REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2015, n. 60 

  Comitato regionale delle associazioni  e  delle  manifestazioni  di
rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012. 
(GU n.45 del 21-11-2015)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37  del
                           22 luglio 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 14 febbraio  2012,  n.  5  (Valorizzazione
delle  associazioni  e  delle  manifestazioni   di   rievocazione   e
ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla  legge  regionale
25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attivita' culturali"). 
  Considerato quanto segue: 
  1.  La  Regione  Toscana,  constatata  la  presenza  capillare  sul
territorio  regionale  di  eventi  di  rievocazione  e  ricostruzione
storica, intende valorizzare il ruolo dei consiglieri regionali quali
rappresentanti della comunita' toscana e la partecipazione dei comuni
nel Comitato regionale delle associazioni e delle  manifestazioni  di
rievocazione e ricostruzione storica, previsto dalla  l.r.5/2012,  al
fine di coordinare al meglio  le  azioni  nella  predisposizione  del
programma pluriennale degli interventi previsto  dalla  normativa  di
riferimento; 
  2. Appare necessario,  in  relazione  a  quanto  sopra,  provvedere
all'integrazione del Comitato con i sindaci rappresentanti  i  comuni
che  organizzano  e   gestiscono   direttamente   manifestazioni   di
rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati; 
  3. Appare ugualmente necessario che la gia' prevista partecipazione
di due consiglieri regionali sia a pieno titolo, con diritto di voto,
e che al Comitato partecipi altresi', in questo caso senza diritto di
voto, il Presidente del Consiglio regionale; 
  4. Viene altresi' previsto che il  conferimento  delle  cariche  di
presidente e dei due vicepresidenti avvenga in modo tale che  le  tre
componenti a pieno titolo del Comitato siano tutte  rappresentate  in
tali tre cariche. 
  Approva la presente legge; 
 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 
 
  1. L'articolo 7 della legge 14 febbraio 2012, n. 5  (Valorizzazione
delle  associazioni  e  delle  manifestazioni   di   rievocazione   e
ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla  legge  regionale
25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attivita' culturali"), e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art. 7 
 
Comitato regionale  delle  associazioni  e  delle  manifestazioni  di
                rievocazione e ricostruzione storica 
 
  1. E' istituito presso la Giunta regionale  il  Comitato  regionale
per la valorizzazione delle associazioni e  delle  manifestazioni  di
rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell'elenco  regionale,
di seguito definito "comitato",  quale  organismo  di  consulenza  in
ordine  alla  predisposizione   del   programma   pluriennale   degli
interventi di cui all'articolo 9. 
  2. Fanno parte del comitato: 
  a) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale; 
  b) dieci sindaci, fra cui il sindaco della Citta' metropolitana  di
Firenze, o suo delegato, e nove sindaci designati, uno  per  ciascuna
provincia, dai  comuni  che  organizzano  e  gestiscono  direttamente
manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica,  o  assessori
loro delegati; 
  c) dieci membri, uno per la Citta' metropolitana di Firenze ed  uno
per  ciascuna  provincia,  designati  dalle   associazioni   iscritte
all'elenco di cui all'articolo 3, secondo le modalita'  definite  con
deliberazione della Giunta regionale; 
  d) il Presidente del Consiglio regionale, senza diritto di voto. 
  3. Il comitato elegge  al  proprio  interno  il  presidente  e  due
vicepresidenti, scelti tra i componenti di cui al  comma  2,  lettere
a), b) e c), in modo tale che tutte  le  tre  suddette  categorie  di
componenti siano rappresentate. 
  4. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della  Giunta
regionale, ai sensi della legge  regionale  8  febbraio  2008,  n.  5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli  organi
amministrativi di competenza della Regione),  non  appena  sia  stata
designata almeno la meta' dei componenti di cui al comma  2,  lettera
c). In  tal  caso  il  comitato  e'  validamente  costituito  per  lo
svolgimento dei suoi compiti. 
  5. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura. 
  6. L'incarico di presidente e di  vicepresidente  non  puo'  essere
svolto per piu' di due legislature consecutive. 
  7. Al presidente,  ai  vicepresidenti  ed  agli  altri  membri  del
comitato non  e'  dovuta  la  corresponsione  di  alcuna  indennita',
gettone di presenza o rimborso spese. 
  8.  Il  comitato  adotta,   entro   sessanta   giorni   dalla   sua
costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalita' di
funzionamento.". 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 21 luglio 2015 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).