N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2014
Ordinanza del 1° dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti promossi da Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo contro Regione Campania ed INPS. Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale assunto dalla Regione Campania ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 - Previsione che il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, e' riconosciuto ai soli fini giuridici - Previsione che gli oneri contributivi derivanti dalla valorizzazione del periodo stesso, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell'amministrazione regionale - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale. - Legge della Regione Campania 22 (recte:19) gennaio 2007, n. 1, art. 19, commi 2 e 5. - Costituzione, artt. 81, comma terzo, e 117, comma secondo, lett. o).(GU n.37 del 16-9-2015 )
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro Il Giudice del lavoro - dott. Maria Chiodi - alla udienza di discussione dell'1.12.2014 pronunzia ordinanza nella causa iscritta al n. 15129 (+ 15130 + 15131) del Ruolo Gen. dell'anno 2013 tra Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo, rappresentati e difesi in virtu' di mandato a margine dei ricorsi introduttivi dall'avv. Massimo Velli, ricorrenti, e Regione Campania - in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale - rappresentata e difesa in virtu' di procura generale alle liti dall'avv. Alba Di Lascio, resistente, nonche' Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) - quale successore ex lege dell'INPDAP - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso in virtu' di procura generale alle liti dall'avv. Marina Savastano, chiamato in causa. Oggetto: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007. Il Giudice rilevato che con ricorsi depositati in data 10.05.2013 i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno adito questa Giustizia chiedendo, per quanto in tal sede rileva, che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania - Giunta Regionale per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990 (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990); Considerato che - incontroversa la natura «convenzionale» del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti (doc. 1 prod. ric. in mancanza, tra l'altro, di una procedura concorsuale di assunzione nel pubblico impiego) e, comunque, al di fuori dell'attivita' istituzionale della Giunta Regionale (ovvero per gli interventi di ricostruzione post sismici finanziati con fondi statali) - la pretesa di cui e' causa non potrebbe che fondarsi, in diritto, sulla previsione dell'art. 19 della Legge Regionale Campania n. 1 del 22.01.2007 che, al comma 2, dispone «in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente culla immissione nei ruoli speciali regionali, e' riconosciuto ai soli fini giuridici» ed al comma 5 prevede che «gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati»; Ritenuta, per i rilievi che precedono, la «rilevanza» della norma in oggetto ai fini della definizione del giudizio, avendo gli attuali ricorrenti ottenuto il riconoscimento «ai fini giuridici» del servizio pre ruolo (doc. 5, 4 e 6 delle produzioni di ciascun ricorrente), in tal sede lamentandosi della ascrivibilita' a proprio carico del relativo onere contributivo; Rilevato, tra l'altro, che la domanda di cui e' causa non puo' che ritenersi fondata sulla previsione normativa oggetto di censura, essendo la stessa la sola idonea a radicare la competenza del Giudice Ordinario, essendo stato il servizio pre ruolo reso in epoca antecedente al 30.06.1998 (che, come e' noto, ha attribuito al Giudice del lavoro la competenza sulle questioni relative al rapporto di pubblico impiego); Ritenuta, altresi', la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale per essere le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 e 5 della Legge regionale Campania in contrasto con le disposizioni dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell' art. 81 comma 3 della Costituzione; Rilevata, sul punto, la assoluta inconferenza del richiamo operato dal comma 2 del cit. art. 19 alla disposizione dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 354/1999, che - limitandosi a disciplinare il rientro, presso le amministrazioni di appartenenza, del personale dipendente operante in regime di distacco presso le strutture commissariali governative alla data del 7.08.1997 - alcuna attinenza pare avere con il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio pre ruolo effettuato nella norma in tal sede censurata; Ritenuto, pertanto, che tale riconoscimento, con la conseguenti ripercussioni sui trattamenti di quiescenza e di previdenza (comma 5), sia in contrasto con la riserva, in via esclusiva, della legislazione Statale in materia di previdenza sociale, siccome risolventesi in una facolta' di riscatto degli anni di servizio pre ruolo, incidente sulla liquidazione del trattamento di pensione; Ritenuto, altresi', che la incidenza del riconoscimento giuridico del servizio pre ruolo sulla determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza avrebbe imposto una indicazione della spesa complessiva e delle risorse finanziarie cui fronteggiare i conseguenti oneri economici; Considerata, sul punto, la assoluta irrilevanza, al fine che ci occupa, della disposizione dettata dal comma 8 del cit. art. 19 (a norma del quale gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui alli articolo 18, comma 10»), siccome riferentesi alla incidenza sui fondi di comparto e di dirigenza delle indennita' corrisposte all'esito della (diversa) procedura di esodo incentivato; Ritenuta, pertanto, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
P.Q.M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 comma 2 e 5 della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007 per violazione dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell'art. 81 comma 3 della Costituzione. Sospende il presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti presso la Corte Costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale. Napoli, 1° dicembre 2014 Il Giudice del lavoro: dott. Maria Chiodi