N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ordinamento del personale della Provincia - Previsione del collocamento a riposo anticipato d'ufficio e della risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6, art. 29. - Costituzione, artt. 3, 81, comma terzo, 117, commi secondo, lett. o), e terzo, e 119; decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 1, comma 5; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(GU n.41 del 14-10-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030-587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 29 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 19 maggio 2015, n. 6, recante «Ordinamento del personale della Provincia», pubblicata nel B.U. n. 21/I-II del 26 maggio 2015, Supplemento n. 4, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2015. Con la Legge Provinciale n. 6 del 19 maggio 2015 indicata in epigrafe, che consta di cinquantadue articoli, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha dettato le disposizioni per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata dalla Provincia (art. 1). La legge provinciale n. 6/15 citata contiene sia disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge nella materia dell'ordinamento del personale e ha l'obiettivo di raccogliere in un unico testo le principali disposizioni di legge, nonche' di creare le basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 29 della legge Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 6/2015 citata viola gli articoli 117, comma lettera o), 117, terzo comma, 119 e 81, comma 3, della Costituzione. 1.1. Come si e' detto supra, nella legge provinciale n. 6/15 citata, sull'ordinamento del personale, sono confluite sia disposizioni gia' vigenti sia nuove disposizioni di legge, allo scopo di raccogliere in un unico testo le principali norme in materia, anche al fine di predisporre le basi giuridiche per il processo di innovazione dell'Amministrazione. L'art. 29 della predetta legge provinciale n. 6/15, intitolato «Collocamento a riposo d'ufficio prevede, al primo comma, il collocamento a riposo d'ufficio e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro del personale con diritto a pensione, tenendo conto di alcuni criteri indicati nello stesso articolo 29: a) eta' anagrafica non inferiore a 63 anni e non superiore all'eta' prevista per la pensione di vecchiaia; b) graduale riduzione dell'eta' anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio, garantendo, comunque, la permanenza in servizio fino all'eta' anagrafica necessaria per escludere la riduzione della pensione; c) previsione del trattamento di servizio oltre il termine di cui alla precedente lettera a), al fine di maturare il diritto a pensione e, comunque, non oltre l'eta' prevista dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Il comma 2 del medesimo articolo 29, prevede che, in deroga al comma 1, trovino applicazione le specifiche disposizioni statali vigenti per la dirigenza medica e sanitaria. 1.2. La norma di cui all'art. 29 citato eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli articoli 8 (1) , 9 (2) e 10 (3) , contenuti nel Capo III (che elenca le funzioni delle Province) dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; che non contempla la competenza in materia di «previdenza sociale», che, invece, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione. 2. L'articolo 29 citato, nel disciplinare l'anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, non e' conforme alla normativa nazionale in materia e si pone, quindi, in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera o), 117, comma 3, 119, 81, comma 3, e 3 della Costituzione in relazione al parametro interposto costituito dalla normativa statale in materia contenuta nell'articolo 1, comma 5, (4) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina il trattamento pensionistico e nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede gli adeguamenti pensionistici alla speranza di vita (per una fattispecie analoga sentenza n. 26/2013). Viola, pertanto, il principio costituzionalmente garantito del diritto di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 3 della Costituzione. 3. Inoltre, e' suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione, nonche' con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'art. 29 citato contrasta, infatti, con la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano quale forma di autonomia piu' ampia, cui la Regione e le Province autonome, pur nel rispetto della propria autonomia, non possono derogare. 3.1. Come piu' volte ribadito da codesta Corte (sentenze n. 425/2004; 82/2007; 169/2007), il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e Province a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. Tale impostazione ha assunto, peraltro, maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, l'art. 119 della Costituzione costituisce, infatti, uno strumento di conformazione dell'ordinamento nazionale alle regole europee di governance economica e, in particolare, al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e al c.d. Patto europeo di stabilita' e crescita (PSC). (1) L'art. 8 citato prevede che «Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale. (2) L'art. 9 prevede che: Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: l) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (3) L'art. 10 dispone che: Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza. (4) All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorita' indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
P.Q.M. Per i suesposti motivi si conclude perche' l'articolo 29 della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 19 maggio 2015, n. 6 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella riunione del 24 luglio 2015 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 6/2015. Roma, 24 luglio 2015 Per L'Avvocato dello Stato: Vincenzo Rago L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri