N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  agosto  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo
  -  Disciplina  degli  interventi  edilizi  in   zone   sismiche   -
  Abrogazione del preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica per
  le varianti, in corso d'opera, al progetto originario - Conseguente
  esclusione della necessita'  dell'autorizzazione  per  le  varianti
  presentate prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale
  abrogatrice - Ricorso del Governo  -  Denunciato  contrasto  con  i
  principi fondamentali  della  legislazione  statale  nelle  materie
  "protezione civile" e "governo del territorio". 
- Legge  della  Regione  Abruzzo  8  giugno  2015,  n.  12,  art.  5,
  abrogativo  (tra  l'altro)  dell'art.  14,  comma  5,  della  legge
  regionale 11 agosto 2011, n. 28. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  art. 94. 
Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo
  -  Disciplina  degli  interventi  edilizi  in   zone   sismiche   -
  Attribuzione  a  successivo  regolamento  regionale,  adottato   su
  proposta della Giunta, del potere di definire le "opere  minori"  e
  quelle "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumita'"  che
  non sono soggette al procedimento di autorizzazione sismica  ovvero
  al procedimento di preavviso e contestuale  deposito  del  progetto
  esecutivo nelle zone a bassa sismicita' - Rinvio, per  gli  aspetti
  di dettaglio non  previsti  dal  regolamento,  a  deliberazioni  di
  Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico  -  Ricorso
  del Governo - Denunciato  riferimento  a  categorie  di  opere  non
  contemplate dalla normativa statale  -  Contrasto  con  i  principi
  fondamentali nelle  materie  "protezione  civile"  e  "governo  del
  territorio" - Richiamo alla sentenza n. 300 del  2013  della  Corte
  costituzionale. 
- Legge  della  Regione  Abruzzo  8  giugno  2015,  n.  12,  art.  7,
  aggiuntivo dell'art. 19-bis (in particolare, commi 2, lett.  d),  e
  3) alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt.  65,  93  e  94,  comma  1;  decreto   del   Ministro   delle
  infrastrutture 14 gennaio 2008. 
(GU n.42 del 21-10-2015 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale
n. 80188230587),  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.   80224030587   -   fax:
06/96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i  cui
uffici e' domiciliato  in  Roma,  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente,  contro  regione   Abruzzo,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  resistente,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale  degli  articoli  5  e  7  della  legge
regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 51
del 9 giugno 2015, recante «Modifiche alla legge regionale 11  agosto
1911, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico  e  modalita'
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)». 
    La legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno  2015,  n.  12,  recante
disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico e  modalita'
di vigilanza e controllo su opere e  costruzioni  in  zone  sismiche,
presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente  alle
disposizioni contenute negli articoli 5 e 7, per violazione dell'art.
117, comma terzo della Costituzione nelle materie «protezione civile»
e «governo del territorio», materie di legislazione  concorrente  per
le  quali  le  regioni  devono  attenersi  ai  principi  fondamentali
contenuti nella legislazione nazionale, alla luce  delle  motivazioni
di seguito evidenziate. 
    1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   5   della   legge
regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, per violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 5 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12,
dispone, tra l'altro, l'abrogazione del comma 5  dell'art.  14  della
legge regionale n. 28 del 2011, che prevedeva:  «Fino  all'emanazione
dei criteri  di  indirizzo  di  cui  al  comma  3  e'  necessario  il
preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che  il
richiedente intende apportare, nel  corso  dei  lavori,  al  progetto
originario  presentato   all'Ufficio   provinciale   competente   per
territorio». 
    Tale abrogazione ha come evidente conseguenza l'esclusione  delle
varianti al progetto originario presentate, in corso  d'opera,  prima
dell'entrata in vigore della legge regionale in esame, dal preventivo
rilascio  dell'autorizzazione  sismica,  prevista  dall'art.  94  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di seguito «TUE»), che recita: 
    «1.   Fermo   restando   l'obbligo   del    titolo    abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche,  ad  eccezione  di
quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate  nei  decreti  di  cui
all'art.  83,  non  si  possono  iniziare  lavori  senza   preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 
    2. L'autorizzazione e' rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio,  per
i provvedimenti di sua competenza. 
    3.  Avverso   il   provvedimento   relativo   alla   domanda   di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di cui al comma 2, e' ammesso  ricorso  al  presidente  della  giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo. 
    4. I lavori devono essere diretti da  un  ingegnere,  architetto,
geometra  o  perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti   delle
rispettive competenze.». 
    Ne consegue l'illegittimita' costituzionale del richiamato art. 5
della  legge  regionale  dell'Abruzzo  8  giugno  2015,  n.  12,  per
violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione. 
    2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   7   della   legge
regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, per violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12,
introduce l'art. 19-bis  (Regolamento  attuativo)  all'interno  della
legge regionale n. 28/2011. 
    La disposizione cosi' recita: 
    «Art. 7 (Introduzione dell'art. 19-bis nella legge  regionale  n.
28/2011). - 1. Dopo l'art. 19 della legge  regionale  n.  28/2011  e'
inserito il seguente: 
    "Art  19-bis  (Regolamento  attuativo).  -  1.  Con   regolamento
regionale,  adottato  su  proposta  della  Giunta   regionale,   sono
disciplinate le attivita' operative necessarie per il rilascio  della
"autorizzazione  sismica"  di   cui   agli   articoli   7   e   8   e
dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e  10,
nonche' le modalita' di effettuazione e di svolgimento dei compiti di
vigilanza e dei controlli sulla realizzazione  delle  opere  e  delle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico. 
    2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1 definisce: 
    a) (omissis); 
    b) (omissis); 
    c) (omissis); 
    d) le opere minori e quelle prive  di  rilevanza  ai  fini  della
pubblica  incolumita'  che  non  sono  soggette  al  procedimento  di
autorizzazione ovvero al procedimento di  preavviso  con  contestuale
deposito; 
    e) (omissis); 
    f) (omissis). 
    3. Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal  regolamento  si
provvede con deliberazioni di Giunta  regionale,  sentito  il  Tavolo
tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 5.". 
    I commi 2, lettera d), e 3 del richiamato nuovo art. 19-bis della
legge regionale n. 28 del 2011, introdotto con l'art. 7  della  legge
regionale impugnata, rinviano ad un regolamento  regionale,  adottato
su proposta  della  Giunta  regionale  la  definizione  delle  "opere
minori" e di "quelle  prive  di  rilevanza  ai  fini  della  pubblica
incolumita' che non sono soggette al procedimento  di  autorizzazione
ovvero  al  procedimento  di  preavviso  con  contestuale  deposito",
nonche', per gli aspetti di dettaglio non previsti  dal  regolamento,
ad una deliberazione di Giunta regionale, sentito il  Tavolo  tecnico
scientifico. 
    Al riguardo, si rileva, in primo  luogo,  che  ne'  la  categoria
delle "opere minori", ne' quella delle opere "prive di  rilevanza  ai
fini  della  pubblica  incolumita'",  a   cui   fa   riferimento   la
disposizione regionale, e' conosciuta  dalla  normativa  statale  per
l'edilizia in zone sismiche, contenuta nel gia' richiamato TUE e  nel
decreto  del  Ministro   delle   infrastrutture   14   gennaio   2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 
    Le  norme  regionali  sopra  richiamate  si  pongono  quindi   in
contrasto con  i  principi  fondamentali  nelle  materie  "protezione
civile" e "governo del territorio" di cui ai  seguenti  articoli  del
TUE: 
        art. 94, che stabilisce al comma  1,  come  sopra  riportato:
"Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle  a  bassa
sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'art. 83,  non  si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione  scritta  del
competente ufficio tecnico della regione"; 
        art. 93, che reca la disciplina  in  tema  di  "Denuncia  dei
lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche",
disponendo: 
    "1. Nelle zone sismiche di  cui  all'art.  83,  chiunque  intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede   a
trasmetterne copia  al  competente  ufficio  tecnico  della  regione,
indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la   residenza   del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
    2. Alla domanda deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle  rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori. 
    3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto  deve  essere
esauriente  per  planimetria,  piante,   prospetti   e   sezioni   ed
accompagnato da una relazione  tecnica,  dal  fascicolo  dei  calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e  dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
    4. Al progetto deve inoltre essere allegata una  relazione  sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati  i  criteri  seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi  assunte,  i  calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
    5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
o da documentazioni, in quanto necessari. 
    6. In ogni comune deve essere tenuto un registro  delle  denunzie
dei lavori di cui al presente articolo. 
    7. Il registro deve essere esibito, costantemente  aggiornato,  a
semplice richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  indicati
nell'art. 103."; 
        art. 65, concernente la "Denuncia dei lavori di realizzazione
e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato  cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che recita: 
    "1.  Le  opere  di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,  devono
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che  provvede
a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. 
    2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del  progettista  delle  strutture,  del  direttore  dei
lavori e del costruttore. 
    3. Alla denuncia devono essere allegati: 
    a)  il  progetto  dell'opera  in  triplice  copia,  firmato   dal
progettista, dal quale risultino in  modo  chiaro  ed  esauriente  le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il  tipo,  le  dimensioni  delle
strutture, e quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera  sia  nei
riguardi dell'esecuzione sia  nei  riguardi  della  conoscenza  delle
condizioni di sollecitazione; 
    b) una relazione  illustrativa  in  triplice  copia  firmata  dal
progettista e dal direttore dei  lavori,  dalla  quale  risultino  le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione. 
    4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso
della presentazione, una copia del progetto  e  della  relazione  con
l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
    5. Anche le varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si  intendano
introdurre alle opere di  cui  al  comma  1,  previste  nel  progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla  loro
esecuzione, allo sportello unico  nella  forma  e  con  gli  allegati
previsti nel presente articolo. 
    6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,  il
direttore  dei  lavori  deposita  presso  lo  sportello   unico   una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: 
    a) i certificati delle prove sui materiali  impiegati  emessi  da
laboratori di cui all'art. 59; 
    b)  per  le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione; 
    c) l'esito delle eventuali prove di carico,  allegando  le  copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
    7. Lo  sportello  unico  restituisce  al  direttore  dei  lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui
al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito,  e  provvede  a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico
regionale. 
    8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6". 
    In proposito si rammenta che,  con  sentenza  n.  300  del  2013,
l'ecc.ma Corte costituzionale adita ha gia' precisato  quanto  segue:
"Occorre anzitutto premettere che  questa  Corte  ha  gia'  chiarito,
anche di recente (sentenze n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), che la
disciplina degli interventi edilizi  in  zona  sismica  attiene  alla
materia della "protezione civile", di competenza concorrente, e  non,
come afferma la difesa regionale,  a  quella  dell'"urbanistica"  (di
potesta' primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza
anche a profili di incolumita'  pubblica.  Tale  inquadramento  -  ha
aggiunto  la  Corte  nella  citata  pronunzia  n.  101  del  2013   -
recentemente ribadito nella sentenza n. 64  del  2013,  era  peraltro
gia' stato affermato nelle sentenze n. 254 del  2010  e  n.  248  del
2009, in riferimento alla illegittimita' di  deroghe  regionali  alla
normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, ed in relazione al
titolo competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa
rientri nell'ambito del governo del territorio, nonche' nella materia
della  protezione  civile,  per  i  profili  concernenti  "la  tutela
dell'incolumita' pubblica" (sentenza n. 254 del 2010)". 
    Cosi' chiarito l'ambito competenziale entro il quale deve  essere
esaminata la questione  sottoposta  all'esame  della  Corte,  occorre
ancora rilevare  che  la  categoria  degli  "interventi  di  limitata
importanza statica", a cui fa riferimento la  disposizione  regionale
impugnata, non e' conosciuta dalla normativa statale: non  se  ne  fa
menzione nel citato decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia), che pure, all'art. 3, e'  attento
a classificare  i  diversi  interventi  edilizi  all'interno  di  una
specifica tassonomia; ne' la  categoria  utilizzata  dal  legislatore
regionale  e'  reperibile  nella  normativa  tecnica,  contenuta  nel
decreto  del  Ministro   delle   infrastrutture   14   gennaio   2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Dunque,
gia' sotto questo  profilo  la  legislazione  regionale  si  discosta
illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perche' introduce
una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale. 
    In ogni caso, il vizio di illegittimita' costituzionale si palesa
alla  luce  della  risolutiva  considerazione  che  la   disposizione
impugnata si pone in contrasto  con  il  principio  fondamentale  che
orienta tutta  la  legislazione  statale,  che  esige  una  vigilanza
assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico.  Infatti,  con
specifico riferimento al decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380 del  2001,  invocato  quale  parametro  interposto  nel  presente
giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182 del 2006, ha affermato  che
l'"intento unificatore  della  legislazione  statale  e'  palesemente
orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo
al rischio sismico,  attesa  la  rilevanza  del  bene  protetto,  che
trascende  anche  l'ambito  della  disciplina  del  territorio,   per
attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo
alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete  allo
Stato la determinazione dei principi fondamentali". Analogo principio
e' ribadito nella recente sentenza n. 101 del 2013. 
    Pertanto, benche' apparentemente l'impugnato art.  171  introduca
una deroga soltanto in relazione a due  specifiche  previsioni  della
normativa statale [gli articoli 65 (R)  e  93  (R)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380  del  2001],  in  realta'  la  sua
portata e' piu' radicale e finisce  per  incidere,  compromettendolo,
sul  principio  fondamentale   della   necessaria   vigilanza   sugli
interventi  edilizi  in  zone  sismiche.  In  ragione  di   cio'   e'
irrilevante che l'impugnato art.  171  disponga  che  gli  interventi
edilizi "di limitata importanza statica" siano esenti soltanto  dagli
adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  380  del  2001.  Il  suo  effetto  sostanziale,
infatti, va oltre la deroga ai suddetti articoli 65 e 93 e  consiste,
piuttosto,  nel  sottrarre  tali  interventi  edilizi  "di   limitata
importanza statica" ad ogni forma di vigilanza pubblica.  Infatti,  i
citati  articoli  65  e  93  prescrivono  gli  obblighi   minimi   di
segnalazione  allo  sportello   unico,   cosicche'   il   legislatore
regionale,   esentando   alcuni   tipi    di    interventi    edilizi
dall'assolvimento di tali obblighi minimi, in realta'  li  esenta  da
qualsivoglia obbligo. La disposizione regionale  impugnata  consente,
dunque, che determinati interventi  edilizi  in  zona  sismica  siano
effettuati  senza  che  la  pubblica  autorita'  ne  sia  portata   a
conoscenza, precludendo a quest'ultima, a fortiori,  qualunque  forma
di vigilanza su di essi. 
    Vale la pena ricordare che recentemente l'art.  3,  comma  6  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74  (Interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno  interessato
il territorio delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 1°  agosto  2012,  n.
122, ha consentito - in relazione alle  ricostruzioni  e  riparazioni
delle abitazioni private - una  deroga  esplicita  ad  una  serie  di
disposizioni, fra le quali gli articoli  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tale deroga pero',  come
ha rimarcato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, e'  attuata,
"non senza significato, proprio con disposizione statale, a  conferma
della  necessita'  di   quell'intervento   unificatore   piu'   volte
richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte".». 
    Inoltre, con specifico riferimento  al  tema  dell'autorizzazione
sismica di cui all'art. 94 del TUE, che ne  prevede  l'obbligo  prima
dell'inizio dei lavori  nelle  localita'  sismiche  ad  eccezione  di
quelle a bassa sismicita', il Giudice delle leggi, fin dalla sentenza
n.  182  del  2006,  ha  ritenuto  che  il  principio  della   previa
autorizzazione scritta  di  cui  all'indicata  disposizione  trae  il
proprio fondamento dall'intento unificatore del legislatore  statale,
il quale «e' palesemente orientato ad esigere una  vigilanza  assidua
sulle costruzioni riguardo al rischio sismico,  attesa  la  rilevanza
del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina  del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali»   e,   successivamente,   nel   confermare    l'intento
unificatore della disciplina statale in tale ambito (sentenza n.  254
del 2010), ha anche ribadito la natura di principio  fondamentale  in
relazione  al  menzionato  art.  94  (sentenza  n.  312  del   2010),
sottolineando che gli interventi edilizi nelle  zone  sismiche  e  la
relativa vigilanza fanno parte della materia della protezione civile,
oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117,
terzo comma della Costituzione (sentenza n. 201 del 2012). 
    Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia pertanto codesta
ecc.ma  Corte  dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale   degli
articoli 5 e 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno  2015,  n.
12, pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno  2015,  recante  "Modifiche
alla legge regionale 11 agosto 1911, n. 28 (Norme  per  la  riduzione
del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su  opere  e
costruzioni in zone sismiche)."». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  e  dedotto,  si  conclude
affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale   degli
articoli 5 e 7 della legge regionale dell'Abruzzo 8 giugno  2015,  n.
12, pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno  2015,  recante  «Modifiche
alla legge regionale 11 agosto 1911, n. 28 (Norme  per  la  riduzione
del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su  opere  e
costruzioni in zone sismiche)». 
    Si deposita determinazione del 24 luglio  2015  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  di  proposizione  del  ricorso,  nonche'
l'allegata relazione della P.C.M. 
 
      Roma, 30 luglio 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Grasso