48; art. 64, comma  1,  lettera
a); art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e  g);  art.  83,  comma  1,
lettere a), b), d) ed e); art. 83, comma  1,  lettera  c);  art.  95,
comma 2 e art. 127. 
    Si allega: 
    1. estratto conforme del verbale della seduta del  Consiglio  dei
ministri dell'11 giugno 2015; 
    2. relazione del Ministro proponente. 
        Roma, 12 giugno 2015 
 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti 
 
 
   Relata di Notifica ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 
               ed art. 55, legge 19 giugno 2009, n. 69 
 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  con  sede  in  Roma  via  dei
Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21  gennaio  1994,
n.  53  e  dell'art.  55  della  legge  19  giugno   2009,   n.   69,
nell'interesse  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   pt,
rappresentato e difeso ex lege, ha notificato  l'antescritto  ricorso
alla Corte Costituzionale a: 
    1) Regione Umbria in persona del Presidente pt, nella sua sede in
Perugia, Corso Vannucci  n.  96  (CAP  06121)  ivi  spedendone  copia
conforme all'originale a mezzo di Poste  Italiane  Spa  -  Centro  di
meccanizzazione  postale  di  Roma  Fiumicino  CMP  FCO  -  Sportello
avanzato  per  il  servizio   integrato   notifiche   (SIN),   presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato   con   raccomandata   a.r.   n.
78134640485-3 del 12 giugno 2015. 
    Reg. Cron. n. 4245. 
 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti