REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2015, n. 16 

  Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n.
4 (Istituzione del registro regionale  per  le  libere  dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire
la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti). 
(GU n.45 del 21-11-2015)

 
(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 4/2015 
 
  1. Alla legge regionale  13  marzo  2015,  n.  4  (Istituzione  del
registro  regionale  per  le  libere  dichiarazioni   anticipate   di
trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire  la  raccolta
delle volonta'  di  donazione  degli  organi  e  dei  tessuti),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia riconosce e promuove la possibilita' della persona di  rendere
esplicite  con  certezza  le  proprie  determinazioni  in  ordine  ai
trattamenti sanitari, nell'ambito del Servizio sanitario regionale  e
in tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale,  e  anche
per l'ipotesi in cui la persona stessa  non  sia  piu'  in  grado  di
intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge. 
  2. La Regione Autonoma,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
istituisce un registro regionale delle  dichiarazioni  anticipate  di
trattamento sanitario (DAT), con accesso ai  dati  tramite  la  Carta
regionale dei servizi, disciplinando in modo  omogeneo  su  tutto  il
territorio regionale  la  raccolta  di  tali  medesime  dichiarazioni
anticipate, in osservanza e in attuazione degli articoli 2, 3,  13  e
32 della  Costituzione,  nonche'  nel  rispetto  della  normativa  in
materia a livello nazionale, europeo e internazionale. 
  3. La  Regione  Autonoma  favorisce  altresi'  la  possibilita'  di
rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale
delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la  volonta'
in merito alla donazione post mortem dei  propri  organi  e  tessuti,
promuovendo inoltre periodiche  iniziative  pubbliche  finalizzate  a
ricordare  e  promuovere   la   possibilita'   di   effettuare   tali
dichiarazioni.»; 
    b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Per le finalita' di cui  ai  commi  1  e  2,  la  Regione
garantisce al cittadino una compiuta informazione sugli  accertamenti
e  i  trattamenti  sanitari,  nell'ambito  del   Servizio   sanitario
regionale, assicurando la possibilita' di presentare all'Azienda  per
l'assistenza sanitaria territorialmente competente  un  atto,  avente
data  certa  con  firma  autografa,   contenente   la   dichiarazione
anticipata della persona di essere o meno  sottoposta  a  trattamenti
sanitari in caso di malattia o  lesione  cerebrale  che  cagioni  una
perdita  di  coscienza  e  volonta'  definibile  come  permanente   e
irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello
internazionale.»; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Il soggetto dichiarante puo' rilasciare  l'autorizzazione
a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati  soggetti
l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento o anche del
suo contenuto, in  osservanza  della  normativa  statale,  europea  e
internazionale sul trattamento dei dati personali e sulla  protezione
della riservatezza, nonche' nel rispetto delle  disposizioni  di  cui
all'art. 9.»; 
    c) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nella dichiarazione anticipata l'interessato puo'  nominare
uno  o  piu'  soggetti,  ai  fini  della  presente  legge  denominati
fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il  Servizio
sanitario   regionale   concernente   la   dichiarazione   anticipata
medesima.»; 
    d) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento  sanitario  sono
rilasciate per il momento in cui intervenga lo stato  di  incapacita'
decisionale del predisponente  e  non  possono  essere  modificate  o
revocate se  non  su  richiesta  del  dichiarante,  non  necessitando
comunque di alcuna conferma successiva al rilascio.»; 
    e) il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'accesso alla banca dati e gli atti inerenti alla gestione
della stessa  sono  protetti  e  limitati  al  personale  autorizzato
dell'Azienda  per  l'assistenza  sanitaria,   in   osservanza   della
normativa statale, europea e internazionale sul trattamento dei  dati
personali e sulla protezione della riservatezza, nonche' nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 9.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Trieste, 10 luglio 2015 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis).