N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015

Ordinanza del 4 maggio 2015 della  Corte  d'appello  di  Palermo  nel
procedimento civile promosso da Felice Gioacchino  e  Arena  Gregorio
contro Presidenza della  Regione  siciliana  e  Asessorato  regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica.. 
 
Impiego  pubblico  -  Giornalisti  preposti  all'ufficio   stampa   e
  documentazione  costituito  presso  la  Presidenza  della   Regione
  Siciliana,   nominati   su   domanda,   comprovante   i   requisiti
  professionali di cui all'art. 82 della l. reg.  n.  7  del  1971  e
  all'art. 10 della legge censurata, con la procedura prevista  dalla
  l. reg. n. 35 del 1976 (iscrizione da almeno  tre  anni  all'Ordine
  professionale  e  domanda  alla  Regione  accettata  dalla   Giunta
  regionale previo parere favorevole della Commissione permanente per
  le Questioni istituzionali presso l'Assemblea regionale) -  Lesione
  dei principi di uguaglianza e  di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione  per  l'ingiustificata  deroga  al  principio   del
  concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici. 
- Legge della Regione Siciliana 6 luglio 1976, n. 79, art. 11,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 97, comma terzo. 
(GU n.39 del 30-9-2015 )
 
                    LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO 
 
 
                Sezione per le controversie di lavoro 
 
    Composta da: 
        1) dott. Fabio Civiletti Presidente rel. 
        2) dott. Gianfranco Pignataro Consigliere 
        3) dott. Chiara Gagliano Consigliere 
    nella causa civile iscritta al n° 54  R.G.A.  2015,  promossa  in
sede di reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n° 92/2012; 
    da Felice Gioacchino e Arena  Gregorio,  rappresentati  e  difesi
dagli Avv.ti Gaetano Armao e  Chiara  Castellana,  giusta  procura  a
margine del ricorso in appello, ed elettivamente  domiciliati  presso
Io studio di questi in Palermo, Via Noto 12; Reclamanti 
    Contro Presidenza della Regione  Siciliana  e  Assessorato  delle
autonomie locali e della funzione pubblica della  Regione  Siciliana,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  e
domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via  Alcide
De Gasperi 81; Reclamati 
    ha pronunciato la seguente ordinanza 
    La Corte, uditi i difensori delle parti, che  hanno  discusso  la
causa all'udienza del 2 aprile 2015; 
    letti gli atti; udito  il  Presidente  Relatore,  sciogliendo  la
riserva; 
 
                               Osserva 
 
    Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 4.1.2013 e  il
23.1.2013, successivamente  riuniti,  Gioacchino  Felice  e  Gregorio
Arena, premesso di avere svolto attivita' lavorativa alle  dipendenze
della Regione  Siciliana,  in  qualita'  di  componenti  dell'Ufficio
Stampa  e  Documentazione  costituito  presso  la  Presidenza   della
medesima Regione, con la qualifica di redattore capo, rispettivamente
dall'1.12.1992  all'11.12.2012,  il   primo,   e   dall'1.6.1991   al
6.12.2012, e che, alle suddette  date  finali,  il  Presidente  della
Regione Siciliana aveva loro comunicato la cessazione  da  componente
di detto  Ufficio  (il  secondo  ricorrente  anche  dall'incarico  di
coordinatore), con efficacia retroattiva sin dal  10.11.12,  chiesero
dichiararsi la nullita' o comunque l'illegittimita' di tale atto,  da
loro qualificato come licenziamento, con le  conseguenti  statuizioni
di natura ripristinatoria e risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 L. n°
300/70, come  modificato  dalla  L.  n.  92/2012,  ovvero  nella  sua
formulazione precedente. 
    Le  Amministrazioni  convenute,   ritualmente   costituitesi   in
giudizio, contestarono la  fondatezza  del  ricorso,  invocandone  il
rigetto, deducendo, in particolare, che il rapporto intercorso fra le
parti  non  poteva  essere  qualificato  come  rapporto   di   lavoro
subordinato, dovendo invece ritenersi un incarico  di  collaborazione
fiduciaria, poiche', in ogni caso, solo in tal  senso,  conformemente
alle previsioni dell'art. 97 Cost.,  poteva  essere  interpretata  la
normativa che lo disciplinava, 
    Con ordinanza  del  27  maggio  2013,  il  Tribunale  di  Palermo
dichiaro' rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3, L.R. Siciliana  n.
79/1976, nelle parti in cui aveva previsto la nomina dei  giornalisti
addetti  all'Ufficio  Stampa  della  Regione  Siciliana  e  la   loro
assunzione  mediante  un  contratto  di   lavoro   subordinato,   con
applicazione del trattamento  normativo  ed  economico  previsto  dal
C.C.N. L.  giornalisti,  senza  l'espletamento  di  alcuna  procedura
concorsuale, per contrasto con gli artt. 3  e  97,  comma  3°,  della
Costituzione,  e  dispose  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  sospendendo  il  giudizio  sino  alla  decisione  di
quest'ultima. 
    Con ordinanza n°  146/2014,  la  Corte  costituzionale  dichiaro'
manifestamente inammissibile la suddetta questione. 
    Riassunta  la  causa,  con  ordinanza  dell'8  ottobre  2014,  il
Tribunale  di  Palermo  rigetto'  le  impugnative  di   licenziamento
proposte dai suddetti giornalisti e compenso' le spese di lite. 
    Con sentenza n° 3096 del 22 dicembre 2014, il medesimo  Tribunale
rigettava  anche  l'opposizione  proposta  dai  suddetti  lavoratori,
avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria. 
    Contro tale pronuncia hanno proposto reclamo Gioacchino  Felice e
Gregorio Arena, lamentandone l'erroneita'. 
    L'Amministrazione  Regionale  si  e'   costituita   con   memoria
difensiva invocando il rigetto del reclamo e sostenendo che,  "pur  a
fronte dell'ordinanza n° 146/14 della Corte Costituzionale, non  v'e'
dubbio che ove si dovesse qualificare  il  rapporto  di  lavoro  come
subordinato, sarebbe giocoforza riproporre la  q.l.c.  dell'art.  11,
comma 3°, L.R. n° 79/1976 alla luce delle indicazioni contenute nella
suddetta ordinanza". 
    All'udienza  del  2  aprile  2015,  la  Corte,  a  seguito  della
discussione orale, ha riservato la decisione. 
    Questa Corte,  preso  atto  dei  rilievi  formulati  dalla  Corte
costituzionale  nell'ordinanza  n°  146/14,  con  cui  ha  dichiarato
manifestamente   inammissibile   la   questione    di    legittimita'
costituzionale sollevata dal giudice della  fase  sommaria,  ritiene,
tuttavia,  accogliendo  la  sollecitazione  in  tal  senso  formulata
dall'Avvocatura dello Stato, di doverla riproporre  in  questo  grado
del giudizio, ai sensi dell'art. 23 comma  3°  e  24,  comma  2',  L.
n°87/1953, alla luce delle indicazioni formulate  dal  Giudice  delle
leggi, consideratane la rilevanza,  ai  fini  della  decisione  della
presente controversia, nonche' la sua non manifesta infondatezza. 
    Va premesso che il rapporto di lavoro  dei  ricorrenti  e'  stato
instaurato, per l'Arena con D.P.Reg. Sic. 3827/II/91 e per il Felice,
con  D.P.Reg.Sic.  n°  7244/II/92,  nei  quali  veniva   testualmente
precisato " La S.V. e'  nominata  Componente  dell'Ufficio  Stampa  e
Documentazione istituito presso la Presidenza della Regione con  L.r.
n° 10/76 e prestera' la propria opera in esclusiva, con carattere  di
continuita' e  con  vincolo  di  dipendenza  dalla  Presidenza  della
Regione. Il trattamento normativo ed economico,  compreso  quello  di
quiescenza e quello assistenziale, saranno disciplinati dal C.C.N. L.
per i giornalisti professionisti con qualifica di redattore capo. 
    L'orario di  lavoro  e'  fissato  in  trentasei  ore  settimanali
ripartite in cinque giorni,  secondo  turni  stabiliti  e  comunicati
settimanalmente dall'Amministrazione le ore di straordinario  mensili
eventualmente  richieste  si  intendono  assorbite  nella  indennita'
compensativa prevista dall'art. 7,  undicesimo  comma,  nella  misura
doppia del vigente contratto  di  lavoro  giornalistico;  spetteranno
alla S.V. l'indennita'  di  contingenza,  gli  aumenti  periodici  di
anzianita'... una tredicesima mensilita', una  indennita'  aggiuntiva
da corrispondere il 30 giugno di ogni anno, nella misura prevista dal
C.C.N.L. per i giornalisti  con  qualifica  di  redattore  capo;  per
quanto concerne il trattamento  previdenziale,  ivi  compreso  quello
assistenziale e di quiescenza,  e  la  disciplina  delle  ferie,  dei
permessi straordinari e dell'aspettativa, nonche'  della  risoluzione
del rapporto si  applicheranno  le  norme  del  contratto  di  lavoro
giornalistico". 
    Nei suddetti decreti non  e'  stato  previsto  alcun  termine  di
durata, essendo stato, anzi precisato  che  i  giornalisti  avrebbero
prestato la propria opera con carattere di continuita', ne' e'  stato
formulato alcun riferimento alla durata dell'ufficio  del  Presidente
della Regione pro tempore. 
    Nel periodo  dal  1991  al  2012,  nonostante  l'avvicendarsi  di
numerosi  Presidenti  della  Regione  (circa  11  esclusi  quelli  ad
interim),  il  rapporto  dei  reclamanti   non   ha   subito   alcuna
modificazione, ne' formale ne' sostanziale, non risultando agli  atti
alcun  provvedimento  di  conferma  da  parte  dei  Presidenti  della
Regione, all'atto del  loro  insediamento,  ed  essendosi  protratto,
senza soluzione di continuita', sino alla data della comunicazione di
cessazione oggi impugnata. 
    La tipologia e le caratteristiche delle prestazione richieste  ai
giornalisti  emergevano   dal   protocollo   organizzativo   per   il
funzionamento  dell'Ufficio  Stampa,  depositato  in  atti,  ove   si
prevedeva la redazione dei comunicati stampa, il  monitoraggio  delle
informazioni provenienti dalle  agenzie  e  l'informazione  costante,
mediante comunicato, del giornalista al seguito del Presidente e  del
coordinatore  dell'ufficio,  l'aggiornamento   del   sito   web   con
l'inserimento  di  comunicati  e   notizie   in   tempo   reale,   il
confezionamento di servizi  televisivi,  la  tenuta  dell'agenda  del
Presidente, l'assistenza  del  Presidente  mediante  contatti  con  i
inedia  del  posto  nel   giorno   precedente   all'avvenimento,   la
partecipazione alla segreteria di redazione, che teneva  il  raccordo
informativo con  il  coordinatore  ed  il  suo  vice  e  si  attivava
telefonicamente con i media, per assicurare  la  loro  presenza  agli
eventi che si svolgevano a palazzo. 
    I giornalisti erano tenuti  a  coprire  i  turni  con  le  unita'
preventivamente individuate e dovevano  partecipare  a  due  briefing
giornalieri, il primo alle 9.00 ed il secondo alle 13,30, per fare il
punto della situazione e  consentire  al  coordinatore  di  impartire
eventuali disposizioni aggiuntive ai compiti gia' assegnati. 
    Alla luce dei suddetti caratteri, non sembra potersi dubitare  in
ordine alla sussumibilita' dei rapporti costituiti con  i  reclamanti
nella figura tipica del rapporto di lavoro  subordinato.  Sussistono,
infatti,  nella  fattispecie  in   esame,   tutti   quegli   elementi
sintomatici che secondo la giurisprudenza amministrativa (v.  tra  le
tante, C.d.S. n° 5001/07, n°  1994/98)  strutturano  il  rapporto  di
impiego pubblico,  come  il  vincolo  di  subordinazione  gerarchica,
l'inserimento stabile nella organizzazione dell'Ente, l'utilizzazione
sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un
orario di lavoro predeterminato,  la  stabilita'  e  continuita'  del
corrispettivo,  l'esclusivita'   nella   prestazione   dell'attivita'
lavorativa. 
    Nella  fattispecie,  trovavano  applicazione   le   norme   della
legislazione  regionale  in  vigore  all'epoca   delle   nomine   dei
ricorrenti, avvenute rispettivamente  a  decorrere  dall'1.12.1992  e
dall'1.6.1991, in virtu' delle quali sono  stati  costituiti  i  loro
rapporti e che sono richiamate nel preambolo dei decreti di nomina. 
    La prima norma e'  contenuta  nell'art.  82  della  L.R.  Sicilia
23.3.1971,   n.   7,    il    quale    stabili    che    "nell'ambito
dell'Amministrazione Regionale sono costituiti gli  uffici  stampa  e
documentazione affidati a giornalisti iscritti  da  almeno  tre  anni
negli  albi  dell'ordine   professionale.   L'organizzazione   e   la
regolamentazione  di  detti  uffici  sono  disciplinate  da  apposita
legge". 
    In attuazione di tale ultimo  inciso,  quindi,  l'art.  10  della
L.R.Sicilia 6.7.1976, n. 79, ha disposto che " ai sensi dell'art.  82
della  L.R.  23.3.1971,  n.  7,  e'  istituito  l'Ufficio  Stampa   e
Documentazione  presso  la  Presidenza  della  Regione   Siciliana...
l'Ufficio Stampa e  Documentazione  e'  composto  da  non  oltre  tre
giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a capo servizio che
ne coordina l'attivita'. Il compito di  tale  Ufficio  e'  quello  di
raccogliere,  redigere  e  diffondere  le  informazioni   riguardanti
l'attivita' della Regione Siciliana". 
    L'art. 11 della medesima L.R. n. 79, poi,  ha  previsto  che  "ai
giornalisti preposti all'Ufficio Stampa e Documentazione  di  cui  al
precedente art. 10 si applica il trattamento normativo  ed  economico
previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle qualifiche
di equiparazione... ... ... ... ...  ...  ...  Alla  loro  nomina  si
procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti  di  cui
all'art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 7,  ed  al  precedente  art.  10
della presente legge, con le procedure previste dalla L.R. 20.4.1976,
n. 35". 
    Detta ultima procedura prevedeva (salvo restando il  possesso  da
parte del richiedente del requisito  dell'iscrizione  da  almeno  tre
anni all'Ordine professionale) il parere favorevole della Commissione
Legislativa  Permanente  per  le   Questioni   Istituzionali   presso
l'Assemblea  Regionale,  l'atto  d'assenso  della  Giunta  Regionale,
nonche', infine, l'emissione del provvedimento di nomina da parte del
Presidente della Regione. 
    L'art. 36 della L.R.  Sicilia  29.12.1980,  n.  145,  quindi,  ha
sancito che "L'Ufficio stampa e documentazione previsto dall'art.  10
della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79,  e'  posto  alle  dirette
dipendenze del  Presidente  della  Regione  ed  e'  composto  da  tre
giornalisti professionisti cui e' attribuito il trattamento giuridico
ed economico di redattore - capo, secondo il contratto  nazionale  di
lavoro  di  categoria.  Al  componente  con  maggiore  anzianita'  di
servizio presso I'Ufficio e' attribuita la  funzione  di  coordinarne
l'attivita'. 
    Nell'applicazione del predetto contratto ai  sensi  dell'art.  11
della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio  i
componenti dell'Ufficio di cui al precedente comma siano demandati  a
prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le  domeniche
- agli stessi competono le maggiorazioni retributive  previste  dallo
stesso contratto nonche' i compensi  retributivi  per  le  festivita'
soppresse. 
    I componenti dell'Ufficio stampa e documentazione, ferme restando
le normali prestazioni di lavoro per cinque  giorni  alla  settimana,
sono tenuti a prestare  lavoro  straordinario  -  ove  lo  richiedano
esigenze di servizio - fino alla misura massima  prevista  dal  terzo
comma dei precedente". 
    L'art. 72 della L.R. Sicilia 29.10.1985, n. 41, infine, nel testo
modificato  dapprima  dall'art.  127,  comma  14,  della  L.R.Sicilia
28.12.2004, n. 17  (con  cui  la  dotazione  dei  giornalisti  presso
l'Ufficio Stampa e' stata aumentata ad 8 unita'), e poi dall'art.  1,
comma 4, della LR. Siciliana 6.2.2006, n. 7 (con cui, da un lato,  la
medesima dotazione e' stata incrementata a  24  unita'  e  dall'altro
lato, e' stata espressamente prevista l'utilizzabilita'  dei  singoli
giornalisti anche presso ciascun assessorato regionale), dispone  che
"L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione  e'
composto di 24 giornalisti iscritti all'ordine che sono  utilizzabili
anche presso ciascun  assessorato  regionale  cui  e'  attribuito  il
trattamento giuridico ed economico  di  redattore  capo,  secondo  il
contratto nazionale di  lavoro  di  categoria.  Il  Presidente  della
Regione attribuisce di volta in volta  la  funzione  di'  coordinarne
l'attivita' ad uno dei giornalisti. 
    Ove, per improrogabili ed eccezionali  esigenze  di  servizio,  i
componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare  la  propria  opera
nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le
maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato,  nonche'
ove  ne  ricorrrano  i  presupposti,  i  compensi   retributivi   per
festivita' soppresse. 
    I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono  tenuti  a
prestare  lavoro  straordinario  -  ove  lo  richiedano  esigenze  di
servizio - fino  alla  misura  prevista  per  i  dirigenti  superiori
preposti a settori o uffici equiparati..." 
    La normativa ha ricevuto sostanziale modifica  solo  molto  tempo
dopo l'assunzione  dei  ricorrenti,  risultando  quindi  ininfluente,
nella fattispecie in esame, la disciplina posta dalla  legge  statale
7.6.2000,   n.   150   (intitolata   "Disciplina   delle    attivita'
d'informazione e comunicazione delle  Pubbliche  Amministrazioni")  e
dall'art. 127 della L.R.  Siciliana  26.3.2002,  n.  2,  con  cui  il
legislatore regionale siciliano ha recepito la disciplina  nazionale,
seppure con qualche limitazione, nonche' la sua  eventuale  efficacia
abrogativa implicita  dell'art.  11  L.r.  n°  79/76,  la  quale  non
potrebbe incidere, ratione temporis, sulla vicenda dei reclamanti. 
    Il citato art. 11 della L. r. n° 79/1976  deve,  a  giudizio  del
Collegio,  univocamente  interpretarsi  nel  senso  di  prevedere  la
costituzione tra la Regione e i giornalisti addetti  al  suo  Ufficio
Stampa di un rapporto di lavoro subordinato,  poiche'  si  tratta  di
posti  di  organico  istituiti  con  legge  e  soltanto  cosi'   puo'
intendersi  il  testuale  richiamo  al  "trattamento   normativo   ed
economico previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione  alle
qualifiche di  equiparazione",  che  viene  peraltro  ribadito  dalle
successive leggi regionali, precedenti alla  nomina  dei  ricorrenti,
che regolano  la  materia  e  che,  addirittura,  precisano  che  "ai
giornalisti   professionisti    addetti    all'Ufficio    Stampa    e
Documentazione previsto dall'art. 10 della L.R. 6.7.1976,  n.  79  e'
attribuito il trattamento giuridico ed economico di  redattore  capo,
secondo il C.C.N.L. di' categoria" (art. 36 della L.R. 29.12.1980, n.
145 e art. 72 della L.R. 29.10.1985, n. 41). 
    Ed invero, la norma dell'art. 11 cit. non si limita  a  stabilire
un mero parametro di natura economica in relazione  al  compenso  dei
giornalisti dell'Ufficio Stampa regionale, bensi'  richiama  e  rende
applicabile automaticamente al rapporto di lavoro  da  esso  previsto
l'intero trattamento normativo ed economico previsto  dal  C.C.N.  L.
Giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione. 
    Proprio tale previsione  manifesta  che  il  rapporto  di  lavoro
previsto dall'art. 11 cit. e' un rapporto di lavoro  subordinato:  il
C.C.N. L. giornalisti,  infatti,  non  prevede  qualifiche  e  figure
professionali di lavoratori autonomi,  ad  eccezione  di  coloro  che
collaborano solo in modo occasionale con una  testata  giornalistica,
ipotesi  ontologicamente  diversa  rispetto  al  rapporto  di  natura
continuativa previsto per l'addetto all'Ufficio Stampa della  Regione
Siciliana. 
    A detta interpretazione  dell'art.  11  cit.,  d'altra  parte  la
Regione ha sempre dato,  sino  ad  ora,  costante  applicazione,  con
l'applicazione ai giornalisti nominati ai sensi della  predetta  L.R.
n. 79/1976 dell'intera disciplina dei rapporti di lavoro subordinato,
anche  in  relazione  all'orario  di  lavoro,  alle   assenze,   alla
concessione di ferie  e  permessi  e  al  versamento  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  (come  emerge  claris  verbis  dalla
documentazione in atti). 
    A tal proposito va rilevato  come,  in  data  4  maggio  1994  il
Presidente della Regione  e  l'Associazione  Siciliana  della  Stampa
stipularono " un accordo integrativo  da  valere  per  i  giornalisti
dipendenti  dell'amministrazione  della  Presidenza   della   Regione
Siciliana"  con  riparametrazione  dei  minimi  di  stipendio,  delle
indennita' di lavoro notturno, e di servizio esterno,  poi  approvato
con decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 287/95,  previo
parere favorevole della Giunta Regionale di Governo. 
    Cio' posto, poiche' il medesimo rapporto e' stato costituito, con
la puntuale osservanza della norma del comma 3° del medesimo articolo
che dispone «Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati
comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della legge  regionale  23
marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge,  con
le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35»  e
quest'ultima introduce una modalita' di accesso  all'impiego  diversa
dal pubblico concorso, qualora dovesse ravvisarsi  la  illegittimita'
costituzionale della medesima per contrasto con l'art.  97  comma  3°
Cost, la conseguenza diretta e  immediata  sarebbe  la  nullita'  del
rapporto, costituito in violazione della norma  imperativa  contenuta
nell'art.   97,   comma   3°   ("agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni si accede mediante  concorso")  e  la  qualificazione
dell'attivita' prestata dai suddetti giornalisti come prestazione  di
fatto   ex   art.   2126   Cod.Civ.,    con    esclusione,    quindi,
dell'applicazione della disciplina  limitativa  dei  licenziamenti  e
della tutela reintegratoria  prevista  dall'art.  18  L.  n°  300/70,
invocata, in via principale, dai reclamanti. 
    Ed, infatti, nel contratto affetto da nullita' per violazione  di
norma imperativa non e' concepibile un negozio di licenziamento e non
sono configurabili le conseguenze che la  legge  collega  al  recesso
ingiustificato (Cass. sez. Lav. N° 25300/07) 
    Al contrario, se l'art. 11 comma 3 L.r. n° 79/76  dovesse  essere
ritenuto  costituzionalmente  legittimo,  il   rapporto   di   lavoro
subordinato costituitosi fra i due reclamanti e la Regione  Siciliana
sarebbe perfettamente  valido  ed  efficace,  il  che  imporrebbe  al
giudice di valutare la legittimita' o meno del recesso  intimato  dal
Presidente della Regione, alla luce della disciplina  in  materia  di
licenziamenti, con le conseguenza da essa previste  in  caso  di  sua
violazione, tra cui anche l'applicazione dell'art. 18 L. n° 300/70. 
    Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il presente  giudizio
non puo' essere definito indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale, di cui quindi  va  ribadita
la rilevanza. 
    Ad avviso di questa Corte, l'art. 11,  comma  3,  L.r.  n°  79/76
laddove non prevede ai fini della  nomina  l'espletamento  di  alcuna
procedura concorsuale, non si sottrae al dubbio di costituzionalita',
alla stregua degli artt. 3  e  97,  comma  3°  Cost.,  prevedendo  la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di  un
Ente Pubblico territoriale, quale la Regione Siciliana  in  contrasto
con il  principio  generale  enunciato  dalla  norma  costituzionale,
secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si  accede
mediante concorso". 
    La norma  sospettata  di  incostituzionalita',  infatti,  non  ha
contemplato alcun  procedimento  concorsuale  o  comunque  selettivo,
rivolto al pubblico o a una determinata categoria di soggetti, bensi'
solo una procedura relativa ad autorizzazioni e pareri necessari  per
procedere alla nomina. Infatti, per qualificare  tale  una  procedura
concorsuale, risulta indispensabile un bando di concorso o un  avviso
di selezione o altro atto emesso dall'Amministrazione che renda  noto
che vi sono un certo numero di posti da coprire  in  una  determinata
qualifica o per una determinata mansione, rivolto al pubblico e/o  ai
soggetti che risultano in possesso di determinati requisiti, i  quali
potranno presentare domanda per partecipare alla selezione. 
    Orbene,  nessuna  previsione  di  questo  genere   e'   contenuta
nell'art. 11 cit., che - come sopra detto - si limita a statuire  che
"Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante
i requisiti di cui all'art. 82 della L.R.  23.3.1971,  n.  71  ed  al
precedente art. 10 della presente legge, con  le  procedure  previste
dalla L.R. 20.4.1976, n. 35.". 
    La  normativa  citata,  che  ha   ricevuto   applicazione   nella
fattispecie,  prevedeva,  semplicemente,  che  per  il   conferimento
dell'incarico  ai  giornalisti  addetti  all'Ufficio   Stampa   fosse
necessario soltanto che un giornalista iscritto da  almeno  tre  anni
all'Ordine professionale avesse presentato una domanda alla  Regione,
che la domanda  ottenesse  il  parere  favorevole  della  Commissione
Legislativa  Permanente  per  le   Questioni   Istituzionali   presso
l'Assemblea Regionale e che fosse intervenuto l'atto d'assenso  della
Giunta  Regionale,  sulla  scorta  dei   quali   veniva   emesso   il
provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione. 
    Si tratta, con tutta evidenza, di una  procedura  che  regola  il
consenso dell'Amministrazione rispetto ad una richiesta di assunzione
da parte di un giornalista, ma che non contempla in  alcun  modo  una
selezione tra piu' candidati con valutazione comparativa  almeno  dei
rispettivi titoli professionali. 
    Siamo di fronte ad un meccanismo di ingresso per cooptazione, nel
quale la scelta del candidato e'  subordinata  essenzialmente  ad  un
atto potestativo di nomina dell'autorita' regionale, al di  fuori  di
qualsiasi criterio selettivo di natura obiettiva. 
    Appare, poi, dubbio che la norma in esame possa  ricondursi  alle
ipotesi di deroga legittima al principio, secondo cui "agli  impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede   mediante   concorso",
prevista altresi' dal medesimo art. 97, comma  3°  Cost.  ("salvo  le
deroghe previste dalla legge"). 
    Per giurisprudenza consolidata della Corte  Costituzionale,  tali
deroghe, seppure previste espressamente dallo stesso art.  97,  terzo
comma, Cost., devono essere «delimitate in modo rigoroso»  (sent.  n.
215 del 2009; sent. n. 363 del 2006), cioe', sono legittime  solo  in
presenza  di  «peculiari  e  straordinarie  esigenze   di   interesse
pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81  del  2006)  e  purche'
siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque  che  il
personale  assunto  abbia   la   professionalita'   necessaria   allo
svolgimento dell'incarico (sentenza n.  215  del  2009)  .  In  altre
parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa
stessa    funzionale    alle    esigenze    di     buon     andamento
dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009). 
    La norma sospettata di incostituzionalita', non solo  non  indica
quali siano  le  peculiari  e  straordinarie  esigenze  di  interesse
pubblico che hanno indotto il legislatore a discostarsi dalla  regola
del pubblico concorso, ma nel prevedere come requisito  soltanto  una
minima  anzianita'  di  iscrizione  all'albo,  senza  operare   alcun
riferimento  ad  una  valutazione  comparativa   almeno   di   titoli
professionali, neppure adombrata dalle norme richiamate,  non  sembra
rispettosa dei  principi  enunciati  dalla  Corte  costituzionale  in
ordine alle deroghe consentite. 
    La previsione di una assunzione nella  pubblica  amministrazione,
al di fuori della regola del concorso valevole per la generalita' dei
cittadini che aspirino a ricoprire impieghi pubblici anche presso  la
Regione Siciliana, nella quale in base alla legge regionale 7  maggio
1958 n,  14,  intitolata  "Norme  sul  personale  della  Regione"  si
prevede, all'art. 9, che "Le nuove assunzioni di personale sono fatte
per  pubblico  concorso",  introduce   poi   una   irragionevole   ed
ingiustificata disparita' di trattamento,  che  appare  incompatibile
con l'art. 3 Cost. 
    Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della norma  dell'art.  11,  comma  3,
L.R. Regione Siciliana n. 79/1976 per contrasto con gli artt. 3 e 97,
comma 3° Cost.,  per  il  fatto  di  aver  previsto  l'assunzione  di
personale  alle   dipendenze   di   una   pubblica   amministrazione,
prescindendo del tutto da qualsiasi  procedura  concorsuale,  neppure
riservata, senza che sussista alcuna straordinaria esigenza  pubblica
che possa porsi a sostegno della scelta del legislatore  regionale  e
sia  stato   garantito,   attraverso   la   scelta   delle   migliori
professionalita', il buon andamento della pubblica amministrazione ed
introducendo una ingiustificata  disparita'  di  trattamento  con  la
generalita' dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi. Va,  infine,
rilevato che la  declaratoria  di  manifesta  inammissibilita'  della
questione, intervenuta nel giudizio di cognizione  sommaria,  non  ne
preclude la riproposizione nel presente giudizio di impugnazione, sia
perche' quest'ultimo si svolge in grado diverso, ai  sensi  dell'art.
24 comma 2° L. 11 marzo 1953  n°  87,  sia  perche'  si  tratta,  pur
sempre, di una pronuncia di manifesta inammissibilita' della  q.l.c.,
per ragioni processuali. 
    La sospensione del  procedimento  conseguente  alla  proposizione
della   questione   di   legittimita'   costituzionale   non   appare
incompatibile con il presente procedimento, ex art. 1, comma 58 legge
n. 92/2012, che rappresenta un  giudizio  di  impugnazione  in  senso
pieno  (equiparabile  all'appello),  che  deve  essere  definito  con
sentenza suscettibile di divenire res iudicata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 23 e 24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87; 
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3  e  97,
comma 3°, della Costituzione, dell'art. 11, comma 3, L.R.  Sicilia  6
luglio 1976  n°  79,  nella  parte  in  cui  prevede  la  nomina  dei
giornalisti addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana, senza
l'espletamento di un pubblico concorso; 
    2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il presente giudizio  sino  alla  decisione  della  suddetta
Corte. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, al Presidente della Regione Siciliana
e  comunicata  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale   siciliana,
mandando  altresi'  alla  medesima  Cancelleria  per  ogni  ulteriore
adempimento. 
        Cosi' deciso in Palermo il 2 aprile 2015 
 
                    Il Presidente est.: Civiletti