N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2015

Ordinanza  del  17  luglio  2015  del  Tribunale  di   Avellino   nel
procedimento penale a carico di Pastore Ennio. 
 
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute  certificate  -
  Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia
  di punibilita' inferiore alla soglia di punibilita' di 103.291,38 -
  Disparita' di trattamento rispetto a  quanto  previsto,  a  seguito
  della sentenza n. 80  del  2014  della  Corte  costituzionale,  con
  riferimento  ai  fatti  commessi  sino  alla  medesima  data,   per
  l'analogo reato di omesso versamento IVA. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.45 del 11-11-2015 )
N. 6341/2013 R.G. Not. Reato 
N. 1950/2014 R.G. Dib. 
 
                        TRIBUNALE DI AVELLINO 
 
    Il Giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi, 
    Rilevato che  la  difesa,  all'udienza  del  2  luglio  2015,  ha
prospettato una eccezione di legittimita' costituzionale della  norma
sanzionatoria  contestata  (art.  10-bis   decreto   legislativo   n.
74/2000), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi  fino
al 17 settembre 2011,  punisce  l'omesso  versamento  delle  ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata  ai  sostituti  anche  per
importi inferiori a € 103.291,38; 
 
                               Osserva 
 
Rilevanza 
    Ove la questione fosse fondata, sarebbe certamente rilevante  nel
presente  procedimento,  in  quanto  all'imputato  e'  contestata  la
violazione dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, per aver
omesso di versare, in relazione all'anno di imposta  2008,  e  quindi
con consumazione al 31 luglio 2009, le ritenute  alla  fonte  operate
sugli  emolumenti  corrisposti  ai  propri  dipendenti  e  lavoratori
autonomi, per l'importo di  €  51.712,00.  Ebbene,  se  per  i  fatti
commessi fino al 17 settembre 2011 la punibilita' ai sensi  dell'art.
10-bis cit. fosse limitata alle condotte che  comportano  un'evasione
di importi superori a € 103.291,38, come la difesa  intende  ottenere
che sia  affermato  con  l'eccezione  proposta,  l'imputato  andrebbe
esente  da  responsabilita'  penale.  Va  anche   rilevato   che   il
procedimento si trova in una fase del  tutto  preliminare,  onde  non
puo' escludersi la sussistenza del reato per ragioni diverse. 
Non manifesta infondatezza 
    Le osservazioni svolte dalla difesa per sostenere  la  fondatezza
dell'eccezione   di   incostituzionalita'   non    sono    certamente
manifestamente infondate in relazione al parametro costituzionale  di
cui all'art. 3  della  Costituzione,  considerando  come  termine  di
raffronto  l'art.  10-ter  decreto  legislativo  n.   74/2000,   come
ricondotto a legittimita' costituzionale dalla sentenza  della  Corte
costituzionale n. 80 del 2014. 
    Infatti, dopo la sentenza della Corte costituzionale  n.  80  del
2014, l'art. 10-ter, per i fatti commessi fino al 17 settembre  2011,
prevede  la  punibilita'  solo  ove  la  condotta  comporti  l'omesso
versamento  di  importi  relativi  all'Iva  riscossa  superiori  a  €
103.291,38. 
    L'art.  10-bis,  invece,  per  l'omesso  versamento  di   importi
trattenuti quale sostituto, prevede la punibilita' anche nei casi  in
cui la  condotta  comporti  un'evasione  di  importi  inferiori  a  €
103.291,38, ma superiori a € 50.000,00. 
    Questa  differenza  di  regime  sanzionatorio   non   trova   una
spiegazione ragionevole nella diversa natura  fiscale  degli  importi
cui fanno riferimento le due norme, perche', al di la' di  un'analisi
della  natura  fiscale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
ritenute  effettuate  quale  sostituto  d'imposta,  a  dare  prova  e
sostanza decisiva al fatto che le  due  situazioni  sono  esattamente
sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore  penale  e'
proprio la struttura degli artt. 10-bis e 10-ter. 
    L'art. 10-ter, infatti, si limita a  richiamare,  sia  quanto  ai
presupposti di operativita' in relazione alla soglia  di  punibilita'
che quanto alla pena, l'art. 10-bis, con una valutazione di  assoluta
equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi, operata dal
legislatore. 
    E tale  valutazione  di  assoluta  equivalenza  torna  ad  essere
perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011. 
    Ne discende che, senza una parificazione anche  per  le  condotte
precedenti a quella data, tra l'art. 10-bis e l'art.  10-ter  -  come
modificato dalla citata sentenza n. 80 del 2014 per cio' che  attiene
alla soglia di punibilita'  -  si  ha  una  disparita'  temporanea  e
transitoria della quale non e' possibile alcuna spiegazione. 
    A  conferma  della  insostenibilita'  di  un   regime   giuridico
differenziato tra l'art. 10-bis e l'art. 10-ter  si  osserva  che  la
prima  delle  due  norme  e'  richiamata,  quanto  alla   soglia   di
punibilita' e alla pena, anche dall'art. 10-quater,  che  punisce  le
condotte di indebita  compensazione  ed  e'  applicabile  anche  alle
indebite compensazioni effettuate al fine di non corrispondere  l'Iva
(cfr. Cass., 3, sentenza n. 3367 del 26 giugno 2014, dep. 26  gennaio
2015),  con  l'effetto  che  l'omesso  versamento  dell'Iva  e  delle
ritenute certificate avrebbero un regime identico in caso di evasione
realizzata mediante indebita compensazione e  avrebbero,  invece,  un
regime differenziato - ma solo fino al 17 settembre  2011  -  per  la
mera omissione del versamento. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 87/1953 e 159 c.p., 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3   della
Costituzione, dell'art. 10-bis decreto legislativo n. 74/2000,  nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17  settembre
2011, punisce l'omesso versamento  delle  ritenute  risultanti  dalla
certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori  a
€ 103.291,38; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  presidente
del Consiglio dei ministri  e  comunicata  ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento; 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. 
      Avellino, 17 luglio 2015 
 
                              Landolfi