N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2015

Ordinanza del 3 giugno 2015 del Tribunale di Savona nel  procedimento
penale a carico di Pisati Angelo. 
 
Processo penale - Decreto penale di condanna  -  Avviso  all'imputato
  della facolta' di chiedere  la  sospensione  del  procedimento  per
  messa alla prova  unitamente  all'atto  di  opposizione  -  Mancata
  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  a  situazioni
  analoghe - Lesione del diritto di difesa. 
- Codice di procedura penale, art. 460. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.41 del 14-10-2015 )
 
                         TRIBUNALE DI SAVONA 
                           Sezione Penale 
 
    Il Giudice dott. Emilio Fois, 
    Vista l'eccezione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  460
c.p.p., proposta dalla difesa all'odierna udienza, nella parte in cui
non prevede  che  il  decreto  penale  di  condanna  debba  contenere
l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di' messa
alla prova entro i termini per l'opposizione 
 
                               Osserva 
 
    1. Nei confronti di Angelo Pisati e' stato emesso decreto  penale
di condanna, in data 6 dicembre 2014, per il reato  di  cui  all'art.
44, lett. c), D.P.R. 380/01. Con atto depositato in data  20  gennaio
2015, l'imputato ha presentato opposizione senza  richiesta  di  riti
alternativi o di messa alla prova. All'udienza  del  12  maggio  2015
l'imputato  ha  chiesto  personalmente  la  messa   alla   prova   ed
all'udienza  odierna  la  difesa  ha  documentato  la   presentazione
dell'istanza di formulazione del  programma  all'U.E.P.E.  competente
per territorio. 
    2. Rilevanza della questione 
    Sulla base della disciplina  vigente  l'istanza  dovrebbe  essere
dichiarata inammissibile  perche'  tardiva.  Trattandosi  infatti  di
giudizio conseguente all'opposizione a decreto  penale  di  condanna,
l'istanza di messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta  a  pena
di inammissibilita' unitamente all'atto di opposizione. 
    Tuttavia, qualora l'eccezione dovesse essere accolta,  l'imputato
dovrebbe essere ancora in termini per  richiedere  l'ammissione  alla
messa alla prova, dovendosi ravvisare un oggettivo  collegamento  tra
l'omissione dell'avviso ed il mancato esercizio  delle  facolta'  cui
l'avviso era preposto. 
    La questione si presenta pertanto di  sicura  rilevanza  rispetto
all'esito dell'odierno procedimento. 
    3. Non manifesta infondatezza. 
    Come affermato in numerose pronunce della  Corte  costituzionale,
non puo' stabilirsi in astratto un unico  parametro  di  informazione
che deve essere dato all'imputato in relazione ai vari riti in quanto
"le  forme  di  esercizio  del  diritto  di  difesa  possono   essere
variamente modulate dal legislatore in relazione alle caratteristiche
dei singoli riti". (1) . 
    Deve tuttavia  evidenziarsi  come  l'istituto  della  messa  alla
prova, per i profili che qui interessano, sia  assimilabile  ai  riti
della   c.d.    alternativa    inquisitoria    poiche'    costituisce
un'alternativa procedimentale al giudizio dibattimentale ordinario il
cui sbocco -  iniziale  sospensione  del  procedimento  e  successiva
declaratoria di estinzione del reato - e'  senz'altro  piu'  incisivo
rispetto  ai  procedimenti  di  applicazione  pena  ed  al   giudizio
abbreviato e puo' essere paragonato all'oblazione. 
    Secondo  il  vigente  codice  di  rito,  l'imputato  deve  essere
avvisato, a pena di nullita', della  facolta'  di  accedere  ai  riti
alternativi ed all'oblazione: 
      a) unitamente al decreto di citazione diretta a giudizio  (art.
552, comma 1, lett. F e comma 2 c.p.p.); 
      b) unitamente al decreto penale di condanna (artt. 460 comma  1
lett. E c.p.p. e 141 comma 3 disp. att. c.p.p.); 
      c) unitamente al decreto di giudizio immediato (art. 456, comma
2 c.p.p. che non fa menzione dell'oblazione trattandosi  di  giudizio
applicabile a delitti per i quali la stessa non e' ammessa). 
    La Corte costituzionale ha anche avuto modo di precisare, proprio
in relazione al giudizio immediato, che "l'effettivo esercizio  della
facolta' di chiedere i riti  alternativi  costituisce  [infatti]  una
delle piu' incisive forme di  "intervento"  dell'imputato,  cioe'  di
partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la  conseguenza
che ogni illegittima menomazione di tale facolta', risolvendosi nella
violazione del diritto sancito dall'art. 24,  secondo  comma,  Cost.,
integra la nullita' di  ordine  generale  sanzionata  dall'art.  178,
comma 1, lettera c), Cod. Proc. Pen." (2) 
    Una disposizione analoga a quelle menzionate manca esclusivamente
nel procedimento  ordinario  in  relazione  all'udienza  preliminare,
posto che l'art. 419 c.p.p. non prevede che nell'avviso di fissazione
debba  essere  dato  all'imputato   alcun   avvertimento   sui   riti
alternativi. 
    Tale trattamento  differenziato  si  giustifica  peraltro  tenuto
conto  della  maggiore  garanzia  costituita  dalla  possibilita'  di
esercitare  l'opzione  nell'ambito  di  un'udienza  camerale  ove  il
diritto di difesa  e'  assicurato  dalla  presenza  obbligatoria  del
difensore e dalla dilatazione dello sbarramento temporale  fino  alla
formulazione delle conclusioni.  (3)  .  Piu'  in  generale  si  puo'
ritenere  che  la  celebrazione   dell'udienza   preliminare   amplia
decisamente gli spazi di difesa rispetto agli altri procedimenti  qui
menzionati (citazione diretta, giudizio immediato,  procedimento  per
decreto)  sicche'  non  potrebbe  certamente  essere  sospettata   di
incostituzionalita' la disposizione dell'art 419  c.p.p.  sotto  tale
profilo. 
    Merita  un  cenno  anche  la  meno  recente  pronuncia   relativa
all'abrogato giudizio pretorile, nella quale la Corte  costituzionale
dichiaro' l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  555,  comma  2
c.p.p. previgente "nella parte in cui non  prevede  la  nullita'  del
decreto  di  citazione  a  giudizio  per  mancanza  o   insufficiente
indicazione  del  requisito  previsto  dal  comma  1,   lettera   e)"
(corrispondente all'attuale lett. F).  (4) Tale pronuncia si discosta
dalla n. 8/2007 in materia di giudizio immediato per quanto  concerne
la necessita' di un'esplicita sanzione di nullita' (speciale), ma  e'
perfettamente in linea con la successiva giurisprudenza in  relazione
alla tutela costituzionale  del  diritto  di  difesa  estrinsecantesi
nella scelta dei riti alternativi. 
    Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto conduce
pertanto   a   ritenere   sussistente    nel    nostro    ordinamento
processualpenalistico  un  principio,  fondato  sull'art.  24  Cost.,
secondo cui la scelta delle alternative  procedimentali  al  giudizio
dibattimentale ordinario, quando debba essere  compiuta  entro  brevi
termini di decadenza che maturino fuori  udienza  o  in  limine  alla
stessa, deve essere preceduta da uno specifico avviso. 
    Se cio' e' vero non puo' non evidenziarsi come in relazione  alla
messa  alla  prova  il  legislatore  abbia  imposto  dei  termini  di
decadenza ma non abbia introdotto alcuno  specifico  avviso,  nemmeno
laddove la scelta debba essere compiuta al di  fuori  di  un'udienza,
come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna. 
    La questione appare pertanto non manifestamente  infondata  tanto
in relazione all'art. 24 Cost. che in relazione all'art. 3 Cost. data
la disparita' di trattamento tra situazioni analoghe. 

(1) v. Da ultimo Corte Cost. Ordinanze n. 245 del 24.09.2014 e n. 286
    del 19.12.2012 

(2) Corte Cost. sentenza n. 148 del 24.3-13.5.2004. 

(3) Corte Cost. Ordinanza n. 8 del 8.1.2007 

(4) Corte Cost. Sentenza n. 497 del 23.11.1995. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11/3/1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 460 c.p.p.  in  relazione  agli
artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui  non  prevede  che  il  decreto
penale di condanna  debba  contenere  l'avviso  all'imputato  che  ha
facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per  messa  alla
prova unitamente all'atto di opposizione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  a  cura  della
cancelleria al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la  sua
comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Savona, 3 giugno 2015 
 
                          Il Giudice: Fois