N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2015
Ordinanza del 19 maggio 2015 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Modena Fabrizio . Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a procedere al dibattimento o al giudizio abbreviato del giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Mancata previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri evocati. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2, in relazione all'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.46 del 18-11-2015 )
TRIBUNALE DI FIRENZE Seconda Sezione Penale Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Giudice, Dott.ssa Daniela Rondoni, Vista la legge 28 aprile 2014 n. 67 art. 3 e 4 che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova; rilevato che questo Giudice, nell'ambito di fattispecie sottoposta al proprio esame e relativa alla violazione degli artt. 186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis Codice della Strada, ha ritenuto di non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato Modena Fabrizio, ritenendo "che in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. concernenti la gravita' del reato, la natura dei precedenti penali dell'imputato non appare concedibile quanto richiesto, atteso che il Modena e' gravato da precedenti specifici in materia di guida in stato di ebbrezza e successivamente ai fatti di cui alla precedente condanna e' tratto nuovamente a giudizio sempre per reati concernenti l'uso di sostanze alcoliche"; cio' deciso disponeva procedersi oltre, trattenendo la causa innanzi a se' e rinviando per la trattazione del processo all'udienza del 19 maggio 2015; rilevato che con memoria - fuori udienza - depositata in data 29 aprile 2015, il difensore dell'imputato rivolgeva istanza di remissione alla Corte costituzionale, cosi' formulata «se l'art. 34, comma 2, c.p.p. sia costituzionalmente illegittimo ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al dibattimento (ovvero al giudizio abbreviato) per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.»; che all'udienza odierna il difensore integrava la propria istanza nei seguenti termini «valutarsi altresi' l'incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. comma 2 in relazione alla legge n. 67/2014 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' di procedere al dibattimento o a giudizio abbreviato, per il Giudice che abbia precedentemente respinto la richiesta di messa alla prova sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p.»; rilevato che il pendente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; ritenuta la questione posta all'attenzione del sottoscritto Giudice non manifestatamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma; ritenuto che la questione, anche alla luce della recentissima entrata in vigore della norma e delle differenze sostanziali con l'analogo istituto della messa alla prova nell'ambito del procedimento minorile (artt. 28 e 29 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), appare di interesse, se non altro nell'ambito della eventuale futura valutazione delle questioni da altri sollevate in relazione all'art. 168-bis c.p., come introdotto dagli artt. 3 e 4 legge n. 67/2014;
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Ordina la trasmissione della copia dell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 4 dicembre 2014 nell'ambito del procedimento penale n. 1848/2014 Reg. Dib. a carico di Modena Fabrizio, dell'istanza del difensore dell'imputato e di copia del verbale odierno contenente l'integrazione del quesito, alla Corte costituzionale affinche' la stessa, ove lo ritenga e lo reputi utile e/o opportuno nell'ambito di eventuali giudizi di costituzionalita' dell'art. 168-bis c.p., come introdotto dall'art. 3 legge n. 67/2014, vagli le argomentazioni nella stessa contenute. Dispone la sospensione del giudizio in corso. Manda alla cancelleria per quanto di competenza Firenze, 19 maggio 2015 Il Giudice: Rondoni