GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2015 

Costituzione di una banca  dati  relativa  a  morosita'  intenzionali
della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel). (Provvedimento
n. 523). (15A08184) 
(GU n.257 del 4-11-2015)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"); 
  Esaminata la  richiesta  presentata  da  Assotelecomunicazioni  (di
seguito,  ASSTEL)  relativa  all'istituzione  di   una   banca   dati
interoperatore contenente informazioni relative  alle  morosita'  nel
settore della telefonia; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica indetta  con  delibera
n. 154 del 27 marzo  2014  (reperibile  sul  sito  istituzionale  del
Garante http://www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.  3041680)  sullo
schema di provvedimento recante "Costituzione di una banca  dati  dei
clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica"; 
  Viste  in  particolare  le   osservazioni   pervenute   da   alcune
associazioni di consumatori  rappresentative  degli  interessi  degli
utenti dei servizi telefonici; 
  Considerati gli esiti dei successivi incontri, anche  di  carattere
tecnico, intercorsi tra questa Autorita'  e  i  rappresentanti  delle
associazioni dei consumatori, ASSTEL e gli operatori di telefonia che
hanno inteso partecipare; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 
 
                              Premesso 
 
1. Richiesta di ASSTEL. 
  ASSTEL, quale associazione di categoria che rappresenta le  imprese
della   tecnologia    dell'informazione    esercenti    servizi    di
telecomunicazione fissa e mobile, ha rappresentato l'intenzione degli
operatori di  comunicazione  elettronica  di  "procedere  (...)  alla
sottoscrizione di un accordo interoperatore per l'istituzione di  una
Banca dati  finalizzata  alla  verifica  dell'affidabilita'  e  della
puntualita' nei pagamenti nel settore dei  servizi  di  comunicazione
elettronica" (c.d. SIT - Sistema Informatico Integrato).  Tale  banca
dati,  secondo  quanto  sostenuto  da  ASSTEL,   permetterebbe   agli
operatori di settore di condividere le informazioni sui comportamenti
debitori, in particolare  dei  clienti  degli  operatori  telefonici,
consentendo all'operatore ricevente di conoscere, in occasione  della
presentazione di  una  richiesta  di  instaurazione  di  un  rapporto
contrattuale da parte di un nuovo  cliente,  eventuali  posizioni  di
indebitamento nei confronti di altri operatori. 
  Secondo ASSTEL, la costituzione del SIT, resa ancora  piu'  urgente
dall'intervenuto processo di liberalizzazione avviato in Italia anche
nel settore della telefonia, si renderebbe necessaria per  assicurare
l'ordinato sviluppo del mercato telefonico,  attesa  l'impossibilita'
di effettuare  verifiche  sulle  eventuali  morosita'  pregresse.  Il
perdurare di tale situazione - secondo i dati  forniti  da  ASSTEL  -
produrrebbe  un  forte  incremento  delle  perdite  registrate  dagli
operatori, anche in conseguenza delle nuove offerte contrattuali, che
propongono forme di contratto "post pagato" associate alla vendita  a
rate  di  terminali  telefonici  e  di  prodotti  "ad   alto   valore
tecnologico e ad alti costi, messi a disposizione della clientela con
schemi  di  pagamento  dilazionato";  l'aumento   dei   comportamenti
insolventi,  secondo  quanto  asserito  da  ASSTEL,  rischierebbe  di
incidere negativamente non solo sugli operatori, ma anche sugli altri
utenti che, pur adempiendo regolarmente alle obbligazioni, vedrebbero
ridotta o resa meno conveniente la possibilita' di accedere  a  forme
di contratto "post pagato". 
2. L'istruttoria svolta. 
  All'esito  dell'attivita'  istruttoria   relativa   alla   suddetta
istanza, l'Autorita' aveva predisposto uno  schema  di  provvedimento
che  delineava  i  contorni  di   un'ipotetica   banca   dati.   Tale
provvedimento, con delibera n. 154 del 27 marzo 2014, e' stato  posto
in consultazione pubblica sul sito dell'Autorita'. Preso  atto  della
rilevanza e della complessita' delle osservazioni ricevute, l'Ufficio
ha ritenuto di doversi incontrare con le Parti coinvolte dalle misure
prescritte nel provvedimento (associazioni a tutela dei consumatori e
operatori  telefonici,   inclusa   ASSTEL   quale   associazione   di
categoria), per valutare le eventuali modifiche  ed  integrazioni  da
apportare allo schema proposto. 
  Nel corso degli incontri, che hanno avuto luogo tra dicembre 2014 e
giugno 2015, e' emersa la necessita' di una  rilevante  rivisitazione
della natura e delle caratteristiche  della  banca  dati  rispetto  a
quella  proposta   nello   schema   di   provvedimento   oggetto   di
consultazione. In particolare, le Parti, condividendo  l'orientamento
espresso negli anni  dal  Garante  circa  il  pericolo  insito  nella
proliferazione delle cd. black list (sul punto  v.  paragrafo  3  del
presente provvedimento), hanno  convenuto  di  definire  diversamente
l'ambito soggettivo e oggettivo della banca dati stessa. 
3. Quadro normativo ed orientamenti del Garante in materia di  "black
  list". 
  Nel corso degli anni, il tema della  costituzione  di  banche  dati
settoriali contenenti  dati  relativi  a  inadempimenti  o  ritardati
pagamenti degli utenti ha formato oggetto di valutazione da parte del
Garante italiano e del Gruppo di lavoro dei Garanti europei  previsto
dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE. In  particolare,  quest'ultimo
ha adottato un parere il 3 ottobre 2002 "Documento  di  lavoro  sulle
liste nere" (WP65), con il quale, nel rappresentare la necessita'  di
stabilire  in  questo  ambito   criteri,   indirizzi   o   direttrici
d'intervento comuni tra gli Stati membri, ha evidenziato che  per  la
creazione di tali archivi  in  specifici  settori  economici  occorre
mantenere un equilibrio tra "l'interesse legittimo  del  responsabile
del trattamento di sapere se chi richiede un credito  sia  registrato
per mancati pagamenti" e le conseguenze negative che tale trattamento
puo' comportare per l'interessato (v. cit. Parere WP65, p. 4). 
  Il  processo  di  liberalizzazione  introdotto  in  Italia  con  il
recepimento di alcune  direttive  europee  ha  mutato  il  quadro  in
particolare  nei  settori  delle  telecomunicazioni  e   dell'energia
elettrica e del gas (c.d. utilities), che hanno dovuto adattarsi alla
nascita di un mercato  concorrenziale,  che  ha  reso  indispensabile
aumentare l'offerta di servizi (specie quelli  tecnologicamente  piu'
avanzati) e, al contempo, ridurre i prezzi al dettaglio. 
  Con  specifico   riferimento   al   settore   delle   comunicazioni
elettroniche, il processo di  liberalizzazione  e'  stato  avviato  a
livello europeo con il c.d. "pacchetto  delle  direttive  comunitarie
del 2002", modificato e integrato  a  piu'  riprese  dal  legislatore
comunitario   (Direttive   2002/19/CE,   2002/20/CE   e   2002/21/CE,
modificate e integrate dalla  Direttiva  2009/140/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; Direttive 2002/22/CE, 2002/58/CE, modificate
dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 25 novembre 2009 e dalla Direttiva 2009/140/CE  del  25  novembre
2009  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio)   e   recepito
nell'ordinamento italiano con il d.lg. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), da ultimo modificato  dal  decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 70. 
  Il nuovo quadro normativo ha profondamente mutato il settore  delle
comunicazioni elettroniche, il ruolo rivestito dai relativi operatori
ed il rapporto contrattuale che li lega ai propri clienti. 
  Il descritto processo di liberalizzazione, ha comportato, tuttavia,
anche un aumento di morosita' intenzionali da parte di chi agisce con
la precisa volonta' di usufruire dei servizi offerti dagli  operatori
telefonici, senza procedere ai relativi pagamenti. 
  In considerazione di cio', il legislatore ha iniziato ad  ammettere
la possibilita' di costituire banche dati di clienti inadempienti nei
settori sopra descritti, ad iniziare da quello del gas e dell'energia
elettrica (legge 13 agosto 2010, n. 129, art. 1-bis - di  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
recante Misure urgenti in materia di energia). 
  Successivamente, lo stesso legislatore  e'  intervenuto  anche  nel
settore della telefonia stabilendo che  "possono  avere  accesso"  ai
Sistemi di informazione creditizia (Sic) anche  soggetti  diversi  da
quelli specificamente menzionati dal codice deontologico di  settore,
tra cui i fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  e  di
servizi interattivi associati, "di cui al comma  5  dell'art.  30-ter
del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141  (art.  6-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;  convertito  con  modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)". 
  Al riguardo, l'Autorita' pur ribadendo che, in linea di  principio,
sia opportuno evitare una proliferazione  indiscriminata  di  archivi
settoriali nei piu'  diversi  ambiti  economici,  che  causerebbe  un
diffuso  e  potenzialmente  pericoloso  trattamento  di  dati   degli
interessati, ritiene che, con specifico  riferimento  alle  morosita'
intenzionali della  clientela  nel  settore  della  telefonia,  possa
prevedersi la costituzione di una banca  dati.  Cio'  muovendo  dalla
considerazione riconosciuta  dal  legislatore  che  definisce  questo
settore "di preminente interesse generale" (art. 3, comma  2,  Codice
delle comunicazioni elettroniche) e di "pubblica utilita'" (legge  14
novembre  1995,  n.  481  recante  Norme  per  la  concorrenza  e  la
regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'.  Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita');  dalla
peculiare tipologia dei servizi offerti in tale ambito; dalla  natura
regolamentata di questo mercato -soprattutto a seguito del  descritto
processo di liberalizzazione- per il quale e' prevista una  specifica
e rigida normativa comunitaria e nazionale  all'interno  della  quale
gli operatori sono tenuti ad operare; dall'attivita' di  controllo  e
di regolazione effettuata in tali mercati dalle Autorita' di settore. 
4. Denominazione della banca dati relativa a  morosita'  intenzionali
  della clientela nel  settore  telefonico;  partecipanti  e  gestore
  della banca dati. 
  Considerato quanto sopra esposto, la banca  dati  finalizzata  alla
prevenzione delle morosita' intenzionali della clientela titolare  di
contratti per la fornitura di servizi di  telefonia  fissa  e  mobile
post-pagata, acquistera' la  denominazione  di  "Sistema  informativo
sulle  morosita'  intenzionali  nel  settore  della  telefonia"   (di
seguito, S.I.Mo.I.Tel.). 
  Il "gestore" del S.I.Mo.I.Tel. e' il soggetto privato titolare  del
trattamento dei dati  personali  registrati  nel  sistema  e  che  lo
gestisce stabilendone  anche  le  modalita'  di  funzionamento  e  di
utilizzazione nel  rispetto  delle  misure  prescritte  dal  presente
provvedimento. 
  I "partecipanti" al S.I.Mo.I.Tel. sono esclusivamente operatori  di
telefonia fissa o mobile, titolari del trattamento dei dati personali
degli interessati, raccolti in relazione a rapporti di fornitura  dei
servizi di telefonia fissa e mobile che, in virtu' di un accordo  con
il gestore della  banca  dati,  partecipano  al  relativo  sistema  e
possono  utilizzare  i  dati  in  esso  contenuti,   obbligandosi   a
comunicare al gestore i predetti dati in un  quadro  di  reciprocita'
con gli altri partecipanti. 
5. Ambito soggettivo: interessati del trattamento. 
  Come noto, l'art. 40 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha
apportato  significative  modifiche  alla  disciplina   del   Codice,
espungendo dalla nozione di "dato personale" e  di  "interessato"  le
persone giuridiche, gli enti e le associazioni (v. art. 4,  comma  1,
lett. b)  e  i)  dello  stesso  Codice).  Peraltro,  le  disposizioni
contenute nel capo 1  del  titolo  X  del  Codice  che  riguardano  i
"contraenti", continuano a trovare applicazione  anche  alle  persone
giuridiche, enti ed associazioni (in senso conforme v. anche:  provv.
20 settembre, doc. web n. 2094932). Poiche' il trattamento  dei  dati
oggetto del presente provvedimento verte  sulla  medesima  platea  di
soggetti previsti dal citato titolo X, ne consegue  che  il  medesimo
provvedimento trovera' applicazione anche  alle  persone  giuridiche,
enti, associazioni. Si conferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  anche  alle  ditte
individuali e ai liberi professionisti, in  qualita'  di  interessati
(v. parere 25 giugno 2015, doc. web n.  4169267;  provv.  23  ottobre
2014, doc. web n. 3676822;  parere  9  febbraio  2012,  doc.  web  n.
1876517). 
6. Finalita', necessita e proporzionalita'. 
  Il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sara'
effettuato  dal  gestore  e  dai  partecipanti   esclusivamente   per
verificare l'eventuale presenza di morosita' intenzionali,  dovendosi
intendere per tali i  mancati  pagamenti  non  dovuti  a  circostanze
impreviste e contingenti, ma ad una precisa volonta' del soggetto. 
  L'accesso  al  S.I.Mo.I.Tel.  sara'  consentito   al   partecipante
esclusivamente in caso di formale richiesta di  instaurazione  di  un
rapporto contrattuale o  di  un  contratto  gia'  in  essere  per  la
fornitura di servizi di telefonia. Il  trattamento  dei  dati  dovra'
avvenire  nel  rispetto  dei  principi   di   necessita',   liceita',
correttezza, qualita' dei dati e proporzionalita' (artt. 3 e  11  del
Codice).  In  particolare,  i  sistemi  informativi  e  i   programmi
informatici dovranno essere configurati, sin dall'origine, in modo da
ridurre  al  minimo  l'utilizzo  delle  informazioni  relative   agli
interessati (art. 3 del Codice); inoltre, i dati  personali  raccolti
dovranno essere pertinenti e non eccedenti  rispetto  alle  finalita'
perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice). 
7. Informativa. 
  Al momento della stipula del contratto,  il  partecipante  fornira'
all'interessato l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche
con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito
del  S.I.Mo.I.Tel.  L'informativa,  nel  descrivere  le  finalita'  e
modalita' del trattamento, dovra' recare, in modo chiaro  e  preciso,
anche le seguenti indicazioni: 
    − estremi identificativi  e  caratteristiche  del  S.I.Mo.I.Tel.,
quale soggetto cui sono comunicati i dati, denominazione e  sede  del
gestore; 
    − soggetti partecipanti eventualmente indicati per categoria; 
    − i tempi di conservazione dei dati. 
  L'informativa sara' fornita agli interessati individualmente e  per
iscritto e, se inserita in un  modulo  utilizzato  dal  partecipante,
sara' evidenziata e collocata in modo autonomo e  unitario  in  parti
distinte da  quelle  relative  ad  altre  finalita'  del  trattamento
effettuato dal medesimo partecipante. 
  In caso di contratti stipulati telefonicamente  o  telematicamente,
la stessa sara' resa avvalendosi di modalita' in grado di  consentire
la   dimostrazione   dell'avvenuto   adempimento   dell'obbligo    di
informativa (ad es. registrazione della telefonata). 
  In ogni caso il testo dell'informativa dovra' essere pubblicato  da
ciascun partecipante sul proprio sito web. 
  Il  partecipante,  inoltre,  fornira'   l'informativa   anche   sul
trattamento dei dati effettuato dal gestore il quale,  a  sua  volta,
rendera' una piu' dettagliata informativa  sui  medesimi  trattamenti
attraverso il proprio sito web. 
8. Bilanciamento di interessi. 
  Poiche' il sistema che  si  intende  realizzare  avra'  ad  oggetto
esclusivamente informazioni negative, si tratta di verificare  -  per
garantirne  l'effettiva  utilita'  -  se  il  trattamento  dei   dati
personali degli interessati, ai sensi dell'art. 24 del Codice,  possa
basarsi su un presupposto equipollente al consenso. 
  Nonostante i rischi a cui possono essere esposti  i  diritti  degli
interessati in ragione della  costituzione  del  S.I.Mo.I.Tel.,  deve
comunque essere considerato che la normativa  sulle  liberalizzazioni
nel settore dei servizi di comunicazione  elettronica  garantisce  ai
consumatori  la  possibilita'  di  transitare  con  facilita'  da  un
operatore all'altro  per  ottenere  servizi  migliori  a  costi  piu'
contenuti,  sicche'  lo  scambio  di  informazioni  riguardanti   gli
inadempimenti puo' risultare assai rilevante per la corretta gestione
del rapporto  contrattuale,  in  quanto  necessario  per  valutare  e
contenere  situazioni  di  morosita'  intenzionali   che,   ove   non
circoscritte, nel lungo periodo,  andrebbero  ad  incidere  non  solo
sugli stessi operatori, ma anche sugli  altri  interessati,  i  quali
potrebbero essere costretti a sopportare costi ulteriori,  altrimenti
non dovuti. 
  Cio'   premesso,   nel   fare   applicazione   dell'istituto    del
bilanciamento di interessi di cui all'art. 24, comma 1, lett. g), del
Codice, si  deve  ritenere  che  il  trattamento  delle  informazioni
relative  alle  morosita'  intenzionali  effettuato  nell'ambito  del
sistema che si intende realizzare, possa essere effettuato  anche  in
assenza del  consenso  degli  interessati,  potendosi  valutare  come
prevalente l'interesse -non solo  degli  operatori,  ma  anche  degli
interessati regolarmente adempienti- al corretto funzionamento di  un
sistema volto a favorire l'esatta gestione dei rapporti  contrattuali
alle migliori condizioni praticabili sul mercato. 
9. Requisiti per l'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel. 
  L'interessato sara' iscritto  nel  S.I.Mo.I.Tel.  al  contemporaneo
verificarsi dei seguenti presupposti: 
    −  recesso  dal  contratto  ad  iniziativa  di  una  delle  parti
esercitato da non meno di tre mesi; 
    − importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di  150
(centocinquanta) euro; 
    − presenza di fatture non pagate nei primi  sei  mesi  successivi
alla stipula del contratto; 
    − assenza di altri rapporti contrattuali  post-pagati,  attivi  e
regolari nei pagamenti con lo stesso operatore; 
    −  assenza   di   formali   reclami/contestazioni,   istanze   di
conciliazioni o  comunque  istanze  di  definizione  di  controversie
dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente; 
    − invio a cura del partecipante  all'interessato,  almeno  trenta
giorni solari antecedenti  all'iscrizione  nel  S.I.Mo.I.Tel.,  della
comunicazione di preavviso di imminente iscrizione. 
  Il preavviso sara' inviato con comunicazione scritta tracciabile (a
titolo esemplificativo, raccomandata A/R con avviso  di  ricevimento,
posta elettronica certificata) e comprovante la data e  le  modalita'
utilizzate per l'invio. 
10. Requisiti e categorie di dati. 
  Il trattamento effettuato nell'ambito del  S.I.Mo.I.Tel.  avra'  ad
oggetto  solo  le  informazioni  di   carattere   negativo   connesse
all'inadempimento intenzionale dell'interessato verso i partecipanti. 
  Il trattamento non potra' riguardare dati sensibili  e  giudiziari,
ne' comportare l'uso di tecniche o di sistemi automatizzati di credit
scoring. 
  Nel S.I.Mo.I.Tel. potranno essere trattate le seguenti categorie di
dati, che  il  gestore  indichera'  in  un  elenco  reso  agevolmente
disponibile sul proprio sito, da comunicare anche agli interessati su
eventuale loro richiesta: 
    − dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva; 
    − importo totale  della  morosita'  per  ogni  singolo  operatore
telefonico; 
    − data di inizio del contratto; 
    − data di recesso dal contratto; 
    − data di inserimento nel S.I.Mo.I.Tel.; 
    − numero di fatture non pagate; 
    −  partecipante  che  ha  comunicato  al  S.I.Mo.I.Tel.  i   dati
personali relativi alla morosita' intenzionale; 
    − data e modalita' di inoltro del preavviso; 
    − indicazione esplicita (ad es. con flag su check box) alla  data
di  inserimento  dei  dati  dell'interessato  nel  S.I.Mo.I.Tel.,  di
assenza di  reclami/contestazioni,  istanze  di  conciliazioni  e  di
definizione di controversie dinanzi agli organi competenti  inoltrate
dal cliente. 
11.  Modalita'  di  raccolta,  registrazione  dei   dati   ed   esito
  dell'accesso al S.I.Mo.I.Tel. a cura dei partecipanti. 
  Il partecipante dovra' adottare idonee procedure  di  verifica  per
garantire la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore
e  rispondera'  tempestivamente  alle  richieste   di   verifica   di
quest'ultimo, anche a seguito dell'esercizio  dei  diritti  da  parte
dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice, cosi' da garantire,
in tale ultimo caso, il rispetto dei termini previsti dall'art.  146,
comma 2, del Codice. 
  Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione,  aggiornamento
o modificazione dei dati registrati nel S.I.Mo.I.Tel. dovranno essere
effettuate direttamente dal partecipante che  li  ha  comunicati,  se
tecnicamente possibile, ovvero dal gestore, su richiesta del medesimo
partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio  dei
diritti da parte dell'interessato o in attuazione di un provvedimento
emesso dall'autorita' giudiziaria o dal Garante. 
  In caso di rifiuto di una richiesta volta ad instaurare un rapporto
contrattuale, il partecipante, ove abbia consultato il S.I.Mo.I.Tel.,
sara' tenuto a comunicare all'interessato tale circostanza. 
  L'esito  dell'interrogazione  al   S.I.Mo.I.Tel.   da   parte   dei
partecipanti avverra' con modalita' a "semaforo": 
    − verde: soggetto non presente nel S.I.Mo.I.Tel.; 
    −  rosso:  soggetto  presente  per  segnalazioni   di   morosita'
intenzionali effettuate da uno o piu' operatori. 
12. Utilizzazione dei dati. 
  Il S.I.Mo.I.Tel. sara' accessibile solo da un  numero  limitato  di
responsabili e di incaricati del trattamento designati  per  iscritto
dai partecipanti e/o dal gestore del sistema (artt. 4, comma 1, lett.
g) e h), 29 e 30 del Codice). 
  Non sara' consentito l'accesso al S.I.Mo.I.Tel. da parte di  terzi,
fatte salve le richieste provenienti da  organi  giudiziari  e  dalle
Forze dell'ordine. 
13. Esercizio dei diritti da parte degli interessati. 
  In relazione ai dati personali registrati  nel  S.I.Mo.I.Tel.,  gli
interessati potranno esercitare i loro diritti secondo  le  modalita'
stabilite dagli artt. 7 e ss. del Codice, sia presso  i  partecipanti
che li hanno comunicati, sia presso il gestore. 
  Nella  richiesta  con  la  quale  esercitera'  i  propri   diritti,
l'interessato dovra'  indicare  il  proprio  codice  fiscale  e/o  la
partita Iva, al  fine  di  agevolare  la  ricerca  dei  dati  che  lo
riguardano. 
  Il partecipante che risulti destinatario di una richiesta ai  sensi
dell'art. 7 del Codice  riguardo  alle  informazioni  registrate  nel
S.I.Mo.I.Tel. dovra' fornire riscontro  all'interessato  nei  termini
previsti dall'art. 146, commi 2 e 3, del Codice. Ove la richiesta sia
rivolta al  gestore,  anch'esso  provvedera'  nei  medesimi  termini,
consultando, se necessario, il partecipante. 
  Qualora si rendesse necessario svolgere ulteriori verifiche con  il
partecipante, il gestore informera' l'interessato di tale circostanza
entro quindici giorni, indicando, per la risposta, un nuovo  termine,
che comunque non sara' superiore a quindici giorni. 
14. Tempi di conservazione. 
  I dati  contenuti  nel  S.I.Mo.I.Tel.  saranno  conservati  per  36
(trentasei mesi) dalla data di  recesso  dal  contratto  in  caso  di
inadempimenti non regolarizzati. 
  Al termine  del  periodo  deve  essere  prevista  la  cancellazione
automatica dell' informazione. 
  Diversamente, la cancellazione del nominativo dell'interessato  dal
S.I.Mo.I.Tel. avverra' entro 7 (sette) giorni lavorativi nei casi  di
seguito indicati: 
    − ricezione  da  parte  del  partecipante  di  una  comunicazione
inviata dal cliente di regolarizzazione del debito accompagnata dalla
prova dell'avvenuto pagamento; 
    − avvenuto pagamento del debito − comprovato dalla  registrazione
dell'incasso sui  sistemi  dell'operatore  unitamente  al  successivo
abbinamento dell'incasso al nominativo dell'interessato − in mancanza
di invio di una comunicazione di regolarizzazione del debito da parte
del cliente; 
    − definizione di un accordo tra le Parti che stabilisca un  piano
di rientro rateizzato. 
15. Misure di sicurezza. 
  Il gestore e i partecipanti adottano le misure  tecniche,  logiche,
informatiche,  procedurali,  fisiche  ed   organizzative   idonee   a
garantire la sicurezza,  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati
personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. in conformita' alla  disciplina
in materia di protezione dei dati  personali  (artt.  31  e  ss.  del
Codice). 
  La banca dati dovra' essere separata, logicamente e fisicamente, da
eventuali altre banche dati del gestore. 
  Il gestore adottera'  adeguate  misure  di  sicurezza  al  fine  di
garantire il corretto e regolare funzionamento del  sistema,  nonche'
il  controllo  degli   accessi,   secondo   le   modalita'   previste
dall'Allegato B. al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza). 
  Tutti  gli  accessi  al  sistema,  da  parte  del  gestore  e   dei
partecipanti, saranno registrati e  memorizzati  per  verificarne  la
legittimita'. 
  Le interrogazioni dovranno sempre riferirsi a singoli interessati e
non saranno in nessun caso consentite  interrogazioni  massive  della
banca dati da parte dei partecipanti. 
  Le informazioni cosi' ottenute non potranno essere  in  alcun  modo
conservate o memorizzate dai partecipanti per usi successivi. 
  I partecipanti non  potranno  creare  una  propria  copia,  nemmeno
parziale, della banca dati. 
16. Notificazione del trattamento. 
  Resta fermo l'obbligo per il gestore di notificare  al  Garante  il
trattamento dei dati secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  37,
comma 1, lett. f), del Codice. 
17. Comunicazioni al Garante. 
  17.1. Una volta che gli operatori telefonici avranno individuato il
soggetto  cui  affidare  -  in  qualita'  di  autonomo  titolare  del
trattamento - la gestione del S.I.Mo.I.Tel.: 
    a) comunicheranno  all'Autorita'  gli  estremi  identificativi  e
l'ubicazione della banca dati; 
    b) invieranno all'Autorita', almeno tre mesi prima dell'effettiva
messa  in  opera  del  sistema,   copia   dell'accordo   che   verra'
sottoscritto dalle parti per la costituzione  della  banca  dati,  al
fine di valutarne la  conformita'  alle  prescrizioni  contenute  nel
presente provvedimento. 
  17.2. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo  di
cui alla precedente lett. b), il gestore provvedera'  ad  inviare  al
Garante  l'elenco  dei  partecipanti  che   hanno   formalizzato   la
sottoscrizione;  parimenti  provvedera'  all'invio  al  Garante   dei
nominativi dei successivi eventuali partecipanti. 
  17.3. Il gestore comunichera' a questa Autorita' la messa in  opera
del S.I.Mo.I.Tel. almeno 15 giorni prima del relativo avvio. 
18. Fase di prima applicazione. 
  18.1.  In  relazione  ai  rapporti  gia'  pendenti  alla  data   di
pubblicazione del presente provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale  ed
entro  60  giorni  da  tale   pubblicazione,   ciascun   partecipante
informera'  gli  interessati,  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice,
attraverso un messaggio breve e in stile  colloquiale  (inserito  sul
proprio sito web ed agevolmente accessibile, nonche' in luoghi dove i
partecipanti  esercitano  la  loro  attivita',  in  particolare,  con
affissioni in bacheche o locali, avvisi  e  cartelli  agli  sportelli
dedicati alla clientela), in ordine al trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito  del  S.I.Mo.I.Tel.  L'informativa,  avra'  ad
oggetto: 
    − gli estremi identificativi e le  caratteristiche  generali  del
S.I.Mo.I.Tel.,  quale  soggetto  cui  sono  comunicati  i   dati   ed
indicazioni della denominazione e della sede del  gestore,  ove  gia'
individuato. Qualora  alla  data  sopra  indicata  (60  giorni  dalla
pubblicazione in G.U.) il gestore non fosse stato ancora individuato,
i partecipanti integreranno l'informativa resa con  tale  indicazione
appena possibile; 
    − i soggetti partecipanti eventualmente indicati per categoria; 
    − i tempi di conservazione dei dati; 
  Il completamento dell'informativa, con tutti gli elementi  previsti
dall'art. 13 del Codice e da  rendere  mediante  elaborazione  di  un
testo articolato, sara' effettuato, senza oneri per gli  interessati,
sul sito web di ciascun partecipante. 
  In relazione ai  rapporti  contrattuali  stipulati  successivamente
alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'informativa sara'
fornita  agli  interessati  secondo  le  modalita'   individuate   al
paragrafo 7. del presente provvedimento. 
  18.2. Decorsi 120 giorni dalla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale  del  presente  provvedimento,  i   partecipanti   potranno
iniziare ad inserire nel S.I.Mo.I.Tel. i dati relativi ai  clienti  i
cui contratti sono stati oggetto del recesso di cui al paragrafo 9. 
 
                        Tutto cio' premesso, 
                             Il Garante: 
 
  1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  prescrive
ai   titolari   del   trattamento   (partecipanti   e   gestore   del
S.I.Mo.I.Tel.),  quali  misure   necessarie,   quelle   indicate   in
motivazione ai paragrafi 7.; da 9. a 12.; 14; 17. e 18.; 
  2. ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, ritiene che
il trattamento dei dati personali nell'ambito del S.I.Mo.I.Tel. possa
essere effettuato dai partecipanti e dal  gestore  della  banca  dati
anche senza il consenso degli interessati, purche' nei limiti e  alle
condizioni indicate in motivazione; 
  3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone  che  copia
del  presente  provvedimento  sia  trasmesso   al   Ministero   della
giustizia-Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,  affinche'  venga
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La violazione delle misure prescritte nel  presente  provvedimento,
ferme restando le sanzioni amministrative, civili e  penali  previste
dalla  normativa  vigente,  sara'  sanzionata  nei  termini  previsti
dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. 
    Roma, 8 ottobre 2015 
 
                           Il Presidente: 
                                Soro 
 
 
                            Il relatore: 
                           Bianchi Clerici 
 
 
                       Il segretario generale: 
                                Busia