N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2015

Ordinanza del 3 agosto 2015 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Calabria  sul  ricorso  proposto  da  Boccalone  Guido  contro
Regione Calabria ed altri.. 
 
Bilancio e contabilita' - Norme della Regione Calabria - Collegio dei
  revisori contabili - Prevista decadenza dei componenti alla data di
  entrata in vigore della legge censurata. 
- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2014 [Modifica  della  legge
  regionale 10 gennaio  2013,  n.  2  (Disciplina  del  collegio  dei
  revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale
  della Calabria)], n. 15. 
(GU n.52 del 30-12-2015 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1583  del  2014,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Guido  Boccalone,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Paolo
Perrone, con domicilio eletto presso Francesco  Leone  in  Catanzaro,
viale De Filippis, 214; 
        contro Regione Calabria, rappresentato  e  difeso  per  legge
dall'avv. Angela Marafioti, domiciliata in Catanzaro, Via Milano, 28;
Consiglio Regionale della Calabria; 
        nei confronti di Enrico Severini; Francesco  Malara,  Alberto
Porcelli, Maria Filomena Smorto,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.
Paola Colombini, con domicilio eletto presso Massimo  Grassellini  in
Catanzaro, Via Montecorvino, 1; 
    per l'annullamento 
      - della nota della regione Calabria del 25 agosto  2014,  prot.
n. 37139 del 26/8/2014,  recante  all'oggetto:  "legge  regionale  11
agosto 2014, n. 15 - DECADENZA"; 
      - dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco  regionale
dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Calabria
(legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e  ss.mm.ii),  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; 
      - della determinazione del Consiglio regionale della Calabria -
Segretario Generale, reg. part. n. 182 del 12/8/2014,  reg.  gen.  n.
424 del 12/8/2014, recante all'oggetto: "Collegio  dei  revisori  dei
conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Presa  d'atto
della modifica L.R. n. 2/2013 e avvio del procedimento  di  attuatone
delle disposizioni contenute nell'art. 2", pubblicato sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; 
      - del modello  di  domanda  recante  all'oggetto:  "Domanda  di
iscrizione all'elenco regionale dei candidati alla nomina a  revisore
dei conti della regione Calabria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2
del 10 gennaio 2013 e ss.mm.ii. " pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; 
      - nonche' per il risarcimento di tutti i danni  patrimoniali  e
non patrimoniali ex art. 30 c.p.a. patiti dal ricorrente; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria  e
di Francesco Malara e di Alberto Porcelli e di Maria Filomena Smorto; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2015 il dott.
Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    A. Il ricorrente ha adito  questo  Tribunale  nella  qualita'  di
membro del Collegio dei Revisore dei Conti  della  Regione  Calabria,
nominato con Deliberazione  n.  63  del  25.10.2013  dell'Ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio  Regionale  (pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1  del  2.1.2014),
per estrazione a sorte fra i candidati  inclusi  nell'elenco  formato
all'esito della procedura, indetta con la Deliberazione del Consiglio
Regionale della Calabria, Segreteria Ufficio di Presidenza, n. 21 del
9.4.2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria,
pane III, n. 17, del 26.4.2013), contenente l'avviso pubblico per  la
formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore
dei conti della regione Calabria, per la durata di anni tre, ai sensi
della Legge regionale della Calabria 10.1.2013 n. 2. 
    Espone che, nel corso del mandato, riceveva la nota della Regione
Calabria del  18.9.2014,  che,  in  applicazione  dell'art.  2  della
sopravvenuta  Legge  Regionale  della  Calabria  11.8.2014   n.   15,
approvata in regime  di  "prorogatio"  degli  organi  regionali,  gli
comunicava l'immediata decadenza dalla suddetta carica "ope legis". 
    Precisa che, con avviso del 26.8.2014, nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione n.  23  del  26.8.2014,  e'  stata  indetta  una  nuova
procedura per la selezione dei candidati da includere nell'elenco per
la nomina a revisore dei conti della Regione Calabria, in conformita'
alle previsioni della precitata L.R. n. 15 del 2014. 
    Avverso l'operato della P.A., deduce: 
        1)   violazione   e   falsa   applicazione   del    principio
costituzionale  di  continuita'  dell'azione  amministrativa  di  cui
all'art.  97  Cost.  e  dell'art.  111  Cost.;  Violazione  e   falsa
applicazione dei principi di cui alla Legge n. 241/90 e  segnatamente
dell'art. 3 di tale legge; violazione L.R. 10.1.2013 n.  2  e  s.m.i;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento
del funzionamento del Collegio dei revisori dei conti  della  Regione
Calabria approvato nella seduta del  13.3.2014;  violazione  e  falsa
applicazione degli artt. 2 e 3 del  D.L.  n  293/1994  convertito  in
legge n. 444 del 15.7.1994; violazione e falsa applicazione dell'art.
14,  comma  1,  lett.  e)  del  D.L.  n.  138/2011  convertito,   con
modificazioni,  in  legge  14.9.2011  n.  148.  Violazione  e   falsa
applicazione dell'art. 18, comma  2°,  dello  Statuto  della  Regione
Calabria in relazione all'art. 123 Cost.  -  eccesso  di  potere  per
sviamento, carenza dei presupposti, difetto  di  motivazione  nonche'
per l'evidente contraddizione tra atti della  medesima  autorita'  e,
piu' in particolare, tra la Deliberazione n. 308 del 28.7.2014  della
Giunta Regionale con la Legge 11.8.2014  n.  15;  incostituzionalita'
della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15; 
    La prevista decadenza automatica dalla  carica  di  revisore  dei
conti della Regione  Calabria,  facendo  venir  meno  la  continuita'
dell'azione amministrativa, si porrebbe in contrasto con il principio
di  buon  andamento,  di  efficienza  e  di   efficacia   dell'azione
amministrativa, oltre che  con  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1, lett. e)  del  D.L.  n.
138/2011, convertito, con modificazioni, in legge 14.9.2011  n.  148,
il quale imporrebbe alle regioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria  e  legislativa,  di  adeguare  i  propri  ordinamenti   a
determinati parametri di qualita' e legalita'; 
        2) questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo
della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15 per violazione dei
principi fondamentali in materia di "prorogatio"  ed  in  riferimento
all'art. 18,  comma  2,  dello  Statuto  della  Regione  Calabria  in
relazione all'art. 123 Cost. Rilevanza e fondatezza della questione; 
    La Legge della Regione Calabria 11.8.2014  n.  15  sarebbe  stata
approvata illegittimamente, in regime di  "prorogatio",  nel  periodo
intercorrente  fra  le  dimissioni  del  Presidente  della   Regione,
formalizzate davanti al Consiglio Regionale  il  3.6.2014,  ai  sensi
dell'art. 60 del Regolamento Interno del Consiglio  Regionale,  e  la
celebrazione delle elezioni per il rinnovo del  Consiglio  Regionale,
indette per il 23.11.2014, in applicazione dell'art.  126  comma  3°,
Cost (introdotto con l'art. 5 della legge  costituzionale  n.  1  del
1999) e dell'art. 33 comma 6°, dello Statuto della Regione  Calabria,
in base  al  quale  dalle  dimissioni  del  Presidente  della  Giunta
Regionale consegue lo scioglimento del Consiglio Regionale. 
    Con atto depositato in data 3.11.2014, si costituiva  la  Regione
Calabria, deducendo l'improcedibilita' del ricorso,  giacche',  nelle
more del giudizio, era intervenuta  la  Deliberazione  del  Consiglio
Regionale della Calabria n. 411 del 7.10.2014, con  cui  erano  stati
nominati, mediante estrazione a sorte,  i  membri  del  Collegio  dei
revisori dei conti della Giunta Regionale e del  Consiglio  Regionale
della Calabria. 
    Questa Sezione, con Ordinanza n. 572 del  7.11.2014,  fissava  la
pubblica udienza per la trattazione nel merito del ricorso. 
    Con atto per motivi aggiunti, il medesimo ricorrente ha impugnato
gli atti epigrafati, deducendo, oltre ai motivi gia'  svolti  con  il
ricorso principale, anche i seguenti mezzi: 
        1) violazione e falsa applicazione dell'art.  3  della  Legge
della  Regione  Calabria  11.8.  2014  n.  15;  violazione  e   falsa
applicazione dei principi di cui alla Legge n. 241/90 e  segnatamente
dell'art. 1 di  tale  Legge.  Eccesso  di  potere  per  perplessita',
incoerenza,  contraddittorieta',  sviamento,  difetto   assoluto   di
istruttoria  ed  illogicita',  nonche'  per   difetto   assoluto   di
motivazione, per insussistenza dei presupposti; 
    La  nomina  dei  membri  del  Collegio  dei   revisori,   odierni
controinteressati, avvenuta a  seguito  di  estrazione  a  sorte,  si
porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 3 della legge della Regione
Calabria 11.8.2014 n. 15, il quale stabilisce: "All'attuazione  della
presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico  del
bilancio regionale", poiche', nella specie, sarebbe  stato  posto  in
essere un impegno di spesa di circa euro 5.000,00. 
    Inoltre, la P.A. avrebbe potuto procedere alla nomina dei  membri
dell'organo collegiale dei revisori dei conti mediante  estrazione  a
sorte  tra  gli  iscritti  nell'elenco  preesistente,  approvato  con
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio  Regionale  n.
21 del 9.4.2013, pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  regione
Calabria, Parte II, n. 17 del 26.4.2013; 
        2) violazione e falsa applicazione dell'art.  2  della  Legge
della Regione Calabria 10.1.2013 n.  2;  vizio  di  incompetenza  cui
consegue l'illegittimita' dei  provvedimenti  impugnati.  Eccesso  di
potere per perplessita', incoerenza,  contraddittorieta',  sviamento,
difetto assoluto di istruttoria e illogicita',  nonche'  per  difetto
assoluto  di  motivazione,   per   insussistenza   dei   presupposti,
violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 33/2013; 
    La  determinazione  n.  424  del  12.8.2014  sarebbe  illegittima
poiche' la predisposizione dell'avviso, la tenuta  dell'elenco  e  di
estrazione a sorte dei  componenti  dell'organo,  ricadrebbero  nella
sfera della competenza  funzionale  dell'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge  della  Regione
Calabria 10.1.2013 n. 2. Inoltre,  tale  illegittimita'  riverserebbe
effetti invalidanti in via derivata anche sulla Deliberazione n.  411
del 2014, di nomina dei componenti del nuovo  collegio  dei  revisori
dei conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale. Comunque,
la P.A. non avrebbe potuto applicare l'art. 2 della L.R. 11.8.2014 n.
15 in modo automatico e meccanicistico, ma secondo un'interpretazione
costituzionalmente  orientata,   in   base   alla   quale   l'effetto
decadenziale delle  cariche  in  atto  potrebbe  discendere  soltanto
dall'avvenuto insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti. 
    Con  atto  depositato  in  data  28.5.2015,  si  costituivano   i
controinteressati  Malara,  Porcelli  e  Smorto,  per  resistere   al
presente ricorso. 
    Con  memoria,  il  ricorrente  ha   replicato   alle   tesi   dei
controinteressati, insistendo nei profili di asserita  illegittimita'
costituzionale della legge 11.8.2014 n. 15. 
    La Regione Calabria si e'  costituita  per  resistere  anche  sui
motivi aggiunti. 
    Con   successiva    memoria,    il    ricorrente    ha    dedotto
l'irricevibilita'  della  costituzione  della  Regione  Calabria  sui
motivi aggiunti, in quanto tardivamente depositata in data 10.6.2015,
cioe' oltre il termine previsto dall'art. 46 cpa. 
    Alla pubblica udienza del giorno 10 luglio 2015,  il  ricorso  e'
passato in decisione. 
    B. Con il ricorso principale, vengono  impugnati  la  nota  della
Regione Calabria prot. n. 37139 del 26.8.2014, che,  in  applicazione
della Legge regionale 11.8.2014 n. 15, ha dichiarato la decadenza del
ricorrente dalla carica di componente del Collegio dei  Revisori  dei
Conti della Regione, il successivo Avviso pubblico per la  formazione
dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei  conti
della Regione Calabria, pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Calabria  n.  38  del  26.8.2014,  nonche'  ulteriori   atti
connessi, per cui il  "thema  decidendum"  e'  costituito,  in  buona
sostanza, dalla fondatezza o meno della  pretesa  del  ricorrente  di
proseguire  l'esercizio  delle  funzioni   pubbliche   in   relazione
all'ufficio del  quale  era  stato  investito,  in  esplicazione  del
"rapporto di  servizio  onorario",  che  si  era  instaurato  in  via
straordinaria e temporanea, per effetto del provvedimento di relativa
nomina e, dunque, al di fuori di un rapporto di impiego dipendente. 
    Con l'atto per motivi aggiunti, il ricorrente impugna il  verbale
di Deliberazione n. 68 del 30.9.2014 dell'Ufficio di  Presidenza  del
Consiglio Regionale della  Calabria,  avente  ad  oggetto  la  "presa
d'atto  dell'elenco  dei  candidati  alla  nomina  nel  Collegio  dei
Revisori dei Conti" nonche' la Deliberazione del Consiglio  Regionale
della Calabria n. 411 del 7/10/2014, avente ad  oggetto  la  "nomina,
mediante estrazione a sorte, dei tre membri del Collegio dei revisori
dei conti". 
    B.1. Sussiste la  giurisdizione  di  questo  Giudice  poiche'  la
figura  del  "revisore  dei  conti"  va  ricondotta  al  "genus"  del
"funzionario onorario",  trattandosi  di  un  rapporto  di  servizio,
costituito, all'esito di una articolata procedura  che  contempla  il
sorteggio  dei  nominativi,  con  provvedimento   amministrativo   e,
pertanto,  ricadente  nella  sfera   della   generale   giurisdizione
amministrativa di legittimita', ai sensi dell'art. 7  c.p.a.  (conf.:
Cass. Sez. Un. Civ., 7.7. 2011, n. 14954; Cons. Stato  Sez.  V  sent.
28.12.2012 n. 6692). 
    Sotto altro aspetto, giova considerare che  se  e'  vero,  da  un
lato, che la Regione, con il provvedimento oggetto  del  giudizio  ha
inteso  intervenire  sul  rapporto,  a  suo  tempo  concluso  con  il
ricorrente, per una causa esterna ed automatica  di  caducazione  del
negozio (e, quindi, anche di decadenza dei diritti  soggettivi  dallo
stesso derivanti), e', pero', altrettanto  vero  che,  nella  specie,
viene sostanzialmente messa in discussione proprio la sussistenza  di
un siffatto potere in capo alla  Regione:  il  che  vale  a  radicare
l'interesse processuale ed a condizionare la  qualita'  ed  i  limiti
dell'azione, che verte anche in relazione all'ammissibilita' di cause
esterne sopravvenute  di  estinzione  o  risoluzione  automatica  del
rapporto di lavoro in essere. 
    Al riguardo, non va sottaciuto che, in  relazione  a  fattispecie
analoga - concernente la domanda, proposta da un revisore  dei  conti
dell'ATERP, dichiarato decaduto "ope legis" per "spoil system" e  poi
reintegrato, intesa ad ottenere il  pagamento  di  somme  equivalenti
alle retribuzioni non percepite nonche'  il  risarcimento  del  danno
subito  in  conseguenza  dell'illegittimo   comportamento   dell'Ente
Regionale- e'  stato  dichiarato  il  difetto  di  giurisdizione  del
Giudice Ordinario, sulla base  della  ritenuta  insussistenza  di  un
rapporto di impiego riconducibile nell'alveo delle previsioni di  cui
all'art. 409 c.p.c. nonche' sulla base della  considerazione  che  si
trattasse di diritti patrimoniali consequenziali, in materia devoluta
alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  (cfr:  Tribunale  di
Catanzaro, sent.  n.  360/2006,  confermata  da  Corte  d'Appello  di
Catanzaro sent. n. 182/2006,  divenuta  definitiva  a  seguito  della
sentenza  della   Corte   di   Cassazione   del   26/5-30/6/2009   di
inammissibilita' del ricorso proposto avverso di essa). 
    B.2.   Il   ricorrente   solleva   questione   di    legittimita'
costituzionale della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n.  15  -
in applicazione della quale e'  stata  dichiarata  la  sua  decadenza
dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti  della
Regione  e  sono  stati  nominati,  per   la   medesima   carica,   i
controinteressati, con atti  impugnati  con  il  ricorso  per  motivi
aggiunti - per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale"  ("I
Consiglieri regionali  entrano  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
all'atto della proclamazione.2. Fino a quando non siano completate le
operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri  del
precedente  Consiglio"),  approvato  con   Legge   Regione   Calabria
19.10.2004 n. 25, che trova applicazione ratione temporis nel caso di
specie, in relazione all'art. 123 Cost.. 
    Nella specie, le censura mossa dal ricorrente accomuna  tutte  le
disposizioni della legge impugnata,  che  si  appalesano  "omogenee",
quanto al dedotto profilo  della  assenza  dei  presupposti  previsti
dallo statuto regionale per il  legittimo  esercizio  della  funzione
legislativa in regime di prorogatio. 
    Di conseguenza, puo' essere considerata ammissibile  la  denunzia
di illegittimita' dell'atto  legislativo  nel  suo  testo  integrale,
caratterizzato da norme omogenee, avente ad oggetto la disciplina del
Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Regione   Calabria,   per
violazione  dei  presupposti  legittimanti  l'esercizio  del   potere
legislativo  in  regime  di  prorogatio  (ex  plurimis:  Corte  Cost.
sent.13.6.2008 n. 201; sent. 23.6.2014 n. 181; sent. 26.2.2010 n. 68;
sent.  17.4.2015  n.  64;  sent.  25.3.2015  n.  44).B.4.  Con  Legge
costituzionale 22.11.1999 n. 1 ("Disposizioni concernenti  l'elezione
diretta  del  Presidente  della  Giunta   regionale   e   l'autonomia
statutaria  delle  regioni"),  e'  stata  devoluta   al   legislatore
regionale  la  disciplina  del  sistema  elettorale  e  dei  casi  di
ineleggibilita' e di incompatibilita' degli organi regionali  nonche'
la  durata  degli  organi  elettivi,  nel   rispetto   dei   principi
fondamentali fissati dalla legge nazionale e dalla Costituzione (art.
2, a modifica dell'art.  122  Cost.)  ed  e'  stata  attribuita  allo
statuto ordinario regionale la definizione della forma di  governo  e
l'enunciazione  dei  principi  fondamentali   di   organizzazione   e
funzionamento della Regione (art. 3, a modifica dell'art. 123 Cost.). 
    L'istituto della prorogatio riguarda organi che sono  nominati  a
tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorche'  scaduti,
fino all'insediamento dei  successori  (conf.  Corte  costituzionale,
sent. 4.5.1992 n. 208 ; sent. 17.4.2015 n. 64). 
    Con riferimento ai Consigli regionali, e' stato  evidenziato  che
l'istituto della prorogatio - a differenza della proroga, contemplata
dagli artt. 60, 1° comma, e 61, 2° comma, Cost., con riferimento alle
Camere- non incide sulla durata del mandato  elettivo,  ma  "riguarda
solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale
o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo
eletto" (conf.: Corte Cost. sent. 5.6.2003 n. 196; sent. 25.3.2015 n.
44 e sent. 23.6.2014 n. 181),  per  cui,  prima  della  scadenza  del
mandato, non vi puo' essere prorogatio" (conf.:  Corte  Cost.:  sent.
31.3.2015 n 55 e sent. 23.6.2014 n. 181). 
    Invero, anche in  assenza  di  specifiche  previsioni  statutarie
delle Regioni, nel periodo antecedente le elezioni e fino  alle  loro
sostituzione, i Consigli Regionali dispongono  "di  poteri  attenuati
confacenti alla loro  situazione  di  organi  in  scadenza,  analoga,
quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi  legislativi  in
prorogatio" (conf.:  Corte  Cost.  sent.  19.12.1991  n.  468;  sent.
22.12.1995 n. 515; sent. 5.6.2003 n. 196; sent. 26.2.2010 n. 68). 
    In altri termini, nel  periodo  pre-elettorale  si  verifica  una
sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio  Regionale,  in
correlazione con il  principio  di  rappresentativita'  politica  del
Consiglio Regionale. 
    E' stato precisato, in particolare, che la  disposizione  di  cui
all'art. 86, comma 3°, dello Statuto della Regione Abruzzo - che  non
reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio
e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione  delle
elezioni- "non puo' che essere  interpretata  come  facoltizzante  il
solo esercizio delle  attribuzioni  relative  ad  atti  necessari  ed
urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non  gia'  come
espressiva di una generica proroga di tutti  i  poteri  degli  organi
regionali", poiche'  "l'esistenza  di  detti  limiti"  si  pone  come
"immanente all'istituto della stessa prorogatio a  livello  nazionale
in  applicazione  dell'art.  61,  secondo  comma,   Cost",   con   la
conseguenza che detta norma deve essere ritenuta  come  "legittimante
l'istituto  della  prorogatio,  ma  nell'ambito   dei   suoi   limiti
connaturali" (cfr.: Corte Cost. sent. 26.2.2010 n. 68). 
    In tale ottica nonche' in base  al  principio  della  continuita'
funzionale  dell'organo,  il  depotenziamento  non  puo'   spingersi,
ovviamente, fino ad una indiscriminata e totale paralisi  dell'organo
stesso, ma deve consentire al Consiglio Regionale  di  deliberare  in
relazione  a  circostanze  straordinarie  o  di  urgenza,  o  per  il
compimento di atti dovuti o  di  ordinaria  amministrazione,  ma  non
oltre tali indefettibili  presupposti,  che  devono  essere  indicati
mediante adeguata esternazione motivazionale, intesa  ad  esplicitare
l'esigenza  di  interventi  immediati  e  improcrastinabili,  la  cui
adozione non possa essere  rinviata  senza  arrecare  danno  per  gli
interessi  affidati  alla  cura  della  Regione  (conf.  Corte  Cost.
15.5.2015 n. 81). 
    B3. Nella specie,  il  provvedimento  legislativo  sospettato  di
incostituzionalita',  cioe'  la  Legge   regionale   della   Calabria
11.8.2014  n.  15,  pubblicata  in  Gazzetta  Uff.  11.8.2014  n.  36
("Modifica della Legge Regionale 10.1.2013  n.  2  -  Disciplina  del
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della  Giunta  Regionale  e  del
Consiglio Regionale della Calabria") e' stata approvata  nel  periodo
in cui gli organi regionali si trovavano in regime  di  "prorogatio",
poiche', a seguito delle dimissioni  del  Presidente  della  Regione,
formalizzate davanti al Consiglio Regionale  il  3.6.2014,  ai  sensi
dell'art. 60 del Regolamento Interno del Consiglio  Regionale,  erano
state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale  per
la data del 23.11.2014, in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Calabria
- Catanzaro Sez. I° del 4.9.2014 n. 472, resa sul R.G. 1212 del 2014,
la quale ha precisato che la normativa di rango costituzionale  (art.
126, comma 3°, Cost;  Legge  Costituzionale  n.  1/1999,  art.  5)  e
regionale (art. 33, comma 6°, dello Statuto della  Regione  Calabria)
fa derivare lo scioglimento del Consiglio Regionale dalle  dimissioni
del Presidente della Giunta, con il conseguente obbligo, nella specie
del  Vice  Presidente   della   Giunta   Regionale,   di   provvedere
all'indizione delle elezioni. 
    Nella  specie,  il  legislatore  regionale  e'  intervenuto   con
l'approvazione della Legge Regionale 11.8.2014 n. 15,  sospettata  di
incostituzionalita',  in  assenza  di  alcuno   degli   indefettibili
presupposti di indifferibilita' ed urgenza  per  l'emanazione  di  un
atto dovuto, tale da non poter essere rinviato,  senza  recare  danno
alla collettivita' regionale o al funzionamento dell'ente. 
    Infatti, la citata legge regionale e' stata approvata  collegando
la motivazione di urgenza alla circostanza, secondo cui questo T.A.R.
Calabria-Catanzaro, con Ordinanza Collegiale Sez.  II°  11.7.2014  n.
1138, resa nell'ambito del  RG  n.  969  del  2014,  aveva  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  della
legge regionale 10.1.2013 n. 2, in relazione all'art. 117, comma 1  e
3, Cost., per violazione della "norma  interposta"  di  cui  all'art.
.14, comma 1, lett. c), del d.l. 138 del 2011,  nella  parte  in  cui
prevede l'estrazione a sorte da un elenco, quale unico meccanismo  di
scelta dei revisori dei conti. 
    Tale circostanza, ad avviso del Collegio,  non  poteva  integrare
gli estremi della necessita' e dell'urgenza nel provvedere alla  data
di approvazione della Legge regionale della Calabria 11.8.2014 n. 15,
solo se si considera che la  precitata  Ordinanza  Collegiale  T.A.R.
Calabria-Catanzaro, Sez.II°, n. 1138  del  2014,  non  aveva  sospeso
l'efficacia esecutiva degli atti impugnati  con  il  giudizio  RG  n.
969/2014, costituiti dai  provvedimento  di  nomina  dei  membri  del
Collegio dei Revisori dei  Conti  della  Regione  Calabria,  fra  cui
quello l'odierno ricorrente. 
    In  altri  termini,  con  l'approvazione  della  Legge  Regionale
11.8.2014 n. 15, che ha modificato l'art. 2,  comma  1,  della  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2, e'  come  se  l'ente,  in  sostanza,
avesse data per certa ed intervenuta una decisione nel  merito  della
Corte   costituzionale,   dispositiva    della    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale 10.1.2013 n. 2, nel giudizio, introdotto in via incidentale
con  l'Ordinanza  Collegiale  T.A.R.  Calabria-Catanzaro,  Sez.   II°
11.7.2014 n. 1138, che, pero', e' ancora pendente. 
    Invero, soltanto a seguito di una eventuale sentenza della  Corte
costituzionale,   dichiarativa   dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  10.1.2013  n.  2,  si
sarebbero potuti verificare quei presupposti di  indifferibilita'  ed
urgenza,  legittimanti  un  intervento  legislativo  in   regime   di
prorogatio, al fine di evitare un danno alla collettivita'  regionale
ed al funzionamento dell'ente nonche' al fine di rimediare  al  vuoto
legislativo, venutosi a determinare a seguito della  caducazione  del
collegio dei revisori dei conti. 
    Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio  che  il  Consiglio
Regionale, nella specie,  abbia  legiferato  oltrepassando  i  limiti
riconducibili alla sua natura di  organo  in  prorogatio  e  che,  di
conseguenza, il provvedimento legislativo di cui alla Legge Regionale
11.8.2014 n. 15 sia, nella sua interezza, censurabile per  violazione
dell'art. 18 dello "Statuto Regionale", approvato con legge regionale
(Calabria)  19.10.2004  n.  25  ("I  Consiglieri  regionali   entrano
nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della  proclamazione.  2.
Fino a quando non siano completate  le  operazioni  di  proclamazione
degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio"),  che
trova applicazione ratione temporis nel caso di specie, in  relazione
all'art. 123 Cost.. 
    Inoltre, la previsione dell'immediata decadenza dei componenti il
collegio dei revisori della regione Calabria -  a  causa  della  mera
pendenza del procedimento introdotto in via incidentale davanti  alla
Corte     costituzionale     dall'Ordinanza     Collegiale     T.A.R.
Calabria-Catanzaro, Sez. II° 11.7.2014 n. 1138 - si pone in contrasto
con principio della continuita' amministrativa. 
    In definitiva, ritiene il Collegio che, dall'esame  della  leg*ge
impugnata, non appaiono emergere ne' i requisiti di  indifferibilita'
ed urgenza (come nel caso di  leggi  che  approvano  il  bilancio  di
previsione, l'esercizio provvisorio o una  variazione  di  bilancio),
ne' quelli richiedenti un atto dovuto (come nel  caso  di  legge  che
recepisce una Direttiva Comunitaria direttamente  vincolante  per  le
Regioni), ne' quelli inerenti una  situazioni  di  estrema  gravita',
tali  da  non  consentire  un  rinvio,  per  non  recare  danno  alla
collettivita' regionale od al funzionamento dell'ente. 
    B4. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
sollevata e' evidente, sia con riferimento al ricorso principale  che
con i motivi aggiunti, solo se si  considera  che  al  ricorrente  e'
stato conferito  l'incarico  di  revisore  dei  conti  della  Regione
Calabria, con Deliberazione n.  63  del  25.10.2013  dell'Ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio  Regionale  (pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1  del  2.1.2014),
per la durata di anni tre,  ai  sensi  della  Legge  regionale  della
Calabria 10.1.2013 n. 2 ("Disciplina del collegio  dei  revisori  dei
conti del Consiglio regionale della Calabria"), pubblicata sul BUR n.
2 del 16.1.2013-Supplemento Straordinario n. 1 del 19.1.2013), il cui
art. 6, 1° comma, stabilisce: "Il collegio dura in carica tre anni  a
decorrere dalla  data  di  nomina  ed  i  suoi  componenti  non  sono
immediatamente rinominabili". 
    Infatti,    nella    specie,    qualora    venisse     dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della Legge  della  Regione  Calabria
11.8.2014 n. 15 - in applicazione della quale e' stata implicitamente
ritenuta la decadenza dall'incarico del ricorrente, impugnata con  il
ricorso principale, ed e' poi stato indetto un altro  avviso  per  la
formazione di  un  nuovo  elenco,  all'esito  del  quale  sono  stati
nominati i  controinteressati,  con  provvedimenti  impugnati  con  i
motivi  aggiunti-  l'incarico  conferito   al   ricorrente   dovrebbe
ritenersi valido ed efficace fino alla data del 25.10.2016  (3  anni,
decorrenti dalla Deliberazione di nomina n.  63  del  25.10.2013,  ai
sensi del precitato art. 6, comma 1°,  della  Legge  regionale  della
Calabria 10.1.2013 n. 2) e la nomina  dei  controinteressati  sarebbe
nulla, con tutte le connesse conseguenze. 
    La normativa denunziata si  rivela  in  conflitto  anche  con  il
principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici  che
la stessa Corte costituzionale ha ribadito gia' con  la  sentenza  di
rigetto n.  233  del  2006,  in  quanto  l'esigenza  di  mantenimento
dell'incarico, legittimamente conferito dalla P.A. all'esito  di  una
procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito,  e'
riconducibile al principio di "buon andamento dell'amministrazione" ,
sancito dall'art. 98 della Cost. e puo' venir meno soltanto nei  casi
di violazione dei  doveri  d'ufficio,  ovvero  di  inadempienze  agli
obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi assegnati. 
    B5. In conclusione, il Collegio ritiene che sia rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della  Legge  regionale  11  agosto  2014,  n.  15  (Calabria),   per
violazione dell'art. 18  dello  "Statuto  Regionale",  approvato  con
legge regionale (Calabria) 19.10.2004 n. 25 ("I Consiglieri regionali
entrano   nell'esercizio   delle   loro   funzioni   all'atto   della
proclamazione.2. Fino a quando non siano completate le operazioni  di
proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri  del  precedente
Consiglio"), che trova che trova applicazione  ratione  temporis  nel
caso di specie, in relazione all'art. 123 Cost., all'art. 97 Cost. ed
all'art. 98 Cost. e che,  pertanto,  tali  questioni  debbano  essere
rimesse  all'esame  della   Corte   costituzionale,   disponendo   la
sospensione del giudizio, fino alla ripresa del  giudizio  di  merito
dopo l'incidente di legittimita' costituzionale. 
    Le spese di giudizio saranno regolate  all'esito  della  pubblica
udienza    successiva    alla    risoluzione    dell'incidente     di
costituzionalita' da parte della Corte costituzionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Calabria  (Sezione
Seconda)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale della  Legge  della  Regione
Calabria 11.8.2014, n. 15, per violazione dell'art. 18 dello "Statuto
Regionale", approvato con legge regionale  (Calabria)  19.10.2004  n.
25, in relazione all'art. 123 Cost., all'art. 97 Cost.  ed.  all'art.
98 Cost. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  Segreteria
della Sezione, l'immediata trasmissione degli atti della controversia
alla Corte costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione. 
    Le spese della presente fase  saranno  regolate  dalla  pronuncia
definitiva del giudizio di merito. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
Ordinanza sia notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  della
Giunta  della  Regione  Calabria  ed  al  Presidente  del   Consiglio
Regionale della Calabria e che sia  comunicata  al  Presidente  della
Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. 
 
      Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del  giorno
10 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Salvatore Schillaci, Presidente 
        Concetta Anastasi, Consigliere 
        Nicola Durante, Consigliere, Estensore 
 
                      Il Presidente: Schillaci 
 
 
                                                 L'Estensore: Durante