BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Istituzione dell'Unita' di  risoluzione  e  gestione  delle  crisi  -
procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi (15A08084) 
(GU n.254 del 31-10-2015)

 
 
    Con deliberazione del Consiglio superiore  della  Banca  d'Italia
del 23 luglio 2015 e' stata approvata, in relazione alla designazione
della Banca d'Italia come Autorita' nazionale  di  risoluzione  (NRA)
(1) , l'istituzione di una nuova unita'  di  Risoluzione  e  gestione
delle crisi (RGC). In linea con le previsioni della Direttiva 2014/59
UE (cd. BRRD), volte a garantire indipendenza operativa e  a  evitare
conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione  e   quella  di
vigilanza,  l'unita'  e'  collocata  alle  dirette   dipendenze   del
direttorio. 
    All'unita' RGC sono affidati poteri e  strumenti  previsti  dalla
Direttiva  BRRD,  anche  in  materia  sanzionatoria,  attinenti  alla
funzione  di  resolution.   Rientrano   pertanto   nella   competenza
dell'unita' di procedure di  liquidazione  volontaria  di  tutti  gli
intermediari   vigilati,    mentre    i    compiti    connessi    con
l'amministrazione straordinaria - qualificabili,  in  base  al  nuovo
quadro europeo, come  funzioni  di  «intervento  precoce»  -  restano
nell'ambito del Dipartimento vigilanza  bancaria  e  finanziaria.  Le
procedure di amministrazione straordinaria pendenti al  21  settembre
2015 sono seguite dall'unita' RGC fino alla loro conclusione. 
    La riorganizzazione determina, tra l'altro,  il  venir  meno  del
servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC)  del  Dipartimento
vigilanza  bancaria  e  finanziaria  e  lo  spostamento   di   alcune
competenze   amministrative   ed   altre   strutture   del    mdesimo
Dipartimento. 
    La riforma organizzativa ha decorrenza dal 21 settembre 2015. 
    In ragione di cio', con il presente provvedimento si  procede  ad
aggiornare al nuovo assetto  i  criteri  per  l'individuazione  delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi  di
competenza dell'Istituto e i riferimenti alle strutture organizzative
contenuti nella normativa della Banca d'Italia. 
    L'art. 9 del provvedimento della Banca  d'Italia  del  25  giugno
2008 (2) (di seguito: «il Regolamento»), per  l'individuazione  delle
strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale,
fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso,  successivamente
modificato  dai  provvedimenti  dal   21   gennaio   2014   («Riforma
organizzativa della vigilanza della Banca d'Italia») e del 4 novembre
2014 («Entrata in funzione del Single Supervisory Mechianism»). 
    Nel nuovo assetto organizzativo, i compiti in precedenza affidati
al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) sono  ripartiti
tra i servizi Supervisione bancaria 1 (SB1), Supervisione bancaria  2
(SB2), Supervisione intermediari finanziari (SIF), Regolamentazione e
analisi  macroprudenziale  (RAM),  Coordinamento   e   rapporti   con
l'esterno (CRE) ovvero assegnati all'unita' di Risoluzione e gestione
delle crisi (RGC). 
    Alla luce delle innovazioni organizzative  sopra  richiamate,  si
dispone,  per   quanto   concerne   l'individuazione   delle   unita'
organizzative  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  della
Banca d'Italia, che, con decorrenza dal 21 settembre  2015,  e  anche
con riferimento ai procedimenti e alle fasi procedimentali  pendenti,
i riferimenti al servizio Costituzioni e gestione delle  crisi  (CGC)
contenuti  nel  regolamento  e  nel  relativo  elenco  -  cosi'  come
successivamente modificato - si intendono effettuati: 
      al Servizio      supervisione      bancaria      1       (SB1),
al Servizio supervisione bancaria 2 (SB2) e al Servizio  supervisione
intermediari  finanziari  (SIF)  -  con  riguardo  agli  intermediari
di rispettiva  competenza  (3)  -  per  i  procedimenti  e  le   fasi
procedimentali   relativi   alle   procedure    di    amministrazione
straordinaria, ad eccezione di quelle pendenti al 21 settembre  2015,
e per le denunce alla Banca d'Italia ex art. 70, comma 7, TUB; 
      al servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale  (RAM),
per   i   procedimenti   e   le    fasi    procedimentali    relativi
all'autorizzazione all'attivita' bancaria e ai  connessi  servizi  di
investimento;  per   i   procedimenti   relativi   all'autorizzazione
all'insediamento della prima succursale e alla prestazione di servizi
senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie nonche' per  i
procedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio  di  attivita'
non ammesse  a  mutuo  riconoscimento  da  parte  di  banche  e  IMEL
comunitari   non   insediati;    per    i    procedimenti    relativi
all'autorizzazione all'attivita' degli intermediari non bancari (SGR,
SICAV, IMEL, IP, intermediari finanziari ex art.  106  TUB);  per  il
parere  alla  CONSOB  ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio di servizi e attivita' di investimento da  parte  delle
SIM;  per  i procedimenti   di   cancellazione   degli   intermediari
finanziari  ai  sensi   dell'art.   111   TUB,   nella   formulazione
preesistente alla  riforma  introdotta  dal  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141; 
      al servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno (CRE) per  i
procedimenti sanzionatori di vigilanza; 
      all'unita' Risoluzione e  gestione  delle  crisi  (RGC)  per  i
procedimenti e le fasi  procedimentali  in  materia  di  liquidazione
coatta  amministrativa  e  volontaria  nonche'  per  i   procedimenti
relativi   alle   procedure   di    amministrazione    straordinaria,
limitatamente a quelle  pendenti  al  21  settembre  2015,  e  per  i
procedimenti   connessi   alla   chiusura    delle    procedure    di
amministrazione straordinaria gia' concluse alla medesima data (4)  .
Anche tali procedimenti restano disciplinati dal regolamento  del  25
giugno 2008. 
    Pertanto, in relazione a  quanto  precede,  a  decorrere  dal  21
settembre 2015, in tutti i  provvedimenti  normativi  o  a  carattere
generale  della  Banca  d'Italia,  ivi  compresi  i  regolamenti,  le
circolari e le comunicazioni, ogni riferimento al servizio  CGC  deve
intendersi effettuato alle strutture  del  Dipartimento  vigilanza  o
all'unita'  di  Risoluzione  e  gestione  delle  crisi   secondo   la
ripartizione delle competenze sopra delineata. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it 

(1) Cfr. art. 3 D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e L. 9 luglio  2015,  n.
    144 (Legge di delegazione europea 2014). 

(2) Regolamento recante l'individuazione dei termini e  delle  unita'
    organizzative responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di
    competenza della  Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
    degli articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni. 

(3) Per  l'identificazione,  con  riguardo  a  ciascun  intermediario
    vigilato, dell'unita'  organizzativa  responsabile  del  relativo
    procedimento, si fa rinvio  alle  relative  liste  pubblicate sul
    sito internet  della  Banca d'Italia,  periodicamente aggiornate.
    Con  riguardo  agli  intermediari  vigilati  dalle  filiali,   le
    responsabilita'  istruttorie  per  i  procedimenti  e   le   fasi
    procedimentali  relative  alle   procedure   di   amministrazione
    straordinaria sono attribuite al servizio SB2, per  le  banche  e
    i gruppi bancari, e SIF, per gli intermediari non bancari. 

(4) Si fa riferimento ai procedimenti di  approvazione  del  bilancio
    finale dell'amministrazione  straordinaria  e  di  determinazione
    delle indennita' spettanti agli organi della procedura.