N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Riduzione dal 2015 della spesa per personale, beni e servizi  degli
  enti sub-regionali, nelle misure  indicate  per  ciascuno  di  essi
  attraverso  linee   di   indirizzo   della   Giunta   regionale   -
  Applicabilita' alle Aziende e  agli  enti  del  servizio  sanitario
  regionale - Ricorso del Governo -  Denunciata  interferenza  con  i
  poteri del Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di
  rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con le  prerogative
  concernenti la razionalizzazione e il contenimento della spesa  per
  il personale e per l'acquisto di beni e servizi) - Contrasto con il
  divieto  di  provvedimenti  regionali  che  ostacolino   la   piena
  attuazione  del  piano  di  rientro  -   Violazione   di   principi
  fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento
  della finanza pubblica e di tutela della salute. 
- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015,  n.  11,  art.  2  (in
  particolare, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per  il  piano
  di rientro dal disavanzo nel  settore  sanitario  stipulato  il  17
  dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri
  della  salute  e  dell'economia  e  delle  finanze;  delibera   del
  Consiglio dei ministri 12 marzo 2015,  punti  5)  e  6);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Calabria  -
  Blocco  delle  procedure  di  accreditamento  di  nuove   strutture
  socio-sanitarie  per  alcune  prestazioni  che  determinino   spese
  eccedenti la disponibilita' del  bilancio  regionale  sul  capitolo
  U6201021301, UPB 6.2.01.02  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  interferenza con i poteri del Commissario ad acta per  l'attuazione
  del piano di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con la
  prerogativa concernente  il  riassetto  della  rete  di  assistenza
  territoriale) - Contrasto con il divieto di provvedimenti regionali
  che  ostacolino  la  piena  attuazione  del  piano  di  rientro   -
  Violazione di principi fondamentali della legislazione  statale  in
  materia di coordinamento della finanza pubblica e di  tutela  della
  salute. 
- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015,  n.  11,  art.  5  (in
  particolare, comma 4). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per  il  piano
  di rientro dal disavanzo nel  settore  sanitario  stipulato  il  17
  dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri
  della  salute  e  dell'economia  e  delle  finanze;  delibera   del
  Consiglio dei ministri 12 marzo 2015, punto 4); legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95. 
(GU n.37 del 16-9-2015 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (c.f.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  fax
06/96514000; pec: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, 
 
                            Nei confronti 
 
    della Regione Calabria, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale, per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge n. 11 del 27 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 27 del  27
aprile 2015, recante: "Provvedimento generale recante norme  di  tipo
ordinamentale  e  procedurale  (collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2015)". 
    La legge della regione Calabria 27 aprile 2015,  n.  11,  recante
"Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
procedurale (collegato alla manovra di finanza  regionale  per  Panno
2015)", pubblicata nel BUR n. 27 del 27 aprile 2015 presenta  profili
di illegittimita' costituzionale relativi agli articoli 2 e 5. 
    Occorre premettere che la regione Calabria e' sottoposta al Piano
di rientro dal  disavanzo  sanitario,  per  l'attuazione  del  quale,
peraltro, il Governo ha provveduto a nominare apposito Commissario ad
acta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. 
    In particolare, si evidenzia quanto segue: 
      la Regione Calabria il 17 dicembre 2009  ha  firmato  l'Accordo
per il Piano di Rientro dal disavanzo del  settore  sanitario  e  con
delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 il  Presidente
pro tempore della Regione e' stato nominato Commissario ad acta; 
      in relazione alle numerose criticita' in essere e  al  fine  di
consolidare  e  rendere  effettivamente  strutturali  gli  interventi
previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione sta avvenendo  con
ritardi,  il  Piano  di  rientro  sta  proseguendo  per  il  triennio
2013/2015 mediante la predisposizione di Programmi operativi ai sensi
di quanto previsto all'art. 2, comma  88,  della  legge  30  dicembre
2009, n. 191; 
      con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015,
all'ing. Massimo Scura e' stato conferito l'incarico  di  Commissario
ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro  dai  disavanzi
del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui  all'art.  2,
comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, ed e' stato assegnato
l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi
e gli interventi necessari  a  garantire,  in  maniera  uniforme  sul
territorio  regionale,  l'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,  sicurezza  e
qualita', nei  termini  indicati  dai  Tavoli  tecnici  di  verifica,
nell'ambito  della  cornice  normativa   vigente,   con   particolare
riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: 
        al punto 4): adozione del provvedimento  di  riassetto  della
rete   di   assistenza   territoriale,   in   coerenza   con   quanto
specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014/2016; 
        al punto 5): razionalizzazione e contenimento della spesa per
il personale; 
        al punto 6): razionalizzazione e contenimento della spesa per
l'acquisto di beni e servizi. 
    Operata tale premessa l'art. 2, della legge  regionale  in  esame
detta  misure  per  il  contenimento  della  spesa   per   gli   enti
sub-regionali. Esso,  in  particolare,  prevede,  al  comma  1,che  a
partire  dall'armo  finanziario  2015,  gli  enti  strumentali  della
regione, comprese le aziende (e, quindi, anche le Aziende  sanitarie)
egli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione,  sono
tenuti a non superare la spesa per il personale, al lordo degli oneri
riflessi e dell'IRAP, sostenuta nel 2014 e a  ridurre  le  spese  dei
beni e servizi rispetto all'anno 2014. Il comma  2  sancisce  che  la
misura della riduzione delle spese di personale sia  determinata  per
ciascuno degli enti  attraverso  linee  di  indirizzo  dettate  dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della
legge nel limite massimo del 30%. Il comma 3 statuisce che la  misura
esatta della riduzione delle spese per i beni e servizi  specificati,
che deve essere compresa in un range tra il 10% e il 30%, deve essere
determinata per ciascuno degli enti  attraverso  linee  di  indirizzo
dettate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore della legge. Il comma 4 prevede, che nelle more  dell'adozione
delle linee  di  indirizzo,  gli  Enti  provvedono  a  realizzare  la
riduzione delle spese per beni e servizi nella misura minima del 10%.
Il  comma  5  dispone  che  l'adozione  di  provvedimenti  che,   pur
rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma  1,  comportino
nuova  spesa  di  personale   a   qualunque   titolo,   deve   essere
preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. Infine, al  comma
6 sono specificate le condizioni di cui tener conto  nelle  linee  di
indirizzo e al comma 7, al  fine  di  consentire  il  rispetto  delle
prescrizioni in  materia  di  personale,  si  prevede  che  gli  enti
adottano un apposito provvedimento che quantifichi il limite di spesa
annuale (comma 7), che  deve  essere  inviato,  entro  cinque  giorni
dall'adozione al Dipartimento Bilancio e  al  Dipartimento  vigilante
(ai sensi del  comma  8).  Al  comma  9,  si  prevede  che  gli  enti
provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla  trasmissione  al
dipartimento del Bilancio  e  al  Dipartimento  competente  dei  dati
inerenti  alla  spesa  disaggregata  autorizzata  e   sostenuta   per
incarichi di studi e consulenza.  Al  comma  14  si  prevede  che  la
mancata ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2 costituisce motivo
di revoca nei confronti dei  soggetti  a  qualunque  titolo  nominati
dalla Regione negli enti in questione. 
    Per quanto  illustrato  in  premessa,  tali  disposizioni,  nella
misura in cui si  applicano  anche  alle  aziende  e  agli  enti  del
servizio sanitario regionale, intervenendo in materia di contenimento
della spesa per il personale e per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,
interferiscono - anche e soprattutto nella parte in  cui  rinviano  a
linee di indirizzo da adottarsi con provvedimenti di Giunta -  con  i
poteri del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, violano l'art. 120 della
Costituzione.  Infatti,   come   anticipato,   e'   prerogativa   del
Commissario ad  acta,  ai  sensi  del  mandato  conferitogli  con  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, punti  5)
e  6),  l'attuazione  dei  provvedimenti   di   razionalizzazione   e
contenimento della spesa del personale e per l'acquisto  dei  beni  e
servizi. 
    L'art. 5, della legge regionale in esame  detta  disposizioni  in
materia di prestazioni socio-sanitarie, prevedendo, al comma  4,  che
nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo
U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione  di
obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e  di  conseguenza
e' disposto il blocco delle  procedure  di  accreditamento  di  nuove
strutture  socio-sanitarie  (per  le  prestazioni  di  cui  ai  commi
precedenti) che determinino spese  eccedenti  la  disponibilita'  del
bilancio, fino al successivo atto di accertamento del  fabbisogno  da
parte della Regione. 
    Anche tale disposizione, nella parte in  cui  prevede  misure  in
materia  di  accreditamento  di  nuove   strutture   socio-sanitarie,
interferisce con i poteri del Commissario ad acta, cui, ai sensi  del
punto 4 della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del  12
marzo  2015,  e'  stato  affidato  il   mandato   dell'adozione   del
provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale,  in
coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute
2014/2016, cosi' violando l'art. 120 della Costituzione. 
    E' opportuno, al riguardo,  richiamare  quanto  confermato  dalla
Corte costituzionale nella  sentenza  n.  110/2014,  nella  quale  ha
ribadito  che  la  giurisprudenza  costituzionale  "ha   piu'   volte
affermato  che  l'operato  del  commissario   ad   acta,   incaricato
dell'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,
sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure
e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque,  proprio
tale dato - in uno con la constatazione che  l'esercizio  del  potere
sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di  assicurare
la tutela dell'unita'  economica  della  Repubblica,  oltre  che  dei
livelli  essenziali  delle   prestazioni   concernenti   un   diritto
fondamentale (art.  32  Cost.),  qual  e'  quello  alla  salute  -  a
legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del
Commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei  suoi  compiti  di
attuazione del Piano di rientro, devono essere  poste  al  riparo  da
ogni interferenza degli organi regionali". 
    Di recente, inoltre, la  Corte  ha  ulteriormente  precisato  che
anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le  funzioni
commissariali e' idonea - a prescindere dalla  ravvisabilita'  di  un
diretto contrasto con i poteri del  commissario  -  ad  integrare  la
violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.  "a  riguardo  si
segnalano anche le sentenze n. 131 del 2012 e n. 18 del  2013,  oltre
che n. 79/2013". 
    Le disposizioni cosi' censurate, inoltre, contrastano con  l'art.
2, commi  80  e  95,  della  legge  n.  191/2009,  secondo  cui  "gli
interventi individuati dal piano di rientro sono  vincolanti  per  la
Regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne dei nuovi che siano di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro". Di conseguenza, esse violano,
altresi', l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto  con
i principi fondamentali della  legislazione  statale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria n. 11 del 27 aprile
2014 pubblicata sul BUR n. 27 del 27 aprile 2014. 
      Roma, 25 giugno 2014 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni