N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Ordinamento  del  personale  della  Provincia  -   Previsione   del
  collocamento a riposo anticipato d'ufficio e della risoluzione  del
  rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza  -
  Lesione del principio di coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Violazione  della  sfera  di  competenza  legislativa   concorrente
  statale in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  -
  Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale  in
  materia di previdenza sociale. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19  maggio  2015,  n.  6,
  art. 29. 
- Costituzione, artt. 3, 81, comma terzo, 117, commi  secondo,  lett.
  o),  e  terzo,  e  119;  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
  art. 1, comma 5; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  art.  24;
  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(GU n.41 del 14-10-2015 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   c.f.
80224030-587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.
12; 
    Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in
persona  del  Presidente  della  Provincia   pro   tempore   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 della
legge della Provincia Autonoma di Bolzano  -  Alto  Adige  19  maggio
2015, n. 6, recante  «Ordinamento  del  personale  della  Provincia»,
pubblicata nel B.U. n. 21/I-II del 26 maggio 2015, Supplemento n.  4,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2015. 
    Con la Legge Provinciale n. 6 del  19  maggio  2015  indicata  in
epigrafe, che consta di cinquantadue articoli, la Provincia  autonoma
di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni per  il  personale
della Provincia e degli enti pubblici da essa  dipendenti  o  il  cui
ordinamento rientra nella competenza legislativa propria  o  delegata
dalla Provincia (art. 1). 
    La legge provinciale n. 6/15  citata  contiene  sia  disposizioni
gia'  vigenti  sia  nuove  disposizioni  di   legge   nella   materia
dell'ordinamento del personale e ha l'obiettivo di raccogliere in  un
unico testo le principali disposizioni di legge, nonche' di creare le
basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige  abbia  ecceduto  dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 29 della legge Provincia autonoma di Bolzano -  Alto  Adige
n. 6/2015 citata viola gli articoli 117, comma lettera o), 117, terzo
comma, 119 e 81, comma 3, della Costituzione. 
    1.1. Come si e' detto supra,  nella  legge  provinciale  n.  6/15
citata,  sull'ordinamento   del   personale,   sono   confluite   sia
disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge, allo scopo
di raccogliere in un unico testo  le  principali  norme  in  materia,
anche al fine di predisporre le basi giuridiche per  il  processo  di
innovazione dell'Amministrazione. 
    L'art. 29 della predetta legge provinciale  n.  6/15,  intitolato
«Collocamento  a  riposo  d'ufficio  prevede,  al  primo  comma,   il
collocamento a riposo d'ufficio  e  la  contestuale  risoluzione  del
rapporto di lavoro del personale  con  diritto  a  pensione,  tenendo
conto di alcuni criteri indicati nello stesso articolo  29:  a)  eta'
anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta'  prevista
per  la  pensione  di  vecchiaia;  b)  graduale  riduzione  dell'eta'
anagrafica  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio,  garantendo,
comunque,  la  permanenza  in  servizio  fino   all'eta'   anagrafica
necessaria per escludere la riduzione della pensione;  c)  previsione
del trattamento di servizio oltre il termine di cui  alla  precedente
lettera a), al fine di maturare il diritto a  pensione  e,  comunque,
non oltre l'eta' prevista dalla normativa vigente  per  i  dipendenti
pubblici. 
    Il comma 2 del medesimo articolo 29, prevede che,  in  deroga  al
comma 1, trovino  applicazione  le  specifiche  disposizioni  statali
vigenti per la dirigenza medica e sanitaria. 
    1.2. La norma di cui all'art. 29 citato eccede  dalle  competenze
legislative statutarie di cui agli articoli 8 (1) , 9 (2) e 10 (3)  ,
contenuti nel Capo III (che elenca le funzioni delle Province)  dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con  il
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; che non  contempla  la  competenza  in
materia  di  «previdenza  sociale»,  che,  invece,  appartiene   alla
competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo  117,  comma
2, lettera o), della Costituzione. 
    2.  L'articolo  29  citato,  nel  disciplinare   l'anticipo   del
trattamento di fine rapporto o di fine servizio, non e' conforme alla
normativa nazionale in materia e si pone, quindi,  in  contrasto  con
gli articoli 117, comma 2, lettera o), 117, comma 3, 119,  81,  comma
3, e 3  della  Costituzione  in  relazione  al  parametro  interposto
costituito dalla normativa statale in materia contenuta nell'articolo
1, comma 5, (4) del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito
con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114,  nell'articolo
24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che  disciplina
il trattamento pensionistico e nel decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122,
che prevede gli adeguamenti pensionistici alla speranza di vita  (per
una fattispecie analoga sentenza n. 26/2013). 
    Viola, pertanto, il principio  costituzionalmente  garantito  del
diritto di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale
di cui all'articolo 3 della Costituzione. 
    3. Inoltre, e' suscettibile di determinare maggiori oneri per  la
finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'articolo 81, comma  3,
della Costituzione,  nonche'  con  l'articolo  117,  comma  3,  della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    L'art.  29  citato  contrasta,   infatti,   con   la   competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  coordinamento  di  finanza
pubblica, prevista per le  Regioni  ordinarie  dall'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione  ed  estesa,  ex  art.  10  della   legge
costituzionale n. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V  della
parte seconda della Costituzione), alla Regione Trentino Alto-Adige e
alle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  quale  forma  di
autonomia piu' ampia, cui la Regione e le Province autonome, pur  nel
rispetto della propria autonomia, non possono derogare. 
    3.1. Come piu' volte  ribadito  da  codesta  Corte  (sentenze  n.
425/2004; 82/2007; 169/2007), il vincolo del  rispetto  dei  principi
statali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  connessi   agli
obiettivi nazionali, condizionati anche  dagli  obblighi  comunitari,
che grava sulle Regioni e Province ad  autonomia  ordinaria  in  base
all'art. 119 della Costituzione,  si  impone  anche  alle  Regioni  e
Province a statuto speciale nell'esercizio  della  propria  autonomia
finanziaria. 
    Tale impostazione ha assunto, peraltro, maggior rilievo a seguito
dei  vincoli  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri
di rispettare un  determinato  equilibrio  complessivo  del  bilancio
nazionale. 
    In  tale   contesto,   essenzialmente   volto   a   salvaguardare
l'equilibrio complessivo della finanza  pubblica,  l'art.  119  della
Costituzione costituisce, infatti,  uno  strumento  di  conformazione
dell'ordinamento  nazionale  alle  regole   europee   di   governance
economica  e,  in  particolare,   al   Trattato   sul   Funzionamento
dell'Unione europea e al c.d. Patto europeo di stabilita' e  crescita
(PSC). 

(1) L'art. 8 citato prevede che «Le province  hanno  la  potesta'  di
    emanare norme legislative entro i limiti  indicati  dall'art.  4,
    nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e
    del personale ad essi addetto; 2) toponomastica,  fermo  restando
    l'obbligo della bilinguita' nel  territorio  della  provincia  di
    Bolzano;  3)  tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,
    artistico e popolare; 4) usi  e  costumi  locali  ed  istituzioni
    culturali  (biblioteche,  accademie,  istituti,   musei)   aventi
    carattere provinciale; manifestazioni  ed  attivita'  artistiche,
    culturali ed educative locali, e, per la  provincia  di  Bolzano,
    anche  con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la  facolta'  di
    impiantare  stazioni  radiotelevisive;  5)  urbanistica  e  piani
    regolatori;  6)  tutela  del  paesaggio;  7)   usi   civici;   8)
    ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti
    dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi»  e
    delle  comunita'   familiari   rette   da   antichi   statuti   o
    consuetudini;   9)    artigianato;    10)    edilizia    comunque
    sovvenzionata, totalmente  o  parzialmente,  da  finanziamenti  a
    carattere pubblico, comprese le agevolazioni per  la  costruzione
    di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
    che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province
    con finanziamenti  pubblici;  11)  porti  lacuali;  12)  fiere  e
    mercati; 13) opere  di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per
    calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le  acque  minerali  e
    termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16)  alpicoltura  e
    parchi  per  la  protezione  della  flora  e  della  fauna;   17)
    viabilita',   acquedotti   e   lavori   pubblici   di   interesse
    provinciale;  18)  comunicazioni   e   trasporti   di   interesse
    provinciale, compresi la regolamentazione tecnica  e  l'esercizio
    degli impianti di funivia;  19)  assunzione  diretta  di  servizi
    pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo
    e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i
    maestri e le scuole di sci;  21)  agricoltura,  foreste  e  Corpo
    forestale,   patrimonio   zootecnico    ed    ittico,    istituti
    fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie  sperimentali,
    servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione  per  pubblica
    utilita' per tutte le  materie  di  competenza  provinciale;  23)
    costituzione  e   funzionamento   di   commissioni   comunali   e
    provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori  nel
    collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta  e  quinta
    categoria; 25) assistenza  e  beneficenza  pubblica;  26)  scuola
    materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in
    cui  le  province  hanno  competenza  legislativa;  28)  edilizia
    scolastica; 29) addestramento e formazione professionale. 

(2) L'art. 9 prevede che: Le province emanano norme legislative nelle
    seguenti materie nei limiti  indicati  dall'art.  5:  l)  polizia
    locale urbana e rurale; 2)  istruzione  elementare  e  secondaria
    (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale
    e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro;
    categorie  e  qualifiche  dei  lavoratori;  5)   costituzione   e
    funzionamento di commissioni comunali e provinciali di  controllo
    sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene  alla
    pubblica  sicurezza;  7)  esercizi  pubblici,  fermi  restando  i
    requisiti  soggettivi  richiesti  dalle  leggi  dello  Stato  per
    ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato,  ai  fini
    della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero  dell'interno
    di annullare d'ufficio, ai sensi della  legislazione  statale,  i
    provvedimenti adottati nella materia,  anche  se  definitivi.  La
    disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e'
    attuata nell'ambito  dell'autonomia  provinciale;  8)  incremento
    della  produzione  industriale;  9)  utilizzazione  delle   acque
    pubbliche, escluse le grandi derivazioni a  scopo  idroelettrico;
    10) igiene e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  e
    ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con  i  relativi
    impianti ed attrezzature. 

(3) L'art. 10 dispone che: Allo scopo di  integrare  le  disposizioni
    delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare
    norme legislative nella materia del collocamento e avviamento  al
    lavoro, con facolta' di avvalersi - fino  alla  costituzione  dei
    propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del  lavoro
    per  l'esercizio  dei  poteri  amministrativi  connessi  con   le
    potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di
    lavoro. I collocatori comunali saranno scelti  e  nominati  dagli
    organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci
    interessati. I cittadini residenti  nella  provincia  di  Bolzano
    hanno diritto alla precedenza  nel  collocamento  al  lavoro  nel
    territorio  della  provincia  stessa,  esclusa  ogni  distinzione
    basata  sulla   appartenenza   ad   un   gruppo   linguistico   o
    sull'anzianita' di residenza. 

(4) All'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
    e  successive  modificazioni,  il  comma  11  e'  sostituito  dal
    seguente:  «11.  Con  decisione  motivata  con  riferimento  alle
    esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza
    pregiudizio  per  la  funzionale  erogazione  dei   servizi,   le
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
    decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   e   successive
    modificazioni, incluse  le  autorita'  indipendenti,  possono,  a
    decorrere  dalla  maturazione   del   requisito   di   anzianita'
    contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a
    decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi  10  e  12,
    del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
    rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
    dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque  non  prima
    del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare  luogo  a
    riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10  dell'articolo
    24. Le disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  al
    personale  di  magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai
    responsabili  di  struttura  complessa  del  Servizio   sanitario
    nazionale e  si  applicano,  non  prima  del  raggiungimento  del
    sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del  ruolo
    sanitario.  Le  medesime  disposizioni  del  presente  comma   si
    applicano  altresi'   ai   soggetti   che   abbiano   beneficiato
    dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
    e successive modificazioni. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche'  l'articolo  29  della
legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 19
maggio 2015, n. 6 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  Ministri,
assunta nella riunione del 24 luglio 2015 e della relazione  allegata
al verbale; 
        2. Copia della impugnata legge della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano n. 6/2015. 
          Roma, 24 luglio 2015 
 
              Per L'Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago 
 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri