N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2015
Ordinanza del 12 maggio 2015 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Vivere Bio S.c. a r.l. in liquidazione conto Azienda agricola di Bonturi Luigi e Bonturi Federico. Responsabilita' civile dei magistrati - Responsabilita' per colpa grave - Ampliamento dei casi in cui si configura - Introduzione delle nuove ipotesi costituite dal "travisamento del fatto o delle prove" - Estensione ad esse dell'obbligo di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato - Denunciata equivocita' e indefinibilita' della nuova fattispecie di illecito - Inidoneita' a delimitare l'ambito della responsabilita' del magistrato, dell'obbligo di rivalsa statuale e del sindacato disciplinare sui provvedimenti giudiziari - Incidenza sull'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale - Irragionevole svuotamento della clausola di irresponsabilita' dei magistrati per l'attivita' valutativa del fatto e delle prove. - Legge 27 febbraio 2015, n. 18, artt. 2, comma 1, lett. b) e c), e 4, comma 1, il primo sostitutivo dei commi 2 e 3 e aggiuntivo del comma 3-bis all'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il secondo modificativo dell'art. 7, comma 1, della medesima legge. - Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo, e 111, comma secondo. Responsabilita' civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato - Abolizione della fase preliminare di delibazione in camera di consiglio della ammissibilita' e non manifesta infondatezza della domanda - Conseguente soppressione del termine che ricollegava l'esercizio dell'azione disciplinare alla comunicazione di ammissibilita' della domanda - Denunciata possibilita' per l'attore che proponga domanda inammissibile o palesemente infondata di influire indebitamente sul giudizio causativo del danno o sulla serenita' del giudice (condizionando la sua valutazione o provocandone l'astensione, anche attraverso l'avvio del procedimento disciplinare) - Incidenza sull'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale - Incongruita' della scelta legislativa in raffronto alla previsione, con finalita' deflattive, di filtri di ammissibilita' per i giudizi di appello e di Cassazione. - Legge 27 febbraio 2015, n. 18, artt. 3, comma 2, e 6, il primo abrogativo dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il secondo modificativo dell'art. 9, comma 1, della medesima legge. - Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 101, comma secondo, e 111, comma secondo. Responsabilita' civile dei magistrati - Azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato - Obbligatorieta' del suo esercizio - Denunciata sottrazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del diritto di valutare la convenienza dell'azione - Violazione del diritto di non agire in giudizio, implicito in quello di difesa - Irragionevolezza sotto piu' profili (diversita' dei presupposti soggettivi dell'azione di rivalsa rispetto a quella risarcitoria nei confronti dello Stato, obbligatorieta' della rivalsa anche in caso di intervenuta transazione nel giudizio risarcitorio, diversita' di disciplina rispetto all'azione di regresso nei confronti degli altri dipendenti pubblici). - Legge 27 febbraio 2015, n. 18, art. 4, comma 1, modificativo dell'art. 7, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117. - Costituzione, artt. 3 e 24. Responsabilita' civile dei magistrati - Maggiori oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione delle norme che prevedono l'ampliamento delle ipotesi di responsabilita' per colpa grave, la risarcibilita' del danno non patrimoniale conseguente ad atto o fatto del magistrato e l'obbligo di rivalsa statuale - Denunciata omessa indicazione dei mezzi per farvi fronte. - Legge 27 febbraio 2015, n. 18, artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c) [modificativo del comma 1, sostitutivo dei commi 2 e 3 e aggiuntivo del comma 3-bis all'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117], e 4 [sostitutivo dell'art. 7 della medesima legge]. - Costituzione, art. 81, comma terzo.(GU n.40 del 7-10-2015 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA Terza sezione civile Il giudice dott. Massimo Vaccari, ha pronunciato la seguente ordinanza; Nella causa civile promossa da Vivere Bio s.c. a r.l. in liquidazione, con l'avv. Zampieri Franco del foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Verona, v.le della Repubblica, 6; Contro Azienda agricola Bonturi Luigi e Bonturi Federico con l'avv. Aramini Giampaolo elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Cotogna Veneta (Verona), p.zza Liberazione n. 11; A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2015; 1. Oggetto del giudizio. Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2013 Vivere Bio s.c. a r.l. ha proposto opposizione avanti a questo Tribunale al decreto del 5 novembre 2012 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della azienda agricola Bonturi Luigi e Bonturi Federico la somma di euro 149.292,53, oltre interessi ex art. 5 decreto legislativo n. 231/2002, a titolo di pagamento di alcune forniture di prodotti agricoli meglio di cui alle fatture emesse dalla predetta azienda agricola tra il 30 marzo 2007 e il 31 marzo 2008. A sostegno della opposizione l'attrice ha dedotto: l'insussistenza del credito ingiunto, non essendo intercorso tra le parti il rapporto citato nel decreto monitorio e non avendo l'attrice mai ricevuto le fatture, ad eccezione di quella datata 31 gennaio 2008; l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito, fondantesi in realta' su un rapporto mutualistico, atteso che l'azienda agricola e' socia della cooperativa, ai sensi dell'art. 2512, primo comma n. 3 c.c.; l'illiquidita' e/o inesigibilita' del credito, atteso che l'art. 26 dello statuto della attrice subordina la sussistenza e/o la debenza dei crediti dei soci all'appostate nel conto economico di specifiche somme a titolo di ristorno, evenienza non verificatasi nel caso di specie; la mancanza di una preventiva delibera dell'assemblea dei soci, che, in sede di approvazione del bilancio, avesse deliberato il pagamento di ristorni ai soci. L'azienda agricola Bonturi, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, negando, in particolare, di essere stata mai socia della attrice e che l'assunto di controparte fosse fondato su prova scritta e, in via preliminare, ha avanzato istanza di concessione della provvisoria esecuzione. Il giudizio, originariamente assegnato ad altro giudice, e' stato congelato e, con provvedimento del 3 settembre 2014, assegnato a questo giudice. Alla udienza di prima comparizione, tenutasi, dopo un rinvio interlocutorio, il 24 marzo 2015, la convenuta ha insistito nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione alla quale si e' opposta l'attrice che, a tal fine, ha prodotto della documentazione diretta a comprovare la qualita' di propria socia della azienda agricola Bonturi (scheda socio relativo alla azienda agricola Bonturi e verbale della assemblea dei soci Vivere Bio s.c a r.l. del 27 settembre 2007 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006). La convenuta ha anche chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. 2. La rilevanza delle questioni. Dato lo stato del giudizio, come riassunto nel precedente paragrafo, questo giudice e' chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto vale a dire, ai sensi dell'art. 648, primo comma, c.p.c., se l'opposizione proposta da Vivere Bio sia o meno fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In particolare, data la fase in cui si trova il giudizio, e' necessario stabilire se gli assunti contrapposti delle parti trovino conforto nella documentazione dalle stesse versata in causa. Ai fini dell'adozione di tale decisione vengono pero' in rilievo alcune delle norme introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 («Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati»), entrata in vigore il 19 marzo di quest'anno, atteso che essa, oltre ad incidere, per quanto meglio si dira' avanti, in maniera significativa sugli interessi delle parti e' concretamente e immediatamente produttiva di una responsabilita' potenziale di questo giudice, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilita'. D'altro canto, con riguardo al profilo della rilevanza, e' opportuno rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 dell'11 gennaio 1989, nel decidere una serie di questioni di legittimita' costituzionale che erano state sollevate proprio in relazione ad alcune disposizioni della legge n. 117 del 1988, ha chiarito quale sia l'esatto ambito di applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In tale pronuncia il giudice delle leggi ha infatti precisato che tale norma comporta che la questione di costituzionalita' proposta deve esser tale che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione» di essa, implicando, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all'applicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo. Tuttavia, come gia' implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), la Corte ha anche stabilito che: «debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonche', in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalita' di tali norme e' destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti». Tale principio e' stato implicitamente ribadito anche nella sentenza 24 luglio 2013, n. 237 con la quale la Corte ha ritenuto non fondate, tra le altre, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, e dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo n. 155 del 2012, nella parte in cui, disponevano la soppressione di alcuni uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale ordinario di Sala Consilina. In quel caso la rilevanza della questione era stata desunta dal fatto che il processo che si stava svolgendo presso il succitato ufficio giudiziario avrebbe dovuto essere rinviato ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 e, quindi, nella nuova sede giudiziaria ed era stata motivata nella ordinanza di rimessione mediante richiamo al predetto principio. A ben vedere poi, se si considera che la nuova legge ha ampliato le ipotesi che possono dar luogo a responsabilita' dello Stato e del magistrato, introducendo, all'art. 2, comma 3, e all'art. 7, comma 1, della legge n. 117/1988, quella del travisamento del fatto o delle prove, risulta evidente come, quantomeno le norme suddette, trovino applicazione immediata in tutti i giudizi in corso e potenzialmente causativi di danno atteso che i giudici che li trattano, per non incorrere in responsabilita', anche disciplinare (sul punto si tornera' di qui a breve), devono evitare simili condotte, o meglio attenersi ai criteri di valutazione fissati dalle nuove disposizioni. Cio' detto in punto di rilevanza, questo giudice dubita della legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della novella. 3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 comma 1, lett. c) e dell'art. 4, comma 1, legge n. 18/2015, laddove ha modificato l'art. 7, comma 1 legge n. 117/1988, nella parte in cui fanno riferimento al «travisamento del fatto o delle prove», per contrasto con gli artt. 101, comma 2, e 111 comma 2 Cost. nonche' dell'art. 2, comma 1 lett. h) per contrasto con l'art. 3 Cost. Nell'assetto della legge n. 117/1988 la valutazione dei fatti e delle prove non poteva mai dar luogo a responsabilita' del magistrato, e conseguentemente nemmeno dello Stato (art. 2 comma 2, c.d. clausola di salvaguardia). Era invece fonte di responsabilita', perche' costituiva una delle ipotesi di colpa grave individuate dall'art. 2, comma 3, l'affermazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. La sottrazione, nella legge n. 117/1988, dall'ambito di responsabilita' del magistrato dell'attivita' valutativa del fatto e delle prove, che, insieme alla interpretazione delle norme, costituisce l'essenza stessa della funzione giurisdizionale, era strettamente funzionale alla assicurazione della indipendenza del giudice che, a sua volta, costituisce garanzia di una valutazione imparziale dei fatti e delle risultanze istruttorie. La Corte costituzionale aveva evidenziato questa stretta interrelazione tra indipendenza del giudice e autonomia nella valutazione dei fatti e delle prove nel seguente passaggio della gia' citata sentenza n. 18/1989: «La garanzia costituzionale della sua (sott. del giudice, n. d.r.) indipendenza e' diretta infatti a tutelare, In primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attivita' non puo' dar luogo a responsabilita' del giudice (art. 2, n. 2 legge n. 117 cit.) ed il legislatore ha ampliato la sfera d'irresponsabilita', fino al punto in cui l'esercizio della giurisdizione, in difformita' da doveri fondamentali, non si traduca in violazione inescusabile della legge o in ignoranza inescusabile dei fatti di causa, la cui esistenza non e' controversa. Ne' puo' sostenersi - come fa il giudice a qua - che la legge impugnata spingerebbe il giudice a scelte interpretative accomodanti e a decisioni meno rischiose in relazione agl'interessi in causa, cosi' influendo negativamente sulla sua imparzialita'. Come si e' ora rilevato, l'art. 2, comma secondo, della legge n. 117 esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilita' "l'attivita' d'interpretazione di norme di diritto" e quella di valutazione del fatto e delle prove». La Corte di cassazione si era ripetutamente pronunciata negli stessi termini, avendo affermato che la clausola di salvaguardia della legge n. 117/1988, che escludeva che potesse dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ovvero quella di valutazione del fatto e della prova non tollerava letture riduttive «perche' giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attivita' giudiziaria e, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 19 gennaio 1989, attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio» (Cass. 27 novembre 2006, n. 25123; Cass. sez. VI, 27 dicembre 2012, n. 23979). Risultava, allora, coerente con una simile impostazione la scelta, compiuta con la legge n. 117/1988, di prevedere che solo l'ignoranza, purche' inescusabile, da parte del giudice di fatti che, incontrastabilmente, fossero o non fossero «risultati dagli atti di causa» (questa e' l'espressione utilizzata dall'art. 2, comma 3) o la cui esistenza non fosse stata controversa (cosi' Corte cost. sent. n. 18/1989) poteva legittimare la pretesa risarcitoria. Grazie a tale rigorosa delimitazione l'ambito di valutazione rimesso al giudice del giudizio di responsabilita' era molto limitato, per non dire inesistente. La modifica dell'art. 111 Cost., con l'introduzione del c.d. principio del giusto processo, aveva ulteriormente rafforzato le garanzie che sovrintendono all'esercizio della funzione giurisdizionale soprattutto nella prospettiva di assicurare la parita' tra le parti processuali. La novella si e' discostata da tale impostazione. Essa infatti, pur riproponendo la clausola di salvaguardia (art. 2, comma 1, lett. b), ne ha ridotto l'ambito di operativita' perche', nel punto successivo, ha ampliato i casi di colpa grave, sia numericamente, con l'introduzione delle ipotesi del travisamento del fatto o delle prove, sia nella loro configurazione oggettiva, avendo eliminato il riferimento alla negligenza inescusabile quale presupposto per l'integrazione di tutti gli illeciti che danno luogo a risarcimento. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 117/1988, canne modificato dall'art. 4 legge n. 15/2018, la negligenza inescusabile costituisce invece il presupposto soggettivo dei comportamenti, elencati dalla stessa norma, che giustificano l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. A ben vedere quindi, nella nuova disciplina, non vi e' corrispondenza sotto il profilo soggettivo tra i casi di responsabilita' dello Stato e quelli di responsabilita' del magistrato, mentre vi e' una solo parziale corrispondenza sotto il profilo oggettivo tra gli uni e gli altri. Orbene, questo giudice dubita della compatibilita' dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 4, nella parte in cui fanno riferimento alle ipotesi del travisamento del fatto o delle prove, con i parametri degli artt. 101, comma 2, e 111, comma 2 Cost., data l'equivocita' e indefinibilita' di tali nozioni. Nelle intenzioni del legislatore esse non coincidono con le fattispecie della affermazione o negazione di un fatto (processuale) reale, dal momento che sono state aggiunte a queste ultime, a differenza, si noti, di quanto era stato proposto nel d.d.l. n. 1626, di iniziativa governativa, che invece le aveva espunte dalla legge n. 117/1988. A riprova del fatto che nella novella le due serie di ipotesi sono state considerate come distinte va evidenziato che l'esercizio (obbligatorio) dell'azione di rivalsa e' ora previsto in caso di travisamento del fatto o delle prove e non anche per la negazione di un fatto risultante dagli atti processuali o per l'affermazione di un fatto escluso dagli atti processuali (art. 7, comma 1, legge n. 117/1988 come modificato dall'art. 4 legge n. 18/2015). Non pare pero' che il legislatore, nel ricorrere alla nozione di travisamento del fatto, si sia posto il problema della sua possibile coincidenza con la fattispecie integrante l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, primo comma, lett. h), decreto legislativo n. 109/2006. Eppure quest'ultima e' stata identificata dalla dottrina, in difetto di pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., che, a sua volta, corrisponde alla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa o con quella della inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita dagli atti processuali. Orbene, da tale raccordo si evince come il travisamento del fatto rilevante sul piano disciplinare coincida con l'ipotesi di illecito civile dell'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo che, a sua volta, dovrebbe corrispondere alla nuova ipotesi del travisamento del fatto quale fatto illecito civile. Ad identico risultato dovrebbe giungersi con riguardo all'ipotesi del travisamento delle prove se solo si considera che, da un lato, essa, nella novella, e' parificata al travisamento del fatto e, dall'altro, che l'errore sul fatto e' difficilmente distinguibile da quello sulle prove poiche' il fatto assume rilievo nel processo, sia esso civile o penale, se provato. Il travisamento delle prove quindi non pare identificabile con quello che assume rilievo nel diritto processuale penale, traducendosi in un vizio di motivazione della sentenza (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez., VI, 22 gennaio 2014, n. 10289), e del resto, dai lavori parlamentari, non risulta nemmeno che il legislatore abbia inteso far riferimento a quell'istituto. Dall'esame dei lavori parlamentari emerge, peraltro, l'estrema difficolta' incontrata da chi vi partecipo' a definire gli esatti confini della «nuova» fattispecie di illecito (dopo quanto detto sopra va infatti considerata). Infatti in commissione giustizia del Senato in sede referente fu segnalato come esse fossero generiche (cfr. intervento dell'on. Palma nella seduta del 5 novembre 2014), mentre durante il confronto avutosi all'interno della commissione giustizia della Camera dei deputati fu rappresentato il rischio di una loro sovrapposizione con le ipotesi gia' previste dalla legge n. 117/1988 (cfr. intervento dell'on. Colletti nella seduta del 17 dicembre 2014). Ancora, anche nell'elaborazione del d.d.l. n. 1626 il problema dovette essere affrontato giacche' quel testo, come si e' detto, pur introducendo anch'esso il travisamento del fatto o delle prove aveva tuttavia soppresso il riferimento nella legge n. 117/1988 alle ipotesi dell'affermazione del fatto escluso o della negazione del fatto risultante dagli atti. A ben vedere nemmeno la relazione della commissione giustizia della Camera alla proposta di legge n. 2738, poi tradotta nella legge n. 15/2014, offre elementi utili a meglio definire la nozione in esame. Nel documento infatti, dopo l'affermato che: «il travisamento del fatto e delle prove coinvolge aspetti tipici dell'attivita' valutativa, che e' connessa ai principi costituzionali di indipendenza e imparzialita' della giurisdizione», si propone una interpretazione, definita come costituzionalmente orientata, di tali fattispecie, in base alla quale di travisamento potrebbe parlarsi solo in caso di macroscopico ed evidente stravolgimento del dato fattuale. Orbene, il termine «stravolgimento» non e' che un sinonimo di travisamento, e come tale non e' sufficientemente distintivo delle nuove ipotesi rispetto a quelle della affermazione di un fatto escluso o della negazione di un fatto risultanti dagli atti. Ne' valgono a meglio connotarlo gli attributi di «evidente» e «macroscopico» che, a ben vedere, non costituiscono altro che gli indici sintomatici, sotto il profilo oggettivo, della negligenza inescusabile, presupposto indefettibile della responsabilita' del magistrato. La nuova nozione risulta equivoca anche sotto un ulteriore e distinto profilo. Non e' chiaro infatti se essa alluda ad una radicale alterazione della realta' processuale e quindi ad una «svista» idonea a determinare un esito processuale opposto a quello cui giunge provvedimento giudiziario, con la conseguenza che, se questo fosse il suo significato, dovrebbe escludersi l'illecito qualora l'errore investisse uno dei tanti elementi che abbiano sorretto la decisione. Alla luce delle superiori considerazioni la nuova ipotesi del travisamento del fatto o delle prove, ad avviso di questo giudice, e' del tutto inidonea a delimitare, conformemente ai parametri costituzionali degli artt. 101, comma 2, 111 comma 2, Cost., l'ambito della responsabilita' del magistrato. Si rammenti che erano state la «limitatezza» e «tassativita'» delle fattispecie in cui, secondo il tenore originario della legge n. 117/1988, era ipotizzabile una colpa grave del giudice a indurre la Corte costituzionale ad escludere che la loro previsione potesse compromettere la serenita' e l'imparzialita' di giudizio dello stesso (Corte cost. sent. n. 18/1989). Una volta che la nuova fattispecie difetti di sufficiente tipizzazione e' evidente come essa offrano ampia possibilita' di condizionare l'esercizio della funzione giurisdizionale ed anche di favorire il contenzioso. Il nuovo testo normativo consente infatti di censurare qualsiasi valutazione dei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice nel giudizio a quo, che risulti non gradita o sfavorevole, semplicemente qualificandola come travisamento. Non sfugge come tale scelta comporti una estrema incertezza anche nella individuazione dell'ambito di applicazione di altri istituti che influiscono direttamente sull'esercizio della funzione giurisdizionale. Innanzitutto determina, di riflesso, l'ampliamento indefinito della possibilita' di un sindacato disciplinare sui provvedimenti giudiziari, in deroga al disposto dell'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 109/2006 nella parte in cui esclude che, fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed ff), della stessa norma, dia luogo a responsabilita' disciplinare l'attivita' di valutazione del fatto e delle prove. Analogo effetto si ha sull'ambito dell'azione di rivalsa, risultando impossibile stabilire esattamente quali siano i casi in cui essa non e' obbligatoria, con la conseguenza che l'organo deputato a promuoverla sara' indotto a non effettuare nessuna valutazione al riguardo e a proporla in ogni caso. A ben vedere nemmeno l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, pur formalmente ribadito dall'art. 2, comma 1, lett. b) legge n. 18/2015, risulta sufficientemente definibile, rispetto alla attivita' di valutazione del fatto e delle prove, cosicche' puo' addirittura dubitarsi che essa permanga effettivamente. Sotto tale profilo quindi la norma da ultimo citata risulta irragionevole e come tale in contrasto con l'art. 3 Cost. 4. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, della legge n. 18/2015 per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost. e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117/1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18/2015, per contrasto con gli artt. 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost. Un'altra delle novita' della legge n. 18/2015 consiste nell'abrogazione, ad opera dell'art. 3, comma 2, dell'art. 5 della legge n. 117/1988 che prevedeva una fase preliminare del giudizio risarcitorio di natura camerale, comunemente definita come filtro di ammissibilita'. Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 117/1988 il tribunale, investito di una domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato, doveva verificare, con decreto motivato, tutta una serie di condizioni, ovvero l'osservanza dei termini fissati a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione e l'esistenza dei presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge, nonche' la non manifesta infondatezza della domanda. Qualora il tribunale avesse ritenuto la domanda ammissibile avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del giudizio (art. 5, comma 5) e la trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare che, a sua volta, avrebbe dato inizio all'azione disciplinare (art. 9, comma 1). Come e' stato notato dal C.S.M. nel parere reso, il 29 ottobre 2014, sul disegno di legge di iniziativa governativa in tema di responsabilita' civile dei magistrati n. 1626, che conteneva gia' la sopra citata disposizione abrogatrice, la norma abrogata mirava a realizzare almeno due obiettivi nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Da un lato impediva la proliferazione di inutili giudizi di merito, consentendo al contempo che i processi ammissibili potessero giovarsi di una piu' rapida trattazione nel merito. Dall'altro lato, ed in via prioritaria, tutelava «la serenita' del singolo magistrato, che, al riparo da azioni pretestuose e temerarie, poteva veder limitato il peso dell'esposizione processuale a casi e tempi razionalmente circoscritti» (cosi', testualmente, il parere sopra citato) e quindi indirettamente, ancora una volta, l'esercizio indipendente della giurisdizione. A ben vedere quest'ultima esigenza era stata soddisfatta anche attraverso la riconduzione dell'inizio del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato per i «fatti che avessero dato causa all'azione di risarcimento» (questa l'espressione utilizzata dall'art. 9, comma 1, legge n. 117/1988) all'esito del preventivo giudizio di ammissibilita' e di non palese infondatezza. Anche nel pronunciarsi sulla legge n. 117/1988, con un parere reso il 10 dicembre 1987, lo stesso C.S.M. aveva segnalato che avrebbe costituito «ragione di gravissima turbativa, inevitabilmente incidente sulla stessa autonomia della giurisdizione, il fatto in se' della pendenza di un cospicuo contenzioso che, pur formalmente esaurendosi nei confronti dello Stato e non dando luogo a rivalsa, tuttavia consisterebbe nella messa in discussione di provvedimenti giurisdizionali da parte dei loro destinatari del tutto al di fuori della logica delle impugnazioni». Si noti come le predette valutazioni sono del tutto conformi al costante orientamento della Corte costituzionale che ha «riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilita' civile del giudice, perche' un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel piu' ampio quadro di quelle condizioni e limiti alla responsabilita' dei magistrati che la peculiarita' delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono» (Corte cost. sent. n. 468/1990). Nella stessa prospettiva giudice delle leggi ha anche affermato che: «la previsione del giudizio di ammissibilita' della domanda garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni "manifestamente infondate" che possano turbarne la serenita', impedendo, al tempo stesso, di creare con malizia i presupposti per l'astensione e la ricusazione» (Corte cost. sent. n. 18/1989). La previsione del filtro di ammissibilita' trovava, quindi, fondamento non solo negli artt. 101, comma 2 e 111, comma 2, ma anche nell'art. 25, comma 1, Cost., perche' era idonea ad evitare che la parte che avesse promosso un giudizio di responsabilita' nei confronti dello Stato, palesemente infondato o inammissibile, potesse anche concretamente influire sul giudizio dal quale si assumeva danneggiata provocando l'astensione del giudice che lo aveva in carico ai sensi dell'art. 51, secondo comma c.p.c. nel giudizio civile e ai sensi dell'art. 36, primo comma, lett. h) c.p.p. nel giudizio penale. E' indubbio infatti che, a fronte della rappresentazione della pendenza di un giudizio nei confronti dello Stato per condotte o provvedimenti a lui attribuibili, il giudice a quo avrebbe ravvisato le gravi ragioni, menzionate dalle norme succitate, per astenersi. Orbene, l'eliminazione di tale vaglio preventivo, offre ora ad una parte, priva di remare o anche solo particolarmente determinata, la duplice alternativa di condizionare la valutazione del giudice, (possibilita' vieppiu' concreta dopo l'introduzione della nuova ipotesi di illecito del travisamento del fatto o delle prove) o di provocare la sua astensione, e con essa la dilatazione dei tempi di definizione del giudizio a quo, anche attraverso l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice stesso, che e' rimesso, quanto all'an, al quando e al quomodo. Va infatti evidenziato come, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge n. 117/1988, con l'art. 6 legge n. 15/2014 e' stata anche abrogata la parte dell'art. 9, comma 1, della legge Vassalli che ricollegava l'inizio del procedimento disciplinare, per i fatti che avessero «dato causa all'azione di risarcimento», alla comunicazione da parte del tribunale del provvedimento che aveva ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria. E' rimasta invariata invece la parte di tale disposizione che prevede il dovere per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i predetti fatti. Contrariamente a quanto sostenuto in uno dei primi commenti alla legge n. 18/2015, il mantenimento di quest'ultima previsione non pare frutto di una svista del legislatore, che non avrebbe tenuto conto della sua inconciliabilita' con il nuovo sistema disciplinare delineato dal decreto legislativo n. 109/2006, giacche', nella relazione della commissione giustizia della camera alla proposta di legge n. 2738, si legge che con l'art. 6 si e' inteso modificare la legge Vassalli «coordinando la disciplina dell'azione disciplinare a carico del magistrato (conseguente all'azione di risarcimento intrapresa) con la soppressione del filtro di ammissibilita' della domanda disposto dall'art. 3, comma 2». Ancora, va evidenziato che il legislatore, nell'intervenire sull'art. 9, comma 1, della legge n. 117/1988, ha scartato l'opzione, che pure era stata seguita nel d.d.l. di iniziativa governativa n. 1626 (art. 3, comma 3), di attribuire il succitato potere di segnalazione al Tribunale investito della domanda di rivalsa. E' evidente allora che, con la nuova disciplina, l'attore ha la possibilita' di rendere noti alla procura generale presso la Corte di cassazione gli assunti esposti nel giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato, per quanto essi possano essere manifestamente infondati o possano prescindere dai presupposti soggettivi della responsabilita' del magistrato (sul punto si e' detto nel paragrafo precedente). L'art. 9, comma 1, legge n. 117/1988, infatti, prevede tuttora che l'iniziativa disciplinare sia assunta in relazione ai «fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento» e tale espressione non implica uno scrutinio della fondatezza nel merito dell'assunto dell'attore, come non lo richiedeva prima che la norma venisse modificata dalla novella ma allora la prospettazione del danneggiato era pero', quantomeno, oggetto di una valutazione di ammissibilita' e di non manifesta infondatezza. Puo' peraltro escludersi che la notizia di illecito in questi casi sia integrata dalla sola pendenza del giudizio risarcitorio, consistendo essa invece nelle allegazioni del preteso danneggiato. Orbene, stando al tenore della norma, la predetta iniziativa costringerebbe, per cio' solo, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ad esercitare l'azione disciplinare, eventualmente nella forma della richiesta di non luogo a procedere qualora ritenesse non vi siano elementi per sostenere l'accusa disciplinare. Tale disciplina, che potrebbe giustificarsi con l'esigenza di assicurare la verifica da parte del privato su modalita' e tempi di esercizio della iniziativa disciplinare, e' pero' difforme da quella del decreto legislativo n. 109/2006 che, pur stabilendo il principio di obbligatorieta' della azione disciplinare (art. 14, comma 3), consente al suddetto organo, negli altri casi di notizie di illecito proveniente da privati, di archiviare la notizia di illecito ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis. Anche l'art. 9, comma 1, legge n. 117/1988, ad avviso di questo giudice, si pone quindi in contrasto con gli artt. 25, 101, comma 2, 111, comma 2 Cost. perche' attribuisce ad una parte del giudizio la possibilita' di influire indebitamente sul corso del giudizio o sulla serenita' del giudice, e quindi sull'esercizio della funzione giurisdizionale, senza che sia prevista una preventiva verifica dei suoi assunti. A ulteriore conforto delle superiori considerazioni deve aggiungersi che l'esposizione del giudice titolare del giudizio causativo del danno alle evenienze sopra esposte (astensione e avvio del procedimento disciplinare) risulta anche protratta nel tempo, contrariamente a quando accadeva nel regime anteriore, tenuto conto delle forme in cui si svolgera' d'ora innanzi il giudizio risarcitorio. Il giudizio preventivo di ammissibilita' della domanda risarcitoria verso lo Stato, secondo il testo originario della legge n. 117/1988, doveva svolgersi in camera di consiglio e concludersi in tempi predefiniti (quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore) con un provvedimento avente forma di decreto e, di conseguenza, aveva una durata molto contenuta. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 15/2014 ogni giudizio di responsabilita', per quanto inammissibile, deve invece svolgersi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione e va deciso dal collegio (ai sensi dell'art. 50-bis, primo comma, n. 7, c.p.c.) con sentenza. La sua durata e' quindi sensibilmente maggiore di quella del succitato procedimento, a cominciare dalla sua prima udienza di trattazione che va fissata dall'attore nel rispetto del termine a comparire di novanta giorni (art. 163-bis, primo comma, c.p.c.). Limitate sono infatti le possibilita' per il tribunale che si trovi a trattare quel giudizio di ridurre i tempi di definizione dello stesso atteso che: 1) non potrebbe disporre la c.d. conversione in rito sommario ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c. come introdotto dalla legge n. 132/2014, atteso che tale norma trova applicazione solo nel giudizio monocratico; 2) a fronte della richiesta anche del solo attore dovrebbe concedere i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per la giurisprudenza di legittimita' si veda, ex plurimis: Cass. 24 maggio 2000, n. 6808) la c.d. appendice scritta della trattazione costituisce una facolta' incondizionata delle parti, immune da qualsiasi vaglio preventivo del giudice; 3) non potrebbe ricorrere al modello decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c. che e' utilizzabile solo nel procedimento davanti al giudice in composizione monocratica. Ancora, non va sottaciuto come, una volta concluso il giudizio, la sentenza che dovesse dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria sarebbe passibile di impugnazione secondo i termini ordinari, che sono molto piu' ampi di quelli ai quali era soggetto il decreto di inammissibilita' ex art. 5 legge n. 117/1988 (dieci giorni dalla comunicazione per l'appello e quaranta giorni per il ricorso per Cassazione), cosicche' il giudicato sul punto potrebbe sopraggiungere solo a distanza di molti anni dall'inizio della causa risarcitoria. Ne' pare idoneo a scongiurare le sopra descritte possibilita' di interferenza tra giudizio risarcitorio verso lo Stato e giudizio a quo, supplendo all'eliminazione del filtro di ammissibilita' della domanda, il ricorso all'istituto di cui all'art. 96 c.p.c., come integrato dalla legge n. 69/2009, secondo quanto e' stato sostenuto anche nel corso della discussione sul d.d.l. n. 1070 in sede di commissione giustizia del Senato. Tale applicazione infatti, presupponendo un accertamento nel merito, sulla coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, (cfr. ex plurimis Cons. Stato, 25 febbraio 2003, n. 1026; Cass. 21 luglio 2000, n. 9579; id., sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619;), sarebbe possibile solo per le ipotesi di manifesta infondatezza della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato, e non anche per quelle di inammissibilita' della stessa (si pensi al caso, quale quello esaminato da Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 29 gennaio 2015, n. 1715, di una azione risarcitoria diretta nei confronti del magistrato). A detta applicazione poi si potrebbe giungere solo all'esito del giudizio risarcitorio, a distanza di un piu' che apprezzabile lasso di tempo dal momento del suo inizio. La possibilita' di una futura, e, a volte, anche remota, condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sarebbe quindi di per se' sufficiente a dissuadere la parte in mala fede dall'assumere le iniziative di cui si e' detto sopra, tenuto conto che il suo interesse prevalente sarebbe quello di influire sull'esito del giudizio a quo. Per completezza va evidenziato che nell'attuale assetto normativo nemmeno gli oneri relativi all'iscrizione a ruolo costituiscono una remora alla proposizione di un giudizio risarcitorio temerario, atteso che i giudizi ex legge n. 117/1988 sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 300, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che ha abrogato l'art. 15 della legge n. 117/1988. Infine, la scelta di eliminare il filtro di ammissibilita' della domanda risarcitoria risulta incongrua rispetto a quelle che lo stesso legislatore ha compiuto di recente rispetto alla disciplina del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione, che ha modificato introducendo dei filtri di ammissibilita' sia per l'uno (artt. 342, primo comma n. 2, e 348-ter c.p.c. introdotti dall'art. 54 comma 1, lett. a) d.l. 22 giugno 2012, n. 83) che per l'altro (art. 360-bis inserito dall'art. 47, comma 1 lett. a) legge 18 giugno 2009, n. 69), con evidenti finalita' deflattive. Sotto questo profilo l'art. 3, comma 2, legge n. 18/2015 e' quindi in contrasto con l'art. 3 Cost. perche' trascura le finalita' deflattive che le predette modifiche hanno inteso realizzare. 5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge n. 15/2018 nella parte in cui ha modificato l'art. 7, comma 1, legge n. 117/1988, prevedendo l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. Secondo la relazione della commissione giustizia della Camera alla proposta di legge n. 2738 con la norma in esame «la rivalsa verso il magistrato e' stata espressamente resa obbligatoria». Orbene, ad avviso di questo giudice, questa nuova formulazione, sebbene fughi i dubbi interpretativi che poneva quella precedente ("Lo Stato... esercita l'azione di rivalsa") non pare pero' conforme al disposto dell'art. 24, comma 1, Cost. che, nel riconoscere diritto di difesa, implicitamente riconosce anche il diritto di non agire in giudizio. Tale disposizione infatti sottrae alla Presidenza del Consiglio, il diritto di valutare la convenienza della azione di rivalsa sulla base, soprattutto, di un raffronto tra i costi del giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato, tra i quali il piu' rilevante e' costituito dall'entita' della somma versata per sentenza o transazione alla parte vittoriosa, i possibili costi del giudizio nei confronti del magistrato e le probabilita' di successo del medesimo. La scelta, che, si noti, si discosta da quella originaria della legge n. 117/1988, nella quale vi era piena corrispondenza, anche sotto il profilo soggettivo tra fatti illeciti oggetto del giudizio verso lo Stato e fatti illeciti oggetto del giudizio di rivalsa, appare anche irragionevole, e quindi in contrasto con il parametro dell'art. 3 Cost., se si tiene presente che i presupposti per l'esercizio dell'azione nei confronti dello Stato non sono i medesimi dell'azione di rivalsa atteso che, come gia' si e' detto (pf. 3), per questa occorre che i comportamenti espressamente individuati dalla norma siano connotati da negligenza inescusabile. Da cio' consegue che la Presidenza del Consiglio dovra' esercitare l'azione di rivalsa «al buio», vale a dire senza aver avuto, nella maggiora parte dei casi, il conforto della positiva verifica dell'elemento soggettivo della negligenza inescusabile del magistrato nel giudizio nei confronti dello Stato e anche nei casi, invero remoti, in cui fosse stata acclarata l'insussistenza di quel presupposto. Ulteriore e distinto profilo di irragionevolezza della norma in esame e' dato rinvenire nella assimilazione tra transazione e sentenza di condanna quali presupposti processuali dell'azione obbligatoria di rivalsa, sebbene essi abbiano genesi del tutto differenti. Il primo dei predetti esiti infatti e' frutto di una scelta discrezionale della parte-Presidenza del Consiglio dei ministri e come tale puo' essere dettato da varie considerazioni, soprattutto di convenienza, che potrebbero anche essere viziate da un errore di valutazione sulla ammissibilita' o sulla palese infondatezza della domanda risarcitoria. Ebbene, anche a fronte di una simile evenienza il magistrato subirebbe l'azione di regresso che sarebbe pero' destinata ad insuccesso per lo Stato. Proprio al fine di evitare una simile eventualita' il testo previgente dell'art. 7 legge n. 117/1988 aveva stabilito che l'azione di regresso potesse essere esercitata a seguito di conclusione del giudizio con transazione, purche' questa fosse stata conclusa dopo la declaratoria di ammissibilita' della domanda (da tale previsione i commentatori avevano desunto, a contrario, che una transazione conclusa in relazione ad una domanda dichiarata inammissibile non desse titolo per quella azione). Ancora, va evidenziata la ingiustificata differenza tra questa disciplina e quella dell'azione di regresso nei confronti degli altri dipendenti pubblici sotto almeno due aspetti. In primo luogo l'azione di rivalsa verso i dipendenti pubblici, in base ai principi generali in tema di garanzia personale (art. 1950 c.c.), non derogati dall'art. 22, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non e' obbligatoria, sebbene presupponga che nel giudizio nei confronti dello Stato sia stato accertato l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) del comportamento del funzionario danneggiante e la conseguente valutazione sulla probabilita' di successo della rivalsa stessa. In secondo luogo l'iniziativa giudiziaria rimane discrezionale anche in caso di transazione della lite, come si evince dal disposto dell'art. 30 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la ratio di tale previsione e' la medesima, sopra citata dell'originario testo dell'art. 7, comma 1, legge n. 117/1988. Ne' la ragione di tali disparita' di trattamento normativo potrebbe individuarsi nella diversita' dei presupposti della responsabilita' del magistrato e di quella degli altri dipendenti pubblici, atteso che il titolo dell'azione regresso e' costituito in entrambi i casi dall'esistenza della obbligazione i danni dello Stato e dall'intervenuto pagamento. Tantomeno tale ragione puo' consistere nella differente entita' economica della rivalsa (contenuta, per i magistrati, in una somma pari alla meta' dello stipendio annuale al momento in cui l'azione di risarcimento e' proposta, ai sensi dell'art. 5 legge n. 118/2015). Tale aspetto avrebbe dovuto anzi costituire un ulteriore motivo per rendere discrezionale l'azione di regresso nei confronti del magistrato, dal momento che la limitazione dell'entita' della somma recuperabile, a fronte delle motivazioni dell'esito sfavorevole per lo Stato del giudizio risarcitorio, potrebbe in certi casi sconsigliare quella iniziativa. Anche sotto questi due profili, quindi, la norma in esame e' in contrasto con il parametro dell'art. 3 Cost. 6. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e dell'art. 4 legge n. 18/2015 per contrasto con l'art, 81, comma 3, Cost. La legge n. 18/2015 non indica i mezzi per far fronte ai maggiori oneri derivanti, a carico dello Stato, dalla applicazione delle norme che ampliano le ipotesi di responsabilita' (art. 2, comma 1, lett. b e c), di quella che riconosce la risarcibilita' anche del danno non patrimoniale conseguente ad un atto o provvedimento del magistrato (art. 2, comma 1, lett, a) e di quella che prevede la obbligatorieta' dell'azione di rivalsa (art. 4), e cio' a differenza del d.d.l. n. 1626 di iniziativa governativa, che conteneva una norma sulla copertura finanziaria (si trattava dell'art. 4) proprio delle conseguenze del presumibile incremento del contenzioso derivante dalle suddette modifiche. Eppure, come si evince dalla relazione al predetto disegno di legge, la stima di quegli oneri sarebbe stata ben possibile sulla base del numero delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nel periodo di vigenza della legge n. 117/1988. D'altro canto l'eventualita' della spesa, correlabile all'eventualita' dei giudizi risarcitori e delle conseguenti condanne, non e' elemento di per se' ostativo all'adozione di simili previsioni, che infatti sono state puntualmente adottate in casi analoghi, come, ad esempio, quando venne modificata la disciplina in tema patrocinio a spese dello Stato (art. 22, legge 28 marzo 2001, n. 134 e art. 295 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).
P. Q. M. Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: 1) degli artt. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 legge n. 18/2015, laddove ha modificato l'art. 7, comma 1 legge n. 117/1988 nella parte in cui fanno riferimento al «travisamento del fatto o delle prove», per contrasto con gli artt. 101, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonche' dell'art. 2, comma 1, lett. b) per contrasto con l'art. 3 Cost.; 2) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18/2015 per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost.; 3) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117/1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18/2015, per contrasto con gli artt. 25, comma 1, 101, comma 2, 111, comma 2, Cost.; 4) dell'art. 4 legge n. 15/2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 7, comma 1, legge n. 117/1988, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; 5) dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), e dell'art. 4, comma 2, legge n. 18/2015, nella parte in cui prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con l'art. 81, comma 3, Cost. Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verona, 12 maggio 2015 Il giudice: Vaccari