N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 settembre 2015 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti - Norme della Regione Siciliana -  Disciplina  dei  contratti
  pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  -  Appalti  di
  lavori, servizi o forniture non aventi carattere transfrontaliero -
  Previsione che, nel caso in cui il criterio di  aggiudicazione  sia
  quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
  nel bando che si applichi il  criterio  dell'esclusione  automatica
  dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di  ribasso
  pari o superiore alla soglia di anomalia  individuata  dalla  media
  aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
  esclusione del dieci per cento, arrotondato  all'unita'  superiore,
  rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di  minor
  ribasso, incrementate o decrementate percentualmente di  un  valore
  pari alla prima cifra, dopo la virgola,  della  somma  dei  ribassi
  offerti dai concorrenti ammessi - Previsione, nel caso  in  cui  il
  valore cosi' determinato risulti  inferiore  all'offerta  di  minor
  ribasso ammessa, che  la  gara  e'  aggiudicata  a  quest'ultima  -
  Previsione,  per  la  determinazione  della  media,  nel  caso   di
  presentazione di offerte aventi identico ribasso che queste  ultime
  sono computate una sola volta  -  Previsione  che  la  facolta'  di
  esclusione automatica non e' comunque esercitabile quando il numero
  delle offerte ammesse e' inferiore a dieci e che  in  tal  caso  si
  applica l'art. 86 del d.lgs. 163/2006 - Previsione che  le  imprese
  che effettuano un ribasso superiore  al  25  per  cento  producono,
  nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono  valutate
  dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede
  di verifica della congruita' dell'offerta  -  Previsione  che,  con
  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  infrastrutture  e   la
  mobilita',  sono  individuate  le  modalita'  di  verifica  per  la
  congruita' dell'offerta e le eventuali ulteriori  disposizioni  per
  la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate  in
  sede di verifica di congruita' dell'offerta  e  l'esecuzione  delle
  opere - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera  di
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 14, art. 1 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). 
(GU n.44 del 4-11-2015 )
    Ricorso n. 84 del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F
80213330584), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello  Stato
(C.F.     80224030587)     -     fax:     0696514000      -      PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso cui domicilia ex lege  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della  Regione  Sicilia,
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per  la
dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale  della  Legge  della
Regione Sicilia n. 14 del 10.07.2015 (in  particolare,  articolo  1),
recante modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12.7.2011  n.
12 recante "Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e  del  d.P.R.  5
ottobre  2010,  n.  207  e  successive  modifiche  ed   integrazioni.
Disposizioni  in  materia  di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale. Norme, in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni
per il ricovero di animali.", supplemento ord. n. 1 alla G.U.R. n. 29
del 17.7.2013. 
    Ritiene il ricorrente Presidente del Consiglio dei  ministri  che
la Legge della Regione Sicilia n. 14  recante  modifiche  alla  legge
regionale  12.7.2011  n.  12  ("Disciplina  dei  contratti   pubblici
relativi a lavori,  servizi  e  forniture.  Recepimento  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e del  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  successive
modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di  organizzazione
dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di  assegnazione  di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di  animali")  sia  illegittima
con riguardo al disposto dell'articolo l che prevede disposizioni  in
contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. e della Costituzione. 
    In  particolare,  e'  avviso  del  Governo  che,  con  la   legge
denunciata in epigrafe,  la  Regione  Sicilia  abbia  ecceduto  dalla
propria  sfera  di  attribuzioni  in   violazione   della   normativa
costituzionale,  come  si  confida  di  dimostrare  di  seguito   con
l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    In via preliminare, si  osserva  che  lo  Statuto  della  Regione
Sicilia  recante  "Testo  coordinato  dello  Statuto  speciale  della
Regione Siciliana approvato con  R.D.Lgs.  15  maggio  1946,  n.  455
(pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia  n.  133-3  del  10  giugno
1946), convertito in legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(pubblicata nella GURI n. 58 del  9  marzo  1948),  modificato  dalle
leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n.
63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI  n.
87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI
n. 26 dell'1° febbraio 2001)", all'art. 14, comma 1, attribuisce alla
Regione Sicilia legislazione esclusiva, tra l'altro,  in  materia  di
"lavori pubblici, .eccettuate le grandi opere pubbliche di  interesse
prevalentemente nazionale" (lettera g). 
    Detta competenza, ai sensi del medesimo  articolo  14,  comma  1,
deve esercitarsi "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato". 
    Orbene,  l'articolo  1  della   legge   regionale   in   epigrafe
sostituisce, sino al 31 dicembre 2015, il comma  6  dell'articolo  19
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,  ed  inserisce  i  nuovi
commi  6,  6-bis,  6-ter  e  6-quater,  riguardanti  i   criteri   di
aggiudicazione negli appalti di lavori, servizi e forniture  in  casi
di offerte anomale. 
    In particolare tale disposizione testualmente recita: 
        "6. Per gli appalti di lavori, servizi o  forniture  che  non
abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui  il  criterio  di
aggiudicazione  sia  quello  del  prezzo  piu'  basso,  la   stazione
appaltante puo' prevedere nel  bando  che  si  applichi  il  criterio
dell'esclusione automatica dalla gara delle  offerte  che  presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di  anomalia
individuata al comma 6 bis. 
        6 bis. La soglia  di  anomalia  e'  individuata  dalla  media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  ammesse,  con
esclusione del dieci per  cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e  quelle  di  minor
ribasso, incrementata o decrementata  percentualmente  di  un  valore
pari alla prima cifra, dopo  la  virgola,  della  somma  dei  ribassi
offerti dai concorrenti ammessi.  L'incremento  o  il  decremento  e'
stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma  dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente  se  pari  o
dispari.  Nel  caso  in  cui  il  valore  cosi'  determinato  risulti
inferiore  all'offerta  di  minor  ribasso  ammessa,   la   gara   e'
aggiudicata a quest'ultima. Per la  determinazione  della  media,  in
caso di presentazione di  offerte  aventi  identico  ribasso,  queste
ultime sono computate una  sola  volta.  La  facolta'  di  esclusione
automatica non  e'  comunque  esercitabile  quando  il  numero  delle
offerte ammesse e' inferiore a 10; in tal caso si applica  l'articolo
86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 
        6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore  al  25
per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative
che sono valutate  dalla  Commissione  di  gara  nel  caso  risultino
aggiudicatarie in sede di verifica di congruita' dell'offerta. 
        6  quater.  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   le
infrastrutture e  la  mobilita'  sono  individuate  le  modalita'  di
verifica per la congruita'  dell'offerta  e  le  eventuali  ulteriori
disposizioni  per  la  valutazione  della   corrispondenza   fra   le
previsioni formulate in sede di verifica di congruita' dell'offerta e
l'esecuzione delle opere.". 
    Al riguardo, si evidenzia che, mentre per gli appalti di  lavori,
servizi o forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria  (che
non hanno carattere transfrontaliero), nel caso in cui il criterio di
aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso', ilprevigente  comma
6 dell'articolo 19 della L.R. n. 12/2011, ai fini della  possibilita'
di prevedere nel bando il criterio dell'esclusione. automatica, dalla
gara delle offerte anormalmente  basse,  per  l'individuazione  della
soglia  di,anomalia   faceva,   correttamente,   espresso'riferimento
all'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, il nuovo  articolo
6-bis, primo, secondo, terzo e  quarto  periodo,  fissa  criteri  non
conformi a quelli indicati dal medesimo Codice. 
    In particolare, l'articolo 86 del Codice dei Contratti  pubblici,
ai commi 1, 3 e 4, dispone: "l. Nei  contratti  di  cui  al  presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello  del  prezzo
piu' basso, le  stazioni  appaltanti  valutano  la  congruita'  delle
offerte che  presentano  un  ribasso  pari  o  superiore  alla  media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  ammesse,  con
esclusione del dieci per  cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
percentuali che superano la predetta media. 
    2. (omissis) 
    3. In ogni  caso  le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi  specifici,
appaia anormalmente bassa. 
    3 bis (omissis); 
    3 ter (omissis) 
    4. Il comma 1 non si  applica  quando  il  numero  delle  offerte
ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso  le  stazioni  appaltanti
procedono ai sensi del comma 3." 
    Con la norma regionale in esame, pertanto, la soglia di anomalia,
ai fini della esclusione automatica, non viene  piu'  individuata  in
applicazione dei criteri univoci e di valore economico  indicati  nel
descritto articolo 86  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  bensi'
attraverso un meccanismo che,  in  sostanza,  ne  determina  in  modo
casuale la variazione in aumento  o  in  diminuzione.  Cio',  con  la
conseguenza di determinare  una  sostanziale  variazione  del  numero
delle  offerte  escluse   automaticamente   rispetto   all'esclusione
automatica che deriverebbe dall'applicazione del predetto articolo 86
del codice. 
    Cio'  posto,  si  evidenzia  che  il  Codice,   all'articolo   4,
disciplina il riparto di competenze legislative di Stato,  Regioni  e
Province autonome, individuando, al comma 2, le  materie  oggetto  di
competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province autonome, e,  al
comma 3, le materie oggetto di competenza esclusiva dello  Stato.  Il
comma 5 dispone che le Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo
le disposizioni contenute negli statuti e  nelle  relative  norme  di
attuazione.  Pertanto  negli  ambiti  e  nei  profili  normativi   di
competenza esclusiva dello Stato, individuati al comma 3, le  Regioni
e Province autonome non possono prevedere una disciplina diversa  dal
Codice, e in detti ambiti e  profili  lo  Stato  mantiene  il  potere
regolamentare per dettare la disciplina  esecutiva  e  attuativa  del
codice in relazione ai contratti non solo  delle  amministrazioni  ed
enti centrali, ma anche delle Regioni. 
    Si deve evidenziare che  il  riparto  di  competenze  tra  Stato,
Regioni e province autonome delineato dal Codice  e'  stato  chiarito
nella sua portata effettiva dalle sentenze della Corte costituzionale
n. 401 del 23  novembre  2007  e  n.  431  del  14  dicembre  2007  e
l'orientamento in esse assunto si e' mantenuto  costante  negli  anni
successivi: in entrambe le pronunce vengono ricondotti  a  titoli  di
competenza esclusiva statale sia l'affidamento del contratto  che  la
sua esecuzione. La Corte riconosce, infatti, nelle suddette  pronunce
l'inderogabilita' sia delle disposizioni del Codice che  regolano  la
procedura di evidenza pubblica sia di quelle concernenti l'attuazione
del  rapporto  contrattuale.  In  particolare,   in   base   a   tale
orientamento, le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa
da quella del codice, in materia di qualificazione e gare  (selezione
dei concorrenti, procedure, criteri di aggiudicazione), in materia di
esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei  lavori,
contabilita' e collaudo) e in materia di contenzioso: cio' in  quanto
le procedure di affidamento vanno ricondotte alla nozione di  "tutela
della concorrenza", i rapporti connessi all'esecuzione del  contratto
alla nozione di "ordinamento civile", e la  materia  del  contenzioso
alla "giurisdizione",  materie  tutte  rientranti  nell'ambito  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato,  ai  sensi  dell'articolo
117, comma 2 della Costituzione. 
    Per quel che interessa nella presente sede, inoltre, si evidenzia
che  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale  la  disciplina  del
Codice, nella parte  concernente  le  procedure  di  selezione  ed  i
criteri di aggiudicazione, e' strumentale a garantire la tutela della
concorrenza (tra le molte, sentenze n. 186 del 2010, n. 320 del 2008)
e, conseguentemente,  anche  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province  autonome  che  siano  titolari  di  competenza  legislativa
primaria nella materia dei lavori pubblici non possono  stabilire  al
riguardo  una  disciplina  suscettibile  di  alterare  le  regole  di
funzionamento del mercato (sentenze n. 221  del  2010  e  n.  45  del
2010). 
    Siffatto carattere connota, altresi', le norme aventi ad  oggetto
la disciplina delle  offerte  anomale  (sentenza  n.  184  del  2011;
sentenza n. 411 del  2008;  sentenza  n.  320  del  2008),  anche  se
relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria. 
    La distinzione tra contratti sotto  soglia  e  sopra  soglia  non
costituisce, infatti, utile  criterio  ai  fini  dell'identificazione
delle  norme  statali  strumentali  a  garantire  la   tutela   della
concorrenza, in quanto tale finalita' puo' sussistere in  riferimento
anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie  e  la
disciplina stabilita al riguardo  dal  legislatore  statale  mira  ad
assicurare, tra  l'altro,  «il  rispetto  dei  principi  generali  di
matrice comunitaria stabiliti nel  Trattato  e,  in  particolare,  il
principio di non discriminazione (in questo senso, da  ultimo,  nella
materia in esame, Corte di  giustizia  15  maggio  2008,  C-147/06  e
C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009). 
    Alla   luce   dei   consolidati    orientamenti    della    Corte
Costituzionale, pertanto,  la  disposizione  regionale  in  commento,
risultando adottata in violazione dell'articolo 117, comma  2,  lett.
e),  della  Costituzione  che  riserva  allo  Stato   la   competenza
legislativa esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" eccede
dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione siciliana dallo
Statuto Speciale  di  autonomia  (R.D.L.  15  maggio  1946,  n.  455,
convertito in legge costituzionale n. 2/1948).  Seppure,  come  sopra
detto, la Regione siciliana, ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettera g) dello Statuto Speciale,  gode  di  competenza  legislativa
esclusiva in materia di appalti pubblici, tale competenza, in base al
comma 1 del medesimo articolo 14, deve esercitarsi "nei limiti  delle
leggi costituzionali dello Stato". 
    Si rileva, infine, che il  nuovo  comma  6-ter  dell'articolo  19
della  L.R.  n.  12/2011,  introdotto  dall'articolo  1  della  legge
regionale in esame, prevede l'obbligo per le imprese  che  effettuano
un ribasso superiore al 25 per  cento  di  produrre  nell'offerta  le
relative analisi giustificative. Tale disposizione  non  tiene  conto
della modifica apportata dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b),
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha abrogato  il
comma  5  dell'articolo  86  del  Codice,  eliminando  l'obbligo   di
corredare le offerte, sin dalla presentazione, delle  giustificazioni
di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  propone  impugnazione
delle disposizioni indicate in epigrafe ai  sensi  dell'articolo  127
della   Costituzione,   chiedendo   che   ne   sia   dichiarata    la
incostituzionalita', con ogni conseguente statuizione. 
 
        Roma, 11 settembre 2015 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata