N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2015
Ordinanza del 13 marzo 2015 del Tribunale di Bologna nel procedimento civile promosso da H.J.J.N. contro INPS. Straniero e apolide - Assegno sociale - Condizioni - Titolarita' della carta di soggiorno - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 18. - Costituzione, artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.(GU n.35 del 2-9-2015 )
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione lavoro Procedimento n. 2243/2014, promosso da: H, J. J. N., contro INPS, avente ad oggetto: richiesta di assegno sociale all'NPS, da parte di cittadino Siriano residente in Italia dal 1° agosto 1992, ma privo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza. H. J. J. N. ha convenuto in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere cittadino Siriano, regolarmente residente in Bologna dal 1° agosto 1992, e di avere presentato domanda all'Inps, in data 21 maggio 2013, per la concessione dell'assegno sociale. Affermava poi che l'Inps aveva respinto la richiesta, poiche' il ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. Proseguiva contestando fondatezza di tale decisione dell'Istituto previdenziale, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse l'Inps alla erogazione del beneficio. Si costituiva in giudizio l'Inps affermando che la domanda amministrativa del ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale, era stata respinta, poiche' il medesimo ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. Tutto cio' premesso, Osserva il Tribunale che la norma in questione appare insanabilmente contrasto con l'art. 10, primo comma della carta Costituzionale, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla appartenenza a determinate entita' politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona. Sul punto la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata in situazioni analoghe con le sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009. Nella presente fattispecie ravvisa inoltre il Tribunale una palese violazione dell'art. 117, 1° comma della Carta Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei Diritti Dell'uomo e delle Liberta' Fondamentali, nonche' dell'art. 1 del Protocollo della Convenzione stessa, adottata a Parigi in data 20 marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948, come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sulla base delle considerazioni svolte nella Sentenza della Corte costituzionale n. 87/2010, dovendosi ritenere che le prestazioni assistenziali in esame sono destinate a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona, ovvero a costituire un diritto fondamentale, in quanto garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto beneficiario. La violazione dell'art. 117 comma 1° della Carta Costituzionale, in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei Diritti Dell'uomo e delle Liberta' Fondamentali, appare ancora piu' evidente, ove si pensi che la prestazione oggetto del presente procedimento e' in ogni caso subordinata all'esistenza di uno stato di bisogno del richiedente e della sua famiglia, quest'ultima ove esistente, dal momento che la concessione del beneficio in parola e' subordinata al non superamento di limiti reddituali del richiedente e del coniuge, ove il richiedente sia sposato, ed e' subordinata altresi' al requisito della effettiva e stabile residenza da almeno dieci anni, nel territorio italiano. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini della decisione atteso che il ricorrente e' in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno sociale, e la Difesa dell'Istituto non ha contestato la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari alla concessione, allegano che il rifiuto della prestazione e' dipeso unicamente dal mancato possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388.
P. Q. M. Il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, visto l'art. 1 Legge Cost. n. 1/1948 e n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 comma 6° della legge n. 335/1995 e successive integrazioni, per violazione degli artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione. Sospende il giudizio in corso n. 2243/2014 RG. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della Cancelleria. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, sempre a cura della Cancelleria, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Bologna 13, marzo 2015 Il Giudice: Maurizio Marchesini