N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8  ottobre  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Siciliana  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali   e   Citta'
  metropolitane - Articolazione organica dei liberi Consorzi comunali
  non costituenti  Citta'  metropolitane  -  Istituzione  di  quattro
  organi  (Presidente,  Assemblea,  Giunta,  Adunanza  elettorale)  e
  determinazione per ognuno di funzioni, composizione e meccanismi di
  elezione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con  principi
  e norme fondamentali di riforma economico-sociale della  Repubblica
  limitativi delle potesta' legislative  regionali  -  Previsione  di
  strutture istituzionali in numero maggiore e con  funzioni  diverse
  rispetto a quelle stabilite per le Province dalla legge n.  56  del
  2014 - Eccedenza della creazione e delle funzioni  della  Giunta  e
  dell'Adunanza elettorale rispetto al disegno organizzativo  statale
  - Mancanza, nella disciplina degli incarichi elettivi indiretti, di
  meccanismi di ponderazione del voto in rapporto al peso demografico
  dei Comuni -  Conseguente  carenza  di  garanzie  di  democrazia  e
  rappresentativita' - Violazione  dei  principi  di  ragionevolezza,
  uguaglianza ed unita' [della Repubblica] - Lesione della competenza
  statale esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi  di
  governo e  funzioni  fondamentali  di  Comuni,  Province  e  Citta'
  metropolitane - Richiamo alla sentenza n. 50 del 2015  della  Corte
  costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15, artt. 4, 5,  6,
  8, 9 e 10. 
- Costituzione, artt. 3, 5, e 117, commi secondo, lett. p), e  terzo;
  Statuto della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio  1946,  n.  455),
  artt. 14 e 15; legge 7 aprile 2014, n.  56,  art.  1,  commi  51  e
  seguenti (in particolare, commi 55 e 63). 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Siciliana  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali   e   Citta'
  metropolitane - Articolazione organica delle Citta' metropolitane -
  Istituzione di quattro organi  (Sindaco  metropolitano,  Conferenza
  metropolitana,   Giunta    metropolitana,    Adunanza    elettorale
  metropolitana) - Previsione della elettivita' del Sindaco  e  della
  Giunta e relativa disciplina - Attribuzione all'Adunanza elettorale
  del  potere  di  approvare  la  mozione  di  sfiducia  al   Sindaco
  metropolitano - Ricorso del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con
  principi e norme fondamentali di  riforma  economico-sociale  della
  Repubblica  limitativi  delle  potesta'  legislative  regionali   -
  Previsione di strutture istituzionali  in  numero  maggiore  e  con
  funzioni  diverse  rispetto  a  quelle  stabilite  per  le   Citta'
  metropolitane  dalla  legge  n.  56  del  2014  -  Eccedenza  della
  creazione  e  delle   funzioni   della   Giunta   metropolitana   e
  dell'Adunanza elettorale rispetto al disegno organizzativo  statale
  - Omessa previsione,  nella  disciplina  degli  incarichi  elettivi
  indiretti, di adeguati  meccanismi  di  ponderazione  del  voto  in
  rapporto al peso demografico dei Comuni -  Conseguente  carenza  di
  garanzie di democrazia  e  rappresentativita'  -  Compressione  del
  diritto di elettorato passivo  del  Sindaco  del  Comune  capoluogo
  della  Citta'  metropolitana   -   Violazione   dei   principi   di
  ragionevolezza, uguaglianza ed unita' [della Repubblica] -  Lesione
  della competenza  statale  esclusiva  in  materia  di  legislazione
  elettorale, organi di governo e funzioni  fondamentali  di  Comuni,
  Province e Citta' metropolitane - Richiamo alla sentenza n. 50  del
  2015 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15, artt.  12,  13,
  15, 16 e 17. 
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, e 117, commi  secondo,  lett.  p),  e
  terzo; Statuto della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio  1946,  n.
  455), artt. 14, 15 e 17; legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1,  commi
  7, 8, 9, 19, 20 e 25. 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Siciliana  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali   e   Citta'
  metropolitane - Individuazione delle indennita' da  attribuire  per
  le cariche negli organi degli enti di  area  vasta  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con principi e norme fondamentali di
  riforma  economico-sociale  della   Repubblica   limitativi   delle
  potesta' legislative regionali - Inosservanza  della  regola  della
  gratuita' degli incarichi elettivi indiretti prevista  dalla  legge
  n. 56 del 2014 per la Conferenza della Citta' Metropolitana  e  per
  l'Assemblea dei  Sindaci  nelle  Province  -  Lesione  di  principi
  fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15, art. 20. 
- Costituzione,  art.  117,  comma  terzo;  Statuto   della   Regione
  Siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455), artt. 14 e 17;  legge  7
  aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 24 e 84. 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Siciliana  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali   e   Citta'
  metropolitane - Funzioni proprie del libero Consorzio  comunale  in
  materia  di  organizzazione   del   territorio   e   della   tutela
  dell'ambiente - Competenza  ad  organizzare  e  gestire  i  servizi
  nonche' a localizzare e realizzare gli impianti di smaltimento  dei
  rifiuti e di depurazione delle acque, quando  i  Comuni  singoli  o
  associati  non  possono  provvedervi  -  Ricorso  del   Governo   -
  Denunciato contrasto con principi e norme fondamentali  di  riforma
  economico-sociale  della  Repubblica  limitativi   delle   potesta'
  legislative regionali - Previsione di  una  competenza  "ordinaria"
  dei Comuni nei  settori  dello  smaltimento  dei  rifiuti  e  della
  depurazione delle acque (stante il carattere meramente  sussidiario
  di quelle dei Consorzi) - Violazione dei principi della  necessaria
  unicita'  orizzontale  e  verticale  della  relativa  gestione,  da
  realizzarsi mediante gli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
  territoriali   ottimali   (ATO)   -   Inosservanza   delle   regole
  organizzative  fissate  dalla  legislazione  statale  relativa   ai
  servizi pubblici locali  a  rete  di  rilevanza  economica  e  alla
  depurazione delle acque  -  Lesione  della  competenza  statale  in
  materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15, art. 27,  comma
  1, n. 2 [recte, n. 3], lett. e). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.  e)  e  s),  e  terzo;
  Statuto della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio  1946,  n.  455),
  artt. 14 e 17; decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  art.
  3-bis (commi 1 e 1-bis); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
  artt. 142 e seguenti (in particolare, artt. 142,  comma  3,  147  e
  200, comma 1). 
Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  Siciliana  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali   e   Citta'
  metropolitane - Previsto svolgimento  da  parte  della  Regione  di
  funzioni proprie gia' attribuite alle  ex  Province  siciliane,  ai
  sensi della legge regionale n. 9 del 1986 - Inclusione tra esse  di
  quelle  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  ed   attivita'   di
  prevenzione  e  di  controllo  dell'inquinamento,  anche   mediante
  vigilanza sulle attivita'  industriali  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in  materia
  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n.  15,  art.  33  (in
  particolare, comma 1, n. 2, lett. a). 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s),  e  118,  comma
  secondo; Statuto della Regione Siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n.
  455), artt. 14 e 17. 
(GU n.46 del 18-11-2015 )
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587), presso i cui uffici  ha  domicilio  in  Roma,  via  dei
Portoghesi       12        (fax        0696514000        -        PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ricorrente; 
    Contro Regione Sicilia, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica resistente per  l'impugnazione  e  la
dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 4, 5,  6,  8,  9,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia
4 agosto 2015 n. 15, avente ad oggetto "Disposizioni  in  materia  di
liberi consorzi comunali e citta' metropolitane", pubblicata sul  BUR
n. 32 del 7 agosto 2015. 
    Con la legge 4 agosto 2015 n. 15 la Regione Sicilia ha introdotto
norme di disciplina generale dei Consorzi  Comunali  e  delle  Citta'
Metropolitane. 
    Il Titolo I  di  detta  legge  ha  istituito  i  liberi  Consorzi
Comunali suddividendoli in due categorie:  la  prima  costituita  dai
territori  delle  ex  province  di  Caltanissetta,  Agrigento,  Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani e dai comuni ivi ricompresi;  la  seconda,
costituita  dalle  Citta'  Metropolitane  che   coincidono   con   il
territorio  delle  ex  province  di  Palermo,  Catania  e  Messina  e
comprendono i comuni in ciascuna di esse situati. 
    In  sostanza,  le  Citta'  Metropolitane  sono  liberi   Consorzi
comunali che coincidono con le ex  province  di  Palermo,  Catania  e
Messina, e ricomprendono tutti i comuni dei territori ex provinciali,
mentre le altre ex  province  sono  trasformate  -  ciascuna  con  il
rispettivo territorio  -  in  liberi  Consorzi  comunali  "semplici",
anch'essi comprendenti i loro comuni. 
    Gli uni e gli altri sono dalla legge definiti "enti  territoriali
di  area  vasta,  dotati  di  autonomia  statutaria,   regolamentare,
amministrativa, impositiva  e  finanziaria"  nell'ambito  dei  propri
statuti - che ciascuno deve adottare -  e  regolamenti,  delle  leggi
regionali e  delle  leggi  statali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Il Capo II del Titolo I si occupa di individuare gli  organi  dei
liberi Consorzi comunali semplici  (il  Presidente,  l'Assemblea,  la
Giunta e l'Adunanza elettorale) e di disciplinarne il funzionamento. 
    Sono altresi' individuati e regolati in tutti i loro aspetti  gli
organi delle  Citta'  Metropolitane  (il  Sindaco  Metropolitano,  la
Conferenza, la Giunta e l'Adunanza Elettorale). 
    I Titoli II e III  della  Legge  Regionale  dettano  disposizioni
relative  alle  funzioni  ed  al  personale,  nonche'  agli   aspetti
economico finanziari, mentre il  Titolo  IV  si  occupa  dell'assetto
territoriale. 
    L'articolo  117,  comma  2,   lettera   p)   della   Costituzione
attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia
di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e citta' metropolitane. 
    E quanto alla delicata e  dibattuta  materia  della  sorte  delle
province e dell'istituzione delle Citta' Metropolitane  lo  Stato  ha
esercitato tale competenza emanando la legge 7 aprile 2014 n. 56. 
    Vero e' che per la Regione Sicilia la materia del  "regime  degli
enti  locali  e  delle  circoscrizioni   relative"   nonche'   quella
dell'"ordinamento e controllo degli enti locali"  e'  pure  riservata
alla  competenza  legislativa   esclusiva   regionale   dalle   norme
statutaria,  ma  la  Corte  Costituzionale  ha   gia'   riconosciuto,
confermando la testuale affermazione di  cui  all'art.  1,  comma  5,
della legge 7 aprile 2014 n. 56,  che  la  disciplina  dettata  dallo
Stato con la legge stessa realizza una  grande  riforma  del  sistema
della geografia istituzionale  della  Repubblica  e  conseguentemente
costituisce una grande riforma  economico  sociale  ai  cui  principi
anche le regioni a statuto speciale devono conformarsi. 
    Ed  infatti,  l'art.  1,   comma   145,   della   legge   56/2014
espressamente prevede che le regioni a statuto  speciale  adeguino  i
propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. 
    Secondo la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  la  legge  in
questione,  con  cui  evidentemente  la  Regione  Sicilia  ha  inteso
adeguarsi, eccede dai limiti statutari  e  non  rispetta  i  principi
dettati dallo Stato, cosi' ledendo le prerogative legislative statali
in questa materia e pertanto violando i precetti  costituzionali  che
la presidiano, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8,  9  e
10 della legge Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15 per violazione dei
principi di cui all'art. 1, commi 51 e seguenti della legge 7  aprile
2014 n. 56. 
    In relazione agli articoli 3 e 5, nonche' all'art. 117, commi  2,
lettera p), e 3 della Costituzione e agli  articoli  14  e  15  dello
Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme
fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. 
    Le norme in rubrica richiamate disciplinano l'istituzione  ed  il
funzionamento  degli  organi  dei  liberi   Consorzi   comunali   non
costituenti Citta' Metropolitane. 
    L'articolo 4 elenca gli organi  del  libero  Consorzio  comunale,
individuandoli  nel  Presidente,  nell'Assemblea,  nella   Giunta   e
nell'Adunanza Elettorale. 
    Gli articoli 5 e 6 riguardano il Presidente del libero  Consorzio
elencandone le funzioni e prevedendo che esso sia eletto dai  sindaci
e dai consiglieri comunali che compongono l'Adunanza  Elettorale  del
Consorzio. 
    Gli articoli 8 e 9 attengono alle funzioni dell'Assemblea e della
Giunta, regolandone la  composizione;  l'Assemblea  e'  composta  dai
sindaci  dei  comuni  appartenenti  al  Consorzio  ed  e'  organo  di
indirizzo politico, la  Giunta  invece  e'  organo  esecutivo  eletta
dall'Adunanza Elettorale fra  un  elenco  di  sindaci  e  consiglieri
comunali  dei  comuni  del   Consorzio   ed   ha   una   composizione
quantitativamente variabile a seconda della popolazione dell'ente. 
    L'articolo  10  infine  regola  la  composizione  e  le  funzioni
dell'Adunanza Elettorale, composta da tutti i sindaci  e  consiglieri
comunali dei comuni appartenenti al Consorzio. 
    Gia'  questa  articolazione  organica  urta  con   l'impostazione
generale che la legge  statale  da'  alla  materia,  laddove  per  le
province (che nell'architettura della Legge Regionale coincidono  con
i Consorzi comunali) e' stabilito che siano organi esclusivamente  il
Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei  Sindaci.  Nel
caso della legge qui censurata sono esuberanti in modo  inammissibile
la Giunta e l'Adunanza Elettorale, e tale differenza non e'  coerente
con i principi fondamentali di  organizzazione  dettati  dallo  Stato
posto che - come ha riconosciuto, ancorche' riferendosi  alle  Citta'
Metropolitane, ma con  affermazione  perfettamente  adattabile  anche
alla  presente  fattispecie,  la  Corte  Costituzionale  nella   nota
sentenza  n.  50/2015  -  non  e'  immaginabile  una  situazione   di
diversificazione   strutturale   tra   regione   e   regione    nella
configurazione  dei  propri  enti  territoriali  senza  frustrare  il
disegno costituzionale, che  vuole  livelli  di  governo  aventi  una
disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. 
    E d'altra parte, l'attribuzione ad un'articolazione organizzativa
di competenze esecutive proprie non e' compatibile con la costruzione
operata  dal  legislatore  statale,  che  tali  competenze   non   ha
soggettivamente  individuato  o,  se  le  ha  individuate  (o  ne  ha
individuate alcune), le ha attribuite ad altro  organo  (v.  art.  1,
comma 55, della legge 56/2014).  Ugualmente,  pare  inammissibile  la
creazione di un  organo  ad  hoc,  l'Adunanza  Elettorale,  per  dare
individualita' alla base degli elettori e che altre competenze non ha
che quelle di eleggere e di sfiduciare. 
    E  in  ogni  caso  e'  evidente  l'anomalia  di   una   struttura
istituzionale atipica come quella siciliana. La legge statale prevede
un Presidente eletto, un Consiglio che ha  funzioni  di  indirizzo  e
controllo e che ha composizione elettiva,  un'assemblea  dei  sindaci
con funzioni consultive e di  controllo  i  cui  membri  lo  sono  di
diritto perche' sindaci dei comuni appartenenti  all'ente.  La  legge
regionale  qui  censurata  prevede  anch'essa  un  Presidente  eletto
(seppure con  le  criticita'  che  di  seguito  sono  rappresentate),
prevede un'Assemblea composta dai sindaci  -  equivalente,  quanto  a
composizione e funzioni all'Assemblea di matrice statale -  crea  una
Giunta con funzioni esecutive eletta dall'Adunanza, inventa un organo
che non ha solo funzioni elettorali, ma dispone pure di un potere  di
sfiducia non previsto dalla norma dello Stato. 
    Peraltro, le norme qui censurate sono illegittime  non  solo  per
quanto provvedono, ma anche per quanto non in esse contenuto. 
    In tutti i passaggi che contemplano  la  regola  dell'elettivita'
(ancorche' indiretta) degli organi dei Consorzi  comunali  manca  del
tutto la previsione di meccanismi di ponderazione del  voto  in  base
alla consistenza della popolazione dei diversi comuni,  ripartiti  in
fasce demografiche, come invece previsto dall'art. 1, comma 63, della
legge statale n. 56/2014. 
    La ponderazione del voto in  rapporto  al  peso  demografico  dei
comuni rappresentati negli organismi e' una garanzia  ineludibile  di
democrazia, perche' traduce e rende effettivo  il  rapporto  numerico
tra   cittadini   e   loro   rappresentanti,   consente   l'effettivo
funzionamento della sovranita' popolare, e come tale deve  funzionare
anche se la rappresentativita' opera in modo indiretto. 
    La  norma  statale,  ben  conscia  dell'esigenza  costituzionale,
deroga  alla  regola  "una  testa  un  voto"  al  fine  di  mantenere
l'effettiva rappresentativita' degli organi rispetto  alle  comunita'
interessate, diversificando il peso  del  singolo  rappresentante  in
funzione  del  numero  dei  soggetti  rappresentati.  L'utilizzo  del
sistema del voto ponderato  e'  dunque  a  tutela  del  principio  di
ragionevolezza,  proporzionalita'  e  sovranita'   popolare   perche'
assegna un valore al singolo voto un  peso  differente  sensibile  al
dato numerico dei rappresentati. 
    Che, anzi, si potrebbe dire che  e'  grazie  alla  previsione  di
meccanismi di voto ponderato che un sistema elettivo di secondo grado
puo' rispettare appieno le regole  democratiche.  Argomento  peraltro
cui e' stata sensibile la stessa  Corte  Costituzionale,  laddove  ha
affermato che l'elezione indiretta puo' non essere esclusa,  "purche'
siano previsti meccanismi  alternativi  che  comunque  permettano  di
assicurare una reale  partecipazione  dei  soggetti  portatori  degli
interessi coinvolti" (Corte Cost. sentenza n. 50/2015). 
    Oltre al  contrasto  con  la  norma  statale  che  tale  garanzia
mantiene anche nella rappresentanza indiretta, l'omessa previsione di
meccanismi di ponderazione urta nel caso  di  specie,  dunque,  anche
contro i principi di ragionevolezza, uguaglianza  ed  unita'  di  cui
agli articoli 3 e 5 della Costituzione. 
    Le  norme  indicate  in   rubrica   pertanto   vanno   dichiarate
costituzionalmente illegittime  sia  nella  parte  in  cui  prevedono
strutture istituzionale maggiori e diverse, e con funzioni differenti
da quelle  previste  dalla  legge  statale,  con  cio'  rompendo  una
omogeneita' politica, economica e sociale che deve essere  assicurata
su tutto il territorio della Repubblica, contravvenendo  ai  principi
fondamentali di riforma contenuti nella legge statale e ledendo anche
la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia nella  parte  in
cui omettono di  prevedere  garanzie  fondamentali  di  democrazia  e
rappresentativita' che sono cardini dell'ordinamento costituzionale e
come tali sono inderogabilmente fissate dalla legge statale. 
    2) Illegittimita' costituzionale degli articoli 12, 13, 15, 16  e
17 della legge  della  Regione  Sicilia  4  agosto  2015  n.  15  per
violazione dei principi di cui all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20,  25
della legge 7 aprile 2014 n. 56. 
    In relazione agli articoli 3, 5 e 51, nonche' all'art. 117, commi
2, lettera p), e 3 della Costituzione e agli articoli  14,  15  e  17
dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le
norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. 
    Analoghe considerazioni di censura vanno  indirizzate  anche  nei
confronti delle disposizioni regionali che  istituiscono  e  regolano
gli organi delle Citta' Metropolitane. 
    La legge dello Stato n. 56/2014 delinea un  quadro  istituzionale
articolato su tre organi ed individua: nel  Sindaco  Metropolitano  -
che  e'  di  diritto  il  sindaco  del  Comune  capoluogo,  salva  la
possibilita' di  prevedere  a  livello  statutario  la  sua  elezione
diretta - l'organo monocratico con funzioni di rappresentanza  e  con
responsabilita' per lo  svolgimento  delle  funzioni  e  l'esecuzione
degli atti imputabili all'ente; nel Consiglio Metropolitano  l'organo
ad elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di  controllo,  con
potere anche deliberativi; nella  Conferenza  metropolitana  l'organo
composto dai sindaci dell'area metropolitana con poteri propositivi e
consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto. 
    Anche con riferimento all'architettura istituzionale della Citta'
Metropolitana la Legge Regionale  opera  una  ricostruzione  propria,
creando quattro organi:  il  Sindaco,  la  Conferenza,  la  Giunta  e
l'Adunanza Elettorale.  Prescindendo  dalla  carica  di  sindaco,  la
Conferenza ha funzioni di indirizzo e  controllo  come  il  Consiglio
Metropolitano di cui alla legge statale, ma a differenza di questo  i
suoi membri non sono elettivi; manca (al di la'  di  un'omonimia  che
puo' solo generare confusione) un  organo  metropolitano  equivalente
alla Conferenza Metropolitana di concezione statale;  la  Giunta  con
competenze esecutive e' una creazione siciliana, illegittima  perche'
le  funzioni  esecutive   spettano   nell'impostazione   statale   al
Presidente, ma i suoi membri sono eletti; l'Adunanza Elettorale  pure
e' frutto della creativita' del legislatore regionale che personifica
nell'organo la base degli elettori. 
    Quindi, anche a questo proposito va ribadita l'illegittimita'  di
un'articolazione istituzionale radicalmente diversa da quella che  lo
Stato -  nelle  sue  linee  di  riforma  essenziali  della  struttura
politica del territorio - ha dettato. Ed anche  a  questi  fini,  pur
volendo far salva la competenza legislativa  esclusiva  regionale  in
materia,  non  si  puo'  che  richiamare  la  corretta  e  sacrosanta
affermazione contenuta nella sentenza della Corte  Costituzionale  n.
50/2015   per   cui   non   e'   immaginabile   una   situazione   di
diversificazione   strutturale   tra   regione   e   regione    nella
configurazione dei  propri  enti  territoriali,  senza  frustrare  il
disegno costituzionale, che  vuole  livelli  di  governo  aventi  una
disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. 
    La Legge Regionale invece non attribuisce di diritto la carica di
Sindaco Metropolitano al sindaco del Comune Capoluogo, ma ne  prevede
l'elezione da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni
compresi nel territorio metropolitano,  nonche'  dai  presidenti  dei
consigli circoscrizionali  in  carica  del  comune  capoluogo  (ossia
dall'Adunanza Elettorale) e di  per  se  gia'  questa  differenza  e'
ingiustificabile alla luce dell'impostazione statale ed  e'  pertanto
costituzionalmente illegittima. 
    Ma  la  stessa  scelta  di  procedere  ad  elezione  del  Sindaco
Metropolitano da' vita da un'altra serie di vizi di illegittimita': 
        a) non e' previsto un adeguato meccanismo di ponderazione del
voto in base alla consistenza della popolazione dei  diversi  comuni;
come detto sopra, la ponderazione del voto e' elemento essenziale per
rendere effettiva la rappresentanza popolare nella scelta dei  propri
eletti nei casi in cui l'elezione sia di secondo grado. E nel caso di
specie, proprio il discostarsi dalla previsione della  legge  statale
amplifica il vizio derivante da tale omessa previsione, posto  che  -
se il Sindaco Metropolitano fosse il sindaco del comune  capoluogo  -
comunque  egli  sarebbe  espressione  di  una  maggiore   consistenza
elettorale, o comunque di un maggior peso politico, in considerazione
della maggiore importanza del comune capoluogo intorno  al  quale  si
aggrega  la  Citta'  Metropolitana.  Anzi,  la  stessa   composizione
dell'Adunanza Elettorale pare  in  grado  di  ulteriormente  alterare
l'esigenza di rappresentativita', per lo sbilanciamento causato dalla
presenza dei consiglieri circoscrizionali del  comune  capoluogo,  in
grado di far pesare molto di piu' del dovuto il capoluogo rispetto ad
altri comuni  magari  di  popolazione  di  poco  inferiore.  L'omessa
previsione di adeguati e ragionevoli meccanismi di  ponderazione  del
voto, oltre a ledere le competenze legislative statali e a violare  i
principi di riforma politico istituzionale, urta  contro  i  precetti
costituzionale della ragionevolezza, della rappresentativita' e della
sovranita'. 
        b) La previsione dell'eleggibilita' a  Sindaco  Metropolitano
dei sindaci in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi
dalla data di svolgimento delle  elezioni  configura  una  violazione
dell'art. 51  della  Costituzione  laddove  comprime  il  diritto  di
elettorato passivo del Sindaco  del  Comune  capoluogo  della  Citta'
Metropolitana che non puo' candidarsi in caso  la  scadenza  del  suo
mandato cada nel periodo fissato dalla legge regionale. 
    Anche nel caso della Giunta Metropolitana, qualora la si  volesse
considerare costituzionalmente legittima, la  scelta  di  renderne  i
membri di provenienza elettiva produce di per se' lo stesso vizio  di
illegittimita' dedotto con riferimento al Sindaco Metropolitano, dato
che anche per questo tipo di elezione non e' previsto un  adeguato  e
ragionevole  meccanismo  di  ponderazione  del  voto.  Il  che  rende
l'organo in questione (si  ripete,  qualora  lo  si  voglia  ritenere
costituzionalmente  legittimo  nonostante  la  sua   "novita'")   non
rappresentativo della realta' territoriale governata. 
    Infine, l'Adunanza Elettorale Metropolitana - che  si  insiste  a
ritenere  costituzionalmente  illegittima  per  la   sua   esuberanza
rispetto al quadro istituzionale  disegnato  dallo  Stato  nella  sua
fondamentale riforma dell'assetto politico e sociale  del  territorio
nazionale - non deve prevedere tra i suoi poteri quello di sfiduciare
il Presidente Metropolitano, perche' nessuna  norma  fondamentale  in
materia  prevede  un  rapporto  fiduciario  (rectius:  la  necessaria
permanenza del rapporto fiduciario) tra organo che elegge  ed  organo
eletto. Ne' tale rapporto  fiduciario  puo'  farsi  discendere  dalla
provenienza elettiva dell'uno dall'altro. 
    Le  norme  indicate  in   rubrica   pertanto   vanno   dichiarate
costituzionalmente illegittime  sia  nella  parte  in  cui  prevedono
strutture istituzionali maggiori e diverse, e con funzioni differenti
da quelle  previste  dalla  legge  statale,  con  cio'  rompendo  una
omogeneita' politica, economica e sociale che deve essere  assicurata
su tutto il territorio della Repubblica, contravvenendo  ai  principi
fondamentali di riforma contenuti nella legge statale e ledendo anche
la competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia nella  parte  in
cui omettono di  prevedere  garanzie  fondamentali  di  democrazia  e
rappresentativita' che sono cardini dell'ordinamento costituzionale e
come tali sono inderogabilmente fissate dalla legge statale. 
    3) Illegittimita' costituzionale  dell'articolo  20  della  legge
della  Regione  Sicilia  4  agosto  2015   n.   15   per   violazione
dell'articolo 1, commi 24 e 84 della legge 7 aprile 2014 n. 56. 
    In relazione all'art. 117, comma  3  della  Costituzione  e  agli
articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione  Sicilia  per  contrasto
con i principi e le norme fondamentali di riforma  economico  sociale
della Repubblica e con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. 
    La disposizione in rubrica denunziata individua le indennita'  da
conferire alle cariche negli organi degli enti di area vasta. 
    Piu' precisamente, al presidente  del  Consorzio  comunale  e  al
Sindaco  Metropolitano  e'   attribuita   un'indennita'   pari   alla
differenza tra l'indennita' percepita per  la  carica  di  sindaco  e
quella spettante al sindaco del comune con maggior numero di abitanti
del Consorzio comunale o della Citta' Metropolitana.  E  in  caso  di
equivalenza tra i due valori, l'indennita' e' aumentata del  20%.  Ai
componenti  della  Giunta  del  Consorzio  comunale  e  della  Giunta
Metropolitana e' attribuita un'indennita' pari  alla  differenza  tra
l'indennita' in concreto percepita e la meta' di quella spettante  al
Presidente del Consorzio  o  al  Sindaco  Metropolitano,  con  uguale
maggiorazione in caso di equivalenza. 
    La legge statale  7  aprile  2014  n.  56,  invece,  prevede  che
l'incarico  di  Sindaco,  di  Consigliere  e  di   componente   della
Conferenza della Citta' Metropolitana sia  gratuito  (art.  1,  comma
24),  cosi'  come  sono  gratuiti  gli   incarichi   di   Presidente,
Consigliere e Componente l'Assemblea dei Sindaci nelle Province (art.
1, comma 84). 
    La discrepanza non e' in linea con la vigente normativa nazionale
in  materia  di  razionalizzazione  dei  costi  degli  enti   locali,
rammentando che uno degli assi  portanti  anche  sul  piano  politico
della nuova organizzazione degli enti  locali  -  Province  e  Citta'
Metropolitane - ed uno dei motivi addotti  a  favore  della  elezione
indiretta dei  rispettivi  organi,  e'  appunto  la  gratuita'  delle
relative cariche. 
    Gratuita', si ricorda, che si giustifica anche e soprattutto  con
il fatto  che  i  titolari  di  incarichi  elettivi  indiretti  nelle
Province  e  nelle  Citta'  Metropolitane  rivestono  negli  enti  di
provenienza  e  di  appartenenza  incarichi  che   gia'   godono   di
remunerazione. 
    Il che, oltretutto, si manifesta di  maggiore  evidenza  negativa
sul piano del contenimento  della  spesa  all'interno  della  finanza
pubblica quando si  osservi  che  la  Legge  Regionale  siciliana  ha
aumentato gli organi di  governo  rispetto  alla  impostazione  della
legge statale, istituendo quindi organi  aggiuntivi  che  secondo  la
norma qui censurata danno titolo  ai  loro  componenti  di  percepire
un'indennita'. Alla moltiplicazione degli  organi  dunque  segue  una
moltiplicazione dell'esborso pubblico. 
    La norma in rubrica pertanto e' costituzionalmente illegittima  e
va dichiarata tale. 
    4) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 1, n.  2
lettera e) della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15  per
contrasto con l'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito con  legge
148/2011 e con gli articoli 142 e seguenti del D.lgs. 152/2006. 
    In relazione all'art. 117, comma 2, lettere e) e  s)  e  comma  3
della Costituzione e agli  articoli  14  e  17  dello  Statuto  della
Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme  fondamentali
di riforma economico sociale della Repubblica. 
    La norma in rubrica indicata attribuisce ai Consorzi comunali  la
competenza  ad  organizzare  e   gestire   i   servizi   nonche'   le
localizzazione e le realizzazioni degli impianti di  smaltimento  dei
rifiuti e di depurazione delle acque, quando i  comuni  -  singoli  o
associati - non possono provvedervi.  Il  settore  dei  rifiuti,  nel
riparto di competenze previsto dallo Statuto della  Regione  Sicilia,
e' materia attinente all'igiene  e  alla  sanita'  pubblica,  nonche'
all'assunzione di pubblici servizi e come tale sarebbe riservata alla
competenza legislativa concorrente della Regione stessa. 
    Tuttavia, come effetto della riforma costituzionale del 2001,  la
materia dei servizi pubblici, in quanto  residuale,  si  ritiene  ora
demandata alla competenza delle Regioni a  statuto  ordinario,  e  di
conseguenza anche la Regione Sicilia dovrebbe essere  titolare  della
maggiore potesta' legislativa in quanto  espressione  di  piu'  ampia
autonomia rispetto alle sue previsioni statutarie. 
    Sennonche',  anche  in   questa   configurazione,   la   potesta'
legislativa regionale deve  conformarsi  alle  regole  dettate  dallo
Stato nell'ambito della sua potesta'; e  a  questi  fini  vengono  in
considerazione le attribuzioni statali nelle materie di cui  all'art.
117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione. 
    In questa prospettiva, l'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis del D.L.
n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011,  in  tema  di  servizi
pubblici locali a rete di  rilevanza  economica,  stabilisce  che  le
regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano organizzano  detti
servizi definendo il perimetro degli  ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali ed omogenei tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del  servizio  ed
istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.  La  stessa
norma prevede che la dimensione degli ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali di norma deve essere  non  inferiore  almeno  a  quella  del
territorio provinciale, potendo  le  regioni  individuare  dimensioni
diverse se sussistano  ragioni  di  differenziazione  territoriale  e
socio  economica  e  in  base  ai   principi   di   proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. 
    In questa direzione, le funzioni di organizzazione  dei  servizi,
compresi quelli appartenenti al  settore  dei  rifiuti  urbani,  sono
esercitate non dal livello politico, ma dagli enti di  governo  degli
ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei. 
    La disciplina statale di riferimento e' completata dall'art. 200,
comma 1, del D.lgs. 152/2006, per il quale la  gestione  dei  rifiuti
solidi urbani  e'  organizzata  sulla  base  di  ambiti  territoriali
ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale ed  obbedienti  ad  una
serie di criteri specificamente ivi indicati. 
    Ora,  la  norma  regionale  qui  censurata,  nell'attribuire   la
relativa competenza ai Consorzi comunali, la prevede in via meramente
sussidiaria, lasciando  intendere  il  permanere  di  una  competenza
spettante in via ordinaria (qualora capaci di esercitarla) ai singoli
comuni. 
    E cio' urta, oltre che contro le  regole  statali  ora  ricordate
(emanate nell'esercizio della propria potesta' legislativa  esclusiva
in   materia   di   concorrenza   e   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema), anche  contro  le  regole  che  la  stessa  Regione
Sicilia si e' data, ove si osservi che l'art. 8, comma 1, della Legge
regionale Sicilia n. 9/2010 attribuisce le funzioni in questione alle
SRR (ossia alle societa' per  la  regolamentazione  del  servizio  di
gestione dei rifiuti). 
    La previsione di una  competenza  "ordinaria"  dei  comuni  nello
smaltimento dei rifiuti (ancorche' superabile in via sussidiaria,  ma
pur sempre eventuale) viola il principio della  unicita'  orizzontale
della gestione,  consentendo  una  competenza  frammentata  tra  piu'
comuni all'interno del medesimo ATO; e'  peraltro  violato  anche  il
principio di unicita' verticale del servizio dato che in tal modo  si
inciderebbe negativamente sull'esigenza che il ciclo dei  rifiuti  si
svolga in modo integrato. 
    Da ultimo, la  previsione  della  norma  qui  censurata,  che  fa
necessariamente coincidere - qualora esercitata  in  via  sussidiaria
dal Consorzio  comunale  -  l'ambito  territoriale  ottimale  con  il
territorio della provincia, cosi' eliminando la possibilita' prevista
dalla legge statale che  il  territorio  ottimale  dell'ambito  possa
avere anche un'estensione ultra provinciale. 
    Analoghe considerazioni sono da svolgere anche relativamente alla
competenza dei comuni -  ed  in  via  eventualmente  sussidiaria  del
Consorzio comunale - in materia di depurazione delle  acque,  le  cui
funzioni per l'ordinamento statale sono da attribuire  agli  enti  di
governo degli ATO. 
    E cio' anche considerando che alla  Regione  Sicilia  lo  Statuto
Speciale demanda la competenza legislativa  esclusiva  (art.  14)  in
materia di acque  pubbliche,  ma  affermandosi  anche  qui  che  tale
competenza deve essere esercitata nel rispetto dei principi di grande
riforma economico sociale stabiliti dallo Stato, quali  senza  dubbio
quelli contenuti nelle norme del D.lgs. 152/2006. 
    L'art. 142, comma 3, di quel decreto prevede che gli enti  locali
svolgano le funzioni relative all'organizzazione del servizio  idrico
mediante gli organi di governo degli ATO,  ai  quali  partecipano  ai
sensi del successivo articolo 147. 
    Anche con riferimento alla materia della depurazione delle acque,
la norma regionale qui censurata lede  i  principi  della  necessaria
unicita' orizzontale e verticale della relativa gestione. 
    Per le esposte ragioni, la norma della legge regionale in rubrica
citata deve essere considerata costituzionalmente illegittima. 
    5) Illegittimita' costituzionale  dell'articolo  33  della  Legge
Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15. 
    In relazione all'art. 117, comma 2, lettera s)  e  all'art.  118,
comma 2, della Costituzione e agli articoli 14  e  17  dello  Statuto
della Regione Sicilia. 
    La norma qui censurata dispone che "la Regione svolge, oltre alle
funzioni ad essa spettanti  ai  sensi  della  normativa  vigente,  le
seguenti ulteriori funzioni proprie gia' attribuite alle ex  province
regionali, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale  n.  9/1986  e
successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in  vigore
della presente legge". 
    Tra le funzioni in parola merita  attenzione  quella  di  cui  al
comma 1, n. 2, lettera a) ossia la tutela dell'ambiente ed  attivita'
di prevenzione  e  di  controllo  dell'inquinamento,  anche  mediante
vigilanza sulle attivita' industriali. 
    Questa norma viola  la  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato, soprattutto ove si osservi che la Regione Sicilia  non  ha  in
materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" alcuna competenza
legislativa  propria.  Questa  situazione  di   carenza   di   potere
legislativo, e della impossibilita' di' colmare  la  relativa  lacuna
con interpretazione delle proprie  disposizioni  statutarie,  e'  gia
stata rilevata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n.  12/2009,
n. 380/2007 e n. 422/2002. 
    E  cosi'  come  nessuna  competenza   legislativa   puo'   essere
esercitata in  una  materia  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,
nessuna altra competenza puo'  essere  rivendicata  in  quell'ambito,
neppure di natura meramente amministrativa. 
    Pertanto,   la   norma   in   questione    e'    da    dichiarare
costituzionalmente illegittima. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e difesa conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere
il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,  17,
20, 27 e 33 della Legge Regionale della Sicilia 4 agosto 2015, n. 15. 
        Roma, 5 ottobre 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini