DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2015 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere, per l'anno accademico 2014/2015, n. 167  docenti
di I e II fascia per  incarichi  di  insegnamento  nelle  istituzioni
AFAM. (15A08170) 
(GU n.257 del 4-11-2015)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visti gli articoli 33 e 34-bis del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001,  recanti  disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni,  che,  nell'elencare  le   amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di  limitazione  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola  e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Considerato che, come gia' previsto in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola  e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti  assunzionali  di  cui
alle  disposizioni  di  legge  richiamate,  fermo  restando  il  loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508  del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato
art. 39, comma 3-bis, della legge  n.  449  del  1997,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  22  febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della  funzione  pubblica,  adottata
d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,
che disciplina l'accesso  nei  ruoli  del  personale  docente,  degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei  posti  a
tal fine annualmente assegnabili, mediante  concorsi  per  titoli  ed
esami e, per il restante  SO  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
nazionali permanenti; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il  regolamento  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della  suddetta  legge  n.  508  del
1999, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione, nonche' il comma 1 dello stesso art. 19, secondo  cui
le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare,
l'art. 6, comma 3, lettera b), che ha  esteso  agli  anni  accademici
2014-2015 e 2015-2016 la possibilita' di fruizione delle  graduatorie
di cui al citato art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Vista la nota del 2 aprile 2015, n. 4226, con la quale il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  nel  richiedere
l'autorizzazione. ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  per  l'anno
accademico 2014/2015, di n. 167 Docenti di I e II fascia, di  cui  12
unita'  provenienti   dalle   graduatorie   nazionali   preesistenti,
graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie nazionali ad
esaurimento  (GNE),  e  155  unita'  provenienti  dalle   graduatorie
nazionali di cui al suddetto art. 2-bis del decreto-legge n.  97  del
2004; 
  Ritenuto che, con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile 2015, nelle
more dell'adozione del citato regolamento di cui di cui  all'art.  2,
comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e'  stato  motivato
il mancato rispetto delle percentuali di cui al sopra richiamato art.
270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con l'esigenza
di garantire il funzionamento della didattica delle istituzioni  AFAM
interessate, immettendo nei ruoli profili professionali coerenti  con
le discipline vacanti in dette istituzioni, per le quali le GET e  le
GNE risultano ad oggi esaurite, e che  si  procedera'  ad  un  futuro
riequilibrio nei canali di reclutamento; 
  Considerato che con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile  2015  e'
stato  comunicato  che  le  cattedre  vacanti  all'inizio   dell'anno
accademico 2014/2015 sono pari a n. 1.340,  di  cui  n.  1.241  di  I
fascia e n. 99 di II fascia e che le cessazioni dal  servizio  al  1°
novembre 2014 sono state di 167 unita' di personale docente,  di  cui
147 di I fascia e 20 di II fascia; 
  Vista la nota del 13 maggio  2015,  n.  10264,  del  Gabinetto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si  trasmette  la
nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del  29
aprile 2015, n. 36913 nella quale  si  evidenzia  che  non  si  hanno
osservazioni  da  formulare  ai  fini  dell'ulteriore   corso   delle
assunzioni a tempo indeterminato di n. 167 docenti di le 11 fascia; 
  Ritenuto  di  aderire  al  citato  parere  espresso  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  di  poter  concedere,  per  l'anno
accademico 2014/2015, l'autorizzazione ad assumere un contingente  di
n. 167 docenti di I e II fascia; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  -
Direzione generale per  la  programmazione,  il  coordinamento  e  il
finanziamento  delle  istituzioni  della  formazione   superiore   e'
autorizzato, per l'anno accademico 2014/2015, ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 167
docenti di  I  e  II  fascia  per  incarichi  di  insegnamento  nelle
Istituzioni AFAM. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 23 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2563