DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201 

Regolamento recante l'individuazione  degli  aeroporti  di  interesse
nazionale, a norma dell'articolo 698 del  codice  della  navigazione.
(15G00213) 
(GU n.294 del 18-12-2015)
 
 Vigente al: 2-1-2016  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 698 del codice della navigazione, come  modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85; 
  Visto l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2012,  n.
122; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  con  il  quale  e'
stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed,
in particolare, l'articolo 72 del medesimo decreto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa  e  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  913/2010,
abrogando i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visti gli  indirizzi  dell'11°  Allegato  «Infrastrutture»  al  DEF
2014-2016 in materia di Piano nazionale degli aeroporti; 
  Visto l'Atto di indirizzo per l'adozione del Piano nazionale per lo
sviluppo aeroportuale n. 45695 del  31  dicembre  2012,  assunto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore; 
  Visto l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale  di
interesse   nazionale   e   le   azioni   di   razionalizzazione   ed
efficientamento del settore  e  dei  relativi  servizi  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in  data  25  settembre
2014; 
  Tenuto conto che, per l'identificazione  dei  predetti  bacini,  e'
stata assunta come  base  la  ripartizione  territoriale  dell'Italia
nelle aree sovraregionali dello schema  NUTS-livello  1:  Nord-Ovest,
Nord-Est, Centro, Sud, Isole; 
  Tenuto  altresi'  conto  che,  in  ciascuna  delle  predette   aree
sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo,
con distanza massima di 2 h di percorso in auto da  un  aeroporto  di
particolare  rilevanza  strategica,  per  complessivi   n.   10:   1)
Nord-Ovest,  2)  Nord-Est,  3)  Centro-Nord,  4)  Centro  Italia,  5)
Campania,  6)  Mediterraneo-Adriatico,  7)   Calabria,   8)   Sicilia
Occidentale, 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna; 
  Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati  identificati
gli aeroporti di interesse  nazionale  in  applicazione  dei  criteri
fissati  dall'articolo  698  del  codice  della  navigazione:   ruolo
strategico,  ubicazione  territoriale,  dimensioni  e  tipologia   di
traffico, previsioni progetti europei TEN; 
  Rilevato, inoltre, che nell'ambito  degli  aeroporti  di  interesse
nazionale sono stati individuati, in base ai medesimi criteri di  cui
all'articolo 698 del  codice  della  navigazione,  gli  aeroporti  di
particolare rilevanza strategica. 
  Constatato  che,   per   l'identificazione   degli   aeroporti   di
particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati  presi
in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti  inseriti  nella  core
network europea, tra i quali, in  primis,  i  gate  intercontinentali
Roma  Fiumicino,  Milano  Malpensa,  Venezia  e  che,  laddove   sono
risultati inseriti piu' aeroporti rientranti nella core  network,  si
e' individuato quale aeroporto di  particolare  rilevanza  strategica
del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale; 
  Constatato, altresi', che, nel caso in cui - nel bacino individuato
- non e' risultato  insistere  alcun  aeroporto  incluso  nella  core
network, si e' individuato quale aeroporto di  particolare  rilevanza
strategica quello inserito nella comprehensive network  con  maggiori
dati di traffico; 
  Atteso che si e' prevista una eccezione  per  il  bacino  del  Nord
Ovest  in  cui,  oltre  allo  scalo  di  Milano  Malpensa,  e'  stato
considerato di  particolare  rilevanza  strategica  anche  quello  di
Torino, a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni
ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e  Milano,  un  sistema  di
alleanze  con  l'aeroporto  intercontinentale  di   Milano   Malpensa
finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco  e  dell'intero
bacino del Nord Ovest; 
  Atteso che, in considerazione  delle  caratteristiche  morfologiche
del territorio  e  della  dimensione  degli  scali,  si  e'  prevista
un'ulteriore  eccezione  alla  regola  di  un   solo   aeroporto   di
particolare rilevanza strategica per ciascun bacino,  per  il  bacino
del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare  rilevanza
strategica individuati sono due, ovvero  Bologna  e  Pisa/Firenze,  a
condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e  Firenze,  che  per
gli stessi si realizzi la gestione unica; 
  Considerato che  gli  aeroporti  presenti  all'interno  di  ciascun
bacino, ad eccezione di quelli di particolare  rilevanza  strategica,
sono considerati di interesse  nazionale  purche'  si  realizzino  le
condizioni di  specializzazione  dello  scalo  e  del  raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un  arco
temporale  ragionevole  e  di   adeguati   indici   di   solvibilita'
patrimoniale; 
  Ritenuto necessario provvedere, ai fini della  razionalizzazione  e
dello sviluppo del  settore  aeroportuale,  all'individuazione  degli
aeroporti e dei  sistemi  aeroportuali  di  interesse  nazionale,  in
attuazione dell'articolo 698 del codice  della  navigazione,  nonche'
delle necessarie misure di  efficientamento  in  un'ottica  integrata
sotto  i  profili  territoriale,   infrastrutturale,   gestionale   e
finanziario,  affidando  al  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  la  vigilanza  circa   la   realizzazione   delle   azioni
programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni
interessate, in particolare con  il  Ministero  della  difesa  per  i
profili di competenza; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015; 
  Sentita l'Agenzia del demanio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 19 marzo 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale 
 
  1. In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice
della  navigazione,  sono  individuati  gli  aeroporti  e  i  sistemi
aeroportuali  di  interesse  nazionale,  quali  nodi  essenziali  per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno  dei
dieci  bacini  di  traffico  individuati  nella   rete   territoriale
nazionale,  come  di  seguito  specificati  e  nel   rispetto   delle
condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6; 
    
 
=====================================================================
|                                            |     Aeroporti di     |
|             Bacini di traffico             | interesse nazionale  |
+============================================+======================+
|                                            |   Milano Malpensa,   |
|                                            |Milano Linate, Torino,|
|                                            |   Bergamo, Genova,   |
|                 Nord Ovest                 |    Brescia, Cuneo    |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Venezia, Verona,   |
|                  Nord Est                  |   Treviso, Trieste   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Bologna, Pisa,    |
|                                            |   Firenze, Rimini,   |
|                 Centro Nord                |    Parma, Ancona     |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Roma Fiumicino,   |
|                                            |  Ciampino, Perugia,  |
|                Centro Italia               |       Pescara        |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                  Campania                  |    Napoli, Salerno   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |    Bari, Brindisi,   |
|           Mediterraneo/Adriatico           |       Taranto        |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            | Lamezia Terme, Reggio|
|                  Calabria                  |  Calabria, Crotone   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|              Sicilia orientale             |    Catania, Comiso   |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Palermo, Trapani,  |
|             Sicilia occidentale            |Pantelleria, Lampedusa|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                                            |   Cagliari, Olbia,   |
|                  Sardegna                  |       Alghero        |
+--------------------------------------------+----------------------+
 
  2. Nell'ambito  dei  predetti  aeroporti  di  interesse  nazionale,
rivestono una  particolare  rilevanza  strategica,  in  relazione  ai
criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della  navigazione,  i
seguenti scali: 
    
 
=====================================================================
|                                             |     Aeroporti di    |
|                                             |particolare rilevanza|
|              Bacini di traffico             |     strategica      |
+=============================================+=====================+
|                                             |   Milano Malpensa,  |
|                  Nord Ovest                 |       Torino        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Nord Est                  |       Venezia       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |    Bologna, Pisa    |
|                 Centro Nord                 |      /Firenze       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                Centro Italia                |    Roma Fiumicino   |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Campania                  |        Napoli       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|            Mediterraneo/Adriatico           |         Bari        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                   Calabria                  |    Lamezia Terme    |
+---------------------------------------------+---------------------+
|              Sicilia orientale              |       Catania       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|             Sicilia occidentale             |       Palermo       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                  Sardegna                   |      Cagliari       |
+---------------------------------------------+---------------------+
 
  3. Nell'ambito degli aeroporti di cui  al  comma  2,  rivestono  il
ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacita' di  rispondere
alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato  grado  di
connettivita'  con  le  destinazioni  europee  ed  internazionali,  i
seguenti aeroporti: 
    a) Roma Fiumicino, primario hub nazionale; 
    b) Milano Malpensa; 
    c) Venezia. 
  4. Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di
particolare rilevanza strategica individuati  dal  presente  decreto,
rispettano le seguenti condizioni: 
    a) l'aeroporto e' in grado di esercitare un  ruolo  ben  definito
all'interno del bacino, con una specializzazione dello  scalo  e  una
riconoscibile  vocazione  dello   stesso,   funzionale   al   sistema
aeroportuale di bacino da incentivare; 
    b) l'aeroporto e'  in  grado  di  dimostrare,  tramite  un  piano
industriale,  corredato  da  un   piano   economico-finanziario,   il
raggiungimento    dell'equilibrio     economico-finanziario     anche
tendenziale e di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale, almeno
su un triennio. 
  5. L'aeroporto di Torino e' considerato  di  particolare  rilevanza
strategica   a   condizione   che   realizzi,   in   relazione   alle
interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e  Milano,
un sistema di alleanze con l'aeroporto  intercontinentale  di  Milano
Malpensa, finalizzato a generare sinergie  di  sviluppo  reciproco  e
dell'intero bacino del Nord Ovest. 
  6. Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono  considerati  di  particolare
rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica. 
  7. Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8
non si applicano, altresi', per gli  aeroporti  che  garantiscono  la
continuita' territoriale di regioni periferiche ed  aree  in  via  di
sviluppo o particolarmente disagiate, qualora  non  sussistano  altre
modalita'  di  trasporto,  in  particolare  ferroviario,  adeguate  a
garantire  tale  continuita'.  L'assenza  di  modalita'   alternative
adeguate   e'   verificata   dalle   strutture    competenti    delle
amministrazioni di cui al comma 8. 
  8. I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai
sensi del presente decreto, ad eccezione  di  quelli  di  particolare
rilevanza strategica, ove  risulti  dalle  verifiche  effettuate  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  mancanza  del
possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono  presentare,  nel
termine  di  tre  mesi  da  tali  verifiche,  un  piano  industriale,
corredato  da  un  piano  economico-finanziario,   finalizzato   alla
realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio. 
  9. In sede di prima applicazione del presente  decreto,  i  gestori
degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli  scali  di  interesse
nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un
anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di  cui  al
comma  4  o  al  comma  7.  Gli  aeroporti  cosi'  individuati   sono
riconosciuti aeroporti di interesse nazionale  in  conformita'  della
procedura prevista dall'articolo 698 del  codice  della  navigazione,
previa verifica della sussistenza di tali condizioni. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  avvalendosi
dell'ENAC,  verifica  la  realizzazione  e  il   mantenimento   delle
condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione,
con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della
navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso  di
mancata realizzazione, se  la  stessa  e'  dipesa  o  meno  da  cause
imprevedibili e non imputabili  a  responsabilita'  dei  gestori.  In
assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere  di  interesse
nazionale. 
  11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale  appartenenti  al
demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze,  diversi
da quelli di interesse nazionale, individuati, in  base  all'articolo
698  del  codice  della  navigazione,  dal  presente  decreto,   sono
trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e  5  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome, il trasferimento e'  attuato  in  conformita'
alle previsioni degli Statuti speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. Con i  provvedimenti  di  trasferimento  e'  disciplinato
altresi' il regime finanziario dei servizi. 
  12.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  vigila
sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo,
a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti
in ordine agli interventi di comune interesse. 
  13. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni
azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al
fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con
gli aeroporti piu' vicini, nonche'  di  consentire  alle  stesse,  in
presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 9 durante tutto il periodo di  vigenza  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3572