N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2015

Ordinanza del 27  marzo  2015  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte  sul  ricorso  proposto  da  Ditta  Vottero
autoservizi di Vottero Prina Fiorenzo contro Provincia di Torino. 
 
Trasporto - Norme della  Regione  Piemonte  -  Norme  in  materia  di
  trasporto di viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di  autobus
  con conducente - Previsto divieto per le imprese  che  svolgono  la
  predetta attivita' di incrementare il parco autobus  con  automezzi
  usati - Lesione del  principio  di  uguaglianza  per  il  deteriore
  trattamento delle imprese che esercitano la medesima attivita'  nel
  territorio piemontese rispetto  a  quelle  che  la  esercitano  nel
  territorio di altre Regioni - Violazione del principio di  liberta'
  di  iniziativa  economica  privata   -   Violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti da normativa comunitaria -  Lesione  della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  sicurezza e in materia di tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, art. 12,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo e secondo, lett. h)  e
  lett. s); direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. 
(GU n.34 del 26-8-2015 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                           PER IL PIEMONTE 
                           Sezione Seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 700 del 2014, proposto da Ditta Vottero Autoservizi
di Vottero Prina Fiorenzo, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Marina
Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio  in  Torino,  corso
Duca degli Abruzzi, 42; 
    Contro Provincia di Torino, rappresentata e difesa  dagli  avv.ti
Silvana Gallo e Francesca Massacesi, con domicilio eletto in  Torino,
corso Inghilterra, 7/9; 
    Per  l'annullamento  della  determinazione  del   Dirigente   del
Servizio Trasporti della Provincia di Torino n. 141-8771 del 19 marzo
2014, con  la  quale  e'  stata  rigettata  l'istanza  di  nulla-osta
all'immatricolazione     dell'autobus     Fiat     Iveco      (telaio
ZCF718D0007000006) ad incremento  del  parco  automezzi  dell'impresa
ricorrente; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  della  Provincia  di
Torino; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come  specificato
nel verbale; 
 
                              F a t t o 
 
    L'impresa ricorrente esercita l'attivita' di noleggio autobus con
conducente ed e' iscritta al  registro  previsto  dall'art.  5  della
legge regionale piemontese n. 22 del 2006. 
    Espone di aver richiesto alla Provincia di  Torino,  con  istanza
del   4   febbraio   2014,   l'autorizzazione    all'immatricolazione
dell'autobus  usato  Fiat  Iveco   (telaio   ZCF718D0007000006),   ad
incremento del proprio attuale parco automezzi. 
    Impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale  la  Provincia
ha respinto l'istanza, in applicazione  dell'art.  12,  terzo  comma,
della legge regionale del Piemonte n. 22 del 2006, ai cui sensi: "Gli
incrementi    del    parco    autobus    successivi    al    rilascio
dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi". 
    Deduce, con unico ed articolato motivo, l'illegittimita' derivata
dall'incostituzionalita' dell'art. 12 della legge regionale n. 22 del
2006, per contrasto con gli artt. 3, 41  e  117  della  Costituzione,
anche in relazione alla disciplina statale contenuta nella  legge  n.
218 del 2003. 
    Afferma che la Regione Piemonte avrebbe introdotto una  singolare
e piu' restrittiva regolamentazione  dei  requisiti  degli  automezzi
acquistati dalle imprese per incrementare il parco autobus, la  quale
non troverebbe corrispondenza nella legislazione delle altre  Regioni
a statuto ordinario. 
    Si e' costituita la Provincia di  Torino,  chiedendo  il  rigetto
dell'impugnativa. 
    Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio  2015  la  causa  e'
passata in decisione. 
 
                               Diritto 
 
1. La normativa statale. 
    L'attivita' di noleggio autobus con conducente e' regolata  dalla
legge 11 agosto 2003, n. 218 ("Disciplina dell'attivita' di trasporto
di  viaggiatori  effettuato  mediante   noleggio   di   autobus   con
conducente" pubblicata nella G.U. del 18 agosto 2003, n. 190). 
    Per quanto qui rileva, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 cosi'
dispone: 
    "1. L'esercizio dell'attivita' di  trasporto  di  viaggiatori  su
strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica  ai
sensi dell'art. 41 della Costituzione,  cui  possono  essere  imposti
esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di   carattere   sociale   o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto
previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
    2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali  a
tutela della  concorrenza  nell'ambito  dell'attivita'  di  trasporto
effettuata mediante servizi di noleggio di  autobus  con  conducente,
nel  rispetto  dei  principi  e  dei  contenuti   normativi   fissati
dall'ordinamento comunitario. 
    3. Ai sensi della presente legge, costituisce  distorsione  della
concorrenza  l'utilizzo  di  autobus   acquistati   con   sovvenzioni
pubbliche di cui non possa beneficiare  la  totalita'  delle  imprese
nazionali. 
    4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma  1,  e'
garantire in particolare: 
        a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di
accesso  delle  imprese  al  mercato,  nonche'  il  libero  esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone; 
        b) la sicurezza dei  viaggiatori  trasportati,  l'omogeneita'
dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro". 
    L'art. 2 della legge n. 218 del 2003 stabilisce: 
    "1. Sono  definite  imprese  esercenti  servizi  di  noleggio  di
autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi
all'accesso  alla  professione  di   trasportatore   su   strada   di
viaggiatori, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  22
dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita'
di trasporto  di  persone  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,
utilizzando autobus  rispondenti  alle  caratteristiche  tecniche  di
esercizio, dei quali hanno la disponibilita'. 
    2.  Per  servizi  di  noleggio  di  autobus  con  conducente  si'
intendono i servizi di trasporto di  viaggiatori  effettuati  da  una
impresa professionale per  uno  o  piu'  viaggi  richiesti  da  terzi
committenti  o  offerti  direttamente  a  gruppi  precostituiti,  con
preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata
e  dell'importo  complessivo  dovuto  per   l'impiego   e   l'impegno
dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da
frazionare tra i singoli componenti del gruppo. 
    3. Per autobus si intendono gli  autoveicoli  definiti  dall'art.
54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni. 
    4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui  alla  legge  15
gennaio  1992,  n.  21,  le  imprese  di  trasporto  di   viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in  qualsiasi
forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei  servizi
di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. 
    5. Per disponibilita'  degli  autobus  si  intende  il  legittimo
possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto,  locazione
con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio". 
    L'art. 4 della  legge  (rubricato  "Adempimenti  delle  regioni")
dispone: 
    "1. Al  fine  di  definire  i  contenuti  e  le  modalita'  delle
prestazioni che le imprese  professionali  esercenti  l'attivita'  di
noleggio  di  autobus  con  conducente  sono  tenute  a  fornire   ai
committenti  o  ai  sottoscrittori   delle   relative   offerte,   di
subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della  regolamentazione
comunitaria e nazionale  in  materia  di  rapporti  di  lavoro  e  di
prestazioni  di  guida,  di  assicurare   condizioni   omogenee   per
l'inserimento  sul  mercato  delle  imprese  nazionali  e  di  quelle
comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti  legislativi  o
regolamentari che  siano  rispondenti  ai  criteri  di  tutela  della
liberta' di concorrenza di cui alla presente legge. 
    2.  In  particolare,  spetta  alle  regioni  l'adozione  di  atti
legislativi o regolamentari volti: 
        a)  a  stabilire  le  modalita'   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 5; 
        b) a fissare le modalita' e le procedure  per  l'accertamento
periodico  della  permanenza  dei  requisiti  previsti  dalle   norme
comunitarie  e  nazionali  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
trasporto di viaggiatori su strada. 
    3. Per un quadro di riferimento complessivo sul  numero  e  sulla
distribuzione  territoriale  delle  imprese  professionali  esercenti
l'attivita' di noleggio di autobus  con  conducente,  ai  fini  degli
adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario,  le
regioni istituiscono il registro regionale  delle  imprese  esercenti
l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di  autobus
con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari  delle
autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la  specificazione
del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli  autobus
acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della  predisposizione
e dell'aggiornamento da parte dello stesso  Ministero  di  un  elenco
nazionale delle imprese professionali  di  noleggio  di  autobus  con
conducente aventi sede sul territorio italiano". 
    Infine, l'art. 5 della legge  (rubricato  "Accesso  al  mercato")
dispone: 
    "1.  L'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con  conducente   e'
subordinata al rilascio,  alle  imprese  in  possesso  dei  requisiti
relativi alla professione di trasportatore su strada di  viaggiatori,
di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali
allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede  legale  o  la
principale organizzazione aziendale. 
    2. L'autorizzazione di cui al comma  1  consente  lo  svolgimento
professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente  e
l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. 
    3.  L'autorizzazione  non  e'  soggetta  a  limiti  territoriali.
L'esercizio dei servizi internazionali e', peraltro,  subordinato  al
possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o  di  chi
dirige,  in  maniera  continuativa  ed  effettiva,   l'attivita'   di
trasporto,   dell'attestato   di   idoneita'   professionale   esteso
all'attivita' internazionale. 
    4.  Le  regioni  stabiliscono  la  periodicita'  temporale  delle
verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti  in  base
ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione. 
    5. Copia conforme dell'autorizzazione deve  essere  conservata  a
bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in base ad essa". 
2. La normativa regionale piemontese. 
    In sintesi, la legge regionale 26  giugno  2006,  n.  22  ("Norme
in materia di trasporto di viaggiatori effettuato  mediante  noleggio
di autobus con conducente" - pubblicata nel B.U.R.P.  del  29  giugno
2006,  n.  26)  ha  delegato  alle   Province   il   rilascio   delle
autorizzazioni  e  le  funzioni  di  vigilanza  sulle   imprese   che
effettuano il noleggio (art. 3), ha regolamentato il procedimento  di
rilascio dell'autorizzazione, le  modalita'  di  presentazione  della
relativa   domanda,   le   ipotesi   di    sospensione    e    revoca
dell'autorizzazione e l'entita' delle sanzioni amministrative  (artt.
4, 8 e 9), ha conservato alla Regione Piemonte  la  competenza  sulla
tenuta del registro  delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
noleggio (art. 5). 
    La norma qui controversa, come si e' anticipato, ha vietato  alle
imprese iscritte al registro della Regione Piemonte  di  incrementare
il parco autobus con mezzi usati. 
    L'art.  12  della  legge  (rubricato  "Qualita'  degli  autobus")
recita: 
    "1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le  imprese  si
dotano di un parco autobus adibito a  noleggio  avente  un'anzianita'
media non superiore ad  otto  anni,  con  un'anzianita'  massima  per
singolo autobus non superiore a quindici anni ed  in  ogni  caso  una
percorrenza chilometrica  massima  pari  a  1.000.000  di  chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti. 
    2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi sei anni
dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza  di
uno solo dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione e' sospesa
fino alla effettiva reintegrazione dello stesso. 
    3. Gli  incrementi  del  parco  autobus  successivi  al  rilascio
dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi". 
3. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    La ricorrente Ditta Vottero Autoservizi impugna il  provvedimento
con cui la Provincia di Torino ha negato il rilascio  del  nulla-osta
all'immatricolazione di un autobus  usato,  in  applicazione  diretta
dell'art. 12, terzo comma, della legge regionale del Piemonte  n.  22
del 2006. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'anzidetta  norma
di legge regionale  assume  rilevanza  pregiudiziale  ai  fini  della
decisione del ricorso. Infatti,  essa  sostanzialmente  coincide  con
l'unica ed articolata censura  dedotta  dall'impresa  ricorrente.  Il
provvedimento provinciale di  diniego  si  fonda  esclusivamente  sul
precetto vincolante posto dalla normativa regionale. 
4. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Secondo l'argomentata ricognizione  della  ditta  ricorrente,  in
nessun'altra Regione a statuto  ordinario  vigerebbe  una  previsione
analoga a quella dell'art. 12, terzo  comma,  della  legge  regionale
piemontese n. 22 del 2006, che vieta di incrementare il parco autobus
con automezzi usati, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche
e dal grado di vetusta' degli stessi. 
    Ne  discenderebbe,  secondo  la   ricorrente,   un'immediata   ed
ingiustificata disparita' di trattamento tra  le  imprese  che  hanno
sede nella Regione Piemonte e le altre imprese italiane  che  operano
nel settore del noleggio autobus con conducente. 
    4.1.  Sotto  un  primo   profilo,   il   Collegio   osserva   che
l'uguaglianza davanti alla legge, sancita dall'art.  20  della  Carta
dei diritti UE, e' un principio generale del diritto europeo  per  il
quale situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso
e situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo,  a
meno che una differenziazione non sia  "obiettivamente  giustificata"
(cfr., tra molte: Corte Giust. CE, sent. 11  luglio  2006,  C-313/04,
Franz  Egenberger).  Secondo  la  giurisprudenza  della  Corte,   una
differenza di trattamento "e' giustificata se si fonda su un criterio
obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un
legittimo scopo  perseguito  dalla  normativa  in  questione  e  tale
differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di
cui  trattasi"  (Id.,  sent.  16  dicembre  2008,  C-127/07,  Arcelor
Atlantique et Lorraine). 
    Il Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 ("Norme comuni
sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare   l'attivita'   di
trasportatore su strada" - pubblicato nella G.U.U.E. del 14  novembre
2009) non detta alcuna prescrizione in  ordine  alle  caratteristiche
degli automezzi che possono essere  acquistati  ed  utilizzati  dalle
imprese di trasporto. 
    L'art. 3 del Regolamento (rubricato  "Requisiti  per  l'esercizio
della professione di trasportatore su strada") dispone: 
    "1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore  su
strada: 
        a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro; 
        b) sono onorabili; 
        c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; 
        d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta. 
    2.  Gli  Stati  membri  possono  decidere  di  imporre  requisiti
supplementari, proporzionati e non  discriminatori,  che  le  imprese
devono soddisfare per esercitare la professione di  trasportatore  su
strada" . 
    Sotto tale profilo, la norma regionale  qui  controversa  avrebbe
introdotto  un  requisito  di  esercizio  non  previsto  dal  diritto
europeo, con effetto  discriminatorio  nei  confronti  delle  imprese
stabilite nella Regione Piemonte, in  violazione  dell'art.  3  Cost.
nonche' dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni  di
conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario. 
    4.2.  Sul  piano  costituzionale,  la  norma  controversa  appare
altresi'  in  diretto  contrasto  con  la  natura   "trasversale"   e
prevalente della  tutela  della  libera  concorrenza,  sancita  dalla
direttiva 2006/123/CE. Al riguardo, e' stata ripetutamente  affermata
l'impossibilita' per le Regioni di introdurre nell'ordinamento, anche
per  via  normativa,  previsioni  atte  a  distorcere  il   confronto
concorrenziale e la liberta' d'impresa sul piano interspaziale, ossia
tra territori regionali differenti (si veda, da ultimo: Corte  Cost.,
sent. 11 giugno 2014 n. 165, che ha dichiarato  l'incostituzionalita'
di  alcune  norme  della  legge  regionale  toscana  in  materia   di
commercio, con la motivazione che si riporta: 
    "(... ) I predetti oneri documentali e le attivita' supplementari
richieste, insieme con l'appesantimento della procedura davanti  allo
sportello unico, rappresentano  un  ostacolo  effettivo  alla  libera
concorrenza  nella  Regione  Toscana,  sotto  un   duplice   profilo,
interregionale e  intraregionale.  Da  un  lato,  gli  operatori  che
intendono operare nel territorio della  Regione  Toscana  si  trovano
esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori  di  altre  Regioni,
anche limitrofe; dall'altro, all'interno della stessa  Regione,  tali
oneri aggiuntivi rappresentano per i nuovi esercenti  delle  barriere
all'entrata che pongono questi ultimi in una posizione di  svantaggio
rispetto   a   chi   gia'   svolge   un'attivita'   commerciale.   La
discriminazione rilevata e' dunque duplice:  sia  interspaziale,  fra
operatori di Regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori  gia'
presenti nel mercato e nuovi"). 
    La legge statale non prevede limitazioni all'utilizzo di  autobus
usati. 
    Ne'   prevede   limitazioni    territoriali    per    l'esercizio
dell'attivita' di noleggio da parte delle imprese autorizzate. 
    Come si e' visto, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 stabilisce
che l'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su  strada
"rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai  sensi
dell'art.  41  della  Costituzione,  cui   possono   essere   imposti
esclusivamente  vincoli  per  esigenze   di   carattere   sociale   o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza". 
    L'art. 4 della legge n. 218 del 2003 non attribuisce alle Regioni
il potere di disciplinare in senso piu' restrittivo la  tipologia  di
automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate. 
    Pertanto, la norma regionale piemontese violerebbe gli  artt.  3,
41 e 117 Cost., introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo  di
autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel
registro della Regione Piemonte, al di fuori dei  principi  stabiliti
dalla legge statale e delle competenze  riservate  alla  legislazione
regionale. 
    4.3. Ove, invece, il divieto di acquisire autobus usati  trovasse
la  propria  giustificazione  nell'obiettivo  di   salvaguardare   la
sicurezza (in particolare, la sicurezza della  circolazione  e  degli
utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per  il
contenimento delle  emissioni  inquinanti),  la  norma  regionale  si
porrebbe in contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,  Cost.,  che
riserva alla potesta' esclusiva statale le  materie  della  sicurezza
(lett. h) e della tutela dell'ambiente (lett. s). 
5. Conclusioni. 
    Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva  questione  di
costituzionalita' dell'art. 12, terzo comma,  della  legge  regionale
del Piemonte 26 giugno 2006 n. 22, per violazione degli artt. 3, 41 e
117 (primo e secondo comma) della Costituzione, nella  parte  in  cui
vieta alle imprese che svolgono attivita'  di  noleggio  autobus  con
conducente di incrementare il parco autobus con automezzi usati. 
    Resta  sospesa  ogni  decisione  sull'impugnativa  in   epigrafe,
dovendo  la  questione  essere  demandata  al  giudizio  della  Corte
costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  il  Piemonte  (Sezione
Seconda), visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948  n.  1  e  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni  altra  pronuncia  in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
12, terzo comma, della legge regionale del Piemonte 26 giugno 2006 n.
22, in relazione agli artt. 3, 41 e 117 (primo e secondo comma) della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente  della  Giunta  della  Regione
Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale  del
Piemonte. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Vincenzo Salamone, Presidente 
    Savio Picone, Primo Referendario, Estensore 
    Paola Malanetto, Primo Referendario 
 
                  Il Presidente: Vincenzo Salamone 
 
 
           L' Estensore, Primo Referendario: Savio Picone