N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2014

Ordinanza del 1° dicembre 2014 emessa dal  Tribunale  di  Napoli  nei
procedimenti civili riuniti promossi da  Improta  Giovanni,  Giustino
Pietro e Fusco Vincenzo contro Regione Campania ed INPS. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania -  Personale  assunto
  dalla Regione Campania ai sensi delle leggi  regionali  6  febbraio
  1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8  e  15  gennaio  1991,  n.  1  -
  Previsione che il periodo di servizio prestato presso gli  enti  di
  provenienza, antecedentemente  all'immissione  nei  ruoli  speciali
  regionali, e' riconosciuto ai soli fini giuridici - Previsione  che
  gli oneri contributivi derivanti dalla valorizzazione  del  periodo
  stesso, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, sono
  ad esclusivo carico  dei  diretti  interessati  e  versati  per  il
  tramite dell'amministrazione regionale - Violazione  del  principio
  di copertura finanziaria - Violazione  della  sfera  di  competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale. 
- Legge della Regione Campania 22 (recte:19) gennaio 2007, n. 1, art.
  19, commi 2 e 5. 
- Costituzione, artt. 81, comma terzo, e 117,  comma  secondo,  lett.
  o). 
(GU n.37 del 16-9-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
                           Sezione lavoro 
 
    Il Giudice del lavoro - dott. Maria  Chiodi  -  alla  udienza  di
discussione dell'1.12.2014 pronunzia ordinanza nella  causa  iscritta
al n. 15129 (+ 15130 + 15131)  del  Ruolo  Gen.  dell'anno  2013  tra
Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo,  rappresentati  e
difesi in virtu'  di  mandato  a  margine  dei  ricorsi  introduttivi
dall'avv. Massimo Velli, ricorrenti, e Regione Campania - in  persona
del Presidente p.t. della Giunta Regionale - rappresentata  e  difesa
in virtu' di procura generale alle liti  dall'avv.  Alba  Di  Lascio,
resistente, nonche' Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) -
quale  successore  ex  lege  dell'INPDAP  -  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore - rappresentato  e  difeso  in  virtu'  di
procura generale alle liti dall'avv. Marina  Savastano,  chiamato  in
causa. 
    Oggetto: questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19
della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007. 
    Il Giudice rilevato che con ricorsi depositati in data 10.05.2013
i ricorrenti, in epigrafe  indicati,  hanno  adito  questa  Giustizia
chiedendo, per quanto in tal sede rileva,  che  fosse  dichiarata  la
omissione contributiva della Regione Campania - Giunta Regionale  per
gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in
data 18.04.1990  (in  attuazione  della  Legge  Regionale  n.  4  del
6.02.1990); 
    Considerato che - incontroversa  la  natura  «convenzionale»  del
servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti  (doc.  1  prod.  ric.  in
mancanza, tra l'altro, di una procedura concorsuale di assunzione nel
pubblico  impiego)  e,   comunque,   al   di   fuori   dell'attivita'
istituzionale della Giunta Regionale (ovvero per  gli  interventi  di
ricostruzione post sismici finanziati con fondi statali) - la pretesa
di cui  e'  causa  non  potrebbe  che  fondarsi,  in  diritto,  sulla
previsione dell'art. 19 della  Legge  Regionale  Campania  n.  1  del
22.01.2007 che, al comma 2,  dispone  «in  applicazione  del  decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 3, comma 3, al  personale
assunto ai sensi delle leggi regionali 6  febbraio  1990,  n.  4,  24
febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo  di  servizio
prestato presso  gli  enti  di  provenienza,  antecedentemente  culla
immissione nei ruoli speciali regionali, e' riconosciuto ai soli fini
giuridici» ed  al  comma  5  prevede  che  «gli  oneri  contributivi,
derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato  dal
comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza,  sono  ad
esclusivo carico dei diretti interessati»; 
    Ritenuta, per i rilievi che precedono, la «rilevanza» della norma
in oggetto ai fini della definizione del giudizio, avendo gli attuali
ricorrenti  ottenuto  il  riconoscimento  «ai  fini  giuridici»   del
servizio pre ruolo (doc.  5,  4  e  6  delle  produzioni  di  ciascun
ricorrente), in tal sede lamentandosi della ascrivibilita' a  proprio
carico del relativo onere contributivo; 
    Rilevato, tra l'altro, che la domanda di cui e'  causa  non  puo'
che ritenersi fondata sulla previsione normativa oggetto di  censura,
essendo la stessa la sola idonea a radicare la competenza del Giudice
Ordinario,  essendo  stato  il  servizio  pre  ruolo  reso  in  epoca
antecedente al 30.06.1998  (che,  come  e'  noto,  ha  attribuito  al
Giudice del lavoro la competenza sulle questioni relative al rapporto
di pubblico impiego); 
    Ritenuta, altresi', la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale per  essere  le  disposizioni  di  cui
all'art. 19 comma 2 e 5 della Legge regionale Campania  in  contrasto
con le disposizioni dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell' art.  81
comma 3 della Costituzione; 
    Rilevata,  sul  punto,  la  assoluta  inconferenza  del  richiamo
operato dal comma 2 del cit. art. 19 alla  disposizione  dell'art.  3
comma 3 del d.lgs. n. 354/1999, che - limitandosi a  disciplinare  il
rientro, presso le amministrazioni  di  appartenenza,  del  personale
dipendente  operante  in  regime  di  distacco  presso  le  strutture
commissariali governative alla data del 7.08.1997 - alcuna  attinenza
pare avere con il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio pre
ruolo effettuato nella norma in tal sede censurata; 
    Ritenuto, pertanto, che tale riconoscimento, con  la  conseguenti
ripercussioni sui trattamenti di quiescenza e  di  previdenza  (comma
5), sia  in  contrasto  con  la  riserva,  in  via  esclusiva,  della
legislazione  Statale  in  materia  di  previdenza  sociale,  siccome
risolventesi in una facolta' di riscatto degli anni di  servizio  pre
ruolo, incidente sulla liquidazione del trattamento di pensione; 
    Ritenuto, altresi', che la incidenza del riconoscimento giuridico
del servizio  pre  ruolo  sulla  determinazione  del  trattamento  di
quiescenza e previdenza avrebbe imposto una indicazione  della  spesa
complessiva  e  delle  risorse   finanziarie   cui   fronteggiare   i
conseguenti oneri economici; 
    Considerata, sul punto, la assoluta irrilevanza, al fine  che  ci
occupa, della disposizione dettata dal comma 8 del cit.  art.  19  (a
norma del quale gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo gravano sulle economie di cui alli articolo 18, comma  10»),
siccome riferentesi  alla  incidenza  sui  fondi  di  comparto  e  di
dirigenza delle  indennita'  corrisposte  all'esito  della  (diversa)
procedura di esodo incentivato; 
    Ritenuta, pertanto, la rilevanza e la non manifesta  infondatezza
della questione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19
comma 2 e 5 della Legge regionale Campania n. 1  del  22.01.2007  per
violazione dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell'art.  81  comma  3
della Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio e dispone la immediata trasmissione
degli atti presso la Corte Costituzionale. 
    Dispone che, a cura  della  Cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  comunicata  al  Presidente  della  Giunta  Regionale   ed   al
Presidente del Consiglio Regionale. 
        Napoli, 1° dicembre 2014 
 
              Il Giudice del lavoro: dott. Maria Chiodi